Si intende conferire un rifiuto da costruzioni e demolizioni - CER 170904 - in un impianto autorizzato ex art. 208 all'attività R13.
A livello analitico, per il suddetto conferimento, è sufficiente un rapporto di analisi sul tal quale che classifichi il rifiuto e ne stabilisca la non pericolosità, oppure è necessario anche il test di cessione finalizzato al recupero?
Buon lavoro a tutti.
Recupero R13 e test di cessione
Re: Recupero R13 e test di cessione
se l'impianto ha tra le prescrizioni di ricevere rifiuti con questo tipo di analisi il test va fatto, altrimenti, di norma, il test si fa su quello che esce.
tuttavia è possibile che venga richiesto per tutelarsi da sorprese: in questo caso, più che un discorso legale, rimane alla contrattazione tra due privati
tuttavia è possibile che venga richiesto per tutelarsi da sorprese: in questo caso, più che un discorso legale, rimane alla contrattazione tra due privati
In theory, there is no difference between theory and practice. But, in practice, there is. (Yogi Berra)
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Re: Recupero R13 e test di cessione
Le analisi, al fine di classificare il rifiuto (soprattutto se il CER è "a specchio" o speculare e bisogna stabilire se sia pericoloso o meno), vanno effettuate a carico del produttore a monte del conferimento:
- a impianto che opera ex 216 Dlgs 152/06 al primo conferimento e nel momento di variazione del processo di produzione (eventuale);
- a impianto che opera ex 208 Dlgs 152/06 a seconda delle prescrizioni rilasciate dall'Autorità;
Il test di cessione, a sensi del DM 5/2/98, va effettuato prima dell'utilizzo del rifiuti già "recuperato" (MPS) in caso di sottofondi o riempimenti ad esempio e simula e verifica il rilascio di sostanze con lo scolo di acque...(detto in parole spiccie)
Quindi nel momento del conferimento del rifiuto da costruzioni e demolizioni CER 170904 saranno sicuramente necessarie le analisi per escludere la pericolosità (l'impianto ricevente potrà anche eseguirle in contradditorio), il test di cessione invece è a carico dell'impianto quando il rifiuto/mps esce per il reimpiego (quindi già recuperato)...
Il test di cessione ad oggi si usa anche sulle matrici di riporto nel caso di scavo e rinvenimento di materiale antropico misto a terreno e di volontà di reimpiego tal quale...
- a impianto che opera ex 216 Dlgs 152/06 al primo conferimento e nel momento di variazione del processo di produzione (eventuale);
- a impianto che opera ex 208 Dlgs 152/06 a seconda delle prescrizioni rilasciate dall'Autorità;
Il test di cessione, a sensi del DM 5/2/98, va effettuato prima dell'utilizzo del rifiuti già "recuperato" (MPS) in caso di sottofondi o riempimenti ad esempio e simula e verifica il rilascio di sostanze con lo scolo di acque...(detto in parole spiccie)
Quindi nel momento del conferimento del rifiuto da costruzioni e demolizioni CER 170904 saranno sicuramente necessarie le analisi per escludere la pericolosità (l'impianto ricevente potrà anche eseguirle in contradditorio), il test di cessione invece è a carico dell'impianto quando il rifiuto/mps esce per il reimpiego (quindi già recuperato)...
Il test di cessione ad oggi si usa anche sulle matrici di riporto nel caso di scavo e rinvenimento di materiale antropico misto a terreno e di volontà di reimpiego tal quale...
Re: Recupero R13 e test di cessione
quoto marcogio85...
preciso completo e sintetico!!!
preciso completo e sintetico!!!