RIMOZIONE E SMALTIMENTO VASCHE IMHOFF E CONDENSAGRASSI
RIMOZIONE E SMALTIMENTO VASCHE IMHOFF E CONDENSAGRASSI
Buongiorno,
nel condominio dove risiedo sono stati fatti dei lavori per la dismissione delle vasche imhoff e condensagrassi ed il conseguente rifacimento della linea fognaria. Ci siamo accorti che l'impresa, invece di rimuovere le vasche imhoff e condensagrassi, come indicato sul preventivo, ne ha demolito la parte superiore, ha versato all'interno macerie e anche vecchi pozzetti ecc derivanti da altre demolizioni, e poi ha riempito tutto con della terra proveniente dagli scavi di cantiere. Abbiamo chiesto informazioni e ci è stato detto sia dall'impresa che dal direttore dei lavori che lasciare sotto terra quel materiale, senza rimuoverlo, non è lesivo di alcuna norma in materiale ambientale e di smaltimento dei rifiuti. Ho provato a cercare informazioni sulla rete a riguardo ma i testi giuridici sono astrusi. C'è qualcuno che sa dirmi se quello che impresa e DDL sostengono è corretto?
Grazie, a presto
saluti
nel condominio dove risiedo sono stati fatti dei lavori per la dismissione delle vasche imhoff e condensagrassi ed il conseguente rifacimento della linea fognaria. Ci siamo accorti che l'impresa, invece di rimuovere le vasche imhoff e condensagrassi, come indicato sul preventivo, ne ha demolito la parte superiore, ha versato all'interno macerie e anche vecchi pozzetti ecc derivanti da altre demolizioni, e poi ha riempito tutto con della terra proveniente dagli scavi di cantiere. Abbiamo chiesto informazioni e ci è stato detto sia dall'impresa che dal direttore dei lavori che lasciare sotto terra quel materiale, senza rimuoverlo, non è lesivo di alcuna norma in materiale ambientale e di smaltimento dei rifiuti. Ho provato a cercare informazioni sulla rete a riguardo ma i testi giuridici sono astrusi. C'è qualcuno che sa dirmi se quello che impresa e DDL sostengono è corretto?
Grazie, a presto
saluti
- lele
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Re: RIMOZIONE E SMALTIMENTO VASCHE IMHOFF E CONDENSAGRASSI
Quello che descrivi si chiama smaltimento illecito di rifiuti nel suolo, da parte di impresa, sanzionato penalmente. Denuncerei subito l'accaduto agli organi competenti.ele84ud ha scritto: ↑15 luglio 2017, 7:19 Ci siamo accorti che l'impresa, invece di rimuovere le vasche imhoff e condensagrassi, come indicato sul preventivo, ne ha demolito la parte superiore, ha versato all'interno macerie e anche vecchi pozzetti ecc derivanti da altre demolizioni, e poi ha riempito tutto con della terra proveniente dagli scavi di cantiere. Abbiamo chiesto informazioni e ci è stato detto sia dall'impresa che dal direttore dei lavori che lasciare sotto terra quel materiale, senza rimuoverlo, non è lesivo di alcuna norma in materiale ambientale e di smaltimento dei rifiuti.
Re: RIMOZIONE E SMALTIMENTO VASCHE IMHOFF E CONDENSAGRASSI
@Lele, scusa, ma:
" ... ci è stato detto sia dall'impresa che dal direttore dei lavori che lasciare sotto terra quel materiale, senza rimuoverlo, non è lesivo di alcuna norma in materiale ambientale e di smaltimento dei rifiuti".
guarda che hanno perfettamente ragione! Quel materiale così lasciato NON E' UN RIFIUTO!
Quelle vasche Imhoff sono a perfetta tenuta stagna come prima così dopo; e non rilasceranno mai nulla nell'ambiente (suolo), quelle vasche non avranno rilasciato mai nulla (né prima -i liquidi- né dopo -i solidi- ) delle sostanze di cui sono state riempite, con il danno ambientale (concetto di rifiuto).
Poi ci saranno altre norme (illeciti amministrativi), ad esempio: ti sei fatto pagare il costo previsto nel Computo Metrico per lo smaltimento di tot mc di macerie e non lo hai fatto, non voglio pagarti lo smaltimento che non hai fatto! Ma é tutt'altra cosa.
Prima di parlare di RIFIUTO occorre evidenziare il danno causato, anche ipoteticamente, all'AMBIENTE; secondo te, quel materiale, che danni farà all'ambiente suolo?.
Un saluto, Cesare.
" ... ci è stato detto sia dall'impresa che dal direttore dei lavori che lasciare sotto terra quel materiale, senza rimuoverlo, non è lesivo di alcuna norma in materiale ambientale e di smaltimento dei rifiuti".
guarda che hanno perfettamente ragione! Quel materiale così lasciato NON E' UN RIFIUTO!
Quelle vasche Imhoff sono a perfetta tenuta stagna come prima così dopo; e non rilasceranno mai nulla nell'ambiente (suolo), quelle vasche non avranno rilasciato mai nulla (né prima -i liquidi- né dopo -i solidi- ) delle sostanze di cui sono state riempite, con il danno ambientale (concetto di rifiuto).
Poi ci saranno altre norme (illeciti amministrativi), ad esempio: ti sei fatto pagare il costo previsto nel Computo Metrico per lo smaltimento di tot mc di macerie e non lo hai fatto, non voglio pagarti lo smaltimento che non hai fatto! Ma é tutt'altra cosa.
Prima di parlare di RIFIUTO occorre evidenziare il danno causato, anche ipoteticamente, all'AMBIENTE; secondo te, quel materiale, che danni farà all'ambiente suolo?.
Un saluto, Cesare.
- lele
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Re: RIMOZIONE E SMALTIMENTO VASCHE IMHOFF E CONDENSAGRASSI
La mia risposta è stata fornita sulla base di quello che c'è scritto nella domanda, e per rispondere mi sono basato su quanto c'è scritto nel TUA che, al di là delle tue opinioni personali, è la legge che si applica in Italia.
Se io IMPRESA (e qui non vi è dubbio per nessuno che si applica il TUA) riempio imhoff e condense grassi altrui (che dovevo rimuovere) di scarti di demolizione provenienti da altre mie attività, questi sono rifiuti di cui mi sono disfatto abbandonandoli nel suolo, al di la del danno ambientale che possono o meno causare.
Se nel preventivo di spesa, redatto su esigenze del committente, era prevista la loro rimozione, è palese la volontà espressa (e non ipotetica) di volersi disfare di quei manufatti, cosa che l'impresa pur essendo stata incaricata di fare, non ha fatto - con il beneplacito del direttore dei lavori (evidentemente per lucrarci sopra, risparmiando sui costi di smaltimento).
La gestione delle terre da scavo è disciplinata anch'essa dal TUA e se non vengono formalmente e concretamente gestite come sottoprodotti, sono rifiuto anch'esse.
E ci sono valanghe di sentenze di cassazione che lo confermano.
Il danno, anche ipotetico, va eventualmente quantificato per l'applicazione della legge 68/2015, ma questo è un altro paio di maniche.
Questo è quanto. Poi, se ci vogliamo filosofeggiare sopra, francamente non fa per me: io sono più pragmatico.
Saluti. Lele
Se io IMPRESA (e qui non vi è dubbio per nessuno che si applica il TUA) riempio imhoff e condense grassi altrui (che dovevo rimuovere) di scarti di demolizione provenienti da altre mie attività, questi sono rifiuti di cui mi sono disfatto abbandonandoli nel suolo, al di la del danno ambientale che possono o meno causare.
Se nel preventivo di spesa, redatto su esigenze del committente, era prevista la loro rimozione, è palese la volontà espressa (e non ipotetica) di volersi disfare di quei manufatti, cosa che l'impresa pur essendo stata incaricata di fare, non ha fatto - con il beneplacito del direttore dei lavori (evidentemente per lucrarci sopra, risparmiando sui costi di smaltimento).
La gestione delle terre da scavo è disciplinata anch'essa dal TUA e se non vengono formalmente e concretamente gestite come sottoprodotti, sono rifiuto anch'esse.
E ci sono valanghe di sentenze di cassazione che lo confermano.
Il danno, anche ipotetico, va eventualmente quantificato per l'applicazione della legge 68/2015, ma questo è un altro paio di maniche.
Questo è quanto. Poi, se ci vogliamo filosofeggiare sopra, francamente non fa per me: io sono più pragmatico.
Saluti. Lele
PS - mi stupisco che proprio tu, Cesare, confonda le vasche imhoff con quelle a tenuta stagna, dato che comunque un foro di uscita dal comparto di sedimentazione di solito c'è, almeno in quelle che conosco io.quelle vasche non avranno rilasciato mai nulla (né prima -i liquidi- né dopo -i solidi- )
Re: RIMOZIONE E SMALTIMENTO VASCHE IMHOFF E CONDENSAGRASSI
@Lele, scusa, ma hai modificato il tuo precedente con il successivo P. S.
Rispondo subito al tuo PS:
Le vasche de quo sono state dismesse, nulla arriva a quelle vasche e nulla esce, anche se fossero "perdenti i liquidi contenuti" -magari perché forate- non potrebbero mai "perdere i solidi ammucchiati dentro dopo la dismissione" -anche se risultassero forate-.
Le vasche Imhoff (con la i maiuscola dal nome dell'Ing. Imhoff che le ha brevettate) sono costruite a tenuta stagna, così come tutte le vasche devono essere a tenuta stagna altrimenti "perdono" il liquido contenuto.
Tutte le tubazioni (anche di acquedotti, di fognature, ..., tutte!) che devono trasportare acqua o qualsiasi liquido o fluido devono essere costruite a tenuta "stagna"; deve essere effettuata la lavorazione di "stagnatura" ovvero sigillatura con lo stagno fuso (anticamente sulle condotte in rame) per impedire eventuali perdite.
So perfettamente che dalla Imhoff esce una condotta "perdente" (questa sì é "perdente", é forata appositamente per disperdere nel terreno il liquame ormai depurato del 30% del BOD), ma la sua posizione é in alto ed é separata con un setto dall'acqua di sedimentazione (che deve rimanere "stagnante", cioé non deve defluire ... attenzione: un conto é l'acqua stagnante -significa senza emissario- tutt'altro etimo ha la tenuta stagna di una vasca, di una condotta, di un serbatoio, ecc ... significa che non deve perdere).
Anche il serbatoio di una autovettura ha un tappo (che apri per far gasolio) ed un tubicino di alimentazione che porta la nafta agli iniettori; però quel serbatoio deve essere a "tenuta stagna" ... altrimenti il serbatoio dell'auto "perde" (e potrebbero essere seri guai).
Per quanto riguarda il sottoprodotto di terre da scavo ho scritto qui:
http://lexambiente.it/Forums/viewtopic. ... 348#p49348
Un saluto, Cesare.
Rispondo subito al tuo PS:
Le vasche de quo sono state dismesse, nulla arriva a quelle vasche e nulla esce, anche se fossero "perdenti i liquidi contenuti" -magari perché forate- non potrebbero mai "perdere i solidi ammucchiati dentro dopo la dismissione" -anche se risultassero forate-.
Le vasche Imhoff (con la i maiuscola dal nome dell'Ing. Imhoff che le ha brevettate) sono costruite a tenuta stagna, così come tutte le vasche devono essere a tenuta stagna altrimenti "perdono" il liquido contenuto.
Tutte le tubazioni (anche di acquedotti, di fognature, ..., tutte!) che devono trasportare acqua o qualsiasi liquido o fluido devono essere costruite a tenuta "stagna"; deve essere effettuata la lavorazione di "stagnatura" ovvero sigillatura con lo stagno fuso (anticamente sulle condotte in rame) per impedire eventuali perdite.
So perfettamente che dalla Imhoff esce una condotta "perdente" (questa sì é "perdente", é forata appositamente per disperdere nel terreno il liquame ormai depurato del 30% del BOD), ma la sua posizione é in alto ed é separata con un setto dall'acqua di sedimentazione (che deve rimanere "stagnante", cioé non deve defluire ... attenzione: un conto é l'acqua stagnante -significa senza emissario- tutt'altro etimo ha la tenuta stagna di una vasca, di una condotta, di un serbatoio, ecc ... significa che non deve perdere).
Anche il serbatoio di una autovettura ha un tappo (che apri per far gasolio) ed un tubicino di alimentazione che porta la nafta agli iniettori; però quel serbatoio deve essere a "tenuta stagna" ... altrimenti il serbatoio dell'auto "perde" (e potrebbero essere seri guai).
Per quanto riguarda il sottoprodotto di terre da scavo ho scritto qui:
http://lexambiente.it/Forums/viewtopic. ... 348#p49348
Un saluto, Cesare.
- lele
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Re: RIMOZIONE E SMALTIMENTO VASCHE IMHOFF E CONDENSAGRASSI
Caro Cesare, tu rispondi con un tuo personale approccio filosofico-etimologico-linguistico, io con il mio approccio tecnico-legislativo, come credo si addica a questo forum, almeno in questa sezione.
E' evidente che le due risposte potranno in diversi casi non coincidere.
Ti ringrazio per avermi ricordato che Imhoff è un cognome, cosa che peraltro già sapevo, ma penso che il defunto Ing. Imhoff non se ne avrà a male se qualche volta si usa il minuscolo.
Io considero "a tenuta stagna" una vasca che ha solo il foro di entrata, ed è destinata ad accogliere rifiuti liquidi che dovono essere successivamente aspirati e smaltiti, mentre tu affronti il problema da un altro punto di vista.
Nel caso della vasca Imhoff essa è progettata per avere anche un foro di uscita, in questo caso non potrà mai essere "a tenuta stagna" perché progettualmente, secondo il suo ideatore, l'acqua decantata deve uscire da qualche parte. Nel caso di specie dal foro di uscita, altrimenti è di fatto un pozzo perdente.
Alla prossima.
E' evidente che le due risposte potranno in diversi casi non coincidere.
Ti ringrazio per avermi ricordato che Imhoff è un cognome, cosa che peraltro già sapevo, ma penso che il defunto Ing. Imhoff non se ne avrà a male se qualche volta si usa il minuscolo.
Io considero "a tenuta stagna" una vasca che ha solo il foro di entrata, ed è destinata ad accogliere rifiuti liquidi che dovono essere successivamente aspirati e smaltiti, mentre tu affronti il problema da un altro punto di vista.
Nel caso della vasca Imhoff essa è progettata per avere anche un foro di uscita, in questo caso non potrà mai essere "a tenuta stagna" perché progettualmente, secondo il suo ideatore, l'acqua decantata deve uscire da qualche parte. Nel caso di specie dal foro di uscita, altrimenti è di fatto un pozzo perdente.
Alla prossima.
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Re: RIMOZIONE E SMALTIMENTO VASCHE IMHOFF E CONDENSAGRASSI
Quello che è il normale funzionamento di una vasca Imhoff e di un pozzetto degrassatore durante il loro utilizzo ordinario non ha nulla a che vedere con quella che è la loro indubbia qualificazione di “rifiuti” una volta che:
- siano stati dismessi dal loro uso,
- ne sia stata demolita la parte superiore,
- siano stati riempiti di macerie (= altri rifiuti) derivate da altre demolizioni,
- siano stati infine sotterrati nel suolo.
Re: RIMOZIONE E SMALTIMENTO VASCHE IMHOFF E CONDENSAGRASSI
Caro Lele vedi, se Cesare scrive lo fà anche per far leggere al Legislatore affinché migliori quel TUA (logorroico ed asfissiante).
Quando Cesare dice che la Imhoff deve essere necessariamente una vasca a tenuta stagna é perché lo ha studiato all'università (più di 40 anni fà).
Ti allego dei disegni di vasche Imoff qui:
https://www.google.it/search?q=vasca+im ... 26&bih=642
Tutte le vasche dei trattamenti appropriati (per i soli reflui domestici o assimilati) devono essere a tenuta stagna, così quelle del trattamento appropriato Imoff così quelle del trattamento appropriato di fito-depurazione.
Quelle che dici tu "vasche a tenuta stagna perché prive di foro di uscita" Cesare le definirebbe "vasche a tenuta stagna piene di sola acqua ristagnante dalle quali non é ammesso il deflusso" cioé: cisterne (a tenuta stagna) , ma di solo accumulo, ovvero vasche (sempre a tenuta stagna), ma di solo accumulo; iniziamo ad usare termini ed aggettivazioni più appropriate.
Per l'analogia leggi anche questo " Tubo di fogna dismesso", qui:
http://lexambiente.it/Forums/viewtopic. ... 154#p46684
Un saluto, Cesare.
Quando Cesare dice che la Imhoff deve essere necessariamente una vasca a tenuta stagna é perché lo ha studiato all'università (più di 40 anni fà).
Ti allego dei disegni di vasche Imoff qui:
https://www.google.it/search?q=vasca+im ... 26&bih=642
Tutte le vasche dei trattamenti appropriati (per i soli reflui domestici o assimilati) devono essere a tenuta stagna, così quelle del trattamento appropriato Imoff così quelle del trattamento appropriato di fito-depurazione.
Quelle che dici tu "vasche a tenuta stagna perché prive di foro di uscita" Cesare le definirebbe "vasche a tenuta stagna piene di sola acqua ristagnante dalle quali non é ammesso il deflusso" cioé: cisterne (a tenuta stagna) , ma di solo accumulo, ovvero vasche (sempre a tenuta stagna), ma di solo accumulo; iniziamo ad usare termini ed aggettivazioni più appropriate.
Per l'analogia leggi anche questo " Tubo di fogna dismesso", qui:
http://lexambiente.it/Forums/viewtopic. ... 154#p46684
Un saluto, Cesare.
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Re: RIMOZIONE E SMALTIMENTO VASCHE IMHOFF E CONDENSAGRASSI
Mi sembra si stia un po' prendendo il largo dal quesito iniziale......
Stagna o non stagna, ai sensi della legislazione vigente, in attesa che il legislatore accolga il pensiero di Cesare, a mio modesto parere i manufatti e quello con cui sono stati riempiti SONO RIFIUTI, al di la di ogni considerazione personale, perché lo stabilisce la normativa.
Può non piacere, ma purtroppo così pare.
Consiglio anch'io qualche lettura per l'estate .
http://www.dirittoambiente.net/file/rif ... ze_309.pdf
http://www.lexambiente.com/materie/rifi ... dotti.html
http://www.dirittoambiente.net/file/rif ... ze_229.pdf
Daniele
Stagna o non stagna, ai sensi della legislazione vigente, in attesa che il legislatore accolga il pensiero di Cesare, a mio modesto parere i manufatti e quello con cui sono stati riempiti SONO RIFIUTI, al di la di ogni considerazione personale, perché lo stabilisce la normativa.
Può non piacere, ma purtroppo così pare.
Consiglio anch'io qualche lettura per l'estate .
http://www.dirittoambiente.net/file/rif ... ze_309.pdf
http://www.lexambiente.com/materie/rifi ... dotti.html
http://www.dirittoambiente.net/file/rif ... ze_229.pdf
Daniele
Re: RIMOZIONE E SMALTIMENTO VASCHE IMHOFF E CONDENSAGRASSI
Ti riporto la Legge:
185. Esclusioni dall’ambito di applicazione
(articolo così sostituito dall'art. 13 del d.lgs. n. 205 del 2010)
1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:
a) Omissis
b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
Leggi anche questo:
" Tubo di fogna dismesso
Segnala il messaggio Cita
Messaggio da leggere da atena60 » giovedì 24 maggio 2012 6:19
Non posso escludere la sussistenza di cause ostative di altra natura, ma per quanto riguarda la disciplina dei rifiuti direi che, fino a quando il tronco fognario rimane "in situ", collegato permanentemente al terreno, dovrebbe valere il regime di esclusione previsto dall'art. 185/1° comma, lett. b), del TUA.
Con "edificio" intenderei, in generale, "qualsiasi costruzione immobile realizzata dall’uomo"; mi pare che lo spirito della norma sia quello..."
Ah, a proposito, quella tipologia di allaccio alla vasca Imhoff (o a qualsiasi altra vasca) si chiama "fognatura statica", ma sempre di "tronco fognario" che rimane in sito si tratta.
Un saluto, con simpatia.
Cesare.
185. Esclusioni dall’ambito di applicazione
(articolo così sostituito dall'art. 13 del d.lgs. n. 205 del 2010)
1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:
a) Omissis
b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
Leggi anche questo:
" Tubo di fogna dismesso
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Messaggio da leggere da atena60 » giovedì 24 maggio 2012 6:19
Non posso escludere la sussistenza di cause ostative di altra natura, ma per quanto riguarda la disciplina dei rifiuti direi che, fino a quando il tronco fognario rimane "in situ", collegato permanentemente al terreno, dovrebbe valere il regime di esclusione previsto dall'art. 185/1° comma, lett. b), del TUA.
Con "edificio" intenderei, in generale, "qualsiasi costruzione immobile realizzata dall’uomo"; mi pare che lo spirito della norma sia quello..."
Ah, a proposito, quella tipologia di allaccio alla vasca Imhoff (o a qualsiasi altra vasca) si chiama "fognatura statica", ma sempre di "tronco fognario" che rimane in sito si tratta.
Un saluto, con simpatia.
Cesare.
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Re: RIMOZIONE E SMALTIMENTO VASCHE IMHOFF E CONDENSAGRASSI
Sono situazioni differenti.
In quella lontana discussione c'era il dubbio sull'obbligo di rimuovere un tronco fognario che veniva dismesso perché interferente con un'opera o sulla possibilità di lasciarlo in situ senza considerarlo rifiuto; qui abbiamo invece una vasca Imhoff e un pozzetto degrassatore che sono stati dismessi dal loro uso, ai quali è stata demolita la parte superiore, che sono stati riempiti di macerie derivate da altre demolizioni e che sono stati infine (ri)sotterrati nel suolo in difformità da quanto previsto dal progetto.
Se nel post del 2012 fosse stato chiesto «E' possibile demolire la parte superiore di un tubo fognario dismesso, riempirlo di macerie derivate da altre demolizioni e quindi risotterrare il tutto, in difformità da quanto invece previsto dal progetto?», ti assicuro che la risposta sarebbe stata la stessa di quella fornita nell'attuale discussione.
Se non ti è chiara la differenza non so cosa farci...
In quella lontana discussione c'era il dubbio sull'obbligo di rimuovere un tronco fognario che veniva dismesso perché interferente con un'opera o sulla possibilità di lasciarlo in situ senza considerarlo rifiuto; qui abbiamo invece una vasca Imhoff e un pozzetto degrassatore che sono stati dismessi dal loro uso, ai quali è stata demolita la parte superiore, che sono stati riempiti di macerie derivate da altre demolizioni e che sono stati infine (ri)sotterrati nel suolo in difformità da quanto previsto dal progetto.
Se nel post del 2012 fosse stato chiesto «E' possibile demolire la parte superiore di un tubo fognario dismesso, riempirlo di macerie derivate da altre demolizioni e quindi risotterrare il tutto, in difformità da quanto invece previsto dal progetto?», ti assicuro che la risposta sarebbe stata la stessa di quella fornita nell'attuale discussione.
Se non ti è chiara la differenza non so cosa farci...
Re: RIMOZIONE E SMALTIMENTO VASCHE IMHOFF E CONDENSAGRASSI
Caro Athena, Cesare é ingegnere tu no!
Si tratta di manufatti di ingegneria e, nella fattispecie, di situazioni del tutto simili tra loro: in entrambi i casi sono tronchi fognari, il primo (nelle fotografia da te allegata) è una fogna dinamica, il secondo (di cui in questo argomento) è una fogna statica. Sempre di fogne si tratta.
Non sono situazioni dissimili tra loro, entrambe hanno subito delle parziali demolizioni:
- nella prima è stata demolita una parte della condotta fognaria permettendo a Cesare di vedere la forma ovoidale della fogna;
- nella seconda è stato demolito il coperchio della Imhoff;
in entrambe le situazioni c'è stata una parziale demolizione.
Le due situazioni sono assolutamente simili!
E tu hai detto:
" ... fino a quando il tronco fognario rimane "in situ", collegato permanentemente al terreno, dovrebbe valere il regime di esclusione previsto dall'art. 185/1° comma, lett. b), del TUA."
E quella tipologia di allaccio alla vasca Imhoff (o a qualsiasi altra vasca) si chiama "fognatura statica", ma sempre di "tronco fognario che rimane in sito" si tratta.
Avevo visto la contraddizione col tuo precedente per questo l'ho postato.
Lele ha proposto 3 letture, le argomentazioni della seconda (i materiali di demolizione sono da subito un rifiuto) si basa su un sillogismo errato che riassumo:
Il sottoprodotto scaturisce necessariamente e conseguentemente solo da una attività che dà origine ad un prodotto ben definito.
L' attività di demolizione non produce nulla, da cui il sillogismo errato: se non c'é un prodotto non ci può essere il relativo sottoprodotto, ergo: quelle macerie sono da subito un rifiuto (il postulato -anche questo errato- o é sottoprodotto o é rifiuto, terzium non datur). A rigor di logica sembra perfetto, però ci sono ben due errori madornali. Il primo: il prodotto di una attività di demolizione é la creazione di uno spazio vuoto idoneo (quindi il prodotto di quella attività c'é, di conseguenza le macerie sono il sottoprodotto di quella attività); il secondo: la definizione di rifiuto e quella di sottoprodotto sono completamente sbagliate e fuorvianti. Sottoprodotto e rifiuto non possono essere alternativi tra loro: il sottoprodotto può diventare un rifiuto, il rifiuto rimane tale (cioé un reato) al quale si pone rimedio con la bonifica (il ripristino) dell'elemento (Aria, Acqua, Terra) contaminato (finché sarà possibile, altrimenti i caos).
Un saluto ad Athena, con simpatia.
Cesare.
Si tratta di manufatti di ingegneria e, nella fattispecie, di situazioni del tutto simili tra loro: in entrambi i casi sono tronchi fognari, il primo (nelle fotografia da te allegata) è una fogna dinamica, il secondo (di cui in questo argomento) è una fogna statica. Sempre di fogne si tratta.
Non sono situazioni dissimili tra loro, entrambe hanno subito delle parziali demolizioni:
- nella prima è stata demolita una parte della condotta fognaria permettendo a Cesare di vedere la forma ovoidale della fogna;
- nella seconda è stato demolito il coperchio della Imhoff;
in entrambe le situazioni c'è stata una parziale demolizione.
Le due situazioni sono assolutamente simili!
E tu hai detto:
" ... fino a quando il tronco fognario rimane "in situ", collegato permanentemente al terreno, dovrebbe valere il regime di esclusione previsto dall'art. 185/1° comma, lett. b), del TUA."
E quella tipologia di allaccio alla vasca Imhoff (o a qualsiasi altra vasca) si chiama "fognatura statica", ma sempre di "tronco fognario che rimane in sito" si tratta.
Avevo visto la contraddizione col tuo precedente per questo l'ho postato.
Lele ha proposto 3 letture, le argomentazioni della seconda (i materiali di demolizione sono da subito un rifiuto) si basa su un sillogismo errato che riassumo:
Il sottoprodotto scaturisce necessariamente e conseguentemente solo da una attività che dà origine ad un prodotto ben definito.
L' attività di demolizione non produce nulla, da cui il sillogismo errato: se non c'é un prodotto non ci può essere il relativo sottoprodotto, ergo: quelle macerie sono da subito un rifiuto (il postulato -anche questo errato- o é sottoprodotto o é rifiuto, terzium non datur). A rigor di logica sembra perfetto, però ci sono ben due errori madornali. Il primo: il prodotto di una attività di demolizione é la creazione di uno spazio vuoto idoneo (quindi il prodotto di quella attività c'é, di conseguenza le macerie sono il sottoprodotto di quella attività); il secondo: la definizione di rifiuto e quella di sottoprodotto sono completamente sbagliate e fuorvianti. Sottoprodotto e rifiuto non possono essere alternativi tra loro: il sottoprodotto può diventare un rifiuto, il rifiuto rimane tale (cioé un reato) al quale si pone rimedio con la bonifica (il ripristino) dell'elemento (Aria, Acqua, Terra) contaminato (finché sarà possibile, altrimenti i caos).
Un saluto ad Athena, con simpatia.
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Re: RIMOZIONE E SMALTIMENTO VASCHE IMHOFF E CONDENSAGRASSI
Caro Athena, è inutile discutere con Cesare.
Se Cesare ti dice che è sbagliato, secondo il suo ragionamento, è sbagliato. Punto. Si possono portare centinaia di pareri contrari, anche validamente supportati, ma Cesare riterrà sempre che sono gli altri che sbagliano, portando a suffragio della sua tesi argomentazioni che magari nulla hanno a che fare con il testo normativo o le interpretazioni fornite dal Diritto (e Lexambiente è una Rivista giuridica on line).
E' un po' presuntuoso, non ti pare?
Mi ricorda la barzelletta di quello che prende contromano l'autostrada.
Sente alla radio un annuncio:"Attenzione, c'è un pazzo che ha preso contromano l'autostrada!"
E lui fa: "UNO? GUARDA QUANTI SONO !!!"
E dopotutto, ribadisco, se si vuol fare filosofia del TUA, c'è una sezione apposita del forum per farla:
http://lexambiente.it/Forums/viewforum.php?f=36
dove ognuno può liberamente postare ciò che crede, anche in palese contrasto con la normativa in vigore, se la ritiene sbagliata.
Con l'ambiente non si scherza, ti trovi davanti al Giudice con niente.
Spesse volte è l'organo accertatore che prende clamorose cantonate, ma è altrettanto vero che nel mio lavoro ho avuto a che fare con poveri Cristi che, per aver seguito il consiglio sbagliato, si sono trovati inguaiati ALLA GRANDE.
La mia paura è che chi ha un problema e si rivolge al forum per avere una risposta, vedendo il punto di vista di un "Illuminato" del forum stesso e magari travisandone le intenzioni - più filosofiche che legislative - possa prendere decisioni poco ponderate.
Se poi ognuno comincia a sbandierare i titoli di studio o il proprio curriculum, allora siamo alla frutta. Scusate lo sfogo poco tecnico.
PS- Lo so che GOD è pluri-oberato, da importante magistrato Cassazionista, ma se legge questi post gradirei anche un suo parere in proposito, forse sono io che sbaglio a prendermela troppo a cuore.
Se Cesare ti dice che è sbagliato, secondo il suo ragionamento, è sbagliato. Punto. Si possono portare centinaia di pareri contrari, anche validamente supportati, ma Cesare riterrà sempre che sono gli altri che sbagliano, portando a suffragio della sua tesi argomentazioni che magari nulla hanno a che fare con il testo normativo o le interpretazioni fornite dal Diritto (e Lexambiente è una Rivista giuridica on line).
E' un po' presuntuoso, non ti pare?
Mi ricorda la barzelletta di quello che prende contromano l'autostrada.
Sente alla radio un annuncio:"Attenzione, c'è un pazzo che ha preso contromano l'autostrada!"
E lui fa: "UNO? GUARDA QUANTI SONO !!!"
E dopotutto, ribadisco, se si vuol fare filosofia del TUA, c'è una sezione apposita del forum per farla:
http://lexambiente.it/Forums/viewforum.php?f=36
dove ognuno può liberamente postare ciò che crede, anche in palese contrasto con la normativa in vigore, se la ritiene sbagliata.
Con l'ambiente non si scherza, ti trovi davanti al Giudice con niente.
Spesse volte è l'organo accertatore che prende clamorose cantonate, ma è altrettanto vero che nel mio lavoro ho avuto a che fare con poveri Cristi che, per aver seguito il consiglio sbagliato, si sono trovati inguaiati ALLA GRANDE.
La mia paura è che chi ha un problema e si rivolge al forum per avere una risposta, vedendo il punto di vista di un "Illuminato" del forum stesso e magari travisandone le intenzioni - più filosofiche che legislative - possa prendere decisioni poco ponderate.
Se poi ognuno comincia a sbandierare i titoli di studio o il proprio curriculum, allora siamo alla frutta. Scusate lo sfogo poco tecnico.
PS- Lo so che GOD è pluri-oberato, da importante magistrato Cassazionista, ma se legge questi post gradirei anche un suo parere in proposito, forse sono io che sbaglio a prendermela troppo a cuore.
- God
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Re: RIMOZIONE E SMALTIMENTO VASCHE IMHOFF E CONDENSAGRASSI
Sono oberato, ma il Forum lo seguo, anche perché i post mi arrivano via email....
E' evidente che i singoli post rispecchiano esclusivamente le opinioni di chi li scrive e che Lexambiente è una rivista giuridica (ma fisicamente separata, nei contenuti, dal Forum).
Lo scopo del Forum è quello di consentire a tutti di esprimere le proprie opinioni e confrontarsi (diversamente dalla rivista, dove i materiali vengono in qualche modo selezionati) anche se è auspicabile che gli argomenti siano trattati in maniera da non far scadere questo luogo al livello di.... un social.
Come giustamente dice Lele, per gli off topic c'e' la sezione "filosofica".
Qui cerchiamo di parlare comunque di diritto, anche se le faccine ed i "gradi" assegnati rendono (volutamente) questo luogo informale. Una piazza dove incontrarsi e dove alcuni, a forza di incontrarsi, hanno creato una bella comitiva.
Siete riusciti a farlo per quasi 20 anni (nel marzo 2018 lexambiente compirà, infatti, 20 anni, essendo nato nel 1998) autogestendovi, mi auguro che continui così.
Naturalmente questo non è un richiamo per nessuno, solo che se viene invocato God, questi ogni tanto deve dare una prova della sua esistenza
P.S.
per i nuovi del Forum che dovessero interrogarsi sul nickname, riporto qui sotto la parte delle FAQ del sito dove se ne spiega l'origine, a scanso di equivoci.
Perché l'amministratore di Lexambiente viene indicato come "God"?
Nessun delirio di onnipotenza, come qualche ingenuo sprovveduto potrebbe pensare....
Uno dei CSM originariamente usato per gestire Lexambiente (PhpNuke) assegnava automaticamente all'amministratore del sistema - colui che ha accesso completo a tutti i livelli di amministrazione del sito - il nome "God" che in altri CMS viene indicato con "Administrator" o "Super Administrator". Si tratta dello stesso nome utilizzato nei videogiochi quando vengono abilitate tutte le opzioni che impediscono al giocatore di perdere la partita (modalità "God"). Il nickname è stato quindi conservato nelle successive migrazioni ad altri sistemi.
E' evidente che i singoli post rispecchiano esclusivamente le opinioni di chi li scrive e che Lexambiente è una rivista giuridica (ma fisicamente separata, nei contenuti, dal Forum).
Lo scopo del Forum è quello di consentire a tutti di esprimere le proprie opinioni e confrontarsi (diversamente dalla rivista, dove i materiali vengono in qualche modo selezionati) anche se è auspicabile che gli argomenti siano trattati in maniera da non far scadere questo luogo al livello di.... un social.
Come giustamente dice Lele, per gli off topic c'e' la sezione "filosofica".
Qui cerchiamo di parlare comunque di diritto, anche se le faccine ed i "gradi" assegnati rendono (volutamente) questo luogo informale. Una piazza dove incontrarsi e dove alcuni, a forza di incontrarsi, hanno creato una bella comitiva.
Siete riusciti a farlo per quasi 20 anni (nel marzo 2018 lexambiente compirà, infatti, 20 anni, essendo nato nel 1998) autogestendovi, mi auguro che continui così.
Naturalmente questo non è un richiamo per nessuno, solo che se viene invocato God, questi ogni tanto deve dare una prova della sua esistenza
P.S.
per i nuovi del Forum che dovessero interrogarsi sul nickname, riporto qui sotto la parte delle FAQ del sito dove se ne spiega l'origine, a scanso di equivoci.
Perché l'amministratore di Lexambiente viene indicato come "God"?
Nessun delirio di onnipotenza, come qualche ingenuo sprovveduto potrebbe pensare....
Uno dei CSM originariamente usato per gestire Lexambiente (PhpNuke) assegnava automaticamente all'amministratore del sistema - colui che ha accesso completo a tutti i livelli di amministrazione del sito - il nome "God" che in altri CMS viene indicato con "Administrator" o "Super Administrator". Si tratta dello stesso nome utilizzato nei videogiochi quando vengono abilitate tutte le opzioni che impediscono al giocatore di perdere la partita (modalità "God"). Il nickname è stato quindi conservato nelle successive migrazioni ad altri sistemi.
Luca RAMACCI
Buona navigazione con lexambiente.it
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Re: RIMOZIONE E SMALTIMENTO VASCHE IMHOFF E CONDENSAGRASSI
Vedi @God, tu dici:
"Come giustamente dice Lele, per gli off topic c'e' la sezione filosofica".
Però l'argomento é:
"RIMOZIONE E SMALTIMENTO VASCHE IMHOFF E CONDENSA GRASSI"
E tu non hai risposto sull'argomento, quindi tu stesso sei OFF.
Perché dici a Cesare:
"Come giustamente dice Lele, per gli off topic c'e' la sezione filosofica".?
Ricorderai che quella sezione l'hanno voluta Cesare ed Orione, e non ti appartiene.
Vuoi dire a Cesare di non intervenire più? Caso mai vuoi dire a Cesare "Stai da parte?"
Cesare non riesce a stare da parte, dalla parte che gli assegna lele;
Ah, lele (sempre con il minuscolo -penso che ... non se ne avrà a male se qualche volta si usa il minuscolo- ) faceva il paragone di uno che guida contromano, dimenticando di dire che lui stesso (funzionario del lo Stato che rappresenta) cambia il senso di marcia, alla strada, a suo piacimento.
Cesare non interverrà mai più.
Grazie per l'ospitalità.
Cesare.
"Come giustamente dice Lele, per gli off topic c'e' la sezione filosofica".
Però l'argomento é:
"RIMOZIONE E SMALTIMENTO VASCHE IMHOFF E CONDENSA GRASSI"
E tu non hai risposto sull'argomento, quindi tu stesso sei OFF.
Perché dici a Cesare:
"Come giustamente dice Lele, per gli off topic c'e' la sezione filosofica".?
Ricorderai che quella sezione l'hanno voluta Cesare ed Orione, e non ti appartiene.
Vuoi dire a Cesare di non intervenire più? Caso mai vuoi dire a Cesare "Stai da parte?"
Cesare non riesce a stare da parte, dalla parte che gli assegna lele;
Ah, lele (sempre con il minuscolo -penso che ... non se ne avrà a male se qualche volta si usa il minuscolo- ) faceva il paragone di uno che guida contromano, dimenticando di dire che lui stesso (funzionario del lo Stato che rappresenta) cambia il senso di marcia, alla strada, a suo piacimento.
Cesare non interverrà mai più.
Grazie per l'ospitalità.
Cesare.
Ultima modifica di Cesare il 24 luglio 2017, 12:58, modificato 1 volta in totale.
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Re: RIMOZIONE E SMALTIMENTO VASCHE IMHOFF E CONDENSAGRASSI
Tanto per chiarire.
1) Io non assegno parti a nessuno.
2) L'iniziale del mio nickname è volutamente minuscola. Nella mia professione mi considero uno degli ultimi perché ho ancora tanto da imparare anche se non mi mancano secoli (spero) alla pensione.
3) Non ho mai cambiato senso di marcia (il senso giuridico, che ho sempre seguito nei miei commenti, citando gli orientamenti normativi con tutte le loro contraddizioni) e tutti i miei post lo testimoniano.
4) Come giustamente dice Cesare, essendo un funzionario dello Stato, mi sento in obbligo di dare la visione "dello Stato" in materia ambientale, anche se in alcuni casi può non coincidere con quella di lele come cittadino e persona.
Se ho chiesto l'intervento del curatore del sito è solo perché, sapendo quanto il sito è seguito, mi stava a cuore che ogni frequentatore "pesasse" i vari interventi sapendo cogliere lo spirito di ognuno.
1) Io non assegno parti a nessuno.
2) L'iniziale del mio nickname è volutamente minuscola. Nella mia professione mi considero uno degli ultimi perché ho ancora tanto da imparare anche se non mi mancano secoli (spero) alla pensione.
3) Non ho mai cambiato senso di marcia (il senso giuridico, che ho sempre seguito nei miei commenti, citando gli orientamenti normativi con tutte le loro contraddizioni) e tutti i miei post lo testimoniano.
4) Come giustamente dice Cesare, essendo un funzionario dello Stato, mi sento in obbligo di dare la visione "dello Stato" in materia ambientale, anche se in alcuni casi può non coincidere con quella di lele come cittadino e persona.
Se ho chiesto l'intervento del curatore del sito è solo perché, sapendo quanto il sito è seguito, mi stava a cuore che ogni frequentatore "pesasse" i vari interventi sapendo cogliere lo spirito di ognuno.
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Re: RIMOZIONE E SMALTIMENTO VASCHE IMHOFF E CONDENSAGRASSI
scusate, se posso intervenire con un ON-topic (malgrado i "gradi" a me assegnati siano bassi....) se non altro per gettare un po' d'acqua sul fuoco, a dare il mio modesto parere-contributo.
Semplificando, ci sono due aspetti:
punto 1) la condotta da parte dell'impresa di aver lasciato in posto senza demolirli e successivamente avviarli a smaltimento, due manufatti in c.a. asserviti alle reti tecnologiche dell'edificio (pretrattamenti dei liquami fognari consistenti in pozzetto degrassatore e vasca imhoff=
punto 2) la demolizione delle parti superiori di detti pozzetti/vasche/manufatti e loro riempimento con macerie da demolizione dell'intervento in corso
il punto 1) di per se non costituisce automaticamente infrazione, poichè se persino per i serbatoi interrati (es. di carburanti) ne è ammessa dalla normativa tecnica la messa in sicurezza permanente, leggasi la possibilità di lasciare in posto il serbatoio procedendo con la sua pulizia e riempiento con inerti certificati e selezionati, (vedere linee guida Arpa Lombardia per i serbatoi interrati), per motivi di opportunità tecnica, non ci sono motivi per non ritenere applicabile anche ai due ben più banali casi in oggetto la stessa possibilità, visti i caratteri di "serbatoio" che presentano i due manufatti (uno deve accantonare i fanghi sedimentabili dai liquami l'altro i grassi e i materiali flottanti), e gli sfiati sono in entrambi i casi posti nella parte superiore. I due manufatti potevano quindi essere lasciati lì, se la rimozione va ad esempio a mettere in pericolo la stabilità delle fondazioni dell'edificio. La parola chiave è in questo caso, ribadiamo, "messa in sicurezza permanente"
veniamo al
punto 2) la vasca imhoff e il degrassatore sono stati "messi in sicurezza permanentemente" non con riempimento di inerti selezionati e certificati, ma con rifiuti di demolizione edile provenienti da altri cantieri e demolizioni. Cioè da RIFIUTI. Ecco, è questa la vera (e aggiungo indesiderata) condotta illecita dell'impresa: aver smaltito i propri rifiuti prodotti da altri cantieri in maniera illecita, nella fattispecie impiegandoli senza alcuna certificazione e caratterizzazione, per realizzare uno riempimento per il quale occorrevano materiali certificati. Violazione articolo 192 comma 2 del TUA.
per concludere, a mio parere ha ragione Cesare quando dice che i manufatti possono essere lasciati in sito e riempiti, ma ciò non toglie che il riempimento andava fatto con inerti selezionati e non con rifiuti provenienti da chissà dove. Nutro qualche dubbio anche sull'assenza di rischi per il comparto ambientale dovuto alla tenuta dei due manufatti, perchè, la tenuta è solo "dal di sotto": il "sopra" è stato demolito e le acque di infiltrazione meteoriche vi possono percolare. Una volta riempiti, e basta poco perchè la porosità dei rottami lascia poco volume alla fase liquida, il percolato colerebbe dai bordi, e se puta caso -non lo sappiamo perchè non ne conosciamo le origini- quei rifiuti contenessero sostanze mobilizzabili in ambiente (es. idrocarburi leggeri, solventi, altre sostanze pericolose), via verso la contaminazione della falda.
Arrivederci a tutti
Semplificando, ci sono due aspetti:
punto 1) la condotta da parte dell'impresa di aver lasciato in posto senza demolirli e successivamente avviarli a smaltimento, due manufatti in c.a. asserviti alle reti tecnologiche dell'edificio (pretrattamenti dei liquami fognari consistenti in pozzetto degrassatore e vasca imhoff=
punto 2) la demolizione delle parti superiori di detti pozzetti/vasche/manufatti e loro riempimento con macerie da demolizione dell'intervento in corso
il punto 1) di per se non costituisce automaticamente infrazione, poichè se persino per i serbatoi interrati (es. di carburanti) ne è ammessa dalla normativa tecnica la messa in sicurezza permanente, leggasi la possibilità di lasciare in posto il serbatoio procedendo con la sua pulizia e riempiento con inerti certificati e selezionati, (vedere linee guida Arpa Lombardia per i serbatoi interrati), per motivi di opportunità tecnica, non ci sono motivi per non ritenere applicabile anche ai due ben più banali casi in oggetto la stessa possibilità, visti i caratteri di "serbatoio" che presentano i due manufatti (uno deve accantonare i fanghi sedimentabili dai liquami l'altro i grassi e i materiali flottanti), e gli sfiati sono in entrambi i casi posti nella parte superiore. I due manufatti potevano quindi essere lasciati lì, se la rimozione va ad esempio a mettere in pericolo la stabilità delle fondazioni dell'edificio. La parola chiave è in questo caso, ribadiamo, "messa in sicurezza permanente"
veniamo al
punto 2) la vasca imhoff e il degrassatore sono stati "messi in sicurezza permanentemente" non con riempimento di inerti selezionati e certificati, ma con rifiuti di demolizione edile provenienti da altri cantieri e demolizioni. Cioè da RIFIUTI. Ecco, è questa la vera (e aggiungo indesiderata) condotta illecita dell'impresa: aver smaltito i propri rifiuti prodotti da altri cantieri in maniera illecita, nella fattispecie impiegandoli senza alcuna certificazione e caratterizzazione, per realizzare uno riempimento per il quale occorrevano materiali certificati. Violazione articolo 192 comma 2 del TUA.
per concludere, a mio parere ha ragione Cesare quando dice che i manufatti possono essere lasciati in sito e riempiti, ma ciò non toglie che il riempimento andava fatto con inerti selezionati e non con rifiuti provenienti da chissà dove. Nutro qualche dubbio anche sull'assenza di rischi per il comparto ambientale dovuto alla tenuta dei due manufatti, perchè, la tenuta è solo "dal di sotto": il "sopra" è stato demolito e le acque di infiltrazione meteoriche vi possono percolare. Una volta riempiti, e basta poco perchè la porosità dei rottami lascia poco volume alla fase liquida, il percolato colerebbe dai bordi, e se puta caso -non lo sappiamo perchè non ne conosciamo le origini- quei rifiuti contenessero sostanze mobilizzabili in ambiente (es. idrocarburi leggeri, solventi, altre sostanze pericolose), via verso la contaminazione della falda.
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Re: RIMOZIONE E SMALTIMENTO VASCHE IMHOFF E CONDENSAGRASSI
Non è agevole stabilire se le vasche in se stesse siano o meno rifiuti. La legge però è chiara: se vi è la volontà di disfarsene, lo sono.il punto 1) di per se non costituisce automaticamente infrazione, poichè se persino per i serbatoi interrati (es. di carburanti) ne è ammessa dalla normativa tecnica la messa in sicurezza permanente, leggasi la possibilità di lasciare in posto il serbatoio procedendo con la sua pulizia e riempiento con inerti certificati e selezionati, (vedere linee guida Arpa Lombardia per i serbatoi interrati), per motivi di opportunità tecnica, non ci sono motivi per non ritenere applicabile anche ai due ben più banali casi in oggetto la stessa possibilità, visti i caratteri di "serbatoio" che presentano i due manufatti (uno deve accantonare i fanghi sedimentabili dai liquami l'altro i grassi e i materiali flottanti), e gli sfiati sono in entrambi i casi posti nella parte superiore. I due manufatti potevano quindi essere lasciati lì, se la rimozione va ad esempio a mettere in pericolo la stabilità delle fondazioni dell'edificio.
Nel nostro caso depone a favore di questa tesi il fatto che i lavori di rimozione erano stati previsti e, deduco, preventivati. Se l'impresa ha percepito il compenso comprensivo della rimozione, come da preventivo, ma non lo ha fatto (lucrando sul compenso percepito) è indubbia la volontà del detentore originario di disfarsene, a prescindere dal loro contenuto - anch'esso in questo caso rifiuto.
Se vi è un obbligo di legge, lo sono. @lore 68 cita le linee guida ARPA Lombardia.
Sul punto il comune di Milano la pensa diversamente, imponendo nel regolamento edilizio la loro asportazione "salvo i casi di comprovata impossibilità tecnica alla rimozione"
http://www.comune.milano.it/wps/portal/ ... _interrati
La provincia di Firenze è tassativa:
"Un serbatoio di cui il detentore decide di disfarsi, a prescindere dalle motivazioni (ad es. il serbatoio è divenuto inefficiente in quanto danneggiato o deteriorato, di capacità insufficiente, non necessario o funzionale ad alcuno scopo,…) viene a configurarsi a tutti gli effetti come rifiuto (art. 183 comma 1 lettera a del D.Lgs. 152/2006) e in quanto tale non può essere lasciato nel suolo o sottosuolo, ma deve essere rimosso e inviato a smaltimento, adempiendo a norme precise che tutelino gli operatori e l’ambiente. Pertanto il momento in cui è decisa la sostituzione di un serbatoio, è il momento stesso nel quale questo si configura come un rifiuto, la cui responsabilità del corretto smaltimento ricade sul produttore.
Il produttore dei rifiuti è la società o il gestore, secondo i contratti di gestione, che ha preso la decisione di disfarsi del serbatoio. Inoltre dal momento che il mancato invio a corretto smaltimento dei rifiuti comporta sanzioni penali, tale responsabilità non può essere trasferita."
http://www.provincia.fi.it/fileadmin/as ... ifiche.pdf
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Re: RIMOZIONE E SMALTIMENTO VASCHE IMHOFF E CONDENSAGRASSI
L'analogia tra vasca Imhoff /pozzetto degrassatore e serbatoi interrati mi sembra un po' forzata.
Piuttosto, darei un'occhiata alle prescrizioni del regolamento di fognatura, perché potrebbe essere stata prevista l'eventualità della dismissione di sistemi di pretrattamento delle acque reflue domestiche e la possibilità del loro mantenimento in sito ovviamente a determinate condizioni, tra le quali - nel caso - certamente la disinfezione e il riempimento con idonei materiali inerti (che sono cosa ben differente dalle macerie tal quali provenienti da altre demolizioni, che correttamente qualifichiamo come "rifiuti").
Lo sappiamo tutti che quarant'anni fa era prassi consueta comportarsi così (cioè utilizzare macerie e quant'altro di "antropico" per riempire scavi e tutto ciò che andava comunque interrato), ma almeno in questo quarant'anni non sono passati invano e la disciplina ambientale si è nel frattempo evoluta...
In ogni caso, i lavori realizzati nel condominio di ele84ud ["...sono stati fatti dei lavori per la dismissione delle vasche imhoff e condensagrassi ed il conseguente rifacimento della linea fognaria"] erano indubbiamente subordinati ad un titolo abilitativo edilizio. Qualunque fosse stata la soluzione scelta per il destino di vasche Imhoff e condensagrassi (rimozione, mantenimento in loco, riempimento, ecc.), avrebbe dovuto essere illustrata e "documentata" nel progetto.
Piuttosto, darei un'occhiata alle prescrizioni del regolamento di fognatura, perché potrebbe essere stata prevista l'eventualità della dismissione di sistemi di pretrattamento delle acque reflue domestiche e la possibilità del loro mantenimento in sito ovviamente a determinate condizioni, tra le quali - nel caso - certamente la disinfezione e il riempimento con idonei materiali inerti (che sono cosa ben differente dalle macerie tal quali provenienti da altre demolizioni, che correttamente qualifichiamo come "rifiuti").
Lo sappiamo tutti che quarant'anni fa era prassi consueta comportarsi così (cioè utilizzare macerie e quant'altro di "antropico" per riempire scavi e tutto ciò che andava comunque interrato), ma almeno in questo quarant'anni non sono passati invano e la disciplina ambientale si è nel frattempo evoluta...
In ogni caso, i lavori realizzati nel condominio di ele84ud ["...sono stati fatti dei lavori per la dismissione delle vasche imhoff e condensagrassi ed il conseguente rifacimento della linea fognaria"] erano indubbiamente subordinati ad un titolo abilitativo edilizio. Qualunque fosse stata la soluzione scelta per il destino di vasche Imhoff e condensagrassi (rimozione, mantenimento in loco, riempimento, ecc.), avrebbe dovuto essere illustrata e "documentata" nel progetto.