Buongiorno colleghi,
una domanda banale ma allo stesso tempo che chiarisce un dubbio abbastanza palloso...
Tutti sappiamo che ogni copia del formulario è destinata ad un soggetto della filiera (produttore, destinatario, trasportatore e copia uso interno);
diciamo che quando è indicato a chi appartiene non c'è problema, ognuno legge in fondo alla copia quale prendere e ci si tiene quella rispettiva.
Altre volte però non è indicato nulla, ovvero ci sono blocchettari di formulari (in genere quelli da compilare a mano) in cui ad identificare e distinguere la copia hanno solamente i colori, ad esempio:
la prima blu (per il produttore)
la seconda grigia
la terza verde
la quarta rossa
questo è il mio quesito: tolta la prima copia, che sarà trattenuta dal produttore/ detentore del rifiuto, quale altre copie si devono tenere gli altri soggetti della trafila?
io come destinatario ho sempre tenuto la copia su cui accetto, timbro, firmo e indico peso, data e ora; Quella cioè in cui i miei dati si vedono scritti a penna, per intenderci; per un solo motivo: così ho la certezza che l'originale inserito da me sia in mano mia e non in mano di qualcun altro che possa modificare a suo piacimento.
Purtroppo però non ho trovato da nessuna parte sul famigerato dec152/06 che parli di questo argomento. In giro di specifico non si trova nulla, Voi? Cosa Mi dite? E' indicato da qualche parte quale copia spetta a chi se non è indicato nulla?
Grazie e buon Lavoro
COPIE FORMULARIO
- lele
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Re: COPIE FORMULARIO
La Circolare del Ministero Ambiente 4.08.1998 n. Gab/Dec/812/98 puntualizza che il formulario è redatto in 4 copie di cui 3 a ricalco.
Da nessuna parte, nemmeno nel Decreto Ministeriale 1.04.98 n. 145 che ne fissa le caratteristiche, si specificano i colori delle copie e neppure vengono previste diciture tipo "copia per il trasportatore, destinatario" o simili.
Ad ogni buon conto, anche se non è specificato da nessuna parte, il produttore/detentore deve restare in possesso necessariamente della prima copia (non a ricalco), proprio per evitare manomissioni fraudolente apposte in momenti successivi alla partenza del rifiuto.
Le altre copie le tiene il trasportatore che, arrivato a destino, le fa controfirmare all'impianto di destinazione trattenendosene una copia (la norma non specifica quale). Delle altre due copie il trasportatore ne trattiene una per se e l'altra la ritorna al produttore/detentore entro 90 giorni.
A proposito della restituzione di una copia al produttore/detentore, c'è una recente novità.
Il Ministero dell'Ambiente ha chiarito che è ammessa anche la trasmissione del documento pdf scansionato tramite PEC, con le seguenti modalità:
• La IV copia viene acquisita a mezzo scanner ottico in formato PDF/A
• Firmata elettronicamente cosi come richiesto dall’art.3 del D.M 23/01/2014 senza marca temporale
• Inviata a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) al produttore del rifiuto
• Archiviata elettronicamente con idoneo software certificato
• L’originale cartaceo verrà archiviato, in armadi metallici aventi caratteristiche di resistenza al fuoco, in locali provvisti del Certificato di
Prevenzione Incendi, e reso disponibile su richiesta alle autorità o al produttore.
Da nessuna parte, nemmeno nel Decreto Ministeriale 1.04.98 n. 145 che ne fissa le caratteristiche, si specificano i colori delle copie e neppure vengono previste diciture tipo "copia per il trasportatore, destinatario" o simili.
Ad ogni buon conto, anche se non è specificato da nessuna parte, il produttore/detentore deve restare in possesso necessariamente della prima copia (non a ricalco), proprio per evitare manomissioni fraudolente apposte in momenti successivi alla partenza del rifiuto.
Le altre copie le tiene il trasportatore che, arrivato a destino, le fa controfirmare all'impianto di destinazione trattenendosene una copia (la norma non specifica quale). Delle altre due copie il trasportatore ne trattiene una per se e l'altra la ritorna al produttore/detentore entro 90 giorni.
A proposito della restituzione di una copia al produttore/detentore, c'è una recente novità.
Il Ministero dell'Ambiente ha chiarito che è ammessa anche la trasmissione del documento pdf scansionato tramite PEC, con le seguenti modalità:
• La IV copia viene acquisita a mezzo scanner ottico in formato PDF/A
• Firmata elettronicamente cosi come richiesto dall’art.3 del D.M 23/01/2014 senza marca temporale
• Inviata a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) al produttore del rifiuto
• Archiviata elettronicamente con idoneo software certificato
• L’originale cartaceo verrà archiviato, in armadi metallici aventi caratteristiche di resistenza al fuoco, in locali provvisti del Certificato di
Prevenzione Incendi, e reso disponibile su richiesta alle autorità o al produttore.
Re: COPIE FORMULARIO
Se dopo 90 giorni e numerose email/telefonate la IV copia non arriva al produttore: a chi inviare la relativa segnalazione? C'è una modulustica già predisposta?lele ha scritto: ↑30 ottobre 2017, 22:19Le altre copie le tiene il trasportatore che, arrivato a destino, le fa controfirmare all'impianto di destinazione trattenendosene una copia (la norma non specifica quale). Delle altre due copie il trasportatore ne trattiene una per se e l'altra la ritorna al produttore/detentore entro 90 giorni.
Re: COPIE FORMULARIO
Laddove le Regioni hanno azzerato le competenze ambientali delle Province, la segnalazione della mancata ricezione della quarta copia va inviata ad ARPA.
Dico bene?
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Re: COPIE FORMULARIO
Esattamente. Ma mi sembra che in Emilia-Romagna sia l'unica ad aver adottato quel modello di organizzazione istituzionale. Il presidente della Giunta era talmente affascinato da Renzi che fece la legge di riorganizzazione del sistema di governo del territorio ancora prima dell'espletamento del referendum sulla modifica della costituzione che segnò poi il flop dell'allora in carica governo. E senza andare in contrasto con le disposizioni costituzionali in vigore, visto che la legge non fu impugnata dalla Corte Costituzionale. Di questo va dato atto.... pura fortuna o "Piano B" attuato mediante stesura ad hoc (cioè, compatibile con il testo della Costituzione pre-referendum) del testo della legge?