Buongiorno,
siamo un'impresa edile che trasporta rifiuti non pericolosi in conto proprio (iscritti all'Albo Gestori Ambientali in categoria 2-bis).
Il dubbio è: "siamo autorizzati a trasportare le macerie prodotte da noi durante le lavorazioni, presso nostri cantieri e con mezzi di proprietà autorizzati, dal luogo di produzione (cantiere) alla nostra sede (magazzino/deposito) nel container che viene regolarmente ritirato e sostituito dal fornitore (discarica) senza l'accompagnamento del formulario? (dato che quest'ultimo verrà regolarmente compilato dal trasportatore/destinatario quando si reca da noi per la sostituzione del cassone e il ritiro del suo contenuto)
Si parla di rifiuti di demolizione e costruzione, imballaggi in materiali misti e comunque tutti i rifiuti speciali non pericolosi dell'attività edilizia.
Fra le varie norme non trovo quella che soddisfa il mio quesito a parte alcune dove si parla di autorizzazione allo stoccaggio?
Trasporto rifiuti da cantiere a sede
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Re: Trasporto rifiuti da cantiere a sede
La questione è stata trattata molte volte.
Io penso che il formulario lo devi fare in quanto trattasi a tutti gli effetti di un "trasporto" e quindi seguendo le indicazioni dell'art. 193, le esclusioni sono poche. Tu produttore, tu trasportatore e tu destinatario, nelle note metterai art. 266 c. 4.
Io penso che il formulario lo devi fare in quanto trattasi a tutti gli effetti di un "trasporto" e quindi seguendo le indicazioni dell'art. 193, le esclusioni sono poche. Tu produttore, tu trasportatore e tu destinatario, nelle note metterai art. 266 c. 4.
Re: Trasporto rifiuti da cantiere a sede
Non sono d'accordo.
Dopo il deposito temporaneo la successiva destinazione è sempre e solo un impianto autorizzato (vedi definizione di raccolta).
Le attività di costruzione e demolizione non sono attività manutentive e quindi, in ogni caso, il 266-4 non è applicabile.
Dopo il deposito temporaneo la successiva destinazione è sempre e solo un impianto autorizzato (vedi definizione di raccolta).
Le attività di costruzione e demolizione non sono attività manutentive e quindi, in ogni caso, il 266-4 non è applicabile.
Age quod agis
Re: Trasporto rifiuti da cantiere a sede
La precisazione di Gimi è corretta, ho riletto il post di Guinness ed in effetti non si parla di manutenzione ma di attività ben più consistente.