End of waste: da fresato stradale a inerti

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End of waste: da fresato stradale a inerti

Messaggio da esco »

Un impianto è autorizzato alla produzione di inerti "end of waste" provenienti dal recupero di fresato stradale [17.03.02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01].
Tali inerti "end of waste" sono offerti ad un impianto di produzione di conglomerato bituminoso per ridurre l'utilizzo di inerti "vergini" di cava: dunque gli inerti in questo caso non sarebbero utilizzati "tal quale", ma introdotti nel ciclo produttivo del conglomerato bituminoso. Quindi in fasi operative ad alte temperature come il passaggio nel forno di essiccazione (con altri inerti "vergini" di cava) e la miscelazione con bitume e solvente a circa 170°C.
L'utilizzo di tali inerti "end of waste" non sarebbe contemplata tra l'elenco degli inerti in ingresso del processo produttivo descritti nella AUA approvata, pertanto ho qualche dubbio: se l'introduzione di tale "end of waste" nel processo sia una modifica significativa o meno ad esempio per le emissioni in atmosfera.

Inoltre l'impianto di produzione di conglomerato bituminoso che intende utilizzare tali inerti "end of waste" dispone (a sua volta) nella propria AUA anche di una autorizzazione al recupero e stoccaggio di fresato presso il proprio sito: l'autorizzazione è limitata ad un quantitativo annuo specifico per stoccaggio e recupero (R5 ed R13) di fresato stradale [17.03.02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01]: non so se questo aspetto semplifica o complica le condizioni di utilizzo che si vorrebbero con gli inerti "end of waste" sopra indicati.

Qualora si possa pianificare la seguente condizione:
a) l'utilizzo degli inerti "end of waste" da fresato acquistato da altro fornitore +
b) il fresato recuperato in sito in conformità alla propria autorizzazione =
c) non superi il quantitativo annuo autorizzato in AUA
Immagino sia possibile sottoporre agli Enti una modifica non significativa alla autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
O no?
mathieu
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Re: End of waste: da fresato stradale a inerti

Messaggio da mathieu »

Questione molto complessa, visto l'argomento "fresato".

Il primo consiglio che mi viene da darti è quello di andare in Provincia con le idee chiare dal punto di vista tecnico e, soprattutto, normativo, senza chiedere loro pareri o "permessi" che ti potrebbero trascinare in un casino senza fine.

Prima domanda:
l'impianto che è autorizzato a recuperare fresato e a farne un materiale EoW è autorizzato in ordinaria o in semplificata?
Se in semplificata, secondo il DM 05/02/98, le operazioni di recupero possibili per il fresato sono:
a) R5 produzione conglomerato a freddo o a caldo (quella autorizzata con l'AUA nell'impianto "ricevente");
b) R5 realizzazione rilevati, etc.
c) R5 produzione materiali per costruzioni stradali attraverso selezione, macinazione, etc.

Già questo, dando un'interpretazione rigida della norma (cosa che in questo momento storico consiglierei, visto il bailamme sull'EoW a seguito della sentenza del CdS), non permetterebbe all'impianto di partenza di produrre "inerti EoW" da utilizzare per produrre nuovo conglomerato. So che dal punto di vista tecnico è assurdo, ma mi metto dalla parte del rigido funzionario che applica la norma.

Se in ordinaria, dovrei leggere l'autorizzazione anche se, alla luce della sentenza, questa poi non potrebbe essere rinnovata almeno fino all'emanazione del DM sul fresato EoW che dovrebbe essere in dirittura d'arrivo.

Sorvolando su questi cavilli e mettendomi dalla parte dell'impianto ricevente.
L'autorizzazione in semplificata inglobata nell'AUA permette l'utilizzo di fresato "rifiuto" in certi quantitativi annui. Quelli sono relativi al solo "rifiuto" e pertanto hai tutto il diritto di fare R13 e R5 del rifiuto secondo la CIA effettuata.
Il fatto che tu prenda anche "inerti EoW", fatto salvo quanto osservato sopra, non incide sui quantitativi utilizzabili non essendo rifiuto. Potresti prenderne ed utilizzarne quanto vuoi, chiaramente limitato nelle percentuali di utilizzo da sole considerazioni di natura "tecnica" (che sia "rifiuto" o meno, sopra al 20% potresti avere problemi sul prodotto di trazione indiretta, rigidezza, resistenza, etc.).
Sulle emissioni in atmosfera anche starei tranquillo: se l'impianto ha già un'AUA che contempla l'alimentazione con "rifiuto", l'applicazione delle formulette degli Allegati al DM 05/02/98 sicuramente danno un quadro emissivo più conservativo rispetto a quelli di analogo impianto alimentato con materie prime o prodotti EoW, quindi non vedo motivi per dover modificare nulla al riguardo.

In conclusione, fatte salve le considerazioni iniziali sulla possibilità dell'impianto di origine di commercializzare il fresato recuperato EoW per produzione nuovo conglomerato, secondo me basta una comunicazione di modifica n.s. dell'AUA relativamente al ciclo produttivo. Presa d'atto da parte della Provincia e finisce lì.

IMHO
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Re: End of waste: da fresato stradale a inerti

Messaggio da esco »

mathieu ha scritto: 19 aprile 2018, 13:34 l'impianto che è autorizzato a recuperare fresato e a farne un materiale EoW è autorizzato in ordinaria o in semplificata?
Se in semplificata, secondo il DM 05/02/98, le operazioni di recupero possibili per il fresato sono:
a) R5 produzione conglomerato a freddo o a caldo (quella autorizzata con l'AUA nell'impianto "ricevente");
b) R5 realizzazione rilevati, etc.
c) R5 produzione materiali per costruzioni stradali attraverso selezione, macinazione, etc.
Già questo, dando un'interpretazione rigida della norma (cosa che in questo momento storico consiglierei, visto il bailamme sull'EoW a seguito della sentenza del CdS), non permetterebbe all'impianto di partenza di produrre "inerti EoW" da utilizzare per produrre nuovo conglomerato. So che dal punto di vista tecnico è assurdo, ma mi metto dalla parte del rigido funzionario che applica la norma. Se in ordinaria, dovrei leggere l'autorizzazione anche se, alla luce della sentenza, questa poi non potrebbe essere rinnovata almeno fino all'emanazione del DM sul fresato EoW che dovrebbe essere in dirittura d'arrivo.
Questi sono appunto i miei dubbi: l'autorizzazione semplificata/ordinaria dell'impianto 1 consente le operazioni di ricezione fresato, riduzione volumetrica, riutilizzo presso il sito/impianto autorizzato, mi pare anomalo che possa anche consentire il commercio di fresato a favore di un altro sito (impianto 2), poiché in questo modo l'impianto 2 utilizzerebbe "fresato recuperato" senza alcuna necessità di autorizzazione. Ma gli impianti che producono conglomerato bituminoso con recupero del fresato dispongono di caratteristiche diverse dagli impianti che lo producono con materiali "vergini". Insomma la sentenza del Consiglio di Stato n. 4151/2013 che definisce il fresato non più rifiuto, ma sottoprodotto, è la base del nuovo DM sul fresato? https://lexambiente.com/materie/rifiuti ... atica.html
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Re: End of waste: da fresato stradale a inerti

Messaggio da esco »

Aggiornamento: è stata inviata la comunicazione di modifica non sostanziale dell'AUA segnalando l'intenzione di includere la nuova "materia prima" nel processo produttivo.
In questo caso, e in casi analoghi, temo il mancato chiarimento da parte del Ministero dell'Ambiente sulla sentenza del Consiglio di Strato in merito alla "competenza statale" per la definizione degli End Of Waste, mancando ancora le indicazioni ministeriali sui criteri “end of waste”, gli impianti autorizzati dalle Regioni possono procedere con questa attività?
Cesare

Re: End of waste: da fresato stradale a inerti

Messaggio da Cesare »

Il "fresato di asfalto" é uno dei tanti sottoprodotti da "attività di scavo mediante fresa". Il primo sottoprodotto di qualsiasi attività umana è l'anidride cabonica in atmosfera.

Il "prodotto" primo di queella attività di scavo é lo spazio necessario a contenere i 3 - 4 centimetri del nuovo manto stradale.

Quel fresato non potrà essere direttamente riutilizzato tal quale, diventerebbe un rifiuto! Vediamo il perché: se venisse riutilizzato tal quale senza una frantumazione, senza una o più vagliature, senza aggiunta di idonei collanti ... con il tempo potrebbe franare (evidente danno all'ambiente da cui: quel materiale é diventato un rifiuto).

Quel fresato non deve diventare un rifiuto (non deve creare danno all'ambiente), va recuperato; ma non come "End of Waste" (traduco: Fine del Rifiuto) che é un assurdo, bensì come "Materia prima Secondaria" (traduco: Materia prima -sabbia e ghiaia- non proveniente da cava), ma comunque deve essere dichiarata idonea all'uso.

Quel fresato, per poter essere riutilizzato come materia prima secondaria, deve essere ricondizionato o sullo stesso cantiere mediante impianto semovente idoneo ovvero presso impianti autorrizzati (ivi trasportato con FIR e CER 17). Finisco: anche la materia prima di cava -sabbia e ghiaia- viene, prima di essere venduta, selezionata e condizionata per essere idonea all'uso.

Un saluto, Cesare.
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