Acque di prima Pioggia - "Istruzioni per l'uso"
Re: Acque di prima Pioggia - "Istruzioni per l'uso"
La normativa sugli scarichi (Legge Regionale n. 27/86)
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Re: Acque di prima Pioggia - "Istruzioni per l'uso"
art. 170 comma 11 d. lgs. n. 152/2006
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Re: Acque di prima Pioggia - "Istruzioni per l'uso"
Già, ma cosa dice l' art. 170 comma 11 d. lgs. n. 152/2006?
Un saluto, Cesare.
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Re: Acque di prima Pioggia - "Istruzioni per l'uso"
11. Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'articolo 175.
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Re: Acque di prima Pioggia - "Istruzioni per l'uso"
Già:
"11. Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'articolo 175"
Tra le Leggi abrogate vi é la Legge Merli (319/76) per cui la Ditta é autorizzata ad aprire la sua attività relativamente ai suoi scarichi idrici (sempre in AUA), mentre la Regione rimane responsabile del relativo inquinamento (per tutti gli scarichi: idrici, solidi, rumorosi, energetici) di quella Ditta; perchè? Perché la Regione non ha recepito la 152/06.
Non può averla recepita con una L.R. precedente (Legge Regionale n. 27/86).
Rimane sempre valido il principio: Il TUA si riferisce solo alle Ditte ed agli Enti Locali (in questo caso la Regione).
Un saluto, Cesare.
"11. Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'articolo 175"
Tra le Leggi abrogate vi é la Legge Merli (319/76) per cui la Ditta é autorizzata ad aprire la sua attività relativamente ai suoi scarichi idrici (sempre in AUA), mentre la Regione rimane responsabile del relativo inquinamento (per tutti gli scarichi: idrici, solidi, rumorosi, energetici) di quella Ditta; perchè? Perché la Regione non ha recepito la 152/06.
Non può averla recepita con una L.R. precedente (Legge Regionale n. 27/86).
Rimane sempre valido il principio: Il TUA si riferisce solo alle Ditte ed agli Enti Locali (in questo caso la Regione).
Un saluto, Cesare.
Re: Acque di prima Pioggia - "Istruzioni per l'uso"
Restano validi i provvedimenti emanati IN ATTUAZIONE delle leggi abrogate.Cesare ha scritto: ↑17 settembre 2018, 17:35 Già:
"11. Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'articolo 175"
Tra le Leggi abrogate vi é la Legge Merli (319/76) per cui la Ditta é autorizzata ad aprire la sua attività relativamente ai suoi scarichi idrici (sempre in AUA), mentre la Regione rimane responsabile del relativo inquinamento (per tutti gli scarichi: idrici, solidi, rumorosi, energetici) di quella Ditta; perchè? Perché la Regione non ha recepito la 152/06.
Non può averla recepita con una L.R. precedente (Legge Regionale n. 27/86).
Rimane sempre valido il principio: Il TUA si riferisce solo alle Ditte ed agli Enti Locali (in questo caso la Regione).
Un saluto, Cesare.
Non "restano valide le leggi abrogate".
Resta valida la disciplina regionale siciliana dell'86 per quanto concerne gli scarichi, ma per il resto vige, come ovvio, il 152.
Re: Acque di prima Pioggia - "Istruzioni per l'uso"
Non conosco i provvedimenti o gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'articolo 175, che parlano di acque meteoriche di dilavamento. Penso solo che in base alle definizioni date dal TUA, tali acque, che non provengono da agglomerato, non sono considerate reflui e dunque... vanno autorizzate come scarico?
scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuita' il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore;
acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuita' il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore;
acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
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Re: Acque di prima Pioggia - "Istruzioni per l'uso"
l' art. 113 parla di scarichi e autorizzazione ...
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Re: Acque di prima Pioggia - "Istruzioni per l'uso"
ritorniamo al punto di partenza, la Regione Sicilia non ha disciplinato o attuato alcunché, sulle acque meteoriche.
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Re: Acque di prima Pioggia - "Istruzioni per l'uso"
Se la tua regione non ha disciplinato nulla in materia di acque meteoriche, vale quando previsto dal secondo comma dell'art. 113 del D.L.vo 152/06: le stesse acque meteoriche non sono soggette neppure a vincoli o prescrizioni derivanti dalle parte terza del suddetto decreto. Pertanto lo scarico non deve essere autorizzato.
Re: Acque di prima Pioggia - "Istruzioni per l'uso"
Dal precedente intervento:
"Pertanto lo scarico non deve essere autorizzato".
Significa che (lo dice Cesare):
"Quella Ditta si deve trasferire in altra Regione".
Significa che:
"In quelle Regioni dove (per opportunità clientelari) non sono state recepite (leggetelo come volete: "Recepitae" (dal latino recipio=Ho fatto mio ed applico; "Capitae" (dal latino capio=Faccio mio, e mi riservo di applicare); in quelle Regioni non possono essere aperte, a norma di Leggi Nazionali, Nuove Attività Produttive che necessino di AUA.
Significa che:
"Già:
"11. Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'articolo 175"
Tra le Leggi abrogate vi é la Legge Merli (319/76) per cui la Ditta é autorizzata ad aprire la sua attività relativamente ai suoi scarichi idrici (sempre in AUA), mentre la Regione rimane responsabile del relativo inquinamento (per tutti gli scarichi: idrici, solidi, rumorosi, energetici) di quella Ditta; perchè? Perché la Regione non ha recepito la 152/06."
Già, e concludo:
Caro Scipione, autorizza senz'altro la Ditta perché é un tuo dovere, ed é un diritto della Ditta richiedente; contemporaneamente comunicherai al Governatore della tua Regione che provvederai ad autorizzare anche ulteriori successive richieste; perchè, per Legge, "11. Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'articolo 175"
Appunto; digli: "Se non lo autorizzo alla sua intrapresa, quello mi denunzia"
Un saluto, CESARE.
"Pertanto lo scarico non deve essere autorizzato".
Significa che (lo dice Cesare):
"Quella Ditta si deve trasferire in altra Regione".
Significa che:
"In quelle Regioni dove (per opportunità clientelari) non sono state recepite (leggetelo come volete: "Recepitae" (dal latino recipio=Ho fatto mio ed applico; "Capitae" (dal latino capio=Faccio mio, e mi riservo di applicare); in quelle Regioni non possono essere aperte, a norma di Leggi Nazionali, Nuove Attività Produttive che necessino di AUA.
Significa che:
"Già:
"11. Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'articolo 175"
Tra le Leggi abrogate vi é la Legge Merli (319/76) per cui la Ditta é autorizzata ad aprire la sua attività relativamente ai suoi scarichi idrici (sempre in AUA), mentre la Regione rimane responsabile del relativo inquinamento (per tutti gli scarichi: idrici, solidi, rumorosi, energetici) di quella Ditta; perchè? Perché la Regione non ha recepito la 152/06."
Già, e concludo:
Caro Scipione, autorizza senz'altro la Ditta perché é un tuo dovere, ed é un diritto della Ditta richiedente; contemporaneamente comunicherai al Governatore della tua Regione che provvederai ad autorizzare anche ulteriori successive richieste; perchè, per Legge, "11. Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'articolo 175"
Appunto; digli: "Se non lo autorizzo alla sua intrapresa, quello mi denunzia"
Un saluto, CESARE.
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Re: Acque di prima Pioggia - "Istruzioni per l'uso"
Pensavo che la mia osservazione fosse sufficientemente chiara, viste le premesse che avevo citato.atena60 ha scritto: ↑19 settembre 2018, 15:53 Se la tua regione non ha disciplinato nulla in materia di acque meteoriche, vale quando previsto dal secondo comma dell'art. 113 del D.L.vo 152/06: le stesse acque meteoriche non sono soggette neppure a vincoli o prescrizioni derivanti dalle parte terza del suddetto decreto. Pertanto lo scarico non deve essere autorizzato.
"Lo scarico non deve essere autorizzato" vuol dire: non ha bisogno di alcuna autorizzazione!
Re: Acque di prima Pioggia - "Istruzioni per l'uso"
Pensavo di aver scritto:
"Lo scarico deve essere autorizzato" in base alle leggi regionali precedenti (Legge Regionale n. 27/86) poiché non é stata recepita la 152/99 con una successiva Legge Regionale
Scipione deve autorizzare la Ditta che fà richiesta; il Governatore della Regione, informato della necessità, si dovrà prendere le eventuali sanzioni per non aver recepita la 152/99 (Governatore della Sicilia -nescio qui es nomen tuum nec nimium studeo scire utrum sis: albus an ater homo- non preoccuparti per una ditta ortofrutticola; preoccupati per le prossime ditte, perché hai responsabilità)
Cesare.
"Lo scarico deve essere autorizzato" in base alle leggi regionali precedenti (Legge Regionale n. 27/86) poiché non é stata recepita la 152/99 con una successiva Legge Regionale
Scipione deve autorizzare la Ditta che fà richiesta; il Governatore della Regione, informato della necessità, si dovrà prendere le eventuali sanzioni per non aver recepita la 152/99 (Governatore della Sicilia -nescio qui es nomen tuum nec nimium studeo scire utrum sis: albus an ater homo- non preoccuparti per una ditta ortofrutticola; preoccupati per le prossime ditte, perché hai responsabilità)
Cesare.
Re: Acque di prima Pioggia - "Istruzioni per l'uso"
Quoto Atena60. Se la L.R. 27/86 non dice nulla sulla gestione di acque meteoriche non hai bisogno di alcuna autorizzazione.
Re: Acque di prima Pioggia - "Istruzioni per l'uso"
Ottimo @Mathieu, per acque reflue da attività agricola:
"Se la L.R. 27/86 non dice nulla sulla gestione di acque meteoriche non hai bisogno di alcuna autorizzazione".
Ma per acque reflue da attività petrolifera?
Scipione: non autorizzare attività di estrazione petrolifera in Sicilia senza il preventivo recepimento al trattamento dei successivi sottoprodotti; o quanto meno comunica la tua indisponibilità comportamentale, al diniego, al Governatore.
Un saluto a Scipione, Cesare.
"Se la L.R. 27/86 non dice nulla sulla gestione di acque meteoriche non hai bisogno di alcuna autorizzazione".
Ma per acque reflue da attività petrolifera?
Scipione: non autorizzare attività di estrazione petrolifera in Sicilia senza il preventivo recepimento al trattamento dei successivi sottoprodotti; o quanto meno comunica la tua indisponibilità comportamentale, al diniego, al Governatore.
Un saluto a Scipione, Cesare.
Re: Acque di prima Pioggia - "Istruzioni per l'uso"
Ringrazio tutti per i vostri interventi, mi sono utili per avere maggiore sicurezza.
Caro Cesare purtroppo (o per fortuna), non sto così in alto da poter interagire con il Governatore, al massimo posso arrivare al Dirigente del Settore del Comune
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Re: Acque di prima Pioggia - "Istruzioni per l'uso"
Riassumo:
Si hanno 12.000 mq dic cui:
6000 mq coperti non carrabili le cui acque di dilavamento attualmente corrivano sulle superfici scoperte impermeabili;
5700 mq di superfici scoperte impermeabili;
300 mq di superfici a verde.
Orbene secondo il R.R. 9 dicembre 2013, n. 26, se sulle superfici impetrmeabili scoperte non si esercitano attività produttive che possono dar luogo a rilascio di sostanze pericolose ovvero ambientalmente pregiudizievoli non si rientra nel regime giuridico delle acque di prima pioggia di cui al Capo II della citata disciplina regionale.
Se le acque dei tetti non si fanno corrivare sulle superfici impermeabili scoperte, la superficie scolante diventa di soli 5.700 mq da assoggettare a disciplina (grigliatura, dissabbiatura e disoleazione).
Il prescritto recupero delle acque, per irrigare i 300 mq di verde può essere effettuato con le acque delle coperture (6.000 mq);
Lo smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento della superficie scolante, post trattamento e lo smaltimento delle acque pivane delle coperture può essere effettuato con pozzi trivellati nel sottosuolo attenstantesi nella zona anidra.
Saluto tutti
P.S.: Ovviamente, nello specifico, eccedend i 5.000 mq di superficie scolante si tratta di autorizzazione generale all'immissione e non già di comunicazione.
Si hanno 12.000 mq dic cui:
6000 mq coperti non carrabili le cui acque di dilavamento attualmente corrivano sulle superfici scoperte impermeabili;
5700 mq di superfici scoperte impermeabili;
300 mq di superfici a verde.
Orbene secondo il R.R. 9 dicembre 2013, n. 26, se sulle superfici impetrmeabili scoperte non si esercitano attività produttive che possono dar luogo a rilascio di sostanze pericolose ovvero ambientalmente pregiudizievoli non si rientra nel regime giuridico delle acque di prima pioggia di cui al Capo II della citata disciplina regionale.
Se le acque dei tetti non si fanno corrivare sulle superfici impermeabili scoperte, la superficie scolante diventa di soli 5.700 mq da assoggettare a disciplina (grigliatura, dissabbiatura e disoleazione).
Il prescritto recupero delle acque, per irrigare i 300 mq di verde può essere effettuato con le acque delle coperture (6.000 mq);
Lo smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento della superficie scolante, post trattamento e lo smaltimento delle acque pivane delle coperture può essere effettuato con pozzi trivellati nel sottosuolo attenstantesi nella zona anidra.
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Luigi FANIZZI
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Re: Acque di prima Pioggia - "Istruzioni per l'uso"
L'art. 113 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., parla di autorizzzazione agli scarichi inerentemente le sole acque reflue urbane, costituite dalle sole acque meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie separate e provenienti da agglomerato (comma 1, lettera a.). Il resto dei casi disciplinati dal summenzionato articolo riguarda lesclusivamente le immissioni idriche (comprese le prime acque di pioggia).
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Re: Acque di prima Pioggia - "Istruzioni per l'uso"
Ciao Cesare, hai qualche info relativa all'autorizzazione alla costruzione/installazione delle vasche di prima pioggia? A quale pratica edilizia è associato? E' corretto fare una CILA per un impianto che non ha scarico ma riutilizzo delle acque a ciclo chiuso per l'inumidimento degli inerti?Cesare ha scritto: ↑6 giugno 2018, 11:29 Dici bene quando dici:
"DPR 59/2013 ...
Capo II - Autorizzazione unica ambientale
Art. 3. Autorizzazione unica ambientale
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:
a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; ..."
Questo significa che quella Ditta deve chiedere l'A.U.A. tramite il SUAP (come ha affermato ottimamente Silicio2)
Dici bene anche quando dici:
"l' art. 113 del D. Lgs. n. 152/2006 rientra nel capo IV del titolo III ...", ma è un compito della Regione che non c'entra niente con l'A.U.A.
Un saluto, Cesare.
Saluti
Matteo