Legge 11 gennaio 2018 n° 3 c.d. "Lorenzin"

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Legge 11 gennaio 2018 n° 3 c.d. "Lorenzin"

Messaggio da lore68 »

salve a tutti.
Come sapete, il gennaio scorso è entrata in vigore la c.d. Legge Lorenzin che conclude un lungo iter sulla riforma degli ordini professioni sanitarie.
Per quanto concerne il settore dei controlli ambientali, la legge avrà un certo impatto in quanto tra le professioni sanitarie vi sono anche quelle "della prevenzione" esercitate dai Tecnici della Prevenzione nell'Ambiente e nei luoghi di lavoro (che chiameremo TdP) i quali effettuano vigilanza e controllo in vari settori compreso quello del rispetto da parte delle aziende della normativa ambientale.
L'albo dei TdP è stato creato con DM del 13 marzo 2018 e si trova in fase di allestimento. Viene a costituirsi all'interno di un maxi ordine che comprende anche altre professioni sanitarie e pare che per luglio saranno avviate le procedure per l'iscrizione, in quanto come stabilisce la legge, (art. 5 del D.Lgs 233/46 modificato dalla L.3/2018 in oggetto) per l'esercizio di ciascuna professione sanitaria, in qualunque forma giuridica svolta, sarà obbligatoria l'iscrizione all'albo.
Tra gli aspetti che non devono essere pertanto trascurati, vi è anche il fatto che per gli effetti di quanto sopra si estende anche alle professioni sanitarie il reato di esercizio abusivo di professione regolamentata ex art. 348 del C.P.
Ora, tutti sappiamo che nelle Agenzie Regionali per la Prevenzione e Protezione dell'Ambiente, nate dalle costole dei Presidi Multizonali di Prevenzione dopo la riforma del SSN operata dal D.lgs 502 dell'ormai lonatano 1992, operano i TdP sia "storici" cioè in possesso dei requisiti professionali precedenti al DM 58/97 (che a sua volta istituiva la professione di Tecnico della Prevenzione dell'Ambiente e dei luoghi di lavoro) sia in possesso di laurea in Tecniche della Prevenzione come istituita dal predetto DM. E' pertanto chiaro e certo che questi ultimi si potranno iscrivere all'albo dei TdP ed esercitare la professione.
C'è però un mondo, piccolo e sommerso, al quale appartiene lo scrivente e altri "tecnici Arpa", che, in possesso dei titoli di studio più disparati (da scienze ambientali ad ingegneria ambientale, o scienze geologiche, o altre lauree dell'area scientifica) e quindi NON del titolo di TdP, sono stati mansionati a fare le medesime cose, cioè vigilanza, controlli, ispezioni, attività di PG, anche DOPO il 2001 anno in cui tali attività avrebbero dovuto essere riservate al TdP appunto. Per questi non è nè chiaro nè certo che si possano iscrivere all'albo dei TdP, ma anche che possano svolgere professioni sanitarie della prevenzione tipiche del TdP e dell'organo di vigilanza delle Arpa senza incorrere nel reato di cui all'art. 348 CP.
Già recentemente sono state emesse delle sentenze dalla Corte di Cassazione (v. la 50352/2016) nelle quali prende forma il concetto secondo il quale il TdP che opera nelle Arpa è legittimamente UPG.
Apro questo thread nella speranza non dico di avere un parere (informale) del moderatore, ma almeno di capire se il problema è contingente oppure inesistente, perchè l'azienda presso cui lavoro non se lo è minimamente posto, nonostante un referente del neocostituto ordine mi abbia riferito che è reale.
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Re: Legge 11 gennaio 2018 n° 3 c.d. "Lorenzin"

Messaggio da lore68 »

Buongiorno a tutti. Rilancio questo thread a mò di "up" in quanto pochi giorni fa si è toccato l'argomento in altro thread, nella speranza di aprire il dibattito.
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lele
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Re: Legge 11 gennaio 2018 n° 3 c.d. "Lorenzin"

Messaggio da lele »

Già. E come la mettiamo con la legge 28 giugno 2016 n.132, che ha istituito dal 14 gennaio 2017 il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente ?
L'art. 14 prevede l'individuazione di personale ispettivo (non necessariamente Tecnici della Prevenzione - almeno non c'è scritto) al quale viene attribuita la qualifica di UPG, non si capisce se direttamente dai direttori delle ARPA 8O 8O . Io ho la nomina firmata dal Prefetto, che mi risulta sia l'unico che possa attribuirla.......
Ma fra Ministero della Salute e Ministero dell'Ambiente si parlano?
La confusione regna sovrana...........
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Re: Legge 11 gennaio 2018 n° 3 c.d. "Lorenzin"

Messaggio da lore68 »

L'art. 14 è stato bocciato dalla consulta nei commi 1 e 3 (prevedevano che l'ispra preparasse un regolamento da approvarsi a cura del ministro dell'ambiente con cui stabilire le modalità di individuazione del personale ispettivo; siccome gli altri commi dello stesso articolo hanno significato solo in esistenza di tale regolamento, tutto l'art. 14 cade nel vuoto.... http://www.reteambiente.it/news/30157/s ... ilita-con/
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Re: Legge 11 gennaio 2018 n° 3 c.d. "Lorenzin"

Messaggio da lele »

Ecco, appunto....
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Re: Legge 11 gennaio 2018 n° 3 c.d. "Lorenzin"

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Il problema della L. 132 e del SNPA è che dietro alle scelte strategiche di quest'ultimo ente/organismo/nonsocomechiamarlo c'è un'organizzazione di "liberi pensatori" che è la UNIDEA (unione nazionale degli esperti ambientali) che ha da sempre sconfessato l'esistenza del TdP, sforzandosi in tutti i modi di escluderla dal campo degli addetti ai controlli ambientali. Vedasi un loro articolo --> http://www.unideaweb.it/html/agenzie/pd ... to_rev.pdf
rinnegando il percorso stesso che i TdP hanno cercato per trovare la loro dimensione professionale
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Re: Legge 11 gennaio 2018 n° 3 c.d. "Lorenzin"

Messaggio da Cesare »

Lorenzo ha scritto:

" ... la c.d. Legge Lorenzin che conclude un lungo iter sulla riforma degli ordini professioni sanitarie.

Per quanto concerne il settore dei controlli ambientali, la legge avrà un certo impatto in quanto tra le professioni sanitarie vi sono anche quelle "della prevenzione" esercitate dai Tecnici della Prevenzione nell'Ambiente e nei luoghi di lavoro (che chiameremo TdP).
"

Cesare distingue:

i Tecnici della Prevenzione dell'Ambiente e dei luoghi di lavoro (che chiameremo TdP?) sono differenti! E vanno inquadrati in una differente Normativa.

Un saluto a Lorenzo (che stimo, perché riesce a distinguere le situazioni); Cesare.
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Re: Legge 11 gennaio 2018 n° 3 c.d. "Lorenzin"

Messaggio da lele »

lore68 ha scritto: 21 settembre 2018, 10:13 Il problema della L. 132 e del SNPA è che dietro alle scelte strategiche di quest'ultimo ente/organismo/nonsocomechiamarlo c'è un'organizzazione di "liberi pensatori" che è la UNIDEA (unione nazionale degli esperti ambientali) che ha da sempre sconfessato l'esistenza del TdP, sforzandosi in tutti i modi di escluderla dal campo degli addetti ai controlli ambientali. Vedasi un loro articolo --> http://www.unideaweb.it/html/agenzie/pd ... to_rev.pdf
rinnegando il percorso stesso che i TdP hanno cercato per trovare la loro dimensione professionale
Ho letto il documento UNIDEA. Posso anche condividere che l'attuale percorso universitario triennale del TPALL sia assolutamente inadeguato a preparare i futuri Tecnici all'attività effettivamente svolta non solo presso le ARPA, ma anche presso i Dipartimenti di Prevenzione delle AUSL. Sarebbe stato auspicabile che il percorso specialistico per i successivi due anni, invece di concentrarsi sull'aspetto gestionale - più affine ai caposala - si fosse dedicato a specializzare gli studenti nelle tre branchie: alimenti - ambiente - sicurezza sul lavoro.

Non condivido invece l'assunto che le ARPA, per le loro caratteristiche di specializzazione, non debbano svolgere attività di vigilanza e controllo, lasciando quest'aspetto ad altri soggetti (NOE, Guardia di Finanza, Polizia, Guardie Forestali,Guardie Provinciali, Polizia comunale etc.). E' proprio l'alta specializzazione del personale ARPA che rende l'attività di vigilanza e controllo più efficiente ed efficace, dal momento che districarsi nel coacervo delle norme ambientali/tecniche non è di certo semplice.
Penso a quanti procedimenti inficiati per un errato campionamento, per l'ignoranza delle norme tecniche di riferimento (es. terre da scavo, acque di scarico, rifiuti, sottoprodotti, emissioni in atmosfera).

In tutti questi anni di collaborazione con altre forze di Polizia penso di poter contare sulle dita di una mano i casi in cui queste non hanno avuto bisogno della collaborazione di ARPA, anche dal punto di vista dell'indagine strettamente di PG, in special modo nei casi più complessi (es. traffico illecito di rifiuti). Magari il piccolo abbandono di rifiuti non pericolosi (es. macerie da demolizione) forse riescono a gestirlo da soli: per il resto chiedono sempre un aiutino.
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Re: Legge 11 gennaio 2018 n° 3 c.d. "Lorenzin"

Messaggio da atena60 »

lore68 ha scritto: 21 settembre 2018, 10:03 L'art. 14 è stato bocciato dalla consulta nei commi 1 e 3 (prevedevano che l'ispra preparasse un regolamento da approvarsi a cura del ministro dell'ambiente con cui stabilire le modalità di individuazione del personale ispettivo; siccome gli altri commi dello stesso articolo hanno significato solo in esistenza di tale regolamento, tutto l'art. 14 cade nel vuoto.... http://www.reteambiente.it/news/30157/s ... ilita-con/
Non è vero che "tutto l'art. 14 cade nel vuoto".

La Corte Costituzionale, con sentenza 11 luglio - 12 ottobre 2017, n. 212, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1 e 3, della legge n. 132 del 2016, SOLO nella parte in cui prevedono che il d.P.R. relativo alle modalità di individuazione del personale incaricato e degli interventi ispettivi, al codice etico, alle competenze del personale ispettivo e ai criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, si applichi anche alle Province autonome.

La Conferenza Stato/Regioni, nella seduta del 21 dicembre 2017, prendendo atto della sentenza sopra citata e del nuovo testo trasmesso dal Ministero dell’ambiente con nota n. 29556 del 14 dicembre 2017, ha sancito l'intesa "ai sensi dell’art. 14, comma 3, della legge 28 giugno 2016, n. 132, sullo schema di regolamento contenente disposizioni sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA)". [vedasi QUI ]

Quindi ci stanno ancora lavorando.
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Re: Legge 11 gennaio 2018 n° 3 c.d. "Lorenzin"

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atena60 ha scritto: 22 settembre 2018, 16:49

La Conferenza Stato/Regioni, nella seduta del 21 dicembre 2017, prendendo atto della sentenza sopra citata e del nuovo testo trasmesso dal Ministero dell’ambiente con nota n. 29556 del 14 dicembre 2017, ha sancito l'intesa "ai sensi dell’art. 14, comma 3, della legge 28 giugno 2016, n. 132, sullo schema di regolamento contenente disposizioni sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA)". [vedasi QUI ]

Quindi ci stanno ancora lavorando.
Non avevo colto questo punto, grazie per la segnalazione! :o
lo schema e le riunioni però vedo che sono datate ancora al 2017, prima che venisse approvato in parlamento il DDL Lorenzin e tutto il contesto che si porta dietro. So di una riunione fatta in somma urgenza a giugno 2018, tra i rappresentanti del SNPA e le delegazioni sindacali, dove si è solo preso atto che occorre trovare una soluzione per impedire il cortocircuito normativo introdotto dall'applicazione della L. 3/18. Quindi tutto il lavoro fatto per il documento nel link che hai postato è da considerarsi come da rifare :!:
Ultima modifica di lore68 il 24 settembre 2018, 9:17, modificato 1 volta in totale.
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Re: Legge 11 gennaio 2018 n° 3 c.d. "Lorenzin"

Messaggio da lore68 »

lele ha scritto: 21 settembre 2018, 16:57 Ho letto il documento UNIDEA. Posso anche condividere che l'attuale percorso universitario triennale del TPALL sia assolutamente inadeguato a preparare i futuri Tecnici all'attività effettivamente svolta non solo presso le ARPA, ma anche presso i Dipartimenti di Prevenzione delle AUSL. Sarebbe stato auspicabile che il percorso specialistico per i successivi due anni, invece di concentrarsi sull'aspetto gestionale - più affine ai caposala - si fosse dedicato a specializzare gli studenti nelle tre branchie: alimenti - ambiente - sicurezza sul lavoro.
bhè inadeguato un pochetto lo è, ma se ci pensi, dagli albori della vigilanza ambientale "tecnica" esercitata dalle USL (organicamente normata per la prima volta nel 1978 con la Legge 833) fino almeno ai primi anni duemila, i tecnici dei Servizi Territoriali delle Arpa venivano reclutati con concorsi rivolti a periti fisici, periti chimici od equipollenti, i quali se è vero che potevano avere un'infarinatura di principi scientifici, non sapevano niente di normativa ambientale e sua applicazione, e "le ossa" se le facevano a suon di ispezioni e pareri da dare alle provincie/comuni per le autorizzazioni di competenza. Il confronto che gli pseudoguru dell'unidea fanno tra un laureato in Tecniche della Prevenzione dovrebbero farlo non con un dipendente cinquantenne navigato entrato a ventidue anni in USL, ma con la "recluta" che questo era quando vinse il concorso. Nel CdL in tecniche della prevenzione c'è un'intero esame dedicato solo al Testo Unico ambientale 152/06, cosa che i periti chimici del 1980 neppure si sognavano quando erano a scuola.
Il valore aggiunto del TdP, così come il perito industriale divenuto tale per equipollenza normativa (come prevede il DM 27 luglio 2000) ha come valore aggiunto la mentalità orientata alla prevenzione ambientale in azienda, sapere come comportarsi per far applicare una norma all'interno di un impianto produttivo qualora non lo sia ancora stata, valutare le situazioni e così via

del resto non è neppure vero come sostengono altri dirigenti loro seguaci che un laureato in una qualsiasi disciplina scientifica sia meglio di un TdP uscito dal CdL, e difatti ho visto molti esempi che smentiscono questa generalizzazione.
La vigilanza ispettiva ambientale è un lavoro difficile e per il quale occorre anche un minimo di vocazione attitudinale. C'è chi non riesce ad evitare il mal di stomaco (alzo la mano :?) nel comunicare al titolare di una ditta -magari già in difficoltà- che gli verrà impartita una sanzione di cinquemila euro, e chi invece si sente pervadere da un senso di giustizia e appagamento nell'aver contribuito a mantenere il rispetto della legge che tutti dovrebbero osservare.

lele ha scritto: 21 settembre 2018, 16:57 Non condivido invece l'assunto che le ARPA, per le loro caratteristiche di specializzazione, non debbano svolgere attività di vigilanza e controllo, lasciando quest'aspetto ad altri soggetti (NOE, Guardia di Finanza, Polizia, Guardie Forestali,Guardie Provinciali, Polizia comunale etc.). E' proprio l'alta specializzazione del personale ARPA che rende l'attività di vigilanza e controllo più efficiente ed efficace, dal momento che districarsi nel coacervo delle norme ambientali/tecniche non è di certo semplice.
Penso a quanti procedimenti inficiati per un errato campionamento, per l'ignoranza delle norme tecniche di riferimento (es. terre da scavo, acque di scarico, rifiuti, sottoprodotti, emissioni in atmosfera).

In tutti questi anni di collaborazione con altre forze di Polizia penso di poter contare sulle dita di una mano i casi in cui queste non hanno avuto bisogno della collaborazione di ARPA, anche dal punto di vista dell'indagine strettamente di PG, in special modo nei casi più complessi (es. traffico illecito di rifiuti). Magari il piccolo abbandono di rifiuti non pericolosi (es. macerie da demolizione) forse riescono a gestirlo da soli: per il resto chiedono sempre un aiutino.
su questo mi trovo d'accordo, infatti anche io ho visto organi di polizia molto impreparati sull'argomento richiedere spesso la collaborazione dell'Arpa, altre volte ho visto operatori di forze di polizia partire all'arrembaggio con fantasiose ipotesi inquisitorie, persino alterarsi se contraddetti alla luce delle valutazioni tecniche e oggettive, una volta ho assistito anche ad una ripicca sfociata in una denuncia per violazione articolo 361 c.p. ai tecnici Arpa per collaborazionismo con gli indagati per una valutazione (solo apparentemente) ad eccessivo favore del soggetto ispezionato, faccenda triste culminata con un calvario per i colleghi durato sette anni ed una assoluzione in primo grado di giudizio.
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Re: Legge 11 gennaio 2018 n° 3 c.d. "Lorenzin"

Messaggio da lore68 »

Cesare ha scritto: 21 settembre 2018, 16:30 Cesare distingue:

i Tecnici della Prevenzione dell'Ambiente e dei luoghi di lavoro (che chiameremo TdP?) sono differenti! E vanno inquadrati in una differente Normativa.

Un saluto a Lorenzo (che stimo, perché riesce a distinguere le situazioni); Cesare.
grazie Cesare apprezzo il complimento , attenzione però perchè in questo caso è difficile una distinzione "vera" in quanto l'uso di una preposizione rispetto all'altra nella denominazione non significa due canali diversi per due diversi inquandramenti professionali, ma più possibilmente un errore trascrizionale di qualcuno che non conosce con esattezza l'estensione completa della denominazione del corso di laurea data dal DM 58/97.

Il fatto che il Tecnico della Prevenzione dell'Ambiente E dei Luoghi di Lavoro venga inquadrato in un contesto delle Leggi Sanitarie deriva dall'excursus della riforma del Servizio Sanitario Nazionale, iniziata nell'ormai lontano 1992, con un DLgs che previde varie figure professionali sanitarie, non necessariamente mediche, tra le quali anche questa. E il fatto che questa figura operasse nell'Arpa è fatto notorio, sia per il fatto che l'Arpa è ente del Servizio Sanitario Nazionale, sia per specifiche previsioni contrattuali (i tecnici Arpa sono inquadrati con il CCNL sanità)
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Messaggio da lele »

Non mi risulta che le ARPA siano enti del SSN; hanno lo stesso contratto nazionale di lavoro, ma hanno propria autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e contabile.
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Re: Legge 11 gennaio 2018 n° 3 c.d. "Lorenzin"

Messaggio da lore68 »

lele ha scritto: 24 settembre 2018, 9:24 Non mi risulta che le ARPA siano enti del SSN; hanno lo stesso contratto nazionale di lavoro, ma hanno propria autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e contabile.
certo che ce l'hanno, ma per esercitarla devono seguire le regole amministrative che la Legge impone agli enti del SSN.

Ad esempio, l'Arpa non è tenuta al rispetto del patto di stabilità imposto agli enti locali e alle regioni, ma ad un vincolo economico sulla spesa del personale che è lo stesso degli ospedali e degli ambulatori.

Su questo ci posso scommettere la casa perchè la regione mi negò la mobilità esterna per questo fatto. Nel bando era previsto che il richiedente producesse certificato del proprio ente con dichiarazione di avvenuto rispetto del patto di stabilità. Il ns ufficio amministrazione mi spiegò che non poteva farlo e al massimo poteva indicare che aveva rispettato le limitazioni alle spese per il personale previste per gli enti SSN. Col risultato che la mia domanda fu esclusa.
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Re: Legge 11 gennaio 2018 n° 3 c.d. "Lorenzin"

Messaggio da daniele7042 »

L'Albo per i TDP è sostanzialmente corretto. Quello che non trovo corretto è l'iscrizione obbligatoria "retroattiva" anche per TDP i dipendenti pubblici, perché ha creato - e crea - solamente confusione ed era stato pure bocciato dall'Antitrust.
Tutti siamo stati assunti in base a requisiti previsti all'epoca dalla normativa, lo Stato aveva quindi disposto "ante" i criteri e controllato "post" il possesso di questi; adesso l'Ordine - nel quale confluisce l'Albo - che a sua volta confluisce nella Federazione degli Ordini (ribattezzato non a caso il "maxi" o il "super" Ordine...) che è un Ente pubblico non economico, quindi ancora lo Stato, controlla lo Stato. Sarebbe stato molto più efficace e semplice stabilire che l'iscrizione è obbligatoria per i "nuovi" TDP dal 1 luglio 2018 in avanti; i dipendenti pubblici non sono obbligati fino a che non svolgono attività libero professionale Che è il testo del D. Lgs. Cps n. 233 del 1946 (1946!).
Attività L.P., poi, tutta da dimostrare visto che la ns. professionalità è spendibile essenzialmente nel settore pubblico. Così come sono da dimostrare i vantaggi dell'iscrizione per tutti, TDP pubblici o privati.
Una normativa che, appunto, genera questo tipo di confusione (sono dell'Arpa, mi devo iscrivere? Mi manca 1 anno alla pensione, che faccio? e via dicendo) fino ad instaurare il timore di cadere nel reato di "abuso di professione" perché non ci si è iscritti al nuovo Albo. Fa niente se sono 5,10,20,30 anni che svolgiamo attività di vigilanza ed ispezione, con la qualifica di Upg (!!)
Certamente, eliminando dall'obbligo i dipendenti pubblici vuol dire che 220.000 persone (nelle 17 professioni sanitarie) non verserebbero 168,00€ di tassa governativa a testa...
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Re: Legge 11 gennaio 2018 n° 3 c.d. "Lorenzin"

Messaggio da lele »

E poi, comunque, perché devo pagare di tasca mia una tassa di iscrizione per un lavoro che svolgo in via esclusiva per un ente pubblico? Dovrebbe pagarmela l'ente. C'è una sentenza della cassazione, sezione lavoro, del 2015 che impone al datore di lavoro il pagamento, se la prestazione è svolta in regime di esclusiva nell'ambito di un lavoro dipendente.
Non è nemmeno un onere che posso detrarre/dedurre, dal momento che tale privilegio spetta solo ai lavoratori autonomi.
Certo è che si scatenerà un'ennesima guerra tra poveri, specie nelle ARPA, fra chi è iscritto e paga di tasca sua per svolgere un lavoro che ha sempre fatto senza balzelli e chi non è iscritto in quanto figura professionale diversa (ingegneri, laureati in scienze ambientali ad esempio) , ma che di fatto svolge mansioni analoghe in campo ambientale.
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Re: Legge 11 gennaio 2018 n° 3 c.d. "Lorenzin"

Messaggio da lore68 »

vorrei ricordare che gli albi delle professioni sanitarie erano previsti sin dal 2006, più precisamente dalla Legge n° 42, articolo 4 comma 1, secondo il quale il governo veniva delegato dal parlamento, entro sei mesi, uno o più decreti legislativi per istituire gli albi e gli ordini delle professioni sanitarie già definite coi vari percorsi universitari formativi (tra cui il DM 58/97). Ora il fatto che invece di sei mesi il governo c'abbia messo ben dodici anni, non toglie che i presupposti alla base della legge non erano sbagliati.
facciamo un esempio? mia moglie che è tecnico di laboratorio biomedico ed in possesso del relativo titolo abilitante si è iscritta al relativo albo. Si è scoperto che un suo collega, da almeno dieci anni, svolgeva il suo lavoro col solo diploma di liceo scientifico e non si potrà iscrivere. Ora, non per dire, ma già dieci anni fa i concorsi per tecnico di laboratorio avrebbero dovuto prevedere l'accesso col titolo giusto. I concorsi magari li facevano, solo che per mobilità interna tu potevi tranquillamente passare dall'ufficio amministrativo al laboratorio senza che nessuno dicesse niente. Non avrebbe invece potuto fare l'infermiere per il semplice fatto che l'ordine degli infermieri esisteva da un pezzo, ed è per questo che tu troverai in corsia nessuno che non ha il titolo.
Poi per carità, anni fa smascherarono un finto ingegnere che firmava strutture antisismiche con un competenza che avevano in pochi tra i suoi (non)colleghi, ma lui non aveva mai conseguito la laurea perchè si era ritirato al secondo anno.
Oppure ci sono finti medici dentisti che ti curano i denti molto meglio di qualche vero dentista.

Piuttosto, il vero problema è come gestire le centinaia di tecnici privi del titolo abilitante e che sono stati messi fare questo lavoro. Io sono tra questi, sono in possesso di una laurea in scienze geologiche e di un dottorato in scienze della terra, sono stato assunto con regolare concorso riservato a laureati in geologia, con tanto di punteggio maggiore se in possesso di abilitazione alla professione di geologo, e poi una volta entrato sono stato messo a "imparare il mestiere" del tecnico della prevenzione.
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Re: Legge 11 gennaio 2018 n° 3 c.d. "Lorenzin"

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Vero problema, infatti.
Io lavoro in un'Arpa, sono perito chimico (diplomato nell' '83, poi ho lavorato nel privato per 15 anni) e sono entrato con un concorso a t.i. nel 2001, con il livello C come assistente tecnico per il laboratorio (ovviamente contratto sanità, dove abbondano i periti chimici...): considerate che chi entrò con il livello C nel precedente concorso espletato nel '98, con il rinnovo del Contratto Nazionale ebbe il passaggio di livello a D, diventando tecnico della prevenzione, quindi mi trovai per anni ad avere le stesse mansioni.
Ho lavorato nel laboratorio chimico per diversi anni, poi ho cambiato completamente settore alla fine del 2005, entrando in tutela e vigilanza, ruolo ispettivo e nel 2006 mi hanno conferito il ruolo di UPG (firmato dal prefetto e su indicazione del D.G. Arpa),
Nel 2009 questa situazione (comune a diversi altri) fu sanata, con un concorso interno, quindi divenni collaboratore tecnico professionale di livello D.
Dal 2006 ad oggi la mia attività lavorativa mi ha portato ad effettuare parecchie attività come UPG, poi con la legge 68 (depenalizzazione dei reati ambientali) il carico è aumentato e adesso, chissà... : Blink :
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Re: Legge 11 gennaio 2018 n° 3 c.d. "Lorenzin"

Messaggio da lore68 »

aggiungo una cosa che ritenevo ovvia, i miei post incluso quello sopra potrebbero dare l'impressione che volessi dire "io sono chissachi perchè ho questo titolo e quest'altro ancora" ma in realtà intendo dire che non trovo giusto nè nei confronti dei Tecnici della Prevenzione nè nei miei che io debba fare il loro lavoro quando possiedo - oggettivamente - altre competenze. E comunque spendibili nell'Ente per cui lavoro. Oggi più che mai dato che lo dice una legge e che esiste la discriminazione professionale tra chi si può/deve iscrivere all'albo e chi non può/non deve (o deve???)
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