Deleghe in ambito ambientali... Quali sono i requisiti?

Forum di discussione giuridica dedicato alla materia dei rifiuti in generale
Rispondi
EcoSky
Newbie
Newbie
Messaggi: 11
Iscritto il: 4 aprile 2018, 10:07

Deleghe in ambito ambientali... Quali sono i requisiti?

Messaggio da EcoSky »

Buongiorno, ho questo quesito, nel momento in cui un azienda decida di dare la delega in materia ambientale ad un soggetto, quali qualifiche deve avere questo soggetto? Ci sono limiti legislativi o può essere un capro espiatorio scelto nel branco?
Avatar utente
perchim
Insostituibile
Insostituibile
Messaggi: 915
Iscritto il: 13 marzo 2007, 0:00
Località: la terra è il mio mondo!
Contatta:

Re: Deleghe in ambito ambientali... Quali sono i requisiti?

Messaggio da perchim »

Requisiti acclarati da tempo (anche dalla cassazione):
1. il delegato deve avere l'idonea preparazione ed essere idoneo professionalmente all'incarico;
2. la delega deve essere scritta e accettata;
3. ci deve essere un compenso specifico per la delega;
4. il delegato deve avere autonomia decisionale.
spero di non aver dimenticato nulla
save the planet, save the children
Avatar utente
lele
Insostituibile
Insostituibile
Messaggi: 724
Iscritto il: 11 ottobre 2006, 0:00
Località: Mestre - Venezia
Contatta:

Re: Deleghe in ambito ambientali... Quali sono i requisiti?

Messaggio da lele »

La delega deve essere pubblica e il delegato deve avere congruo potere di spesa
Avatar utente
perchim
Insostituibile
Insostituibile
Messaggi: 915
Iscritto il: 13 marzo 2007, 0:00
Località: la terra è il mio mondo!
Contatta:

Re: Deleghe in ambito ambientali... Quali sono i requisiti?

Messaggio da perchim »

: Thumbup : grazie lele... giuste precisazioni
save the planet, save the children
Avatar utente
arthem-the-hero
ILLUMINATO
ILLUMINATO
Messaggi: 2245
Iscritto il: 11 ottobre 2006, 0:00
Località: Un Mondo Difficile

Re: Deleghe in ambito ambientali... Quali sono i requisiti?

Messaggio da arthem-the-hero »

la delega deve essere accettata dal delegando
ikar
Nuovo arrivo
Nuovo arrivo
Messaggi: 1
Iscritto il: 6 marzo 2019, 14:34

Re: Deleghe in ambito ambientali... Quali sono i requisiti?

Messaggio da ikar »

Ciao. Mi inserisco in questo post per dei chiarimenti.
Secondo voi nel caso di una srl a socio unico con tre soci amministratori, se viene delegato uno dei tre soci rispettando i requisiti sopra, gli altri due sono comunque responsabili?
Grazie
EcoSky
Newbie
Newbie
Messaggi: 11
Iscritto il: 4 aprile 2018, 10:07

Re: Deleghe in ambito ambientali... Quali sono i requisiti?

Messaggio da EcoSky »

Grazie delle risposte.
"l'idonea preparazione ed essere idoneo professionalmente all'incarico" cosa si intende? Come viene accertata? Ci sono titoli di studio minimi?
Avatar utente
perchim
Insostituibile
Insostituibile
Messaggi: 915
Iscritto il: 13 marzo 2007, 0:00
Località: la terra è il mio mondo!
Contatta:

Re: Deleghe in ambito ambientali... Quali sono i requisiti?

Messaggio da perchim »

es: non si può dare la delega per il depuratore al ragioniere, all'addetto delle pulizie, al laureato in filosofia o lettere ...
save the planet, save the children
Cesare

Re: Deleghe in ambito ambientali... Quali sono i requisiti?

Messaggio da Cesare »

Penso che non c'entri nulla il titolo di studio, penso che il limite di competenza della Ditta delegata (non si può certo delegare un privato cittadino) debba risultare dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio competente per territorio.

Un saluto, Cesare.
Avatar utente
atena60
Gran Sacerdote del Forum
Gran Sacerdote del Forum
Messaggi: 3251
Iscritto il: 11 ottobre 2006, 0:00
Località: Lombardia
Contatta:

Re: Deleghe in ambito ambientali... Quali sono i requisiti?

Messaggio da atena60 »

EcoSky ha scritto: 11 marzo 2019, 17:07 "l'idonea preparazione ed essere idoneo professionalmente all'incarico" cosa si intende? Come viene accertata? Ci sono titoli di studio minimi?
Una delega di funzioni in materia ambientale comporta anche un trasferimento di responsabilità personali (anche di natura penale), che in condizioni ordinarie cadrebbero in capo alla persona o alle persone alle quali – all'interno dell'impresa – spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed i conseguenti “doveri” previsti dalla normativa. Alla fine, dunque, il “delegato” sarà sempre riconducibile ad una persona fisica.

L'art. 16 del D.L.vo 81/2008, recependo l’orientamento giurisprudenziale che si era consolidato fino a quel momento, ha codificato i requisiti essenziali per la predisposizione di una delega di funzioni; quel testo – come noto – opera unicamente in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, ma per analogia la possibilità di delega di funzioni è stata da tempo estesa, da parte di dottrina e giurisprudenza, anche alla materia ambientale.

La giurisprudenza della Suprema Corte aveva già più volte confermato come tra i requisiti richiesti per la validità e l'efficacia di una delega in materia ambientale vi sia anche quello per cui «il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli», ovvero, per dirla come indicato dal suddetto art. 16, «che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate».
La legge non può specificare quali siano questi “requisiti di professionalità ed esperienza richiesti”, in quanto non può tener conto della molteplicità di ambiti e funzioni in cui potrebbe operare una delega; quindi ogni caso andrà valutato nella sua peculiarità. Il corretto conferimento di una delega di funzioni – trattandosi di potenziale causa di esclusione di responsabilità per il delegante – deve essere dimostrato dallo stesso delegante e quindi, nel caso dubbio, spetterà a lui l'onere di provare i requisiti tecnici e professionali sulla base dei quali era pervenuto alla scelta del delegato.
Una delega conferita in violazione di tali requisiti potrebbe configurare un’ipotesi di culpa in eligendo a carico del delegante, con conseguente inefficacia della delega.

E' poi importante ricordare che anche in presenza di una delega provvista di tutti i richiesti requisiti oggettivi e soggettivi, permane comunque la responsabilità del delegante qualora quest’ultimo abbia omesso di esercitare il dovere generale di controllo, secondo diligenza e prudenza, sull’attività o inattività del delegato (culpa in vigilando).
Rispondi