Sono reduce da un bel pomeriggio di brain storming sull'inquadramento autorizzativo di un camino di aspirazione delle emissioni polverulente provenienti da un impianto di frantumazione e vagliatura inerti.
Alle nostre latitudini vige la regola non scritta di dover convogliare le emissioni e prevedere apposito sistema di abbattimento (filtro a maniche) indipendentemente da ogni valutazione preliminare sui flussi di massa in gioco.
Detto ciò, ci si stava interrogando sul motivo per il quale in taluni casi sia stato imposto dagli Enti un limite in uscita pari a 10 mg/m3 sulle polveri totali.
A mio avviso, ci si dovrebbe infatti rifare al punto 5 della Parte II dell'Allegato I alla Parte V del TUA (scusate lo scioglilingua) ove, in linea generale, per le polveri i limiti sono:
- 50 mg/Nm3 se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h il valore di emissione;
150 mg/Nm3 se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h.
Nel caso di controllo, immagino, l'ARPA dovrebbe verificare il rispetto del limite di 0,1 kg/h sul flusso di massa verificando portata e concentrazione istantanea.
Siete d'accordo con questo inquadramento?
Avete altri riferimenti normativi che possano giustificare limiti più restrittivi per un emissione pulverulenta non riconducibile ad attività di combustione o a quelle specificamente disciplinate dalla Parte III dell'Allegato I ?
Grazie