Salve,
spero di aver scritto nella giusta area. A titolo puramente informativo avrei bisogno di una delucidazione riguardo l'identificazione dell'area di stoccaggio del rifiuto. Nell'azienda per la quale lavoro vengono prodotti vari rifiuti, alcuni pericolosi e altri no, ad esempio fanghi contaminati da metalli e poi carta, legno (pallets) e plastica da imballaggi, i quali sono conferiti in appositi container. Poi ci sono i rifiuti sempre di carta e plastica, misti, prodotti dagli uffici che invece sono stoccati nei comuni secchi carrellati(gialli, blu, marroni etc..) che vengono però ritirati dal Comune e non da un trasportatore autorizzato come quelli stoccati in container. Morale della favola, ai fini di certificazione una collega ha fatto apporre dei cartelli sui container con l'identificazione del CER (es 150102), del tipo di rifiuto (imballaggi in plastica), la provenienza del rifiuto, ed eventuali HP nel caso di CER pericolosi ed altre informazioni. Ha pensato bene di apporre tali cartelli anche per i rifiuti ritirati dal Comune, sui comuni secchi. Mi chiedo secondo voi è corretto? Ha senso identificare con CER il rifiuto misto prodotto in ufficio(anche se non viene fatto formulario poiché lo ritira il comune) o solo per quelli da produzione?
Grazie anticipatamente per le risposte.
F.
Identificazione del rifiuto tramite CER
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Re: Identificazione del rifiuto tramite CER
in effetti non ha tantissimo senso "giuridico" ma tutto sommato non è neppure una scorrettezza nel senso stretto del termine: fintanto che i rifiuti dell'ufficio sono assimilati agli urbani e conferiti al gestore della raccolta comunale, e che pertanto non viene compilato alcun formulario nè si formalizza nessun deposito temporaneo, un cartello con l'ipotetica classificazione che i rifiuti avrebbero se fossero gestiti come speciali non disturba nessuno, al massimo potrebbe confondere le idee di qualche dipendente poco abituato ai codici cer: nel senso che chi è nel "giro" dei rifiuti lo sa benissimo che nel cestino del 150102 ci deve mettere gli imballaggi e le bottiglie di plastica, mentre chi non sa nulla di codici cer potrebbe essere un po' disorientato
Re: Identificazione del rifiuto tramite CER
Ritengo anche io corretto indicare con i codici cer i rifiuti fin tanto che non sono stati conferiti al servizio comunale.
Il conferimento degli assimilati, per l'azienda, è una facoltà e non un obbligo.
Inoltre, evidenziare l'esistenza di rifiuti in azienda, indipendentemente dal circuito di conferimento, permette di monitorarne la quantità e qualità anche ai fini del rispetto dei limiti del deposito temporaneo. Magari questo non è il caso perché l'azienda, parlando di stoccaggio, potrebbe avere una autorizzazione.
Il conferimento degli assimilati, per l'azienda, è una facoltà e non un obbligo.
Inoltre, evidenziare l'esistenza di rifiuti in azienda, indipendentemente dal circuito di conferimento, permette di monitorarne la quantità e qualità anche ai fini del rispetto dei limiti del deposito temporaneo. Magari questo non è il caso perché l'azienda, parlando di stoccaggio, potrebbe avere una autorizzazione.
Re: Identificazione del rifiuto tramite CER
Scusate, una domanda.
Ma la vostra azienda (che ritengo essere nel settore produttivo, vista la natura dei rifiuti elencati) è autorizzata in AUA?
E allegata all'AUA non è prevista una planimetria con l'individuazione delle aree di stoccaggio rifiuti prodotti?
E non sono previste prescrizioni sulla gestione dei rifiuti prodotti?
In ogni caso, per il deposito temporaneo valgono le regole di cui all'art.183 lett. bb).
Ma la vostra azienda (che ritengo essere nel settore produttivo, vista la natura dei rifiuti elencati) è autorizzata in AUA?
E allegata all'AUA non è prevista una planimetria con l'individuazione delle aree di stoccaggio rifiuti prodotti?
E non sono previste prescrizioni sulla gestione dei rifiuti prodotti?
In ogni caso, per il deposito temporaneo valgono le regole di cui all'art.183 lett. bb).