rifiuti da lavaggio betoniera
rifiuti da lavaggio betoniera
In un cantiere edile la ditta esecutrice dei lavori a fine giornata lava, con acqua, la betoniera e la svuota sul terreno all'interno del cantiere stesso.
Si tratta di abbandono o potrebbe semplicemente essere un deposito temporaneo dato che il fango/liquido successivamente si solidificherà e potrà essere avviato a recupero/smaltimento?
Se la betoniera viene svuotata sul terreno fuori dal cantiere ritengo si tratti di abbandono di rifiuti fangosi o liquidi a seconda della consistenza.
Tali fanghi/liquidi con quali codici CER possono essere classificati?
Grazie.
pg67
Si tratta di abbandono o potrebbe semplicemente essere un deposito temporaneo dato che il fango/liquido successivamente si solidificherà e potrà essere avviato a recupero/smaltimento?
Se la betoniera viene svuotata sul terreno fuori dal cantiere ritengo si tratti di abbandono di rifiuti fangosi o liquidi a seconda della consistenza.
Tali fanghi/liquidi con quali codici CER possono essere classificati?
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Re: rifiuti da lavaggio betoniera
QUESTA è una delle piaghe che affliggono il sistema dei cantieri in italia. Tutte le autobetoniere al termine dello scarico lavano il mezzo abbandonando i reflui in maniera incontrollata.
Concettualmente parlando, l'operazione di lavaggio determina uno scarico: ma i reflui liquidi così originati, non venendo raccolti da un apposito e stabile sistema di collettamento verso un determinato ricettore, divengono a tutti gli effetti rifiuti liquidi. Per questi ultimi non esistono norme tecniche specifiche, ma per ovvi principi di analogia con altri tipi di rifiuti liquidi, per il principio di precauzione, non è minimamente ammissibile lasciare che si secchino come fanghi per poi essere raccolti: I rifiuti liquidi devono essere raccolti in recipienti per evitare dispersioni nel suolo e nel reticolo superficiale e prelevati e trasportati con automezzi aventi idonee caratteristiche. Il solo buon senso suggerisce che qualsiasi liquido non confinato fluisce secondo il gradiente geodetico verso quote inferiori, e che può infiltrarsi nel sottosuolo permeabile andando a compromettere la qualità delle acque sotterranee....
Per quanto riguarda il codice cer, non è necessario attribuirlo per erogare una sanzione per abbandono di rifiuti speciali, mentre per ripulire eventuali residui sarà compito del trasgressore attribuirlo nel rispetto delle norme tecniche e sotto la sua responsabilità.
Concettualmente parlando, l'operazione di lavaggio determina uno scarico: ma i reflui liquidi così originati, non venendo raccolti da un apposito e stabile sistema di collettamento verso un determinato ricettore, divengono a tutti gli effetti rifiuti liquidi. Per questi ultimi non esistono norme tecniche specifiche, ma per ovvi principi di analogia con altri tipi di rifiuti liquidi, per il principio di precauzione, non è minimamente ammissibile lasciare che si secchino come fanghi per poi essere raccolti: I rifiuti liquidi devono essere raccolti in recipienti per evitare dispersioni nel suolo e nel reticolo superficiale e prelevati e trasportati con automezzi aventi idonee caratteristiche. Il solo buon senso suggerisce che qualsiasi liquido non confinato fluisce secondo il gradiente geodetico verso quote inferiori, e che può infiltrarsi nel sottosuolo permeabile andando a compromettere la qualità delle acque sotterranee....
Per quanto riguarda il codice cer, non è necessario attribuirlo per erogare una sanzione per abbandono di rifiuti speciali, mentre per ripulire eventuali residui sarà compito del trasgressore attribuirlo nel rispetto delle norme tecniche e sotto la sua responsabilità.
- ecoacque
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Re: rifiuti da lavaggio betoniera - Scarico non autorizzato (art. 137, TUA)
La superficie impermeabile e viabile del cantiere, costituisce un sistema stabile sul quale l'immissione, costituita dall' acqua reflua industriale prodotta corriva e, senza soluzione di continuità, viene da essa collettata, collegandosi senza soluzione di conrtinuità, dal cilclo di produzione del refluo al corpo ricettore suolo, indipendentemente dalla sua natura inquinante.
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Re: rifiuti da lavaggio betoniera
so che in Altoadige trattano la cosa in maniera diversa: articolo 19 Deliberazione giunta n° 780/2009 al comma 3 dice :
"3. Nei cantieri si deve evitare il deflusso di acqua
contenente cemento in acque superficiali o in rete
fognaria. L’acqua di lavaggio delle betoniere nei piccoli
cantieri va convogliata in fosse di decantazione e
dispersione ed il cemento raccolto va smaltito con gli
altri residui inerti da costruzione. Il lavaggio degli
automezzi per la preparazione di conglomerati cementizi
non va effettuato presso i cantieri, bensì
presso le sedi delle rispettive aziende, che vanno dotate
di idonei impianti per il riutilizzo delle acque di
lavaggio e dei residui."
Apperò! Praticità sud tirolese?
"3. Nei cantieri si deve evitare il deflusso di acqua
contenente cemento in acque superficiali o in rete
fognaria. L’acqua di lavaggio delle betoniere nei piccoli
cantieri va convogliata in fosse di decantazione e
dispersione ed il cemento raccolto va smaltito con gli
altri residui inerti da costruzione. Il lavaggio degli
automezzi per la preparazione di conglomerati cementizi
non va effettuato presso i cantieri, bensì
presso le sedi delle rispettive aziende, che vanno dotate
di idonei impianti per il riutilizzo delle acque di
lavaggio e dei residui."
Apperò! Praticità sud tirolese?
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Re: rifiuti da lavaggio betoniera - Scarico non autorizzato (art. 137, TUA)
è una barzelletta/o un commento ironico spero.....ecoacque ha scritto: ↑17 settembre 2020, 10:10 La superficie impermeabile e viabile del cantiere, costituisce un sistema stabile sul quale l'immissione, costituita dall' acqua reflua industriale prodotta corriva e, senza soluzione di continuità, viene da essa collettata, collegandosi senza soluzione di conrtinuità, dal cilclo di produzione del refluo al corpo ricettore suolo, indipendentemente dalla sua natura inquinante.
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Re: rifiuti da lavaggio betoniera
Assolutamente NO! Il lavaggio di una betoniera costituisce un ciclo che produce un refluo industriale, pertanto, nella fattispecie si ha uno scarico diretto di acque reflue indusriali sul suolo.
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Re: rifiuti da lavaggio betoniera
Il lavaggio interno di una betoniera costituisce un ciclo produttivo di acque reflue industriali che vengono immesse, come scarico, direttamente sul corpo ricettore suolo, senza alcuna soluzione di continuità.
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Re: rifiuti da lavaggio betoniera
Buongiorno a tutti, segnalo sull'argomento queste sentenze della Cassazione di qualche anno fa:
https://lexambiente.it/materie/rifiuti/ ... pompe.html
http://dirittoambiente.net//file/rifiut ... li_812.pdf
https://lexambiente.it/materie/rifiuti/ ... pompe.html
http://dirittoambiente.net//file/rifiut ... li_812.pdf
In theory, there is no difference between theory and practice. But, in practice, there is. (Yogi Berra)
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Re: rifiuti da lavaggio betoniera
Il confine tra scarico e rifiuto allo stato liquido è stato nuovamente chiarito dalla Suprema Corte con la Sentenza 34608/2011, nella quale è stata confermata la condanna ex art. 256, comma 1 e 2, D.lgs.152/2006, per aver l’imputato trasportato e smaltito (scaricato) rifiuti allo stato liquido provenienti dal lavaggio interno della autobetoniera adibita al trasporto di calcestruzzo.
La nozione di scarico (rivisitata dall’art. 2, comma 5, del D.Lgs, 16 gennaio 2008, n. 4) dopo un travagliato percorso giuridico, è ormai chiara ed inequivocabile, è indispensabile che vi sia una condotta , ovvero un «sistema stabile di collettamento» che colleghi direttamente il luogo di produzione del refluo con il corpo ricettore (idrico superficiale e sotterraneo, suolo e sottosuolo, rete fognaria) ininterrottamente «senza soluzione di continuità».
Quindi, si è in presenza di uno “scarico” solo se il refluo raggiunge il corpo ricettore per mezzo di un sistema stabile di collettamento, qualora dovesse raggiungerlo attraverso il trasporto con autobotti non configura più uno “scarico” ma il trasporto e successivo smaltimento di un “rifiuto allo stato liquido”; sostenere il contrario significherebbe risuscitare all’ormai dimenticato “scarico indiretto”.
Infatti, è definito “rifiuto”: «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi»; nella sentenza de quo i conducenti scaricavano nel greto di un torrente e relative sponde, residui di calcestruzzo ed acque limacciose.
La Suprema Corte sottolinea che «lo scarico ha riguardato rifiuti allo stato liquido e non già acque reflue» , per la cui differenza si può ricavare dall’art. 74-Definizioni, il quale stabilisce che, costituiscono “acque reflue industriali” : «qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento», pertanto, siamo in presenza di “acque reflue” solo se si riscontra l’elemento qualificativo della provenienza, rappresentato da “edifici o impianti”, ai quali resta difficile equiparare un’autobetoniera, il cui residuo di lavaggio non può che classificarsi “rifiuto allo stato liquido”.
La nozione di scarico (rivisitata dall’art. 2, comma 5, del D.Lgs, 16 gennaio 2008, n. 4) dopo un travagliato percorso giuridico, è ormai chiara ed inequivocabile, è indispensabile che vi sia una condotta , ovvero un «sistema stabile di collettamento» che colleghi direttamente il luogo di produzione del refluo con il corpo ricettore (idrico superficiale e sotterraneo, suolo e sottosuolo, rete fognaria) ininterrottamente «senza soluzione di continuità».
Quindi, si è in presenza di uno “scarico” solo se il refluo raggiunge il corpo ricettore per mezzo di un sistema stabile di collettamento, qualora dovesse raggiungerlo attraverso il trasporto con autobotti non configura più uno “scarico” ma il trasporto e successivo smaltimento di un “rifiuto allo stato liquido”; sostenere il contrario significherebbe risuscitare all’ormai dimenticato “scarico indiretto”.
Infatti, è definito “rifiuto”: «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi»; nella sentenza de quo i conducenti scaricavano nel greto di un torrente e relative sponde, residui di calcestruzzo ed acque limacciose.
La Suprema Corte sottolinea che «lo scarico ha riguardato rifiuti allo stato liquido e non già acque reflue» , per la cui differenza si può ricavare dall’art. 74-Definizioni, il quale stabilisce che, costituiscono “acque reflue industriali” : «qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento», pertanto, siamo in presenza di “acque reflue” solo se si riscontra l’elemento qualificativo della provenienza, rappresentato da “edifici o impianti”, ai quali resta difficile equiparare un’autobetoniera, il cui residuo di lavaggio non può che classificarsi “rifiuto allo stato liquido”.
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