Spero che io abbia almeno postato la questione nella sezione corretta (diversamente vorrete scusami! ) e, soprattutto, di poter ricevere una risposta chiarificatrice.
Vado per punti per illustrare il mio percorso, così da essere corretto più facilmente e alla fine porrò la domanda.
- L'articolo 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. al comma 1 dispone che "Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.";
- l'ambito in cui mi sto muovendo è quello degli scolmatori/sfioratori/scaricatori di piena e di emergenza;
- la mia Regione Marche, nel proprio Piano di Tutela delle Acque - Sezione D - Norme Tecniche di Attuazione (NTA), all'articolo 24 "Definizioni" considera "scaricatori o scolmatori o sfioratori di piena: dispositivi che consentono lo scarico delle portate di supero in tempo di pioggia in determinate sezioni delle reti di fognatura di tipo misto".
- i recapiti da scolmatori sono due, poniamo denominati X e Y;
- su ciascuno dei suddetti due recapiti giungono le acque di sfioro di due distinti pozzetti di troppo pieno (deduco io: ho quattro pozzetti di troppo pieno, due per ogni scolamtore);
- ogni pozzetto di troppo pieno ha un proprio identificativo e una propria scheda tecnica illustrativa.
Pure per un livello maggiore di dettaglio (altrettanto rifacendomi alle schede tecniche che ho in mano, cioè quattro), sono propenso per autorizzare ciascuno dei quattro sfiori/scarichi e non, come si aspetta il gestore, soltanto due recapiti.
Nella mia totale ignoranza, un conto è lo scarico (che assimilo allo sfioro), altra realtà invece il recapito (più vicino al concetto di recettore).
La ratio dell'articolo 124 la intendo più orientata verso la bocca d'uscita dell'acqua, per essere brutale.
Grazie infinite per l'attenzione!