Dubbi su art. 256 c.1 TUA

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Flammeus
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Dubbi su art. 256 c.1 TUA

Messaggio da Flammeus »

Impresa effettua trasporto di terre e rocce da scavo classificate come sottoprodotto dal cantiere di scavo ad un cantiere dove è in corso una bonifica agraria, in linea con quanto dichiarato nella dichiarazione d'utilizzo di cui all'art. 21 DPR 120/2017. Tali terre e rocce vengono classificate come rifiuto codice CER 170504 dal momento che i lavori di scavo partono prima dei tempi stabiliti dall'art. 21 c.1 dello stesso DPR.
Nonostante la stessa impresa risulti iscritta all'ANGA per gestione rifiuti CER 170504 Terre e rocce da scavo, possono esserci gli estremi per contestare lo smaltimento non autorizzato di rifiuti in quanto impiegati in una bonifica agraria?
I veicoli con cui è stato effettuato il trasporto risultano tuttavia abilitati al trasporto di quel CER. Può essere contestato l'amministrativo per la mancata tenuta del FIR?

Grazie a tutti : Sailor :
TONINO21
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Re: Dubbi su art. 256 c.1 TUA

Messaggio da TONINO21 »

Immagino che se il materiale è rifiuto e il sito di destino era individuato per ricevere terre e rocce come non rifiuto, il sito medesimo non è in possesso di autorizzazione per la ricezione dei rifiuti, quindi sicuramente si configura la gestione non autorizzata del rifiuto. Analogamente, il trasporto sarebbe dovuto avvenire con FIR. Tuttavia la ditta probabilmente riteneva, al momento del trasporto e del conferimento, di gestire un non-rifiuto, quindi ovviamente non utilizzava nè FIR nè un sito autorizzato al ricevimento del rifiuto.
In questo caso, se effettivamente il materiale sarà configurato quale rifiuto, credo ne che imporranno la rimozione e la conseguente gestione ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/06.
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