AUA: LE SANZIONI
L’aspetto più saliente dell’AUA è che nel DPR N. 59/2013 non sono previste sanzioni e non dovrebbero valere, per relationem le sanzioni previste dalle norme settoriali, in quanto l’AUA è una nuova autorizzazione che sostituisce determinati titoli abilitativi ambientali.
L’AUA potrebbe, di fatto, considerarsi un’autorizzazione come l’AIA; per quest’ultima, infatti, il legislatore ha giustamente individuato disposizioni specifiche in caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al Titolo III-bis della Parte II del TUA e precisamente agli artt. 29-decies e 29-quattuordecis, indicanti rispettivamente i provvedimenti amministrativi e le sanzioni previsti in caso di inottemperanza.
Tuttavia, per come è stata concepita l’AUA, ossia se si tiene conto che essa è una procedura di accorpamento dei vari titoli abilitativi ambientali, più che di integrazione, per le sanzioni non può che farsi riferimento a quelle prefissate previgenti per i titoli ambientali sostituiti (come giustamente confermato dalle Regioni).
Per questa vacazio, nell’art. 279 del TUA, sono state previste, dal legislatore nazionale, due sanzioni riferite alle emissioni in atmosfera riconducibili alla fattispecie di modifica sostanziale di stabilimento senza preventiva AUA e modifica non sostanziale di stabilimento in assenza di preventiva comunicazione all’autorità competente.
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Luigi FANIZZI
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