Buon pomeriggio scrivo questo post per avere alcune spiegazioni riguardo un episodio di cui sono stato protagonista.
Qualche giorno fa mi sono recato all'isola ecologica del mio comune dove in attesa che venissi registrato ho notato una utente che stava per gettare il suo televisore, visto che sembrava in buone condizioni gli ho chiesto se era disposta a darlo a me ed in quel momento lo teneva ancora tra le sue mani, in quel momento ho sentito un urlo dell'operatore della TSA che diceva che tale cosa non era assolutamente consentita e che altrimenti sarei potuto essere accusato di furto e lui avrebbe rischiato una contestazione. Certo ero all'interno dell'isola ecologica ma ancora l'oggetto in questione era in possesso (nelle mani) della proprietaria e per tale motivo secondo me lo scambio sarebbe potuto avvenire.
La mia domanda é:
1) E' lecito-permesso fare uno scambio tra privati all'interno dell'area adibita ad isola ecologica ?
2) Quando un oggetto diventa "proprietà" della locale isola ecologica, al momento dell'accesso al suo interno oppure dopo registrato ?
Va da se che se io mi trovavo in quella zona significa che sono un corretto utente abituale e che in caso di inutilità di un'oggetto lo avrei comunque portato in isola ecologica.
Se qualcuno può chiarire la cosa in modo che io possa contestarla, se come penso io sia lecita, all'Operatore di turno.
Grazie
Scambio tra privati
- perchim
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Re: Scambio tra privati
se il televisore non era stato ancora registrato (quindi divenuto rifiuto) non vedo nessun problema alla cessione...
chi è il soggetto che avrebbe subito il furto?????? l'operatore???
chi è il soggetto che avrebbe subito il furto?????? l'operatore???
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Re: Scambio tra privati
l'operatore si è espresso male, perchè il furto non c'entra, ma ha ragione a dirti che non puoi portarti via il televisore nè qualunque altra cosa dal cdr.
Il TV è stato portato lì da un individuo che se ne vuole disfare ed è già un rifiuto ai sensi dell'art. 183 comma 1 del T.U.A. (“rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi), infatti l'ha portato in un cdr e non in un mercatino, e come rifiuto deve essere gestito.
Poi è vero che, proprio per situazioni come queste, l'art. 181 T.U.A. (come riscritto nel 2020) al comma 6 indica che :
Gli Enti di governo d’ambito territoriale ottimale ovvero i Comuni possono individuare appositi spazi, presso i centri di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lettera mm), per l’esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo. Nei centri di raccolta possono altresì essere individuate apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili. Nei centri di raccolta possono anche essere individuati spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l’obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell’usato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana.
Ma fino a quando questo aspetto non sia stato istituito e disciplinato, scambiare o portare via oggetti (quindi rifiuti) dai cdr è un illecito.
Il TV è stato portato lì da un individuo che se ne vuole disfare ed è già un rifiuto ai sensi dell'art. 183 comma 1 del T.U.A. (“rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi), infatti l'ha portato in un cdr e non in un mercatino, e come rifiuto deve essere gestito.
Poi è vero che, proprio per situazioni come queste, l'art. 181 T.U.A. (come riscritto nel 2020) al comma 6 indica che :
Gli Enti di governo d’ambito territoriale ottimale ovvero i Comuni possono individuare appositi spazi, presso i centri di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lettera mm), per l’esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo. Nei centri di raccolta possono altresì essere individuate apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili. Nei centri di raccolta possono anche essere individuati spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l’obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell’usato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana.
Ma fino a quando questo aspetto non sia stato istituito e disciplinato, scambiare o portare via oggetti (quindi rifiuti) dai cdr è un illecito.