La questione è stata sinteticamente anticipata nel titolo, ma cercherò di essere più chiaro.
Mi trovo a dover autorizzare, come Autorità competente, uno scarico, proveniente da un manufatto scaricatore (o scolmatore o sfioratore che dir si voglia, poiché nella regione Marche sono intesi come la stessa “cosa”), nello specifico “di piena” (ma il ragionamento vale ed è estendibile anche per scarichi di emergenza laddove assolvano - anche - alla funzione di scaricatori di piena) e recapitante, sempre per il caso di specie, su corpo idrico superficiale.
Ebbene lo scaricatore riceve, in adduzione, il contributo di una condotta di acque meteoriche che il richiedente gestore del servizio idrico definisce acque bianche.
La particolarità sta nel fatto che tale adduzione di “acque meteoriche bianche” va direttamente ad alimentare lo scarico di piena (o di emergenza), ossia non entra (prima) nel meccanismo di ripartizione della portata del manufatto scaricatore, che indirizza il flusso verso il depuratore o, in casi di c.d. “troppo pieno”, verso lo scarico di piena (o di emergenza).
Nell’ambito della mia regione Marche, il contesto normativo a cui debbo fare riferimento ritengo sia delineato dal combinato disposto dell’articolo 113 “Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia”, segnatamente al comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell’articolo 42 “Acque meteoriche di dilavamento, acque di lavaggio, acque di prima pioggia”, segnatamente ai commi 1 e 6, delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche, approvato con D.A.C.R. n. 145/2010 e ss.mm.ii.
Ossia:
- “Le regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.” (ex art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.);
- “Ai sensi dell’art. 113, comma 3, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.:
- nell’ambito delle acque di lavaggio delle aree esterne adibite ad attività produttive o di servizi, quelle specificate ai commi seguenti devono essere convogliate ed opportunamente trattate in idonei impianti;
- nell’ambito delle acque meteoriche di dilavamento delle medesime aree esterne, quelle specificate ai commi seguenti devono essere convogliate e la loro frazione di prima pioggia deve anche essere opportunamente trattata in idonei impianti.
Le suddette acque di lavaggio, nonché le suddette acque meteoriche di dilavamento di prima pioggia sono sottoposte alla disciplina delle acque reflue industriali. In sede autorizzatoria, nel calcolo del volume delle acque di prima pioggia saranno incluse tutte le acque meteoriche di dilavamento che possono asportare, anche in soluzione, sostanze inquinanti, quali sostanze idrosolubili, sostanze putrescibili, sostanze e materiali parzialmente o totalmente polverulenti.
Le acque meteoriche di dilavamento di seconda pioggia non sono soggette alla disciplina delle acque reflue industriali e i loro scarichi non devono essere autorizzati ai fini delle norme inerenti alla qualità delle acque, ovvero al concorso del raggiungimento degli obiettivi di qualità.” (ex art. 42, comma 1, delle NTA del PTA della Regione Marche); - “Ai sensi dell’art. 113, comma 3, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., per le acque di prima pioggia, diverse da quelle di cui al comma 1 del presente articolo, è necessaria la realizzazione di serbatoi, ovvero di aree allagabili di stoccaggio, ovvero di qualsivoglia altro idoneo sistema, atti a trattenerle per il tempo sufficiente affinché non siano scaricate nel momento di massimo afflusso, quando i recettori, inclusa la pubblica fognatura, sono nell’incapacità di drenare efficacemente i volumi in arrivo, e anche per destinarle a trattamento, compatibilmente con le caratteristiche funzionali degli impianti di depurazione. In mancanza di impianto di depurazione disponibile, esse devono essere opportunamente pretrattate, al fine di rimuovere, tramite sistemi di sedimentazione accelerata, o sistemi equivalenti per efficacia, la maggior parte possibile degli inquinanti presenti in forma solida o sospesa. I sistemi di stoccaggio possono essere concordati anche con il gestore della rete di recapito delle portate di pioggia, che potrà rendere disponibili volumi equivalenti. Gli interventi necessari per l’adeguamento di quelle situazioni esistenti che sono ricomprese nel servizio idrico integrato saranno inseriti nei piani d’ambito.” (ex art. 42, comma 6, delle NTA del PTA della Regione Marche).
- “le acque meteoriche di dilavamento provenienti da tutte le aree aperte impermeabilizzate quali, strade, parcheggi, tetti, cortili, ecc.;
- le acque utilizzate per il lavaggio delle strade;
- le acque di raffreddamento provenienti da attività industriali.” (fonte Wikipedia).
E’ dunque applicabile l’ipotesi di esclusione di cui al combinato disposto del comma 2 dell’articolo 113 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (“Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza del presente decreto.”) e del comma 4 dell’articolo 42 delle NTA del PTA della Regione Marche (“Non sono assoggettate alle norme di cui al comma 1 le strade pubbliche e private, i piazzali di sosta e movimentazione di automezzi, i parcheggi anche di aree industriali, purché in tali superfici non si svolgano attività, escluso il mero trasporto con mezzi adeguati, che possono oggettivamente comportare il rischio significativo di dilavamento, anche in soluzione, di sostanze prioritarie, pericolose prioritarie, di cui alla Tab. 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 e alla Tab. 1/A dell’Allegato 1 al D MATTM 14 aprile 2009, n. 56, nonché delle sostanze di cui alla Tabella 1/B dell’Allegato 1 al D MATTM 14 aprile 2009, n. 56, o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali, ovvero pregiudicare il raggiungimento dell’obiettivo di qualità; pertanto gli scarichi delle reti fognarie o, comunque, delle condotte separate che raccolgono le sole acque meteoriche di dilavamento delle superfici di cui al presente comma non devono essere autorizzati ai fini delle norme inerenti alla qualità delle acque, ovvero al concorso del raggiungimento degli obiettivi di qualità.”)?
Grazie per l’attenzione e per ogni suggerimento!