x il Capo:
data l'importanza dell'argomento, se possibile inserire anche la tabella che manca al documento "MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 4 agosto 2010 Modifica della tabella A2, dell'allegato A del decreto ministeriale 7 novembre 2008, relativo alla disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale. (GU n. 187 del 12-8-2010 ), che ci ha postato il giorno 14.08.2010.
Grazie
Arthem
dragaggio e bonifica nei SIN
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Re: dragaggio e bonifica nei SIN
Se quello che ti interessa è la classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi ti posso confermare che è stata ristabilita la corretta impostazione del problema rinviando a quanto già indicava l'Istituto Superiore di Sanità con un parere sin dal 2006. Sulla base di tale parere i limiti per la classificazione non sono più quelli erroneamente individuati nella quarta colonna di destra della tabella A2 al Decreto 7 novembre 2008 - Disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 996, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che erano limiti di quantificazione della metodica analitica e non c'entravano nulla con la classificazione, ma quelli giustamente riportati nel suddetto parere che variavano da 100 mg/kg a 1000 mg/kg a seconda del marker considerato. Quell'impresa, di cui avevamo parlato in un precedente post, condannata per l'errore nella tabella, ora andrebbe tranquillamente assolta.
Questa la nota che è cambiata alla fine della tabella A2:
Ai fini della classificazione del materiale contenente “Idrocarburi Totali” (THC) di origine non nota, si fa riferimento al parere espresso dall’Istituto Superiore di Sanità il 5 luglio 2006, prot. n. 0036565 sulle “procedure di classificazione di rifiuti contenenti idrocarburi”, e successivi aggiornamenti a seguito dell’adeguamento al progresso tecnico (ATP) in materia di classificazione, di imballaggio e di etichettatura delle sostanze pericolose ai sensi della direttiva 67/548/CEE, precisando che, al solo fine della classificazione quale rifiuto, l’analisi deve fare riferimento al tal quale.
Questa la nota che è cambiata alla fine della tabella A2:
Ai fini della classificazione del materiale contenente “Idrocarburi Totali” (THC) di origine non nota, si fa riferimento al parere espresso dall’Istituto Superiore di Sanità il 5 luglio 2006, prot. n. 0036565 sulle “procedure di classificazione di rifiuti contenenti idrocarburi”, e successivi aggiornamenti a seguito dell’adeguamento al progresso tecnico (ATP) in materia di classificazione, di imballaggio e di etichettatura delle sostanze pericolose ai sensi della direttiva 67/548/CEE, precisando che, al solo fine della classificazione quale rifiuto, l’analisi deve fare riferimento al tal quale.
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Re: dragaggio e bonifica nei SIN
grazie Ispettore!