Ciao
Ricordo la norma presente nel D.Lgs 205 del 3 dicembre 2010
2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo
una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno
trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
si ponga il caso in cui un’azienda produca 4 cer, che deposita in 4 scarrabili da 20 mc l’uno che chiamiamo A, B, C, D Di ogni cer l’azienda produce circa 10 mc al mese per cui i contenitori vengono completati ed avviati allo smaltimento ogni 2 mesi. Diciamo che la casualità delle produzione di rifiuti determini che nei mesi dispari avvii allo smaltimento i cassoni A e B, nei mesi pari i cassoni C e D. Al momento di ogni smaltimento l’azienda ha nel deposito temporaneo circa 60 mc di rifiuti: 2 x 20 dei 2 cassoni pieni + 2 x 10 dei due cassoni a circa metà riempimento. Operando così l’azienda avvia a smaltimento ogni rifiuto ogni 2 mesi e sembra ottemperare alla norma…. Però il deposito temporaneo come insieme non si azzera mai e più volte si dice che è il deposito temporaneo che deve essere smaltito nella sua interezza. A mio avviso questo concetto sembra più valido del criterio volumetrico….
Non ho mai letto o sentito una certezza assoluta sul tema… che ne pensate? L'azienda ipotizzata agisce correttamente?
ciao
Il deposito temporaneo con il criterio temporale
- orione
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Re: Il deposito temporaneo con il criterio temporale
imho l'azienda agisce correttamente: i suoi rifiuti sono avviati a smaltimento con cadenza di fatto bimestrale e quindi il criterio della cadenza almeno trimestrale è pienamente rispettato.
lexambiente fidelis
Re: Il deposito temporaneo con il criterio temporale
Grazie dell'intervento.
Anche a me sembra corretta la gestione dei rifiuti ipotizzata... però in altre occasioni, con ipotesi forse un pò diverse e meno chiare, rammento di aver letto opinioni diverse.
Se c'è qualcuno che non concorda lo invito ad intervenire.
Ciao
Anche a me sembra corretta la gestione dei rifiuti ipotizzata... però in altre occasioni, con ipotesi forse un pò diverse e meno chiare, rammento di aver letto opinioni diverse.
Se c'è qualcuno che non concorda lo invito ad intervenire.
Ciao
Re: Il deposito temporaneo con il criterio temporale
Il deposito temporaneo come “...raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi
sono prodotti ...” .
Rispetto al dl 152/2006 , il nuovo dl 205/2010 cambia solo il quantitativo massimo di rifiuti in deposito prima di doverli smaltire : prima il quantitativo ammesso era di 20 mc. per i "non pericolosi", mentre per i "pericolosi" il limite era di 10 mc.
Ora il limite complessivo di 30 mc, di cui al massimo 10 mc. di "rifiuti pericolosi".
Questo significa che se non si avessero rifiuti "pericolosi", si può arrivare ad avere sino a 30 mc di "non pericolosi" in deposito.
E' mantenuto , in alternativa, il limite temporale dello smaltimento trimestrale, indipendentemente dalle quantità.
In ogni caso, come prima, lo smaltimento deve avvenire almeno 1 volta all'anno.
sono prodotti ...” .
Rispetto al dl 152/2006 , il nuovo dl 205/2010 cambia solo il quantitativo massimo di rifiuti in deposito prima di doverli smaltire : prima il quantitativo ammesso era di 20 mc. per i "non pericolosi", mentre per i "pericolosi" il limite era di 10 mc.
Ora il limite complessivo di 30 mc, di cui al massimo 10 mc. di "rifiuti pericolosi".
Questo significa che se non si avessero rifiuti "pericolosi", si può arrivare ad avere sino a 30 mc di "non pericolosi" in deposito.
E' mantenuto , in alternativa, il limite temporale dello smaltimento trimestrale, indipendentemente dalle quantità.
In ogni caso, come prima, lo smaltimento deve avvenire almeno 1 volta all'anno.