Recupero rifiuti urbani indifferenziati extra-regione
Recupero rifiuti urbani indifferenziati extra-regione
Ciao a tutti,
oggi vi pongo un quesito che mi è venuto in mente leggendo una recente sentenza del TAR Toscana (l'ho trovata qui: http://lexambiente.it/rifiuti/83/7806-r ... onale.html).
In estrema sintesi, la vicenda è la seguente.
Un'azienda che svolge attività di recupero e riutilizzo di rifiuti sostiene che i rifiuti urbani non differenziati - codice CER 200301 in ingresso al proprio impianto possono provenire liberamente anche da fuori regione.
Questo in quanto il principio dell'autosufficienza territoriale di cui all'art. 182 del D.Lgs. 152/2006, con conseguente divieto di smaltimento di rifiuti urbani in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti (salvo appositi accordi regionali o internazionali), si applica alle sole attività di smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e non anche a quelle di riutilizzo e recupero operate nel proprio impianto.
Il TAR su questo punto non condivide la posizione dell'azienda e motiva il proprio dissenso con due argomentazioni, la seconda delle quali è così esposta in sentenza: l'estensione del divieto di smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale all'attività di trattamento svolta dall'azienda "viene confermata dall'eccezione al divieto stesso sancita dal medesimo art. 182, comma 5, lì dove - al secondo periodo - esclude dal divieto le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero (per le quali è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale). Se, infatti, l'attività di trattamento dei rifiuti al fine del loro recupero fosse già di per se' esclusa dal divieto di smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi di provenienza extraregionale, non sarebbe stato necessario prevedere l'eccezione appena riportata, la quale, pertanto, sarebbe superflua ed inutiliter data".
In parole povere: nel prevedere esplicitamente la libera circolazione sul territorio nazionale dei rifiuti urbani differenziati destinati a recupero, la norma indirettamente vieta simile libera circolazione ai rifiuti urbani indifferenziati pure se destinati a recupero.
Io ho almeno due perplessità su questa argomentazione:
1) pur essendo molto recente, la sentenza fa riferimento al vecchio testo dell'art. 182, cioè a quello precedente al D.Lgs. 205/2010;
2) il vecchio art. 182 comma 5 mi pare avere scarsa coerenza interna, posto che il secondo periodo esclude dal divieto di smaltimento fuori regione rifiuti destinati a recupero...
Il mio quesito tuttavia prescinde dalle due perplessità di cui sopra.
A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 205/2010, l'art. 182 del D.Lgs. 152/2006 ha subito delle modifiche.
In particolare, il nuovo comma 3 ha preso il posto del vecchio comma 5 ma non contiene più l'esclusione dal divieto dei rifiuti differenziati destinati al recupero (che è ora riportata al nuovo art. 181 comma 5).
La mia domanda è: si può ritenere che oggi, per effetto di questa piccola modifica normativa, sia possibile far circolare liberamente fuori regione i rifiuti urbani indifferenziati destinati a recupero?
Da una parte sembra di no: in fondo non si tratta di modifica ma di semplice spostamento di un periodo da un articolo a un altro.
Tuttavia, se ieri c'erano remore a fare uscire dalla regione di produzione i rifiuti indifferenziati destinati a recupero, oggi ce ne sono meno.
Voi cosa ne pensate?
Non è questione da poco: basta pensare alle possibili conseguenze sulla gestione dei rifiuti urbani nelle aree in emergenza...
P.S. mi scuso in anticipo se la questione è già stata affrontata altrove nel forum.
oggi vi pongo un quesito che mi è venuto in mente leggendo una recente sentenza del TAR Toscana (l'ho trovata qui: http://lexambiente.it/rifiuti/83/7806-r ... onale.html).
In estrema sintesi, la vicenda è la seguente.
Un'azienda che svolge attività di recupero e riutilizzo di rifiuti sostiene che i rifiuti urbani non differenziati - codice CER 200301 in ingresso al proprio impianto possono provenire liberamente anche da fuori regione.
Questo in quanto il principio dell'autosufficienza territoriale di cui all'art. 182 del D.Lgs. 152/2006, con conseguente divieto di smaltimento di rifiuti urbani in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti (salvo appositi accordi regionali o internazionali), si applica alle sole attività di smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e non anche a quelle di riutilizzo e recupero operate nel proprio impianto.
Il TAR su questo punto non condivide la posizione dell'azienda e motiva il proprio dissenso con due argomentazioni, la seconda delle quali è così esposta in sentenza: l'estensione del divieto di smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale all'attività di trattamento svolta dall'azienda "viene confermata dall'eccezione al divieto stesso sancita dal medesimo art. 182, comma 5, lì dove - al secondo periodo - esclude dal divieto le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero (per le quali è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale). Se, infatti, l'attività di trattamento dei rifiuti al fine del loro recupero fosse già di per se' esclusa dal divieto di smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi di provenienza extraregionale, non sarebbe stato necessario prevedere l'eccezione appena riportata, la quale, pertanto, sarebbe superflua ed inutiliter data".
In parole povere: nel prevedere esplicitamente la libera circolazione sul territorio nazionale dei rifiuti urbani differenziati destinati a recupero, la norma indirettamente vieta simile libera circolazione ai rifiuti urbani indifferenziati pure se destinati a recupero.
Io ho almeno due perplessità su questa argomentazione:
1) pur essendo molto recente, la sentenza fa riferimento al vecchio testo dell'art. 182, cioè a quello precedente al D.Lgs. 205/2010;
2) il vecchio art. 182 comma 5 mi pare avere scarsa coerenza interna, posto che il secondo periodo esclude dal divieto di smaltimento fuori regione rifiuti destinati a recupero...
Il mio quesito tuttavia prescinde dalle due perplessità di cui sopra.
A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 205/2010, l'art. 182 del D.Lgs. 152/2006 ha subito delle modifiche.
In particolare, il nuovo comma 3 ha preso il posto del vecchio comma 5 ma non contiene più l'esclusione dal divieto dei rifiuti differenziati destinati al recupero (che è ora riportata al nuovo art. 181 comma 5).
La mia domanda è: si può ritenere che oggi, per effetto di questa piccola modifica normativa, sia possibile far circolare liberamente fuori regione i rifiuti urbani indifferenziati destinati a recupero?
Da una parte sembra di no: in fondo non si tratta di modifica ma di semplice spostamento di un periodo da un articolo a un altro.
Tuttavia, se ieri c'erano remore a fare uscire dalla regione di produzione i rifiuti indifferenziati destinati a recupero, oggi ce ne sono meno.
Voi cosa ne pensate?
Non è questione da poco: basta pensare alle possibili conseguenze sulla gestione dei rifiuti urbani nelle aree in emergenza...
P.S. mi scuso in anticipo se la questione è già stata affrontata altrove nel forum.
Re: Recupero rifiuti urbani indifferenziati extra-regione
Voi avete notizia di qualche impianto realizzato da una Regione??TAR Toscana ha scritto:Una simile scelta interpretativa, allora, finirebbe per disincentivare le Regioni dal realizzare impianti di recupero, in contrasto con la finalità dell’incentivazione dei processi di recupero dei rifiuti urbani e della riduzione al minimo dei processi di smaltimento;
Alla luce della sentenza, direi che le defizioni di "recupero" e "smaltimento" sono quindi delle opinioni e non delle definizioni, potrebbero perciò essere utilizzate nella stessa frase come dei sinonimi. Strano che il TAR non abbia disposto anche la modifica dell'art. 183.
Utilizzerò questa sentenza per chiedere alla mia Provincia di dirmi dove sono gli impianti per il trattamento della frazione umida che a loro dire non devono rientrare nella programmazione di piano proprio perchè impianti di recupero, o anche perchè l'umido non è un rifiuto indifferenziato.
Ma una volta che si è riusciti a raggiungere il 70% di RD, con una produzione pro/capite di assoluto valore, combattendo con gli utenti inenarrabili battaglie per far comprendere dove mettere il piatto di plastica, come si fa a sostenere che il mio sacco nero non è anch'esso una frazione differenziata???
Sfogo a parte, per rispondere alla tua domanda Druen: non saprei. Io sono convinto che recupero e smaltimento siano due concetti opposti, finalizzati a far scomparire il rifiuto ma con due approcci totalmente differenti.
Vediamo cosà dirà il Consiglio di Stato.
A mio giudizio non ha senso, io PA devo premiare il privato che punta al massimo recupero, secondo le indicazioni di cui all'art. 179, poi arriva il TAR Toscana e dice che sono solo dettagli, smaltimento, recupero, tanto sono tutti trattamenti.
Da folli!
Re: Recupero rifiuti urbani indifferenziati extra-regione
A mio parere esistono questioni giuridiche e questioni di principio. Non vi è dubbio circa l’esistenza del principio di autosufficienza e prossimità …. per cui i piani regionali di gestione dei rifiuti DEVONO perseguire l’obiettivo di assicurare la gestione dei RU non pericolosi all’interno degli ambiti territoriali ottimali di cui all’art. 200, tuttavia la particolarità del contesto territoriale come anche la difficoltà a gestire determinati impianti ad elevata specializzazione PUO’ DARE LUOGO all’esigenza di derogare al principio attraverso forme di accordi inter-provinciali o inter-regionali. Ma la LIBERA CIRCOLAZIONE rimane limitata ai RU da raccolta differenziata e destinati al recupero.
L’ipotesi di “gestione dei rifiuti urbani nelle aree in emergenza” che tu richiami ….. ricade a mio parere in quelle circostanze che possono derogare la norma attraverso l’emanazione di un provvedimento contingibile e urgente (art. 191) che nasce proprio nella condizione di necessità di regolamentare un’emergenza.
L’ipotesi di “gestione dei rifiuti urbani nelle aree in emergenza” che tu richiami ….. ricade a mio parere in quelle circostanze che possono derogare la norma attraverso l’emanazione di un provvedimento contingibile e urgente (art. 191) che nasce proprio nella condizione di necessità di regolamentare un’emergenza.
Re: Recupero rifiuti urbani indifferenziati extra-regione
Solitamente i grandi impianti in D, in smaltimento, sono delle discariche affidate con concessione a terzi e la tariffa viene stabilita dalla PA che ha dato la concessione.
Qui una sorta di calmierazione dei prezzi o quanto meno un controllo del pubblico è presente.
Obbligano i produttori ad utilizzare impianti di privati, non in concessione, a tariffe imposte dai privati?
Tutte le attività di recupero devono essere libere.
Poniamo che una Regione non sia in grado di garantire l'autosufficienza? cosa fa, costruisce un impianto?
Io non sono a conoscenza di alcuna realtà in questa condizione, se voi ne conoscete ditemelo che mi interessa molto.
Qui una sorta di calmierazione dei prezzi o quanto meno un controllo del pubblico è presente.
ok, ma come fanno se non hanno impianti di proprietà?Bottinis ha scritto:DEVONO perseguire l’obiettivo di assicurare la gestione dei RU
Obbligano i produttori ad utilizzare impianti di privati, non in concessione, a tariffe imposte dai privati?
Tutte le attività di recupero devono essere libere.
Poniamo che una Regione non sia in grado di garantire l'autosufficienza? cosa fa, costruisce un impianto?
Io non sono a conoscenza di alcuna realtà in questa condizione, se voi ne conoscete ditemelo che mi interessa molto.
Re: Recupero rifiuti urbani indifferenziati extra-regione
Beh, la norma detta l’orientamento per la pianificazione del futuro, imponendo il raggiungimento dell’obiettivo dell’autosufficienza e consentendo di ovviare con accordi fra diverse realtà territoriali. Si afferma e rimane l’esigenza di pianificare la gestione che è diverso dal consentire la libera circolazione. Tu poni il caso che nell’ATO in cui vivi non esista una discarica, sappiamo perfettamente che in ogni dove esiste una popolazione residente che si opporrà all’apertura della necessaria discarica ……. per cui tu sei costretto ad avvalerti di accordi per smaltire il tuo RSU nella discarica del vicino, ma quando la discarica del vicino si esaurirà tu che farai? Vivrai nella speranza che il vicino apra una nuova discarica pianificandone la gestione anche in base alle TUE esigenze? .... o magari ti esporrai a tariffe esagerate che coprano il tragitto in impianti localizzati chissà dove nella consapevolezza che anche lì "la buca" è destinata ad esaurirsi?
Il mio ATO si avvale nell’attualità di una discarica esterna ….. il piano provinciale di gestione dei rifiuti prevede l’incremento della differenziata per limitare gli apporti in discarica ma, ovviamente, prevede anche l’apertura di una discarica per raggiungere l’imprescindibile obiettivo dell’autosufficienza. Poi, il come … il quando … e soprattutto il DOVE …. è materia che si tratta su tavoli più politici che tecnici.
Il mio ATO si avvale nell’attualità di una discarica esterna ….. il piano provinciale di gestione dei rifiuti prevede l’incremento della differenziata per limitare gli apporti in discarica ma, ovviamente, prevede anche l’apertura di una discarica per raggiungere l’imprescindibile obiettivo dell’autosufficienza. Poi, il come … il quando … e soprattutto il DOVE …. è materia che si tratta su tavoli più politici che tecnici.
Re: Recupero rifiuti urbani indifferenziati extra-regione
Forse non mi sono spiegato bene. Le discariche le ho tirate dentro solo per una questione di prezzo calmierato e quindi controllabile, ma serve unicamente come strumento per un maggiore controllo della PA.
Limitare la circolazione dei rifiuti in R da parte di Enti (Regioni) che non hanno la possibilità/volontà di realizzare impianti di trattamento con tariffe calmierate non ha alcun senso.
Un comune posto sul confine di regione, ha a 10 km un impianto di smaltimento e sempre a 10 km un impianto di recupero posto però in un'altra regione. Deve provvedere al cer 200301 prodotto dai propri cittadini.
Ha senso che non possa andare fuori regione? l'art. 179 è semplicemente un anello di congiunzione fra il 178 ed il 180?
Se poi tiriamo dentro anche i prezzi....
Limitare la circolazione dei rifiuti in R da parte di Enti (Regioni) che non hanno la possibilità/volontà di realizzare impianti di trattamento con tariffe calmierate non ha alcun senso.
Un comune posto sul confine di regione, ha a 10 km un impianto di smaltimento e sempre a 10 km un impianto di recupero posto però in un'altra regione. Deve provvedere al cer 200301 prodotto dai propri cittadini.
Ha senso che non possa andare fuori regione? l'art. 179 è semplicemente un anello di congiunzione fra il 178 ed il 180?
Se poi tiriamo dentro anche i prezzi....
Re: Recupero rifiuti urbani indifferenziati extra-regione
Tu poni un caso limite, nel senso che alla fine la scelta fra i due impianti (smaltimento o recupero) sarà presumibilmente dettata da principi anche economici. Ma se il caso volesse che a 10Km, sia pure oltreconfine, esiste un impianto di produzione del CDR ….. non vedo motivi ostativi alla realizzazione di un accordo regionale per aggirare il divieto. Se l’impianto di recupero ha capacità residua (evidentemente dovrà PRIMA coprire le esigenze dell’utenza per la quale è stato realizzato) ricorrendo il principio di prossimità (10 Km) e la rispondenza al criterio di priorità (prima recuperare, poi smaltire), potremo stipulare un accordo perfettamente in linea con gli indirizzi della norma. Diverso sarebbe se l’impianto di recupero fosse a 100 Km e facesse parte del tuo ambito territoriale, ed invece a 10Km oltreconfine ci fosse una discarica disponibile ……. in quest’ultimo caso la scelta risulterebbe MOLTO più complicata.
Re: Recupero rifiuti urbani indifferenziati extra-regione
ma realizzato da chi, dalla Regione, con i soldi della Regione?Bottinis ha scritto:(evidentemente dovrà PRIMA coprire le esigenze dell’utenza per la quale è stato realizzato)
Capisci che vi è una alterazione della concorrenza senza motivi oggettivi.
Informerò la regione che intendo movimentare questi rifiuti ma stop, la cosa si ferma li.
Re: Recupero rifiuti urbani indifferenziati extra-regione
... la definizione delle politiche generali di gestione dei rifiuti rientra negli aspetti che una regione deve considerare nell'elaborazione del PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI .... art. 199
Re: Recupero rifiuti urbani indifferenziati extra-regione
Con i soldi dei privati e con le tariffe incontrollabili?
Re: Recupero rifiuti urbani indifferenziati extra-regione
sono già in difficoltà sui quesiti tecnici, figurati nelle interrogazioni politiche
Re: Recupero rifiuti urbani indifferenziati extra-regione
dai che questa non è mica politica, secondo me la cosa non è proprio lineare.
Druen, dove sei finito?
Re: Recupero rifiuti urbani indifferenziati extra-regione
Ci sono, ci sono: giornate piene sul lavoro.
Mi ricollego ai vostri interventi (che ho letto con interesse) per specificare un po' meglio il mio quesito.
Io ho sempre avuto l'impressione che in tema di "principio di autosufficienza" ci fosse una certa differenza tra ciò che tutti pensano (passatemi l'espressione) e ciò che la norma dice.
Ciò che tutti pensano è sintetizzato bene da bonittis: "i piani regionali di gestione dei rifiuti DEVONO perseguire l’obiettivo di assicurare la gestione dei RU non pericolosi all’interno degli ambiti territoriali ottimali di cui all’art. 200".
Ciò che la norma dice, però, è una cosa diversa: chiede che sia assicurata l'autosufficienza di smaltimento a livello di ambito (art. 201 comma 5) e vieta lo smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle di produzione (art. 182 comma 3).
Tra autosufficienza di gestione e autosufficienza di smaltimento c'è una bella differenza.
Provo a metterla in altri termini e mi limito al solo art. 182.
Prima del D.Lgs. 205/2010 l'art. 182 comma 5 vietava lo smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle di produzione; lo stesso comma aggiungeva che sono esclusi da tale divieto le frazioni di rifiuti urbani differenziati destinate a recupero.
Ritenevo già allora che questi due periodi fossero "poco pertinenti" tra loro perchè parlano il primo di smaltimento e il secondo di recupero.
Però quella frase aveva la funzione di far accendere una spia agli occhi del lettore, una spia che segnalava: "Attenzione, i rifiuti urbani differenziati destinati a recupero sono gli unici che possono circolare liberamente sul territorio nazionale".
Dopo il D.Lgs. 205/2010 la frase sulla libera circolazione dei rifiuti urbani differenziati destinati a recupero è stata spostata altrove (art. 181 comma 5) e non compare più alcun riferimento alla esclusione dal divieto (di circolazione fuori regione).
Cosicchè chi oggi legge l'art. 182 comma 3 non vede più accendersi alcuna spia!
Concludo riproponendovi il mio quesito in forma "provocatoria".
Per destinare a recupero nella regione B rifiuti urbani indifferenziati prodotti nella regione A, occorre il preventivo accordo regionale di cui all'art. 182 comma 3?
Secondo me, a stretta norma di legge, no.
Cosa ne pensate?
Mi sfugge qualcosa?
Sto prendendo un grosso abbaglio?
Mi ricollego ai vostri interventi (che ho letto con interesse) per specificare un po' meglio il mio quesito.
Io ho sempre avuto l'impressione che in tema di "principio di autosufficienza" ci fosse una certa differenza tra ciò che tutti pensano (passatemi l'espressione) e ciò che la norma dice.
Ciò che tutti pensano è sintetizzato bene da bonittis: "i piani regionali di gestione dei rifiuti DEVONO perseguire l’obiettivo di assicurare la gestione dei RU non pericolosi all’interno degli ambiti territoriali ottimali di cui all’art. 200".
Ciò che la norma dice, però, è una cosa diversa: chiede che sia assicurata l'autosufficienza di smaltimento a livello di ambito (art. 201 comma 5) e vieta lo smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle di produzione (art. 182 comma 3).
Tra autosufficienza di gestione e autosufficienza di smaltimento c'è una bella differenza.
Provo a metterla in altri termini e mi limito al solo art. 182.
Prima del D.Lgs. 205/2010 l'art. 182 comma 5 vietava lo smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle di produzione; lo stesso comma aggiungeva che sono esclusi da tale divieto le frazioni di rifiuti urbani differenziati destinate a recupero.
Ritenevo già allora che questi due periodi fossero "poco pertinenti" tra loro perchè parlano il primo di smaltimento e il secondo di recupero.
Però quella frase aveva la funzione di far accendere una spia agli occhi del lettore, una spia che segnalava: "Attenzione, i rifiuti urbani differenziati destinati a recupero sono gli unici che possono circolare liberamente sul territorio nazionale".
Dopo il D.Lgs. 205/2010 la frase sulla libera circolazione dei rifiuti urbani differenziati destinati a recupero è stata spostata altrove (art. 181 comma 5) e non compare più alcun riferimento alla esclusione dal divieto (di circolazione fuori regione).
Cosicchè chi oggi legge l'art. 182 comma 3 non vede più accendersi alcuna spia!
Concludo riproponendovi il mio quesito in forma "provocatoria".
Per destinare a recupero nella regione B rifiuti urbani indifferenziati prodotti nella regione A, occorre il preventivo accordo regionale di cui all'art. 182 comma 3?
Secondo me, a stretta norma di legge, no.
Cosa ne pensate?
Mi sfugge qualcosa?
Sto prendendo un grosso abbaglio?
Re: Recupero rifiuti urbani indifferenziati extra-regione
Ritorno sull'argomento, in verità mai accantonato completamente, per avere una Vs opinione.
L'ultimo intervento di Druen era molto chiaro e a mio giudizio corretto: tutto ciò che va a recupero può liberamente circolare.
Come dicevo nei precedenti post, ritengo che, almeno nella mia realtà dove vi è una raccolta differenziata spinta, anche gli urbani, cer 200301, siano una "raccolta differenziata".
Art. 183 comma 1 lett. p): "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti e' tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
Ora, quando si raggiungono percentuali di differenziazione superiori al 70% con una produzione pro/capite anno di circa 420 kg., anche il "200301 rifiuti urbani non differenziati" comincia ad essere una qualificazione impropria per definire il risultato di una accurata separazione, posta in essere dagli utenti, fatta al pari delle altre frazioni nobili, che sò plastica, carta, umido.
Io lo vedo già come un buon combustibile o quanto meno una buonissima partenza per CDR o CSS, materiale appetibile e richiesto in alternativ a fonti fossili più costose. Il CDR (non ne sono sicuro ma credo anche il CSS) è ottenuto , ex legge, dalla combinazione di rifiuti urbani e speciali.
Tutta questa premessa per arrivare o tornare all'oggetto della discussione. Con D.G.R. del 13/06/2012 nr. IX/3596, la Regione Lombardia, in un allegato di un atto di indirizzo tecnico per le attività di miscelazione, al punto XV indica:
"il rifiuto avente CER 200301 (rifiuti urbani non differenziati) non può essere sottoposto a miscelazione, in quanto ne deve essere mantenuta la tracciabilità ed assicurato lo smaltimento/recupero in ambito provinciale."
Di grazia:
1 - Ai sensi di quale legge?
2 - Sulla scorta di quale valutazioni?
3 - Qual'è la priorità ex art. 179?
4 - Dove sono la tanto richiesta libera concorrenza e lo sviluppo tecnologico se i denari dei cittadini per il trattamento dei rifiuti urbani devono essere inviati ad impianti non di proprietà ne di regioni ne tanto meno di provincie, in mano a pochi privati?
L'ultimo intervento di Druen era molto chiaro e a mio giudizio corretto: tutto ciò che va a recupero può liberamente circolare.
Come dicevo nei precedenti post, ritengo che, almeno nella mia realtà dove vi è una raccolta differenziata spinta, anche gli urbani, cer 200301, siano una "raccolta differenziata".
Art. 183 comma 1 lett. p): "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti e' tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
Ora, quando si raggiungono percentuali di differenziazione superiori al 70% con una produzione pro/capite anno di circa 420 kg., anche il "200301 rifiuti urbani non differenziati" comincia ad essere una qualificazione impropria per definire il risultato di una accurata separazione, posta in essere dagli utenti, fatta al pari delle altre frazioni nobili, che sò plastica, carta, umido.
Io lo vedo già come un buon combustibile o quanto meno una buonissima partenza per CDR o CSS, materiale appetibile e richiesto in alternativ a fonti fossili più costose. Il CDR (non ne sono sicuro ma credo anche il CSS) è ottenuto , ex legge, dalla combinazione di rifiuti urbani e speciali.
Tutta questa premessa per arrivare o tornare all'oggetto della discussione. Con D.G.R. del 13/06/2012 nr. IX/3596, la Regione Lombardia, in un allegato di un atto di indirizzo tecnico per le attività di miscelazione, al punto XV indica:
"il rifiuto avente CER 200301 (rifiuti urbani non differenziati) non può essere sottoposto a miscelazione, in quanto ne deve essere mantenuta la tracciabilità ed assicurato lo smaltimento/recupero in ambito provinciale."
Di grazia:
1 - Ai sensi di quale legge?
2 - Sulla scorta di quale valutazioni?
3 - Qual'è la priorità ex art. 179?
4 - Dove sono la tanto richiesta libera concorrenza e lo sviluppo tecnologico se i denari dei cittadini per il trattamento dei rifiuti urbani devono essere inviati ad impianti non di proprietà ne di regioni ne tanto meno di provincie, in mano a pochi privati?
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Re: Recupero rifiuti urbani indifferenziati extra-regione
Le motivazioni dovrebbero essere comprese nel testo stesso della delibera. Qualcuno ha intenzione di impugnarla davanti al TAR?
Re: Recupero rifiuti urbani indifferenziati extra-regione
Le motivazioni non ci sono per quell'affermazione.
Ci sono le motivazioni ed i riferimenti di legge per l'argomento miscelazione.
Se avessero scritto che per il trasporto di rifiuti effettuato dal enti o imprese non serviva il formulario....
Ci sono le motivazioni ed i riferimenti di legge per l'argomento miscelazione.
non saprei. Io francamente, davanti a queste cose, le sorvolo direttamente. Non mi serve il tribunale per sapere che quel passaggio è illegittimo.Alessio S. ha scritto:Qualcuno ha intenzione di impugnarla davanti al TAR?
Se avessero scritto che per il trasporto di rifiuti effettuato dal enti o imprese non serviva il formulario....
Re: Recupero rifiuti urbani indifferenziati extra-regione
Mi intrometto nella vostra interessantissima discussione, per dare una lettura, che a me sembra abbastanza coerente, dell'art. 182-bis (principi di autosufficienza e prossimità):
Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:
a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali.
Ebbene, mi sembra chiaro che anche il recupero dei rifiuti urbani non differenziati debba essere attuato all'interno dell'ambito territoriale ottimale di appartenenza, al contrario dei rifiuti urbani differenziati, per i quali la libera circolazione è sempre ammessa. Sono convinto che il legislatore abbia voluto garantire la presenza, in ogni ATO, di almeno un impianto a tecnologia complessa (TMB - si veda anche la risoluzione della Commissione europea che condanna l'Italia, per Malagrotta, alle semplici operazioni di tritovagliatura, prima della discarica) per la gestione dei rifiuti urbani (si veda art. 201), impianto che, solo fino a quando si derogherà ancora al divieto di inviare in discarica rifiuti con un potere calorifico maggiore di 13.000 kj/kg, potrà essere di smaltimento, ma poi dovrà essere necessariamente di recupero.
In sintesi, a meno di ulteriori deroghe, io trovo che il legislatore abbia previsto, per ogni ATO e per la gestione dei RU indifferenziati, il seguente semplice schema:
Avvio dei RUI ad un impianto di recupero con produzione di CSS, impianto di ATO
Avvio dei rifiuti derivanti dal trattamento dei RUI in discarica, anch'essa di ATO
Avvio del CSS prodotto verso impianti di recupero energetico (libera circolazione)
Non vedo alternative possibili, se non lo smaltimento dei RUI in impianti di incenerimento (D10), anche questo, a servizio del territorio di appartenenza.
Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:
a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali.
Ebbene, mi sembra chiaro che anche il recupero dei rifiuti urbani non differenziati debba essere attuato all'interno dell'ambito territoriale ottimale di appartenenza, al contrario dei rifiuti urbani differenziati, per i quali la libera circolazione è sempre ammessa. Sono convinto che il legislatore abbia voluto garantire la presenza, in ogni ATO, di almeno un impianto a tecnologia complessa (TMB - si veda anche la risoluzione della Commissione europea che condanna l'Italia, per Malagrotta, alle semplici operazioni di tritovagliatura, prima della discarica) per la gestione dei rifiuti urbani (si veda art. 201), impianto che, solo fino a quando si derogherà ancora al divieto di inviare in discarica rifiuti con un potere calorifico maggiore di 13.000 kj/kg, potrà essere di smaltimento, ma poi dovrà essere necessariamente di recupero.
In sintesi, a meno di ulteriori deroghe, io trovo che il legislatore abbia previsto, per ogni ATO e per la gestione dei RU indifferenziati, il seguente semplice schema:
Avvio dei RUI ad un impianto di recupero con produzione di CSS, impianto di ATO
Avvio dei rifiuti derivanti dal trattamento dei RUI in discarica, anch'essa di ATO
Avvio del CSS prodotto verso impianti di recupero energetico (libera circolazione)
Non vedo alternative possibili, se non lo smaltimento dei RUI in impianti di incenerimento (D10), anche questo, a servizio del territorio di appartenenza.
Re: Recupero rifiuti urbani indifferenziati extra-regione
Il ragionamento può anche essere corretto, ma occorre sempre ricordare che è solo la concorrenza e la ricerca del lucro che spinge in avanti l'evoluzione tecnologica.
Quando un ATO, riuscirà a porre a gara o mettere a disposizione un quantitativo definito nel tempo di rifiuti, è possibile che si riescano a realizzare impianti tecnologicamente avanzati. Ma effettivamente avanzati e non semplici forni tenuti in piedi da contributi "verdi".
però...
Nel caos normativo che sta continuando a mutare le regole dell'affidamento dei servizi e delle gestioni associate dei Comuni, occorre tenere a mente che la definizione di ATO contenuta nell'art. 201 e la legittimità operativa dell'ATO stesso sono stati soppressi. L'art. 201 non è più vigente.
Quindi le Regioni ex art. 200, devono definire Ambiti Territoriali Ottimali con lo scopo di raggiungere le finalità dell'art. 182-bis, ATO che staranno insieme, saranno legalmente legittimati ad operare da nulla.
Quando un ATO, riuscirà a porre a gara o mettere a disposizione un quantitativo definito nel tempo di rifiuti, è possibile che si riescano a realizzare impianti tecnologicamente avanzati. Ma effettivamente avanzati e non semplici forni tenuti in piedi da contributi "verdi".
però...
purtroppo non più.robbonet ha scritto:(si veda art. 201)
Nel caos normativo che sta continuando a mutare le regole dell'affidamento dei servizi e delle gestioni associate dei Comuni, occorre tenere a mente che la definizione di ATO contenuta nell'art. 201 e la legittimità operativa dell'ATO stesso sono stati soppressi. L'art. 201 non è più vigente.
Quindi le Regioni ex art. 200, devono definire Ambiti Territoriali Ottimali con lo scopo di raggiungere le finalità dell'art. 182-bis, ATO che staranno insieme, saranno legalmente legittimati ad operare da nulla.
Re: Recupero rifiuti urbani indifferenziati extra-regione
Mi dispiace contraddirti!
Stai facendo un po' di confusione: l'art. 201 è pienamente vigente.
Mi sembra che tu ti stia confondendo con la soppressione delle Autorità d'Ambito, che sono altra cosa rispetto agli ATO e che le Regioni, in virtù delle nuove disposizioni di legge devono riformulare.
Saluti.
Stai facendo un po' di confusione: l'art. 201 è pienamente vigente.
Mi sembra che tu ti stia confondendo con la soppressione delle Autorità d'Ambito, che sono altra cosa rispetto agli ATO e che le Regioni, in virtù delle nuove disposizioni di legge devono riformulare.
Saluti.
Re: Recupero rifiuti urbani indifferenziati extra-regione
L’art. 2, comma 186-bis, della Legge 23 dicembre 2009 n. 191, introdotto dall’art. 1, comma 1-quinquies della Legge 26 marzo 2010 n. 42 prevede:
“Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n.152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Io ero rimasto fermo qui.
Ci sono aggiornamenti?
“Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n.152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Io ero rimasto fermo qui.
Ci sono aggiornamenti?
Re: Recupero rifiuti urbani indifferenziati extra-regione
Il termine di cui al predetto art. 2, comma 186-bis, L. 23-12-2009, n. 19, è stato oggetto di plurime proroghe, l’ultima delle quali al 31/12/2012 ai sensi dell’art. 13, comma 2, d.l. 29-12-2011 n. 216, così come convertito dalla L. 24-2-2012 n. 14.
Le Regioni sono in un ritardo mostruoso! Ma comunque, confermi quanto da me espresso e cioè che sono soppresse le Autorità d'Ambito e non gli ATO.
Dunque, l'organizzazione territoriale del servizio di cui all'art. 200 è sempre attuale, mentre le Autorità d'ambito esistenti sono soppresse.
Ma le funzioni esercitate dalle Autorità d'ambito non sono soppresse, devono essere riattribuite dalle Regioni, che come dicevo sono in ritardissimo!
La leggittimità operativa dell'ATO dovrà essere riassegnata a qualche altro organismo, secondo le disposizioni regionali.
Le Regioni sono in un ritardo mostruoso! Ma comunque, confermi quanto da me espresso e cioè che sono soppresse le Autorità d'Ambito e non gli ATO.
Dunque, l'organizzazione territoriale del servizio di cui all'art. 200 è sempre attuale, mentre le Autorità d'ambito esistenti sono soppresse.
Ma le funzioni esercitate dalle Autorità d'ambito non sono soppresse, devono essere riattribuite dalle Regioni, che come dicevo sono in ritardissimo!
La leggittimità operativa dell'ATO dovrà essere riassegnata a qualche altro organismo, secondo le disposizioni regionali.
Re: Recupero rifiuti urbani indifferenziati extra-regione
Giusto per chiarire:
1 - l'Art. 201, da quello che posso leggere è stato abrogato. Il termine prorogato è quello per la determinazione in capo alle Regioni, non è stato posticipato il termine di entrata in vigore della legge, che faceva scattare l'abrogazione. Ultimo periodo del comma 186-bis.
2 -
Puoi aspettare quanto vuoi ma credo che le Regioni potranno indicare unicamente le fattispecie giuridiche previste dalla legge o esistenti.
In mancanza dell'AATO di cui all'art. 201, dei consorzi di funzioni che non possono essere poù utilizzati, dell'impossibilità di utilizzare le aziende speciali che possono gestire servizi (e non funzioni) "sociali" cosa vuoi che indichino le Regioni se non i comuni.
1 - l'Art. 201, da quello che posso leggere è stato abrogato. Il termine prorogato è quello per la determinazione in capo alle Regioni, non è stato posticipato il termine di entrata in vigore della legge, che faceva scattare l'abrogazione. Ultimo periodo del comma 186-bis.
2 -
e quando mai è stato negato questo concetto? anzi... autocitandomi...robbonet ha scritto:Ma comunque, confermi quanto da me espresso e cioè che sono soppresse le Autorità d'Ambito e non gli ATO.
Sul ritardo delle Regioni, ti dico che la mia, la Lombardia se n'è sempre guardata bene dall'indicare, anche quando ne aveva la facoltà, il soggetto facente funzioni di Autorità.cumba07 ha scritto:Quindi le Regioni ex art. 200, devono definire Ambiti Territoriali Ottimali con lo scopo di raggiungere le finalità dell'art. 182-bis, ATO che staranno insieme, saranno legalmente legittimati ad operare da nulla.
un conto sono le funzioni ed un conto sono i soggetti giuridici che devono esercitarle.robbonet ha scritto:Ma le funzioni esercitate dalle Autorità d'ambito non sono soppresse, devono essere riattribuite dalle Regioni, che come dicevo sono in ritardissimo!
Puoi aspettare quanto vuoi ma credo che le Regioni potranno indicare unicamente le fattispecie giuridiche previste dalla legge o esistenti.
In mancanza dell'AATO di cui all'art. 201, dei consorzi di funzioni che non possono essere poù utilizzati, dell'impossibilità di utilizzare le aziende speciali che possono gestire servizi (e non funzioni) "sociali" cosa vuoi che indichino le Regioni se non i comuni.
Re: Recupero rifiuti urbani indifferenziati extra-regione
Esatto!
Unioni di Comuni di ciascun ATO, la cui assemblea (organo amministrativo) è costituita da tutti i Sindaci e partecipano ai lavori a costo zero!
In linea con la spending review!
Unioni di Comuni di ciascun ATO, la cui assemblea (organo amministrativo) è costituita da tutti i Sindaci e partecipano ai lavori a costo zero!
In linea con la spending review!
Re: Recupero rifiuti urbani indifferenziati extra-regione
Mi sembra chiaro che ci sia stato il fallimento della gestione associata, almeno per questo settore, sancito con l'abrogazione dell'AATO.
Le unioni dell'art. 32 del TUEL non sono modelli gestori che possono essere imposti per i principi di autonomia degli enti locali.
Perdonami ma non capisco quindi perchè mai le Regioni dovrebbero indicare le unioni di comuni quale soggetto al quale trasferire le funzioni dell'art. 198. Quale è la logica?
Le unioni dell'art. 32 del TUEL non sono modelli gestori che possono essere imposti per i principi di autonomia degli enti locali.
Perdonami ma non capisco quindi perchè mai le Regioni dovrebbero indicare le unioni di comuni quale soggetto al quale trasferire le funzioni dell'art. 198. Quale è la logica?
Re: Recupero rifiuti urbani indifferenziati extra-regione
La logica è quella di ridurre le spese della politica e dei poltronifici dei politici trombati.
Quando l'ATO sarà governato dai Sindaci del territorio, che per questa funzione non prendono neanche un euro di gettone di presenza e possono avvalersi delle strutture interne di ciascun Comune, vedrai che ci si preoccuperà dei problemi reali del territorio piuttosto che delle poltrone.
A mio modesto parere ...
Quando l'ATO sarà governato dai Sindaci del territorio, che per questa funzione non prendono neanche un euro di gettone di presenza e possono avvalersi delle strutture interne di ciascun Comune, vedrai che ci si preoccuperà dei problemi reali del territorio piuttosto che delle poltrone.
A mio modesto parere ...