Rifiuto o sottoprodotto?
Rifiuto o sottoprodotto?
Buon giorno a tutti. Vi sottopongo una questione anche alla luce del nuovo regolamento sull'utilizzo delle terre e rocce.
Su un'area il comune ha autorizzato nel passato il conferimento di terre rocce ai sensi dell'art 8 lettera f bis del Dlgs 22/97.
nel 2006 ha interrotto le autorizzazioni e appena dopo è entrato in vigore il T.U. dlgs 152/06 ed il relativo art 186.
su detta area si è probabilmente continuato a depositare un po di terre.
l'area è attualmente interessata da un progetto e il materiale presente, dalle indagini effettuate, non presenta superamenti delle csc e dei test di cessione.
E' costituita al 99% da terreno e per 1% qualche maceria.
Tutto il materiale, al fine di realizzare il progetto in corso, era stato considerato dagli enti come rifiuto (probabilmente a ragione).
Allo stato attuale è prevista una procedura di recupero in regime semplificato al fine di poter utilizzare il materiale con tutto quello che ne comporta in termini di costi.
la domanda è questa: a vostro giudizio allo stato attuale anche con il nuovo regolamento terre e rocce appena approvato, visto che il materiale è pulito, è utile al riutilizzo e la percentuale di "antropico" è molto bassa non si potrebbe considerarlo sottoprodotto ai sensi del 184 bis o in alternativa end of waste art 184 ter?
Cosa ne pensate?
grazie
Su un'area il comune ha autorizzato nel passato il conferimento di terre rocce ai sensi dell'art 8 lettera f bis del Dlgs 22/97.
nel 2006 ha interrotto le autorizzazioni e appena dopo è entrato in vigore il T.U. dlgs 152/06 ed il relativo art 186.
su detta area si è probabilmente continuato a depositare un po di terre.
l'area è attualmente interessata da un progetto e il materiale presente, dalle indagini effettuate, non presenta superamenti delle csc e dei test di cessione.
E' costituita al 99% da terreno e per 1% qualche maceria.
Tutto il materiale, al fine di realizzare il progetto in corso, era stato considerato dagli enti come rifiuto (probabilmente a ragione).
Allo stato attuale è prevista una procedura di recupero in regime semplificato al fine di poter utilizzare il materiale con tutto quello che ne comporta in termini di costi.
la domanda è questa: a vostro giudizio allo stato attuale anche con il nuovo regolamento terre e rocce appena approvato, visto che il materiale è pulito, è utile al riutilizzo e la percentuale di "antropico" è molto bassa non si potrebbe considerarlo sottoprodotto ai sensi del 184 bis o in alternativa end of waste art 184 ter?
Cosa ne pensate?
grazie
Re: Rifiuto o sottoprodotto?
Mah, intanto non è un opera dalla quale si originino terre da scavo, ma semmai il deposito intermedio o il sito di destinazione finale se il progetto di recupero riguarda la sede dove le terre si trovano adesso. Per poter rientrare nella nuova definizione di sottoprodotto del Decreto 161 dovrebbe essere ricondotto ad un progetto di riutilizzo approvato ex art.186 e ancora in corso, quindi presentare un nuovo piano di riutilizzo alla medesima autorità.
- atena60
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Re: Rifiuto o sottoprodotto?
La questione è interessante.
Mi pare che il "materiale" in questione, allo stato, non possa essere considerato un sottoprodotto (neppure ai sensi del nuovo DM 161/12) perché non è "materiale da scavo generato durante la realizzazione di un'opera, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non e' la produzione di tale materiale".
Era stato classificato come rifiuto ed esisteva un progetto, che sarebbe tuttora in corso, che ne prevede il trattamento di recupero con procedura semplificata.
Come suggeriva giustamente Callaghan, bisognerebbe presentare un nuovo progetto che preveda - in quello specifico sito - la costruzione di un'opera che determini attività di scavo con la conseguente produzione di terre e rocce da scavo di cui, previa approvazione di un Piano di Utilizzo ex DM 161, si proporrebbe la nuova classificazione di sottoprodotto.
Ma articolare un progetto da realizzare su un terreno che, allo stato, sarebbe un deposito di rifiuti, non è così facile...
End of waste? Nelle more dell'adozione dei decreti previsti dal comma 2 dell'art. 184-ter, nel caso specifico si tornerebbe al DM 5/2/98, cioè allo stesso decreto che al momento disciplina il trattamento di recupero di quei rifiuti...
Mi pare che il "materiale" in questione, allo stato, non possa essere considerato un sottoprodotto (neppure ai sensi del nuovo DM 161/12) perché non è "materiale da scavo generato durante la realizzazione di un'opera, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non e' la produzione di tale materiale".
Era stato classificato come rifiuto ed esisteva un progetto, che sarebbe tuttora in corso, che ne prevede il trattamento di recupero con procedura semplificata.
Come suggeriva giustamente Callaghan, bisognerebbe presentare un nuovo progetto che preveda - in quello specifico sito - la costruzione di un'opera che determini attività di scavo con la conseguente produzione di terre e rocce da scavo di cui, previa approvazione di un Piano di Utilizzo ex DM 161, si proporrebbe la nuova classificazione di sottoprodotto.
Ma articolare un progetto da realizzare su un terreno che, allo stato, sarebbe un deposito di rifiuti, non è così facile...
End of waste? Nelle more dell'adozione dei decreti previsti dal comma 2 dell'art. 184-ter, nel caso specifico si tornerebbe al DM 5/2/98, cioè allo stesso decreto che al momento disciplina il trattamento di recupero di quei rifiuti...
Re: Rifiuto o sottoprodotto?
volevo porre una questione simile...Un progetto di bonifica di una ex discarica, che il Comune, ai sensi dell'art. 250 del TUA, deve realizzare in via sostituiva, approvato in conferenza dei servizi nel 2004 e affidato in appalto nel 2012 (a di ulteriori conferenze dei servizi l'ultima delle quali nel 2010 e di tutte le procedure mministrative per l'intervento in esecuzione d'ufficio), prevede lo scoperchiamento del terreno vegetale dell'attuale copertura della discarica, la posa di uno strato di argilla proveniente dall'esterno e la posa dello stesso terreno vegetale già presente in sito (scoperchiato), con l'aggiunta dall'esterno di altro terreno vegetale.
Alla luce di queste premesse, la mia domanda è se. secondo voi, il terreno vegetale già presente in sito he verà riutiizzato per la nuova copertura(oltre ad essere integrato con altro terreno proveniente dall'esterno), deve essere caratterizzato?!?, tenendo in particolare presente che:
1) c'è un collaudo del 1997, effettuato alla chiusura della discarica,che attesta che il materiale di ricopertura della discarica era terreno vegetale della preesistente cava;
2) che la conferenza dei servizi ha deciso il riutilizzo del terreno senza imporre analisi;
3) che comunque l'art. 186 dice che le procedure delle terre e rocce da scavo non vengono applicate ai siti contaminati (e qui è la falda ad essere contaminata);
4) che anche con il DM 161/12 in vigore dal prossimo 06 ottobre, a mio avvio il terreno vegetale asportato e da riutilizzare, non costituisce ne rifiuto, proprio perchè non cè la volontà di disfarsene ma a mio avviso nemmeno di sottoprodotto (come richiede il piano di utilizzo), in quanto, avendo deciso la conferenza dei servizi di riutilizzare tale terreno oggetto di scoperchiamento per la futura nuova copertura, tale attività di scavo costiuisce parte integrante dell'opera ma è anche conseguete il concetto che la sua produione sia da ritenersi primaria in quanto necessaria per la sucessiva copertura.
Alla luce di ciò, è possibile ritenere che tal materiale di scavo non sia ne rifiuto ne sottoprodotto ma un semplice prodotto di un'attività autorizzata dalla conferenza dei servizi/progetto di bonifica (che ai sensi del comma 7 dell'art. 242 sostituisce ogni visto parere, autorizzazione anche suelle terre e rocc da scavo, VIA...?) e che pertanto non ci siano obblighi normativi che impongano ulteriori accertamenti su tali terreni?
Alla luce di queste premesse, la mia domanda è se. secondo voi, il terreno vegetale già presente in sito he verà riutiizzato per la nuova copertura(oltre ad essere integrato con altro terreno proveniente dall'esterno), deve essere caratterizzato?!?, tenendo in particolare presente che:
1) c'è un collaudo del 1997, effettuato alla chiusura della discarica,che attesta che il materiale di ricopertura della discarica era terreno vegetale della preesistente cava;
2) che la conferenza dei servizi ha deciso il riutilizzo del terreno senza imporre analisi;
3) che comunque l'art. 186 dice che le procedure delle terre e rocce da scavo non vengono applicate ai siti contaminati (e qui è la falda ad essere contaminata);
4) che anche con il DM 161/12 in vigore dal prossimo 06 ottobre, a mio avvio il terreno vegetale asportato e da riutilizzare, non costituisce ne rifiuto, proprio perchè non cè la volontà di disfarsene ma a mio avviso nemmeno di sottoprodotto (come richiede il piano di utilizzo), in quanto, avendo deciso la conferenza dei servizi di riutilizzare tale terreno oggetto di scoperchiamento per la futura nuova copertura, tale attività di scavo costiuisce parte integrante dell'opera ma è anche conseguete il concetto che la sua produione sia da ritenersi primaria in quanto necessaria per la sucessiva copertura.
Alla luce di ciò, è possibile ritenere che tal materiale di scavo non sia ne rifiuto ne sottoprodotto ma un semplice prodotto di un'attività autorizzata dalla conferenza dei servizi/progetto di bonifica (che ai sensi del comma 7 dell'art. 242 sostituisce ogni visto parere, autorizzazione anche suelle terre e rocc da scavo, VIA...?) e che pertanto non ci siano obblighi normativi che impongano ulteriori accertamenti su tali terreni?
Re: Rifiuto o sottoprodotto?
Ok, riassumiamo la questione e chiariamo meglio. forse non sono stato del tutto esaustivo.
Come dice Atena60 la questione è interessante.
Sull'area oggetto di depositi bisogna costruirci sopra una strada. è per questa ragione che la società che sta sviluppando il progetto della strada ha previsto un piano di recupero del materiale presente in sito in quanto gli "Enti" lo consideravano rifiuto e non permettevano che si gestisse ex 186. Il materiale presente potrebbe essere molto utile al fine del bilancio terre del progetto per costruire rilevati, sottofondi etc.
Se fosse possibile gestirlo come sottoprodotto anche alla luce del nuovo regolamento sarebbe chiaramente più conveniente che gestirlo con un impianto di recupero mobile. la domanda quindi continua ad essere:
Secondo voi cosa osta alla presentazione di un nuovo piano di utilizzo che identifichi la natura e i destini di questo materile per gestirlo come sottoprodotto nella realizzazione della Strada??
a voi la palla
grazie
Come dice Atena60 la questione è interessante.
Sull'area oggetto di depositi bisogna costruirci sopra una strada. è per questa ragione che la società che sta sviluppando il progetto della strada ha previsto un piano di recupero del materiale presente in sito in quanto gli "Enti" lo consideravano rifiuto e non permettevano che si gestisse ex 186. Il materiale presente potrebbe essere molto utile al fine del bilancio terre del progetto per costruire rilevati, sottofondi etc.
Se fosse possibile gestirlo come sottoprodotto anche alla luce del nuovo regolamento sarebbe chiaramente più conveniente che gestirlo con un impianto di recupero mobile. la domanda quindi continua ad essere:
Secondo voi cosa osta alla presentazione di un nuovo piano di utilizzo che identifichi la natura e i destini di questo materile per gestirlo come sottoprodotto nella realizzazione della Strada??
a voi la palla
grazie
Re: Rifiuto o sottoprodotto?
@Sienite
Ha ragione Atena, quel materiale terroso depositato non può essere considerato come sottoprodotto della costruenda nuova strada, era semmai il sottoprodotto di precedenti scavi per altre e differenti opere.
Tuttavia se, come tu dici: “… il materiale presente potrebbe essere molto utile al fine del bilancio terre del progetto per costruire rilevati, sottofondi etc. …” proporrei più facilmente la presentazione di un nuovo piano di utilizzo che identifichi la natura e i destini di questo materiale per gestirlo come “materiale di cava dichiarato idoneo con una caratterizzazione” nella realizzazione della nuova strada.
Un saluto, Cesare.
Ha ragione Atena, quel materiale terroso depositato non può essere considerato come sottoprodotto della costruenda nuova strada, era semmai il sottoprodotto di precedenti scavi per altre e differenti opere.
Tuttavia se, come tu dici: “… il materiale presente potrebbe essere molto utile al fine del bilancio terre del progetto per costruire rilevati, sottofondi etc. …” proporrei più facilmente la presentazione di un nuovo piano di utilizzo che identifichi la natura e i destini di questo materiale per gestirlo come “materiale di cava dichiarato idoneo con una caratterizzazione” nella realizzazione della nuova strada.
Un saluto, Cesare.
Re: Rifiuto o sottoprodotto?
Caro Cesare,
il dubbio risiede proprio nel capire se è possibile fare un nuovo piano di utilizzo per gestire quei materiali o se invece non è possibile e bisogna continuare a considerarlo come rifiuto da recuperare!
il dubbio risiede proprio nel capire se è possibile fare un nuovo piano di utilizzo per gestire quei materiali o se invece non è possibile e bisogna continuare a considerarlo come rifiuto da recuperare!
Re: Rifiuto o sottoprodotto?
@Sienite, vedi lo dici (giustamente) tu stesso:
Su un'area (presumo area comunale) il comune ha autorizzato nel passato il conferimento di terre rocce ai sensi dell'art 8 lettera f bis del Dlgs 22/97 (Decreto Ronchi). Nel 2006 ha interrotto le autorizzazioni.
Guarda bene che l'art 8 del Dlgs 22/97 (Decreto Ronchi) definisce le esclusioni, ed alla lettera f bis esclude esplicitamente le terre e rocce da scavo dall'ambito dei rifiuti.
Come tali, e quindi come sottoprodotti di scavo, tali terre sono state autorizzate all’accumulo dal Comune.
Nel 2006 tale accumulo è stato interrotto, quindi: i limiti volumetrici, che avrebbero determinato la qualifica di rifiuto per quantità, non sono stati superati; i limiti tabellari, che avrebbero determinato la qualifica di rifiuto per qualità, sono stati da te assolutamente esclusi … la conclusione, unica logica, non si tratta di rifiuti!
Ultima considerazione: dal 2006 al 2012 sono passati sei anni, quel materiale è perfettamente costipato, per cui può definirsi perfettamente in sito da oltre sei anni; da questo può essere perfettamente considerato materiale di cava.
Un caro saluto a Sienite ed anche ad Atena che interviene con competenza; Cesare.
P.S. un caro saluto anche a Callaghan (scusami, sei fondamentale).
Su un'area (presumo area comunale) il comune ha autorizzato nel passato il conferimento di terre rocce ai sensi dell'art 8 lettera f bis del Dlgs 22/97 (Decreto Ronchi). Nel 2006 ha interrotto le autorizzazioni.
Guarda bene che l'art 8 del Dlgs 22/97 (Decreto Ronchi) definisce le esclusioni, ed alla lettera f bis esclude esplicitamente le terre e rocce da scavo dall'ambito dei rifiuti.
Come tali, e quindi come sottoprodotti di scavo, tali terre sono state autorizzate all’accumulo dal Comune.
Nel 2006 tale accumulo è stato interrotto, quindi: i limiti volumetrici, che avrebbero determinato la qualifica di rifiuto per quantità, non sono stati superati; i limiti tabellari, che avrebbero determinato la qualifica di rifiuto per qualità, sono stati da te assolutamente esclusi … la conclusione, unica logica, non si tratta di rifiuti!
Ultima considerazione: dal 2006 al 2012 sono passati sei anni, quel materiale è perfettamente costipato, per cui può definirsi perfettamente in sito da oltre sei anni; da questo può essere perfettamente considerato materiale di cava.
Un caro saluto a Sienite ed anche ad Atena che interviene con competenza; Cesare.
P.S. un caro saluto anche a Callaghan (scusami, sei fondamentale).
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Re: Rifiuto o sottoprodotto?
Le disposizioni finali e transitorie del DM 161/12 (art. 15) citano solo i progetti per i quali è in corso una procedura ai sensi e per gli effetti dell'articolo 186, e quindi non sarebbe il tuo caso.sienite ha scritto:Secondo voi cosa osta alla presentazione di un nuovo piano di utilizzo che identifichi la natura e i destini di questo materile per gestirlo come sottoprodotto nella realizzazione della Strada??
a voi la palla
Vero, però, che il DM è norma assolutamente nuova, alla luce della quale dovranno inevitabilmente essere riviste alcune procedure ed alcune convinzioni che finora potevano essere date per scontate; revisione che allo stato, in assenza di un significativo "rodaggio" delle nuove norme regolamentari, pare prematuro prevedere nelle conseguenze.
In ogni caso, se il vostro progetto è già in atto e quindi è in corso di esecuzione "un'opera" da cui deriveranno ulteriori "materiali da scavo", credo che nulla osti alla presentazione di una variante che prenda in considerazione le innovazioni introdotte dal DM e le relative finalità.
La palla - come dicevi - passerebbe all'Autorità competente...
Re: Rifiuto o sottoprodotto?
In effetti il progetto stradale nel suo complesso è già in corso ed è stato quindi già stato autorizzato dall'autorità competente che nel caso in oggetto è chi ha autorizzato la VIA.
Oltre tutto mi dicono che la norma transitoria secondo alcuni avvocati varrebbe per i progetti in corso di autorizzazione e non per quelli già autorizzati ed in corso d'opera (io non sono d'accordo ma non mi pronuncio) per cui chi ha un progetto già in corso rimane con il vecchio 186.
La predisposizione di un nuovo piano di utilizzo dovrebbe inoltre tornare all'autorità che ha approvato il progetto (VIA) e nel nostro caso potrebbe essere un lungo e complicato.
Aggiungo che, se non ho capito male, il comune aveva autorizzato un deposito temporaneo e quindi , visti gli anni passati dal 2006 tutto il materiale era stato considerato rifiuto non tanto per le caratteristiche qualitative ma proprio perchè erano scaduti i termini del deposito temporaneo.
Allo stato c'è ancora un po di confusione. Se chiarisco qualcosa vi aggiorno ma accetto comunque ogni tipo di suggerimento e consiglio.
Oltre tutto mi dicono che la norma transitoria secondo alcuni avvocati varrebbe per i progetti in corso di autorizzazione e non per quelli già autorizzati ed in corso d'opera (io non sono d'accordo ma non mi pronuncio) per cui chi ha un progetto già in corso rimane con il vecchio 186.
La predisposizione di un nuovo piano di utilizzo dovrebbe inoltre tornare all'autorità che ha approvato il progetto (VIA) e nel nostro caso potrebbe essere un lungo e complicato.
Aggiungo che, se non ho capito male, il comune aveva autorizzato un deposito temporaneo e quindi , visti gli anni passati dal 2006 tutto il materiale era stato considerato rifiuto non tanto per le caratteristiche qualitative ma proprio perchè erano scaduti i termini del deposito temporaneo.
Allo stato c'è ancora un po di confusione. Se chiarisco qualcosa vi aggiorno ma accetto comunque ogni tipo di suggerimento e consiglio.
Re: Rifiuto o sottoprodotto?
@Atena, vorrei precisare che per "costruire" rilevati e sottofondi occorre attività di apporto di materiale di cava, e non attività di scavo che và a sottrarre!
Sienite (il nikname mi ricorda una roccia intrusiva simile al granito, mica sei un geologo?) dice esattamente:
“… il materiale presente potrebbe essere molto utile al fine del bilancio terre del progetto per costruire rilevati, sottofondi etc. …”
La definizione della lavorazione (attività) che si andrà a fare ci permetterà la distinzione, anche con gli attuali termini (abbastanza confusi) tra rifiuto e sottoprodotto.
Concludo: quel materiale che sta lì da sei anni non é il sottoprodotto della costruenda strada, ma non é neanche un rifiuto! Chi lo avrebbe prodotto? Forse il Comune? E' semplicemente "materiale di cava idoneo e disponibile" giacente lì da sei anni.
Cesare.
P.S. Per congruenza riporto:
"Rifiuti. Il nuovo statuto delle terre e rocce da scavo
PostDateIconLunedì 08 Ottobre 2012 14:12 | Stampa | E-mail|Visite totali: 99
Rifiuti - Dottrina
Il nuovo statuto delle terre e rocce da scavo
di Pasquale GIAMPIETRO"
Sienite (il nikname mi ricorda una roccia intrusiva simile al granito, mica sei un geologo?) dice esattamente:
“… il materiale presente potrebbe essere molto utile al fine del bilancio terre del progetto per costruire rilevati, sottofondi etc. …”
La definizione della lavorazione (attività) che si andrà a fare ci permetterà la distinzione, anche con gli attuali termini (abbastanza confusi) tra rifiuto e sottoprodotto.
Concludo: quel materiale che sta lì da sei anni non é il sottoprodotto della costruenda strada, ma non é neanche un rifiuto! Chi lo avrebbe prodotto? Forse il Comune? E' semplicemente "materiale di cava idoneo e disponibile" giacente lì da sei anni.
Cesare.
P.S. Per congruenza riporto:
"Rifiuti. Il nuovo statuto delle terre e rocce da scavo
PostDateIconLunedì 08 Ottobre 2012 14:12 | Stampa | E-mail|Visite totali: 99
Rifiuti - Dottrina
Il nuovo statuto delle terre e rocce da scavo
di Pasquale GIAMPIETRO"
Re: Rifiuto o sottoprodotto?
Caro Cesare,
ho paura che Atena abbia ragione. il problema non è tanto nella qualità del materiale o nel fare un nuovo piano di utilizzo!
Purtroppo il cumulo di terra allo stato attuale è rifiuto!! e oltre tutto probabilmente anche discarica abusiva in quanto dal 2005 in poi hanno continuato a scaricare terre e inerti in via abusiva e senza alcun controllo. Inoltre gli atti autorizzativi precedenti (dal 2004 al 2006) facevano riferimento ad un deposito temporaneo in attesa di riutilizzo (riempimento di una discarica che poi non ha avuto seguito). Tali termini sono chiaramente scaduti essendo passati più di 7 anni.
Detto questo, personalmente e penso anche in sintonia con l'attuale T.U.A., mi sembra assurdo non poter utilizzare un volume di terreno pulito e che risponde a tutti i requisiti di sottoprodotto ed ambientali senza essere costretto ad attuare una procedura di recupero in semplificata che non fa altro che movimentare il materiale e al più vagliarlo per poi stoccarlo nuovamente in attesa di riutilizzo!!. tutto questo con dispendio di soldi pubblici!.
Atena60, mi chiarisci per favore cosa osta all'applicazione del comma 2 dell art. 184 ter?? non mi è chiaro!. anche senza decreti attuativi vale comunque l'art 208. Si potrebbe farsi approvare una caratterizzazione del cumulo dall'Ente (quale, la provincia? ) che attesti la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 oppure sbaglio?
grazie
ho paura che Atena abbia ragione. il problema non è tanto nella qualità del materiale o nel fare un nuovo piano di utilizzo!
Purtroppo il cumulo di terra allo stato attuale è rifiuto!! e oltre tutto probabilmente anche discarica abusiva in quanto dal 2005 in poi hanno continuato a scaricare terre e inerti in via abusiva e senza alcun controllo. Inoltre gli atti autorizzativi precedenti (dal 2004 al 2006) facevano riferimento ad un deposito temporaneo in attesa di riutilizzo (riempimento di una discarica che poi non ha avuto seguito). Tali termini sono chiaramente scaduti essendo passati più di 7 anni.
Detto questo, personalmente e penso anche in sintonia con l'attuale T.U.A., mi sembra assurdo non poter utilizzare un volume di terreno pulito e che risponde a tutti i requisiti di sottoprodotto ed ambientali senza essere costretto ad attuare una procedura di recupero in semplificata che non fa altro che movimentare il materiale e al più vagliarlo per poi stoccarlo nuovamente in attesa di riutilizzo!!. tutto questo con dispendio di soldi pubblici!.
Atena60, mi chiarisci per favore cosa osta all'applicazione del comma 2 dell art. 184 ter?? non mi è chiaro!. anche senza decreti attuativi vale comunque l'art 208. Si potrebbe farsi approvare una caratterizzazione del cumulo dall'Ente (quale, la provincia? ) che attesti la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 oppure sbaglio?
grazie
Re: Rifiuto o sottoprodotto?
Concordo con Atena & C
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Re: Rifiuto o sottoprodotto?
Hai detto bene: la lett. f-bis) dell'art. 8 del D.L.vo 22/97, aggiunta dalla legge 93/01, escludeva dalla disciplina dei rifiuti le terre e rocce da scavo a condizione che fossero destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati. Cosa che nel caso in esame, per quanto riguarda le condotte ante art. 186 D.l.vo 152/06, non sarebbe mai avvenuto.sienite ha scritto:Purtroppo il cumulo di terra allo stato attuale è rifiuto!! e oltre tutto probabilmente anche discarica abusiva in quanto dal 2005 in poi hanno continuato a scaricare terre e inerti in via abusiva e senza alcun controllo. Inoltre gli atti autorizzativi precedenti (dal 2004 al 2006) facevano riferimento ad un deposito temporaneo in attesa di riutilizzo (riempimento di una discarica che poi non ha avuto seguito).
Non ho detto che "qualcosa osta" all'applicazione del comma 2 dell'art. 184-ter.sienite ha scritto:...mi chiarisci per favore cosa osta all'applicazione del comma 2 dell art. 184 ter?? non mi è chiaro!. anche senza decreti attuativi vale comunque l'art 208. Si potrebbe farsi approvare una caratterizzazione del cumulo dall'Ente (quale, la provincia? ) che attesti la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 oppure sbaglio?
Ho detto che, nelle more dell'adozione dei decreti previsti dal comma 2 dell'art. 184-ter, è lo stesso articolo 184-ter a dire che nel caso specifico continua ad applicarsi il DM 5/2/98.
Ciò significa - in parole povere e con riferimento al caso in questione - che la cessazione della qualifica di rifiuto (ex art. 184-ter) di terre e rocce da scavo CER 17.05.04 si ottiene mediante il trattamento di recupero previsto al paragrafo 7.31-bis dell'allegato 1 del suddetto DM 5/2/98, che è stessa norma tecnica che disciplina la vostra attuale procedura di recupero in via semplificata.
Re: Rifiuto o sottoprodotto?
Su un'area il comune ha autorizzato nel passato il conferimento di terre rocce ai sensi dell'art 8 lettera f bis del Dlgs 22/97.
… nel 2006 ha interrotto le autorizzazioni, ed appena dopo è entrato in vigore il T.U. dlgs 152/06 ed il relativo art 186 ...
… e oltre tutto probabilmente anche discarica abusiva in quanto dal 2005 in poi hanno continuato a scaricare terre e inerti in via abusiva e senza alcun controllo. Inoltre gli atti autorizzativi precedenti (dal 2004 al 2006) facevano riferimento ad un deposito temporaneo in attesa di riutilizzo (riempimento di una discarica che poi non ha avuto seguito).
Tali termini sono chiaramente scaduti essendo passati più di 7 anni.
Per analogia vedi: Monte Stella, Milano (Detta: la Montagnetta)
Su un'area il comune (Milano) ha autorizzato nel passato (nel 1945) il conferimento di … materiali da macerie di guerra, molto dopo è entrato in vigore il T.U. dlgs 152/06 ed il relativo art 186 ...
La domanda è: in quale anno quei materiali, sottoprodotti da attività di scavo, regolarmente autorizzati al conferimento, sono diventati un rifiuto?
Cesare.
… nel 2006 ha interrotto le autorizzazioni, ed appena dopo è entrato in vigore il T.U. dlgs 152/06 ed il relativo art 186 ...
… e oltre tutto probabilmente anche discarica abusiva in quanto dal 2005 in poi hanno continuato a scaricare terre e inerti in via abusiva e senza alcun controllo. Inoltre gli atti autorizzativi precedenti (dal 2004 al 2006) facevano riferimento ad un deposito temporaneo in attesa di riutilizzo (riempimento di una discarica che poi non ha avuto seguito).
Tali termini sono chiaramente scaduti essendo passati più di 7 anni.
Per analogia vedi: Monte Stella, Milano (Detta: la Montagnetta)
Su un'area il comune (Milano) ha autorizzato nel passato (nel 1945) il conferimento di … materiali da macerie di guerra, molto dopo è entrato in vigore il T.U. dlgs 152/06 ed il relativo art 186 ...
La domanda è: in quale anno quei materiali, sottoprodotti da attività di scavo, regolarmente autorizzati al conferimento, sono diventati un rifiuto?
Cesare.
Re: Rifiuto o sottoprodotto?
Premesso che non ho idea che tipo di autorizzazioni abbia rilasciato il comune di Milano nel 1945 per fare la Montagnetta, diciamo che ante L.R. lombardia n.94 del 1980 non erano previste discariche controllate e che non esistevano le discariche abusive. Per accumuli post 1980 il fatto è reato e si configura come discarica incontrollata.
Mi viene da dire che se devi scavare sulla Montagnetta puoi applicare regolarmente il nuovo 161 visto e considerato che gli orizzonti stratigrafici si sono sicuramente formati. Diverso è il caso di depositi post 1980 abusivi o con autorizzazione scaduta per i quali oltretutto dovrebbe essere stata informata la PG che evidentemente avrà aperto una verifica e sarà titolare delle indagini penali.
Tutto questo da un punto di vista formale!!. Dal punto di vista sostanziale secondo me (ma vorrei sentire il parere di un legale), Per rinvenimenti di accumuli come quelli di cui trattasi, ammesso pure di non poter utilizzare il nuovo D.M. 161 su situazioni già formalmente classificate come rifiuto, si potrebbe farsi autorizzare ex art 208 dalla Provincia (o da chi per esso) un verifica (caratterizzazione) sul rifiuto e derubricarlo ex art. 184-ter comma 2 nel senso che l'operazione di recupero (autorizzata) consiste solo nel verificare che il rifiuto può cessare di essere tale.
Mi sono spiegato???
Mi viene da dire che se devi scavare sulla Montagnetta puoi applicare regolarmente il nuovo 161 visto e considerato che gli orizzonti stratigrafici si sono sicuramente formati. Diverso è il caso di depositi post 1980 abusivi o con autorizzazione scaduta per i quali oltretutto dovrebbe essere stata informata la PG che evidentemente avrà aperto una verifica e sarà titolare delle indagini penali.
Tutto questo da un punto di vista formale!!. Dal punto di vista sostanziale secondo me (ma vorrei sentire il parere di un legale), Per rinvenimenti di accumuli come quelli di cui trattasi, ammesso pure di non poter utilizzare il nuovo D.M. 161 su situazioni già formalmente classificate come rifiuto, si potrebbe farsi autorizzare ex art 208 dalla Provincia (o da chi per esso) un verifica (caratterizzazione) sul rifiuto e derubricarlo ex art. 184-ter comma 2 nel senso che l'operazione di recupero (autorizzata) consiste solo nel verificare che il rifiuto può cessare di essere tale.
Mi sono spiegato???
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Re: Rifiuto o sottoprodotto?
Se il luogo in cui dovrà avvenire la formazione di rilevati e sottofondi stradali è già ben individuato, non sarebbe più semplice inviare una comunicazione di inizio attività ai sensi degli artt. 214 e 216 per l'operazione di recupero R5 presso il cantiere di riutilizzo (secondo quanto previsto dal punto 7.31-bis dell'all.1 del DM 5/2/98)?sienite ha scritto:...si potrebbe farsi autorizzare ex art 208 dalla Provincia (o da chi per esso) un verifica (caratterizzazione) sul rifiuto e derubricarlo ex art. 184-ter comma 2 nel senso che l'operazione di recupero (autorizzata) consiste solo nel verificare che il rifiuto può cessare di essere tale.
Ovviamente, per le ragioni che abbiamo specificato, quelle terre e rocce sono rifiuti e quindi dal luogo di scavo fino al cantiere di riutilizzo viaggeranno con formulario; il recupero, subordinato all'esecuzione del test di cessione, avverrà con la messa in opera per la formazione dei rilevati e dei sottofondi stradali.
Re: Rifiuto o sottoprodotto?
@Atena60, se non capisco male, (non sono espertissimo di procedure sui rifiuti) quello che proponi è esattamente quello che è in fase di realizzazione.
E' stato predisposto un progetto di recupero in semplificata con impianto mobile che prevede la vagliatura e la messa in riserva temporanea in attesa del riutilizzo come rimodellamento morfologico. Dopo la verifica di assoggettabilità alla VIA verrà inviata dalla ditta che eseguirà il recupero la comunicazione ex art 216 e tutto il resto.
La cosa su cui si stava filosofeggiando in questo forum era capire se esistevano dei sistemi, anche ma non solo alla luce del D.M. 161, per semplificare le cose e derubricare il rifiuto per essere riutilizzato risparmiando un po di soldi pubblici.
E' stato predisposto un progetto di recupero in semplificata con impianto mobile che prevede la vagliatura e la messa in riserva temporanea in attesa del riutilizzo come rimodellamento morfologico. Dopo la verifica di assoggettabilità alla VIA verrà inviata dalla ditta che eseguirà il recupero la comunicazione ex art 216 e tutto il resto.
La cosa su cui si stava filosofeggiando in questo forum era capire se esistevano dei sistemi, anche ma non solo alla luce del D.M. 161, per semplificare le cose e derubricare il rifiuto per essere riutilizzato risparmiando un po di soldi pubblici.
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Re: Rifiuto o sottoprodotto?
Non si potrebbe "risparmiare" eliminando la prima fase (vagliatura e messa in riserva che non fa cessare la qualifica di rifiuto) e fare viaggiare i CER 17.05.04 una volta sola?sienite ha scritto:La cosa su cui si stava filosofeggiando in questo forum era capire se esistevano dei sistemi, anche ma non solo alla luce del D.M. 161, per semplificare le cose e derubricare il rifiuto per essere riutilizzato risparmiando un po di soldi pubblici.
La vagliatura potrebbe essere eseguita nel cantiere di riutilizzo, nell'ambito dell'operazione di recupero autorizzata in via semplificata.
Probabilmente, però, l'ordine cronologico di avanzamento dei lavori prevede prima lo "sbancamento" dell'area in cui sono attualmente depositate le terre/rifiuto e quindi avete la necessità di spostarle altrove in attesa del loro riutilizzo; da qui l'esigenza del doppio spostamento?
Però all'inizio avevi parlato di riutilizzo per rilevati e sottofondi stradali [R5], mentre ora parli di "rimodellamento morfologico" [recupero ambientale R10?], che è sottoposto ad una disciplina più complessa e sicuramente meno "flessibile"...
Re: Rifiuto o sottoprodotto?
Caro Atena, effettivamente è un'osservazione già posta all'impresa. in sostanza a mio giudizio si potrebbe fare e mettere il macinino già in prossimità del cumulo. loro lo vogliono spostare tutto, selezionarlo e poi vagliarlo e stoccarlo in attesa di riutilizzo. è una doppia movimentazione che non ha molte ragioni d'essere ma questa è un'altra partita.
Comunque osservazione corretta.
Comunque osservazione corretta.
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Re: Rifiuto o sottoprodotto?
Salve a tutti
Sono al mio primo intervento, gradirei un vostro parere sui sottoprodotti
prendo spunto da (http://www.lexambiente.it/index.php?opt ... &Itemid=30)
Parliamo del CER 200201 in particolare di tronchi e rami, vi chiedo è possibile considerare rami e tronchi prodotti in abbattimenti o potature come sottoprodotto?
Parliamo di rifiuti (sottoprodotti) provenienti da attività di manutenzione del verde originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione sui quali sarà ovviamente necessario effettuare operazioni di taglio per raggiungere pezzature di mercato/ d'uso.
Possiamo considerare l'operazione di taglio una normale pratica industriale?
Vero è che un tronco per entrare in un camino o in una stufa deve essere tagliato, vero è che non produrre in origine il rifiuto risponde bene alle priorità di legge, vero è che ... che siamo in Italia!
Grazie a tutti
Sono al mio primo intervento, gradirei un vostro parere sui sottoprodotti
prendo spunto da (http://www.lexambiente.it/index.php?opt ... &Itemid=30)
Parliamo del CER 200201 in particolare di tronchi e rami, vi chiedo è possibile considerare rami e tronchi prodotti in abbattimenti o potature come sottoprodotto?
Parliamo di rifiuti (sottoprodotti) provenienti da attività di manutenzione del verde originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione sui quali sarà ovviamente necessario effettuare operazioni di taglio per raggiungere pezzature di mercato/ d'uso.
Possiamo considerare l'operazione di taglio una normale pratica industriale?
Vero è che un tronco per entrare in un camino o in una stufa deve essere tagliato, vero è che non produrre in origine il rifiuto risponde bene alle priorità di legge, vero è che ... che siamo in Italia!
Grazie a tutti