Ho scoperto da poco che la Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle risorse Idriche del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota del 7/03/2013, di prot. n. 0018563, ha espresso il proprio orientamento interpretativo, relativamente all'attività di recupero rifiuti svolta in procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 e 216 del d.lgs. 152/06 per la tipologia 7.1. dell’Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998.
In sintesi l’attività di recupero di cui al punto 7.1.3, lettere b) [recuperi ambientali (R10)] e c) [rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali (R5)], si conclude solo con l’effettivo utilizzo dei materiali ottenuti dal trattamento di cui al punto 7.1.3 lettera a); pertanto, nella fase temporale che precede l’utilizzo del materiale e nella stessa fase di utilizzo il materiale continua ad essere un rifiuto e come tale deve essere trattato.
Ne consegue che chiunque voglia utilizzare detti rifiuti per gli impieghi di cui alla lettere b) e c) è tenuto agli adempimenti stabiliti dalla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 (FIR, registri) ivi incluso l’onere di presentare la comunicazione di cui all’art. 216 del suddetto decreto legislativo relativamente al sito specifico ove si intende impiegarli.
Chiedo se vi risulta che effettivamente la gestione di detti rifiuti sia conforme a tale interpretazione o piuttosto che, ad esempio per la realizzazione di sottofondi stradali, dopo aver subito i trattamenti previsti dal punto 7.1.3. lettera a), perdano la qualifica di rifiuto e quindi viaggino con Ddt anziché con FIR e siano impiegati in siti dove nessuna comunicazione è stata presentata.
Grazie.
pg67
recupero rifiuti tipologia 7.1. All. 1 - Suball.1 dm 5.2.98
Re: recupero rifiuti tipologia 7.1. All. 1 - Suball.1 dm 5.2
pg67 puoi postare la nota che riferisci? Temo di averne sentito parlare ma di non averla mai letta.
Re: recupero rifiuti tipologia 7.1. All. 1 - Suball.1 dm 5.2
la questione è delicata e meriterebbe approfondimenti importanti. Nella sostanza quello che dici è corretto nel senso che per alcune tipologie di recuperi in semplificata è richiesto di comunicare l'effettivo riutilizzo in sostanza tramite una semplificata anche del sito di destino. Io non ho mai visto nessuno farla e tutti dicono che è un macello e che a quel punto non vale la pena recuperare nulla.
Se qualcuno ha avuto modo di approfondire bene la cosa si faccia avanti!
Se qualcuno ha avuto modo di approfondire bene la cosa si faccia avanti!
- atena60
- Gran Sacerdote del Forum
- Messaggi: 3251
- Iscritto il: 11 ottobre 2006, 0:00
- Località: Lombardia
- Contatta:
Re: recupero rifiuti tipologia 7.1. All. 1 - Suball.1 dm 5.2
La puoi scaricare in pdf da questa pagina della Provincia di Milano:Callaghan ha scritto:pg67 puoi postare la nota che riferisci? Temo di averne sentito parlare ma di non averla mai letta.
http://www.provincia.milano.it/ambiente ... p?id=26296