CER 020401 recupero mediante trattamento non previsto dal DM5.02.1998
CER 020401 recupero mediante trattamento non previsto dal DM5.02.1998
Per recuperare terre con CER 020401 il DM 5.02.1998 prevede:
7.31 Tipologia: terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e dalla battitura della lana sucida: [020199] [020401] 7.31.1 Provenienza: industria agroalimentare in genere e industria laniera, attività di scavo.
7.31.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuto costituito da terriccio con eventuali parti vegetali e sostanze organiche; parti di fibra di lana;
7.31.3 Attività di recupero: a) industria della ceramica e dei laterizi [R5]. b) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto ad esclusione del parametro COD) [R10]; c) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto ad esclusione del parametro COD) [R5]. 7.31.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: prodotti ceramici e/o laterizi nelle forme usualmente commercializzate.
Nel caso in esame il rifiuto è costituito da terre e gli esami del test di cessione sono conformi ai limiti per tutti i parametri, ma gli esami sul tal quale (non previsti dal DM 5.02.1998) indicano superamenti per Idrocarburi >C12 [100 mg/kg con limite 50 mg/kg per le aree agricole assimilate a verde pubblico/residenziale]. Il rispetto dei limiti sul tal quale NON era previsto dal DM 5.02.1998 per le operazioni di recupero.
Sembrerebbe quindi necessario ridurre le concentrazioni sono i limiti della colonna A Tabella 1 Allegato 5 Parte IV D.Lgs. 152/2006 (quindi a 50 mg/kg rispetto agli attuali 100 mg/kg) ad esempio mediante un trattamento di ossidazione rifiuti con un piccolo impianto mobile da sottoporre ad autorizzazione presso Provincia/Città Metropolitana/ARPA Servizio Autorizzazioni: ma considerato che il trattamento di ossidazione NON è previsto dal DM 5.02.1998 per le operazioni di recupero della tipologia 7.31, mi chiedo se è possibile sottoporre un progetto specifico all'Ufficio Rifiuti della Regione. Suggerimenti?
7.31 Tipologia: terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e dalla battitura della lana sucida: [020199] [020401] 7.31.1 Provenienza: industria agroalimentare in genere e industria laniera, attività di scavo.
7.31.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuto costituito da terriccio con eventuali parti vegetali e sostanze organiche; parti di fibra di lana;
7.31.3 Attività di recupero: a) industria della ceramica e dei laterizi [R5]. b) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto ad esclusione del parametro COD) [R10]; c) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto ad esclusione del parametro COD) [R5]. 7.31.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: prodotti ceramici e/o laterizi nelle forme usualmente commercializzate.
Nel caso in esame il rifiuto è costituito da terre e gli esami del test di cessione sono conformi ai limiti per tutti i parametri, ma gli esami sul tal quale (non previsti dal DM 5.02.1998) indicano superamenti per Idrocarburi >C12 [100 mg/kg con limite 50 mg/kg per le aree agricole assimilate a verde pubblico/residenziale]. Il rispetto dei limiti sul tal quale NON era previsto dal DM 5.02.1998 per le operazioni di recupero.
Sembrerebbe quindi necessario ridurre le concentrazioni sono i limiti della colonna A Tabella 1 Allegato 5 Parte IV D.Lgs. 152/2006 (quindi a 50 mg/kg rispetto agli attuali 100 mg/kg) ad esempio mediante un trattamento di ossidazione rifiuti con un piccolo impianto mobile da sottoporre ad autorizzazione presso Provincia/Città Metropolitana/ARPA Servizio Autorizzazioni: ma considerato che il trattamento di ossidazione NON è previsto dal DM 5.02.1998 per le operazioni di recupero della tipologia 7.31, mi chiedo se è possibile sottoporre un progetto specifico all'Ufficio Rifiuti della Regione. Suggerimenti?
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Re: CER 020401 recupero mediante trattamento non previsto dal DM5.02.1998
Perché in un'attività di recupero in procedura semplificata, già codificata dall'apposito DM, si deve far riferimento a modalità di analisi non previste ed a concentrazioni relative a tutt'altra cosa, cioè alla soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo?
Era sul "tal quale" del rifiuto originario in entrata all'impianto (il terriccio con CER 020401) che dovevano essere effettuate le analisi, analisi che semmai avrebbero dovuto portare al respingimento del rifiuto non conforme.
Quel rifiuto deve andare in un impianto in ordinaria, a mio giudizio non puoi utilizzare un impianto mobile soggetto ad autorizzazione all'interno di un impianto che opera in procedura semplificata.
Era sul "tal quale" del rifiuto originario in entrata all'impianto (il terriccio con CER 020401) che dovevano essere effettuate le analisi, analisi che semmai avrebbero dovuto portare al respingimento del rifiuto non conforme.
Quel rifiuto deve andare in un impianto in ordinaria, a mio giudizio non puoi utilizzare un impianto mobile soggetto ad autorizzazione all'interno di un impianto che opera in procedura semplificata.
Re: CER 020401 recupero mediante trattamento non previsto dal DM5.02.1998
Il processo di produzione del rifiuto era l'attività di pulizia dei materiali vegetali dell'industria alimentare, accumulati in specifiche vasche di lagunaggio dove non si controllava il "tal quale" (non era neanche previsto nel processo produttivo), ma si controllava il "test di cessione" sul terriccio accumulato in vasca. L'impianto mobile di trattamento sarebbe una opzione (qualora sia possibile autorizzarlo) per trasformare il rifiuto, ora non compatibile per il recupero in aree agricole, in rifiuto compatibile per aree agricole. Un eventuale impianto sarebbe efficace perché, dopo il trattamento, il terriccio potrebbe essere utilizzato "a km zero", per un progetto di ripristino di una adiacente area depressa.
Condivido la semplicità del trasferimento verso un impianto con autorizzazione ordinaria, ma temo sia una opzione dispendiosa per costi ed impatti.
Condivido la semplicità del trasferimento verso un impianto con autorizzazione ordinaria, ma temo sia una opzione dispendiosa per costi ed impatti.
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Re: CER 020401 recupero mediante trattamento non previsto dal DM5.02.1998
Se ho capito bene, allora, i rifiuti costituiti dal terriccio proveniente dall'attività di pulizia dei materiali vegetali dell'industria alimentare sarebbero ora in "deposito temporaneo" all'interno del luogo di produzione?
L'impianto in procedura semplificata qual è? Lo stesso luogo di produzione? Il luogo di destinazione del terriccio? Altro? Non c'è?
Stai chiedendo se è possibile procedere al trattamento dei rifiuti all'interno del luogo di produzione mediante l'impiego di un impianto mobile autorizzato in via ordinaria?
L'impianto in procedura semplificata qual è? Lo stesso luogo di produzione? Il luogo di destinazione del terriccio? Altro? Non c'è?
Stai chiedendo se è possibile procedere al trattamento dei rifiuti all'interno del luogo di produzione mediante l'impiego di un impianto mobile autorizzato in via ordinaria?
Re: CER 020401 recupero mediante trattamento non previsto dal DM5.02.1998
“Stai chiedendo se è possibile procedere al trattamento dei rifiuti all'interno del luogo di produzione mediante l'impiego di un impianto mobile autorizzato in via ordinaria?”
SI, all’interno della vasca di accumulo: considera che l’attivita produttiva è cessata. Ma il dubbio precedente a questo è: può la Provincia (o l’Ente competente) autorizzare un impianto mobile ai sensi del DM 5.02.1999 per “trattare” (mediante mera vagliatura ed ossidazione) il CER 020401?
SI, all’interno della vasca di accumulo: considera che l’attivita produttiva è cessata. Ma il dubbio precedente a questo è: può la Provincia (o l’Ente competente) autorizzare un impianto mobile ai sensi del DM 5.02.1999 per “trattare” (mediante mera vagliatura ed ossidazione) il CER 020401?
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Re: CER 020401 recupero mediante trattamento non previsto dal DM5.02.1998
Un impianto mobile di trattamento rifiuti DEVE essere autorizzato in procedura ordinaria (cioè ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo 152/06) dalla Provincia/Città Metropolitana. Non è prevista la procedura semplificata a cui si riferisce il DM 5/2/1998.
Questo sotto il profilo giuridico.
Per quanto riguarda la fattibilità tecnica e soprattutto la convenienza economica nel caso specifico che proponi, se dovete partire da zero per farvi appositamente autorizzare un nuovo impianto mobile sarebbe opportuna un'analisi "costi/benefici"... (per usare una locuzione quanto mai di moda )
Re: CER 020401 recupero mediante trattamento non previsto dal DM5.02.1998
grazie atena60 per il contributo: prima di altre pur necessarie valutazioni, rimane il dubbio preliminare che NON si possa autorizzare in procedura ordinaria un impianto mobile per trattare il CER 020401 mediante un processo di vagliatura e ossidazione. Questo è quanto riferisce un funzionario dell'ufficio rifiuti della Provincia... e temo abbia anche ragione!
Re: CER 020401 recupero mediante trattamento non previsto dal DM5.02.1998
E perché mai?esco ha scritto: ↑19 marzo 2019, 17:22 grazie atena60 per il contributo: prima di altre pur necessarie valutazioni, rimane il dubbio preliminare che NON si possa autorizzare in procedura ordinaria un impianto mobile per trattare il CER 020401 mediante un processo di vagliatura e ossidazione. Questo è quanto riferisce un funzionario dell'ufficio rifiuti della Provincia... e temo abbia anche ragione!
Non mi sembra che il 208 c.15 disciplini limitazioni in tal senso.
Re: CER 020401 recupero mediante trattamento non previsto dal DM5.02.1998
Corretto Mathieu, proprio perché non è disciplinato, il recupero sarebbe inteso dalla norma solo come “tale quale”, senza possibilità di autorizzare in procedura ordinaria un “trattamento” come quello sopra indicato.
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Re: CER 020401 recupero mediante trattamento non previsto dal DM5.02.1998
Mah, sul punto ho le stesse perplessità di @Mathieu...
Quel trattamento non è previsto dal DM 5/2/98 e quindi non può essere realizzato in procedura semplificato, ok, su questo siamo d'accordo.
Ma - a prescindere dalla fattibilità tecnica di un tale trattamento con impianto mobile e dalla sua convenienza economica, condizioni sulle quali non mi esprimo - che cosa vieta alla Provincia di prendere in esame la documentazione tecnica prevista per la realizzazione dell'impianto mobile e nel caso autorizzare il progetto? Non certo il fatto che il trattamento in sé e per sé non sia previsto dal DM 5/2/98 per quella tipologia di rifiuti...
Re: CER 020401 recupero mediante trattamento non previsto dal DM5.02.1998
Scusa, non capisco proprio.
Non esiste alcuna esplicita limitazione alle operazioni di recupero/smaltimento che possono essere effettuati attraverso impianti mobili.
La mia esperienza va dai classici impianti di frantumazione/vagliatura utilizzati pressoché in ogni grande cantiere, agli impianti mobili di soil washing utilizzati in processi di bonifica, ad impianti di smaltimento rifiuti liquidi.
Non vedo perché non possiate richiedere l'autorizzazione (regionale o provinciale che sia) per un impianto mobile di vagliatura/ossidazione e poi comunicare una campagna di recupero con lo stesso (ammesso che sia tecnicamente fattibile).
Perché continui a dire che non c'è possibilità di autorizzare quanto sopra?
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Re: CER 020401 recupero mediante trattamento non previsto dal DM5.02.1998
L'ossidazione chimica in situ è un processo di bonifica dei suoli contaminati attualmente considerato fra le tecnologie alternative ai trattamenti consolidati. [...] prevede il dosaggio di reagenti ossidanti quali perossido di idrogeno, persolfato di sodio e permanganato di potassio in terreni e sedimenti inquinati da composti organici biorefrattari quali idrocarburi pesanti e composti organo-alogenati.
[Fonte: Wikipedia]
Nel caso in questione, @esco segnalava che il terriccio risultava contaminato da idrocarburi >C12.
Non sono un tecnico, per cui lascio ad altri la valutazione tecnica in ordine alla fattibilità del trattamento. Sugli aspetti giuridici, abbiamo già detto.
[Fonte: Wikipedia]
Nel caso in questione, @esco segnalava che il terriccio risultava contaminato da idrocarburi >C12.
Non sono un tecnico, per cui lascio ad altri la valutazione tecnica in ordine alla fattibilità del trattamento. Sugli aspetti giuridici, abbiamo già detto.
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Re: CER 020401 recupero mediante trattamento non previsto dal DM5.02.1998
Sarebbe come dire che qualsiasi trattamento non previsto dal DM 5/2/98 non è possibile neppure con un'autorizzazione in via ordinaria...
Re: CER 020401 recupero mediante trattamento non previsto dal DM5.02.1998
7.31 Tipologia: terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e dalla battitura della lana sucida: [020199] [020401] 7.31.1 Provenienza: industria agroalimentare in genere e industria laniera, attività di scavo.
7.31.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuto costituito da terriccio con eventuali parti vegetali e sostanze organiche; parti di fibra di lana;
7.31.3 Attività di recupero: a) industria della ceramica e dei laterizi [R5]. b) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto ad esclusione del parametro COD) [R10]; c) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto ad esclusione del parametro COD) [R5]. 7.31.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: prodotti ceramici e/o laterizi nelle forme usualmente commercializzate
Infatti il recupero della tipologia 7.31 è ben delimitato non prevede nessun additivo,... il commento del funzionario intervistato.
7.31.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuto costituito da terriccio con eventuali parti vegetali e sostanze organiche; parti di fibra di lana;
7.31.3 Attività di recupero: a) industria della ceramica e dei laterizi [R5]. b) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto ad esclusione del parametro COD) [R10]; c) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto ad esclusione del parametro COD) [R5]. 7.31.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: prodotti ceramici e/o laterizi nelle forme usualmente commercializzate
Infatti il recupero della tipologia 7.31 è ben delimitato non prevede nessun additivo,... il commento del funzionario intervistato.
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Re: CER 020401 recupero mediante trattamento non previsto dal DM5.02.1998
E infatti, siccome nel tuo caso la contaminazione c'è, non è possibile utilizzare una procedura di recupero con procedura semplificata e dunque del DM 5/2/98 e della tipologia 7.31 non parliamone proprio più.
Quindi secondo il funzionario che dovete fare? Buttare tutto in discarica perché non vuole neanche prendere in considerazione l'idea di esaminare un progetto di recupero con impianto mobile in procedura ordinaria ?
Quindi secondo il funzionario che dovete fare? Buttare tutto in discarica perché non vuole neanche prendere in considerazione l'idea di esaminare un progetto di recupero con impianto mobile in procedura ordinaria ?
Re: CER 020401 recupero mediante trattamento non previsto dal DM5.02.1998
Bene atena60, proprio questo è il punto! Ad integrazione della tua osservazione si deve aggiungere l'ipotesi del recupero "tal quale" in area con destinazione industriale. Aggiungo inoltre che il timore di prendere in considerazione la proposta dell' impianto mobile in procedura ordinaria sarebbe "giustificato" (dal funzionario intervistato) considerando recenti sentenze che assegnerebbero competenze specifiche di EoW o "trasformazione di rifiuti" solo a Regione/Ministero dell'Ambiente.
Re: CER 020401 recupero mediante trattamento non previsto dal DM5.02.1998
Aggiungo quanto esposto nel sito web di una amministrazione per quanto riguarda le Autorizzazioni in procedura ordinaria impianti/attività di recupero/smaltimento dei rifiuti - art.208.
Ambito di applicazione:
" I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, questi ultimi non ricadenti nelle attività previste dall´art. 216 del d.lgs 152/2006 e s.m. e dalle relative norme tecniche di attuazione (decreto ministeriale 5 febbraio 1998 modificato dal decreto ministeriale n. 186/2006, relativamente al recupero di rifiuti non pericolosi; decreto ministeriale 12 giugno 2002, n. 161, relativamente al recupero di rifiuti pericolosi), devono presentare domanda per ottenere l´approvazione del progetto, l´autorizzazione alla realizzazione delle opere e l´autorizzazione all´esercizio."
Insomma, anche a me pare anomalo, ma sembra che il CER 020401 si recupera così, come tal quale, oppure non si recupera...
Ambito di applicazione:
" I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, questi ultimi non ricadenti nelle attività previste dall´art. 216 del d.lgs 152/2006 e s.m. e dalle relative norme tecniche di attuazione (decreto ministeriale 5 febbraio 1998 modificato dal decreto ministeriale n. 186/2006, relativamente al recupero di rifiuti non pericolosi; decreto ministeriale 12 giugno 2002, n. 161, relativamente al recupero di rifiuti pericolosi), devono presentare domanda per ottenere l´approvazione del progetto, l´autorizzazione alla realizzazione delle opere e l´autorizzazione all´esercizio."
Insomma, anche a me pare anomalo, ma sembra che il CER 020401 si recupera così, come tal quale, oppure non si recupera...
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Re: CER 020401 recupero mediante trattamento non previsto dal DM5.02.1998
Non capisco come, a partire da quando correttamente esposto nel sito che citi, si debba dedurre che "il CER 020401 si recupera così, come tal quale, oppure non si recupera..."
"I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, questi ultimi non ricadenti nelle attività previste dall'art. 216 del d.lgs 152/2006 e s.m. e dalle relative norme tecniche di attuazione (decreto ministeriale 5 febbraio 1998 modificato dal decreto ministeriale n. 186/2006, relativamente al recupero di rifiuti non pericolosi; decreto ministeriale 12 giugno 2002, n. 161, relativamente al recupero di rifiuti pericolosi), devono presentare domanda per ottenere l´approvazione del progetto, l´autorizzazione alla realizzazione delle opere e l´autorizzazione all´esercizio.": è esattamente quello che sto cercando di dirti da diversi giorni...
"I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, questi ultimi non ricadenti nelle attività previste dall'art. 216 del d.lgs 152/2006 e s.m. e dalle relative norme tecniche di attuazione (decreto ministeriale 5 febbraio 1998 modificato dal decreto ministeriale n. 186/2006, relativamente al recupero di rifiuti non pericolosi; decreto ministeriale 12 giugno 2002, n. 161, relativamente al recupero di rifiuti pericolosi), devono presentare domanda per ottenere l´approvazione del progetto, l´autorizzazione alla realizzazione delle opere e l´autorizzazione all´esercizio.": è esattamente quello che sto cercando di dirti da diversi giorni...
Re: CER 020401 recupero mediante trattamento non previsto dal DM5.02.1998
Scusa Esco, ma qui sorge una domanda di base.
Ma tu hai mai progettato/seguito/autorizzato/controllato/gestito un impianto in autorizzazione ordinaria?
Un qualunque impianto in ordinaria dico.
Dai tuoi discorsi mi sembri ignorare cosa sia un'autorizzazione di un impianto rifiuti.
Le autorizzazioni "in semplificata" sono (o dovrebbero essere) un'eccezione, eh. La VERA autorizzazione è l'ordinaria in 208 (o, per impianti più grandi, l'AIA).
Ma tu hai mai progettato/seguito/autorizzato/controllato/gestito un impianto in autorizzazione ordinaria?
Un qualunque impianto in ordinaria dico.
Dai tuoi discorsi mi sembri ignorare cosa sia un'autorizzazione di un impianto rifiuti.
Le autorizzazioni "in semplificata" sono (o dovrebbero essere) un'eccezione, eh. La VERA autorizzazione è l'ordinaria in 208 (o, per impianti più grandi, l'AIA).
Re: CER 020401 recupero mediante trattamento non previsto dal DM5.02.1998
Quello che riporta @esco è la conseguenza della Sentenza del Consiglio di Stato.
Le Amm.ni Provinciali non rilasciano più Autorizzazioni in Ordinaria (art. 208) per il recupero se viene proposto un ciclo differente da quelli previsti per le semplificate per il recupero o hanno un decreto/regolamento EoW.
Le Amm.ni Provinciali non rilasciano più Autorizzazioni in Ordinaria (art. 208) per il recupero se viene proposto un ciclo differente da quelli previsti per le semplificate per il recupero o hanno un decreto/regolamento EoW.
Re: CER 020401 recupero mediante trattamento non previsto dal DM5.02.1998
Mi hanno anche suggerito di rivolgermi in Regione per chiedere un "parere" specificoKaste ha scritto: ↑26 marzo 2019, 17:59 Quello che riporta @esco è la conseguenza della Sentenza del Consiglio di Stato. Le Amm.ni Provinciali non rilasciano più Autorizzazioni in Ordinaria (art. 208) per il recupero se viene proposto un ciclo differente da quelli previsti per le semplificate per il recupero o hanno un decreto/regolamento EoW.
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Re: CER 020401 recupero mediante trattamento non previsto dal DM5.02.1998
Ti riferisci alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. 4^ - 28 febbraio 2018, n. 1229?Kaste ha scritto: ↑26 marzo 2019, 17:59 Quello che riporta @esco è la conseguenza della Sentenza del Consiglio di Stato.
Le Amm.ni Provinciali non rilasciano più Autorizzazioni in Ordinaria (art. 208) per il recupero se viene proposto un ciclo differente da quelli previsti per le semplificate per il recupero o hanno un decreto/regolamento EoW.
Ok, adesso ho capito dove sta il busillis...
Re: CER 020401 recupero mediante trattamento non previsto dal DM5.02.1998
Temo che un parere tecnico della Regione sia quasi inutile, come temo poco utile addirittura un eventuale parere tecnico positivo del Ministero circa il trattamento proposto: questi pareri (qualora sia possibile ottenerli) potrebbero non essere sufficienti all'Amministrazione provinciale per approvare il trattamento proposto per il CER 020401 secondo la procedura ordinaria dell'art. 208.
esatto oppure far autorizzare una discarica nel medesimo sito (non sarebbe proprio semplice) oppure spostarli (nell'ambito di un progetto di recupero previsto dal DM 5.02.1998) su area industriale (in tal caso tutti i limiti sul tal quale sarebbero rispettati).