Recupero rifiuti in procedura ordinaria o semplificata?
Recupero rifiuti in procedura ordinaria o semplificata?
Per la messa a riserva e recupero di rifiuti non pericolosi è possibile riassumere i principali vantaggi-svantaggi di una autorizzazione in procedura ordinaria o procedura semplificata?
Re: Recupero rifiuti in procedura ordinaria o semplificata?
Sinceramente non vedo convenienze ad un'autorizzazione in semplificata, se non relativamente alle garanzie fideiussorie.
Ho sempre pensato che, ad oggi, autorizzare un impianto ai sensi del 05/02/98 sia un rischio assoluto per chi detiene l'autorizzazione dal momento che per moltissime categorie di rifiuti si presta alle interpretazioni più disparate.
Almeno nell'ordinaria dichiari tu cosa vuoi fare e come. E vale anche per la messa in riserva: su certe categorie il 5/2/98 ti mette nei casini anche con il solo R13.
Ho sempre pensato che, ad oggi, autorizzare un impianto ai sensi del 05/02/98 sia un rischio assoluto per chi detiene l'autorizzazione dal momento che per moltissime categorie di rifiuti si presta alle interpretazioni più disparate.
Almeno nell'ordinaria dichiari tu cosa vuoi fare e come. E vale anche per la messa in riserva: su certe categorie il 5/2/98 ti mette nei casini anche con il solo R13.
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Re: Recupero rifiuti in procedura ordinaria o semplificata?
paese che vai, usanza che trovi. Dipende anche dalla provincia in cui ti trovi e dall'acume e dallo zelo dei funzionari che hanno istruito e rilasciato l'atto. Ovvio che se l'autorizzazione è un mero elenco di visto e considerato e degli allegati di legge la faccenda prende una serie di gradi di libertà che mettono in il titolare in una posizione scomoda, in caso di stravaganze operative. Ma se l'autorizzazione fissa paletti e dichiara l'attività principale e secondaria della ditta, specificando cosa ritira e cosa fa uscire o come riutilizza che cosa, dietro documentazione tecnica ben predisposta, i rischi si riduconomathieu ha scritto: ↑17 luglio 2020, 1:29 Sinceramente non vedo convenienze ad un'autorizzazione in semplificata, se non relativamente alle garanzie fideiussorie.
Ho sempre pensato che, ad oggi, autorizzare un impianto ai sensi del 05/02/98 sia un rischio assoluto per chi detiene l'autorizzazione dal momento che per moltissime categorie di rifiuti si presta alle interpretazioni più disparate.
Almeno nell'ordinaria dichiari tu cosa vuoi fare e come. E vale anche per la messa in riserva: su certe categorie il 5/2/98 ti mette nei casini anche con il solo R13.
Re: Recupero rifiuti in procedura ordinaria o semplificata?
Oltre al non secondario aspetto della fideiussione, tra le differenze mi pare si debba considerare nelle "semplificate" il quantitativo limitato dei rifiuti non pericolosi (R5 ed R13) disposto in Allegato 4 Suballegato 1.