Buongiorno,
la DCR Veneto n. 30 del 29.04.2015 allegato A, elaborato D programmi e linee guida, paragrafo 1.3.7.2 prevede delle distanze minime dalle abitazioni e gli impianti ove vengono effettivamente svolte le operazioni di recupero o smaltimento. La L.R. 3/2000 definisce all’art. 32 opportune distanze per la localizzazione delle discariche, in linea con tale principio il D.Lgs. 36/2003 per l’ubicazione delle discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi.
Prima del DCR Veneto 30/2015 erano già previste delle norme sulle distanze dagli impianti di recupero o trattamento dei rifiuti?
La L.R. 3/2000 e il d.lgs. 36/2003 fanno esplicito riferimento solo alle discariche. Significa che prima del DCR del 2015 non vi erano norme che regolassero un distanziamento minimo per gli impianti di recupero o trattamento dei rifiuti?
Cordiali saluti