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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 4 giugno 2004, n.144
Testo del decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 134 del 10 giugno 2004), coordinato con la legge di conversione 28 luglio 2004, n. 192 (in Gazzetta Ufficiale N. 180 del 3 Agosto 2004) recante: «Differimento della disciplina sulla qualita' delle acque di balneazione».

Gazzetta Ufficiale N. 180 del 3 Agosto 2004

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Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto ai sensi
dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del
medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni ((. . . .))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1.
Differimento termini ossigeno disciolto
1. La disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, e
successive modificazioni, e' differita al 31 dicembre 2006.
2. La disciplina di cui al comma 1 e' assicurata dall'approvazione
od all'aggiornamento dei piani d'ambito, che devono contenere le
misure di adeguamento dei sistemi di collettamento e depurazione,
volti a rendere le acque reflue idonee al riutilizzo e conformi agli
obiettivi di qualita' di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999,
n. 152, e dal rispetto delle prescrizioni comunitarie in materia. ((
I termini di cui all'art. 10-bis del decreto-legge 24 giugno 2003, n.
147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n.
200, sono differiti al 31 dicembre 2004 )).
3. Al fine di verificare le misure di cui al comma 2, tutti i piani
sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto; le medesime misure devono essere contenute nei
piani di tutela che le regioni approvano e trasmettono entro il
31 dicembre 2004 al medesimo Ministero.
(( 3-bis. Gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti
da superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attivita'
produttive rientranti tra quelle di cui al comma 3-ter e recapitanti
in laguna di Venezia non necessitano di alcuna autorizzazione agli
scarichi.
3-ter. Sono considerate superfici impermeabili non adibite allo
svolgimento di attivita' produttive le strade pubbliche e private, i
piazzali di sosta e di movimentazione di automezzi, parcheggi e
similari, anche di aree industriali, dove non vengono svolte
attivita' che possono oggettivamente comportare il rischio di
trascinamento di sostanze pericolose o di sostanze in grado di
determinare effettivi pregiudizi ambientali.
3-quater. I titolari degli scarichi di cui al comma 3-bis devono
presentare entro centottanta giorni i piani di adeguamento al
Magistrato alle acque.
3-quinquies. La validazione dei piani di adeguamento di cui al
comma 3-quater e' affidata al Magistrato alle acque il quale
avvalendosi di una conferenza di servizi deve esprimersi secondo il
regolamento previsto dalla stessa )).

Riferimenti normativi:
- Il decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109 reca
«Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della
direttiva n. 76/160/CEE, relativa alla qualita' delle acque
di balneazione».
- La legge 12 giugno 1993, n. 185 reca «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 aprile 1993,
n. 109, recante modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione
della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualita' delle
acque di balneazione».
- Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 reca
«Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e
recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il
trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva
91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da
fonti agricole».
- Si riporta il testo dell'art. 10-bis del
decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147 (Proroga di termini e
disposizioni urgenti ordinamentali):
«Art. 10-bis. (Adeguamento degli scarichi esistenti). -
1. I termini di cui all'art. 62, comma 11, del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152, relativi agli scarichi
esistenti, ancorche' non autorizzati, sono differiti fino
ad un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.».
- La legge 1° agosto 2003, n. 200 reca «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003,
n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti
ordinamentali».

Art. 2.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.