Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 42598 del 21 novembre 2024 (UP 12 set 2024)
Pres. Ramacci Rel. Zunica Ric. Volponi
Rifiuti.Delega di funzioni e requisiti
In tema di gestione dei rifiuti, è consentita la delega di funzioni a condizione che risultino configurabili alcuni requisiti, rimasti non provati nel caso di specie, occorrendo cioè che la delega: a) sia puntuale ed espressa, con esclusione di poteri residuali in capo al delegante; b) riguardi, oltre alle funzioni, anche i correlativi poteri decisionali e di spesa; c) la sua esistenza sia giudizialmente provata con certezza; d) il delegato sia tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato allo svolgimento dei compiti affidatigli; e) il trasferimento delle funzioni sia giustificato dalle dimensioni o dalle esigenze organizzative dell’impresa, ferma restando la persistenza di un obbligo di vigilanza del delegante in ordine al corretto espletamento, da parte del delegato, delle funzioni trasferite, obbligo di vigilanza che, pur non comportando il controllo continuativo delle modalità di svolgimento delle funzioni trasferite, richiede comunque la verifica della correttezza della complessiva gestione del delegato.
Consiglio di Stato Sez. VI n. 9159 del 15 novembre 2024
Elettrosmog.Divieti di localizzazione impianti
Previsioni regolamentari (dettate a livello comunale alla stregua della pertinente disciplina statale e regionale), recanti divieti di localizzazione di impianti di TLC in talune aree del territorio comunale, sono illegittime, salvo che: I) la interdizione di allocazione di impianti in specifiche aree del territorio comunale risponda a particolari esigenze di interesse pubblico, tendendo alla tutela di interessi sensibili, di regola costituzionalmente rilevanti; II) non siano pregiudicate le esigenze di celere sviluppo, di efficienza e di funzionalità della rete di comunicazione elettronica, non impedendosi – per effetto del limite o del divieto posto dall'ente locale – la capillare distribuzione del servizio all'interno del territorio; III) non siano derogati i valori soglia definiti dalla legislazione statale.
Cass. Sez. III n. 42371 del 19 novembre 2024 (UP 12 set 2024)
Pres. Ramacci Rel. Andronio Ric. Cafaro
Urbanistica.Nozione di pergolato
Si intende per pergolato una struttura aperta sia nei lati esterni che nella parte superiore, realizzata con materiali leggeri, senza fondazioni, di modeste dimensioni e di facile rimozione, la cui finalità è quella di creare ombra mediante piante rampicanti o teli cui offrono sostegno
Consiglio di Stato Sez. VI n. 9285 del 19 novembre 2024
Beni culturali.Sulla natura e sui presupposti per la valutazione dell’interesse culturale di un bene
È legittimo il provvedimento della Soprintendenza di dichiarazione di interesse culturale di un bene, che applichi in concreto, pur non facendone espressa analitica menzione, i criteri individuati dal Consiglio superiore delle antichità e belle arti nella seduta del 10 gennaio del 1974 e recepiti dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 537 del 6 dicembre 2017, anche alla luce della necessaria valutazione di tipo globale e sintetico che la contraddistingue e posto che l’interesse culturale dell’opera viene preso in considerazione dalla norma attributiva del potere, non nella dimensione oggettiva di fatto storico (accertabile in via diretta dal giudice), bensì di fatto mediato dalla valutazione affidata all’amministrazione, per cui il privato ha l’onere di dimostrare che il giudizio di valore espresso dall’amministrazione sia scientificamente inaccettabile.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 8885 del 6 novembre 2024
Urbanistica.Titolo abilitativo e diritto di accesso agli atti
L’articolo 20 del d.p.r. n. 380/2001 (c.d. testo unico edilizia) dispone che “dell'avvenuto rilascio di un titolo edilizio va dato avviso all'albo pretorio”. Il successivo articolo 27, stabilisce, al comma 1, che “Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi”; al comma 2, che la “inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1” può essere “constatata, dai competenti uffici comunali d’ufficio o su denuncia dei cittadini”; infine, al comma 4 che “Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti”. Dal combinato disposto delle prefate norme si evince un obbligo di pubblicazione dei titoli edilizi e un dovere di controllo sull’attività edilizia, anche su sollecitazione del privato cittadino. Tali disposizione non possono che essere interpretata nel senso che tale onere di pubblicazione è funzionale a consentire a qualsiasi soggetto interessato di visionare gli atti del procedimento, in ragione di quel controllo "diffuso" sull'attività edilizia che il legislatore ha inteso garantire. I titoli edilizi sono, infatti, atti pubblici, perciò chi esegue le opere neppure può opporre un diritto di riservatezza. Peraltro queste conclusioni non possono essere diverse nemmeno in relazione alla tipologia del titolo edilizio utilizzato, permesso di costruire, Scia o Cila, trattandosi soltanto di una diversa modalità dell’esercizio del diritto dominicale all’utilizzo edificatorio del fondo.
Cass. Sez. III n. 42384 del 19 novembre 2024 (CC 23 ott 2024)
Pres. Ramacci Rel. Bucca Ric. D'Angelo
Urbanistica.Ordine di demolizione e inerzia del condannato
Con il passaggio in giudicato della sentenza contenente l’ordine di demolizione di cui all’art. 31 comma 9 d.P.R. 380/2001, il destinatario, qualora nel possesso del bene, è immediatamente tenuto a darvi esecuzione. Per cui, essendo stato il procedimento di esecuzione determinato dalla prolungata inerzia della condannata, è da escludere che la stessa possa dolersi del tempo trascorso dal passaggio in giudicato della sentenza
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