Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 7085 del 23 febbraio 2026 (CC 16 gennaio 2026)
Pres. Aceto Rel. Scarcella Ric. Di Lorenzo
Urbanistica.Demanio marittimo, interventi edilizi in aree vincolate e periculum in mora nel sequestro preventivo.
In tema di reati edilizi e paesaggistici, l'esecuzione di qualsiasi intervento, inclusa la semplice tinteggiatura modificativa dell'aspetto esteriore, su manufatti abusivi situati in zone vincolate integra una ripresa dell'attività criminosa, configurando una nuova fattispecie di reato ex art. 44 d.P.R. 380/2001. Ai fini del sequestro preventivo, il periculum in mora è integrato dalla natura permanente dell'illecito di occupazione abusiva di demanio marittimo (art. 1161 cod. nav.) e dal rischio di aggravamento dell'offesa derivante da interventi manutentivi volti a protrarre l'occupazione. L'appartenenza di un bene al demanio necessario, come il lido del mare e la spiaggia, discende direttamente dalla legge (art. 822 cod. civ.) in virtù delle caratteristiche intrinseche del bene, indipendentemente dalle risultanze catastali, e ne esclude l'usucapibilità. In presenza di vincolo paesaggistico, ogni alterazione dello stato dei luoghi richiede il previo nulla osta, non surrogabile da titoli edilizi semplificati.
Cass. Sez. III n. 07632 del 26 febbraio 2026 (CC 11 feb 2026)
Pres. Ramacci Rel. Bucca Ric. Pepe e Ciaramitaro
Urbanistica.Ordine di demolizione e principio di proporzionalità
In tema di reati edilizi, l’esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo adibito ad abitazione non viola il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) qualora l'interessato fosse consapevole dell'illiceità dell'opera o abbia occupato l'immobile dopo la condanna. Il principio di proporzionalità non è assoluto e richiede un bilanciamento con l'interesse pubblico al ripristino dell'ordine urbanistico, valutando la gravità dell'abuso e i tempi trascorsi per la sanatoria. Grava sul condannato l'onere di allegare puntualmente l'impossibilità di reperire alloggi alternativi e la propria precarietà economica, non potendo la tutela del domicilio legittimare situazioni di illegalità create volontariamente o derivanti dall'inerzia del soggetto nel cercare soluzioni abitative lecite
Consiglio di Stato Sez. IV n. 1086 del 10 febbraio 2026
Rifiuti.Obblighi di bonifica: distinzione tra soglie di contaminazione (CSC) e di rischio (CSR)
In tema di bonifica di siti inquinati, occorre distinguere tra le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) e le Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR). Le prime rappresentano valori di attenzione il cui superamento qualifica il sito come "potenzialmente inquinato", imponendo l'obbligo di caratterizzazione e analisi di rischio sito-specifica. L'obbligo effettivo di bonifica o messa in sicurezza sorge invece solo al superamento delle CSR, le quali identificano il livello di contaminazione residua accettabile calcolato in base all'uso effettivo del sito. Qualora i contaminanti risultino superiori alle CSC ma inferiori alle CSR, il sito non è considerato "effettivamente contaminato" e l'amministrazione non può imporre interventi di risanamento al responsabile. Tale attività di bonifica deve essere parametrata alla destinazione urbanistica dell'area considerata in astratto e non allo specifico e concreto progetto edilizio del proprietario, ferma restando la possibilità per quest'ultimo di rivalersi sul responsabile per gli eventuali maggiori costi sostenuti in fase di futura edificazione.
TAR Lombardia (MI)n. 976 del 2 marzo 2026
Caccia e animali.Caccia in deroga a specie protette (fringuello e storno)
Per ogni associazione riconosciuta di protezione ambientale non occorre dimostrare specifiche finalità statutarie, basta il riconoscimento ministeriale: un provvedimento che autorizza la caccia in deroga a specie protette incide nell'interesse alla protezione della fauna , in particolare di un'associazione per l'abolizione della caccia. Legittimo impugnare anche un parere ISPRA ("pur con le ambiguità e le riserve in essi contenute") quando i suoi atti assumano un ruolo determinante e condizionante nel procedimento, quale è la determinazione tecnica del tetto masismo nazionale di prelievo. Bocciati i richiami all'assenza di soluzioni alternative, a prescindere dal numero di esemplari che rappresentano la piccola quantità. La facoltà di deroga ha carattere eccezionale e non può essere interpretata in modo estensivo. L'esistenza di altre specie di uccelli cacciabili in Italia costituisce di per sè una "soluzione soddisfacente". La finalità della deroga non è quella di garantire la massima soddisfazione di ogni singola e specifica tradizione venatoria, ma di consentire un prelievo misurato in circostanze eccezionali, la prima delle quali è proprio l'impossibilità di trovare alternative. Il mantenimento di attività tradizionali non costituisce una deroga autonoma. I miglioramenti ambientali attorno ai capanni di caccia appaiono funzionali più ad attirare l'avifauna verso il sito di abbattimento che ad un reale e disinteressato beneficio ambientale. L'idea che l'uccisione di esemplari di specie protette possa essere giustificata da presunti e non provati benefici ambientali appare in palese contrasto con la logica e le finalità della Direttiva Uccelli. (segnalazione e massima A. Atturo)
Cass. Sez. III n. 7631 del 20 febbraio 2026 (CC 13 nov 2025)
Pres. Ramacci Rel. Aceto Ric. Proc. Rep. Trib. Sassari
Beni ambientali. Reati paesaggistici ed edilizia libera stagionale
In tema di tutela del paesaggio, il regime di edilizia libera per opere stagionali non esclude la configurabilità dei reati di cui agli artt. 44 d.P.R. 380/2001 e 181 d.lgs. 42/2004. Il giudice penale deve valutare l'opera nella sua unitarietà, non potendo scindere le strutture amovibili dagli interventi di alterazione del suolo necessari al loro alloggiamento. Il rilascio di titoli autorizzativi postumi o nuovi non elimina il fumus dei reati di danno (art. 518-duodecies c.p.) né il periculum in mora se la condotta illecita, consistente nel ripristino stagionale di manufatti su un'area abusivamente e permanentemente modificata, manifesta la volontà di reiterare l'offesa al bene protetto.
Cass. Sez. III n. 7070 del 23 febbraio 2026 (CC 21 gen 2026)
Pres. Di Nicola Rel. Scarcella Ric. Villani
Urbanistica.Legittimazione passiva all'ordine di demolizione e perdita della proprietà
In tema di reati edilizi, il responsabile dell'abuso, destinatario dell'ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna o con il decreto penale, conserva la propria legittimazione passiva nel procedimento di esecuzione anche qualora alleghi di non essere più proprietario o possessore del bene. L'ordine di demolizione ha infatti natura reale e mira alla restitutio in integrum del territorio; pertanto, la successiva circolazione dell'immobile o la detenzione dello stesso da parte di terzi non elidono la posizione del condannato quale destinatario principale della sanzione ripristinatoria. L'istanza di estromissione o di revoca dell'ingiunzione proposta dal condannato che abbia perso la disponibilità del bene può essere accolta solo se supportata dalla rigorosa prova di un interesse concreto e attuale al provvedimento richiesto, non essendo sufficiente la mera estraneità attuale al rapporto dominicale
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