Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 15687 del 30 aprile 2026 (UP 9 apr 2026)
Pres. Ramacci Rel. Mengoni Ric. Tantulli,,
Rifiuti. Gestione illecita di rifiuti e continuità normativa tra l'abrogato art. 256, comma 2 e il novellato art. 255, comma 1.1, d.lgs. 152/2006
Non sussiste l'abrogazione della rilevanza penale (cosiddetta abolitio criminis) per la condotta di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti da parte di titolari di imprese o responsabili di enti a seguito della riforma operata dal d.l. n. 116 del 2025. Sebbene la disposizione di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006 sia stata formalmente abrogata, la medesima fattispecie è stata contestualmente trasfusa, con identico contenuto precettivo, nel novellato art. 255, comma 1.1 del medesimo decreto, configurando una successione di leggi con piena continuità del tipo di illecito.
Cass. Sez. III n. 15085 del 27 aprile 2026 (UP 20 feb 2026)
Pres. Liberati Rel. Scarcella Ric. Malatesta e altri
Ecodelitti. Nozione di abusività e rilevanza della tracciabilità nel traffico illecito di rifiuti
In tema di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies cod. pen.), la clausola di illiceità speciale espressa dall’avverbio "abusivamente" non si limita alle ipotesi di assenza della prescritta autorizzazione, ma ricomprende ogni attività di gestione svolta in violazione di leggi, regolamenti o prescrizioni amministrative, incluse le norme poste a presidio della corretta identificazione (codici CER) e tracciabilità (FIR e registri) dei rifiuti. Tali violazioni non costituiscono mere irregolarità formali, ma strumenti tipici di una gestione abusiva idonei a compromettere il sistema di controllo e a porre in pericolo il bene giuridico dell’ambiente, integrando l’offensività tipica della fattispecie anche qualora i rifiuti siano infine conferiti in impianti autorizzati. Il dolo specifico consiste nella consapevolezza della natura organizzata e reiterata della gestione abusiva finalizzata al conseguimento di un ingiusto profitto, valutabile anche come risparmio di spesa.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 3192 del 23 aprile 2026
Ambiente in genere. Rapporto tra poteri sanitari del Sindaco, Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e principio di precauzione.
In sede di rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) e dell’AIA, i poteri di tutela della salute assegnati al Sindaco dagli artt. 216 e 217 del T.U. delle leggi sanitarie devono ritenersi recessivi rispetto alle valutazioni tecniche compiute dagli organismi specializzati (ARPAE, AUSL) all'interno della Conferenza di servizi. Non è previsto un parere preventivo del Sindaco con valenza autonomamente inibitoria, poiché la determinazione conclusiva della Conferenza sostituisce ogni atto di assenso di competenza delle amministrazioni coinvolte. Il principio di precauzione è pienamente rispettato qualora l'Amministrazione svolga un'istruttoria approfondita che, andando oltre il mero rispetto dei limiti normativi, utilizzi parametri scientifici cautelativi (come i valori DNEL) per escludere correlazioni causa-effetto tra emissioni e disagi sanitari. Tali valutazioni, essendo espressione di discrezionalità tecnica, sono sottratte al sindacato di merito del giudice amministrativo, salvo profili di manifesta irragionevolezza o palese travisamento dei fatti.
Cass. Sez. III n. 15055 del 27 aprile 2026 (CC 8 apr 2026)
Pres. Ramacci Rel. Galanti Ric. Ruocco
Urbanistica. Demolizione, diritto all'abitazione e principio di proporzionalità
Il principio di proporzionalità nell'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo non può essere invocato per eludere la funzione ripristinatoria dell'ordine urbanistico o per legittimare ex post condotte criminose. Tale principio non incide sulla deliberazione dell'ordine, ma sulla sua fase esecutiva e richiede che i fatti a sostegno siano allegati e accertati rigorosamente dall'interessato. Il condannato non può trarre vantaggio dal tempo trascorso per propria inerzia, né invocare il diritto all'abitazione se ha agito nella piena consapevolezza dell'illegalità della costruzione. Elementi come l'età avanzata o il basso reddito non sono di per sé risolutivi e vanno bilanciati con la consapevolezza dell'abuso e il tempo avuto a disposizione per regolarizzare la posizione o trovare soluzioni alternative
Cass. Sez. III n. 15689 del 30 aprile 2026 (UP 22 apr 2026)
Pres. Ramacci Rel. Noviello Ric. Gazzaroli
Caccia e animali. Detenzione di specie protette e rinvio a fonti internazionali.
In tema di tutela della fauna selvatica, il reato di detenzione di esemplari appartenenti a specie particolarmente protette (artt. 2 e 30, comma 1, lett. b, legge n. 157 del 1992) è configurabile non solo per le specie tassativamente elencate nelle lettere a) e b) dell'art. 2, ma anche per quelle individuate dalla lettera c) mediante rinvio a direttive comunitarie o convenzioni internazionali, come la Convenzione di Berna. La protezione legale prescinde dalla specifica verifica in concreto della minaccia di estinzione, essendo sufficiente l'inclusione della specie negli allegati delle fonti internazionali richiamate (nella specie, il Crociere, incluso nell'Allegato II della Convenzione di Berna). L'onere di provare la sussistenza di condizioni eccezionali o derogatorie che rendano lecita la detenzione spetta all'interessato, trattandosi di profili d'eccezione rispetto al divieto generale
ARERA: unitarieta’ del procedimento di approvazione tariffaria dei rifiuti nel MTR-3
di Luca VERGINE
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