Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Corte di Appello di Trieste Sez. Pen. n. 360 del 22 febbraio 2024
Caccia e animali.Procedibilità di ufficio del furto venatorio
Il "furto venatorio" deve ritenersi tuttora procedibile di ufficio trattandosi di furto commesso non solo su animali esposti per necessità e destinazione alla pubblica fede, ma anche su beni destinati a pubblica utilità, come recita la parte finale dell’art. 625 n. 7 c.p., trattandosi di fauna selvatica autoctona destinata alla fruibilità collettiva, a tutela della conservazione dell’ambiente naturale in tutte le sue componenti, vegetale e animale in primis
Consiglio di Stato Sez. VI n. 1504 del 14 febbraio 2024
Beni ambientali.Diniego di autorizzazione paesaggistica e motivazione
In tema di determinazioni paesaggistiche l’amministrazione è tenuta ad esternare adeguatamente l'avvenuto apprezzamento comparativo, da un lato, del contenuto del vincolo e, dall'altro, di tutte le rilevanti circostanze di fatto relative al manufatto ed al suo inserimento nel contesto protetto. Conseguentemente, il diniego di autorizzazione paesaggistica non può limitarsi ad esprimere valutazioni apodittiche e stereotipate, dovendo specificare le ragioni del rigetto dell'istanza con riferimento concreto alla fattispecie coinvolta (sia in relazione al vincolo che ai caratteri del manufatto), ovvero - previo l’esame delle sue caratteristiche concrete e l’analitica individuazione degli elementi di contrasto con il vincolo da tutelare - esplicitare i motivi del contrasto tra le opere da realizzarsi e le ragioni di tutela dell'area interessata dall'apposizione del vincolo mediante l’esternazione delle specifiche ragioni per le quali si ritiene che un’opera non sia idonea a inserirsi nell’ambiente circostante.
Corte di Giustizia (Sesta Sezione) 14 marzo 2024
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 91/676/CEE – Articolo 3, paragrafo 4 – Articolo 5, paragrafo 4 – Allegato II, A, punti 2 e 5 – Allegato II, B, punto 9 – Allegato III, paragrafo 1, punti 2 e 3, e paragrafo 2 – Articolo 5, paragrafo 5 – Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole – Riesame della designazione delle zone vulnerabili ai nitrati – Misure vincolanti previste nei programmi d’azione – Misure aggiuntive o azioni rafforzate»
LEGGE 28 febbraio 2024, n. 24
Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 1309 del 9 febbraio 2024
Rifiuti.Requisito di esperienza professionale necessario per l’iscrizione nell’Albo nazionale per le attività di bonifica
Le due attività di messa in sicurezza d’emergenza e di bonifica hanno certamente in comune le operazioni di rimozione delle fonti di inquinamento che, nel caso della messa in sicurezza, sono svolte in via d’urgenza proprio al fine di contenere l’inquinamento, evitando che si propaghi attingendo anche altre matrici ambientali: ma le diverse finalità dell’intervento, come pure la diversa tempistica, non elidono il dato della materiale comunanza delle operazioni di rimozione delle fonti di inquinamento che giustifica l’assimilabilità delle due attività ai fini della dimostrazione del requisito della qualificazione professionale in capo ai direttori tecnici, richiesta ai fini della iscrizione nella categoria 9 dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ai sensi degli artt. 11 e 12 del D.M. 3 giugno 2014, n. 120, pur trattandosi di interventi non pienamente sovrapponibili, soprattutto quanto alle ulteriori operazioni di eliminazione delle sostanze inquinanti o di riduzione della loro concentrazione che attengono propriamente alla bonifica dei siti. Resta il fatto che anche per le operazioni non sovrapponibili le attività di messa in sicurezza sono comunque prodromiche a quelle di bonifica, come confermato dalla collocazione sistematica dei due istituti, entrambi disciplinati nel titolo V del d.lgs. n. 152 del 2006, dedicato per l’appunto alla “Bonifica di siti contaminati”: il nesso di strumentalità e quindi di complementarietà tra le due attività giustifica, in definitiva, la loro assimilabilità ai fini della dimostrazione del requisito di esperienza professionale necessario per l’iscrizione nell’Albo nazionale per le attività di bonifica.
Consiglio di Stato Sez. VI n. 1200 del 6 febbraio 2024
Elettrosmog.Limiti alla installazione degli impianti
In tema di autorizzazione alla realizzazione di stazioni radio base per la telefonia mobile, deve ritenersi illegittimo il regolamento comunale che vieti l'istallazione di tali impianti in aree diverse da quelle individuate dal Comune, comportando una limitazione alla localizzazione in aree generalizzate del territorio. La specificazione dei siti è ammessa dalla norma ma in negativo, a fini di tutela, e non può quindi estendersi alla ulteriore limitazione della specificazione dei siti quali unici punti ammessi, pena una illogica inversione del criterio normativamente stabilito. Il regolamento previsto dall'art. 8, comma 6, l. n. 36/2001, nel disciplinare il corretto insediamento nel territorio degli impianti stazioni radio base, può contenere regole a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico artistico, o anche per la protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili (scuole, ospedali, ecc.), ma non può imporre limiti generalizzati all'installazione degli impianti se tali limiti sono incompatibili con l'interesse pubblico alla copertura di rete nel territorio nazionale. Deve allora ritenersi consentito ai Comuni, nell'esercizio dei loro poteri di pianificazione territoriale, di raccordare le esigenze urbanistiche con quelle di minimizzazione dell'impatto elettromagnetico, ai sensi dell'ultimo inciso del comma 6 dell'art. 8, prevedendo con regolamento anche limiti di carattere generale all'installazione degli impianti, purché sia comunque garantita una localizzazione alternativa degli stessi, in modo da rendere possibile la copertura di rete del territorio nazionale. Possono, quindi, ritenersi legittime anche disposizioni che non consentono, in generale, la localizzazione degli impianti nell'area del centro storico (o in determinate aree del centro storico) o nelle adiacenze di siti sensibili (come scuole e ospedali), purché sia garantita la copertura di rete, anche nel centro storico e nei siti sensibili, con impianti collocati in altre aree. In definitiva, ciò che risulta necessario è che la possibile interdizione di allocazione di impianti in specifiche aree del territorio comunale risponda a particolari esigenze di interesse pubblico e che, comunque, i criteri localizzativi adottati non si trasformino in limitazioni alla copertura di rete. È necessario cioè che il limite o il divieto posto dall'ente locale non impedisca la capillare distribuzione del servizio all'interno del territorio, Deve, quindi, esservi un equo contemperamento tra l'interesse urbanistico perseguito dal Comune e l'interesse alla piena ed efficiente copertura di rete.
Pagina 1 di 527