Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 31963 del 6 agosto 2024 (CC 15 mag 2024)
Pres. Ramacci Rel. Andronio Ric. Acierno ed altri
Urbanistica.Demolizione e diritto alla salute
In tema di reati edilizi, la tutela del diritto alla salute di coloro che abitano l’immobile oggetto dell’ordine di demolizione, specie se affetti da patologie gravi o invalidanti, postula che i predetti siano necessariamente posti in un ambiente salubre, edificato ed attrezzato nel pieno rispetto della normativa vigente, essendo quest’ultima finalizzata a garantire anche il benessere di coloro che abitano detti luoghi
Corte di Giustizia (Seconda Sezione) 5 settembre 2024
« Rinvio pregiudiziale – Articolo 299 TFUE – Regolamento (CE) n. 1907/2006 – Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) – Articolo 94, paragrafo 1 – Regolamento (CE) n. 340/2008 – Articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, e articolo 13, paragrafo 4, terzo comma – Tariffe e oneri dovuti all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) – Tariffa dovuta per la registrazione di una sostanza – Riduzione concessa alle piccole e medie imprese (PMI) – Verifica da parte dell’ECHA della dichiarazione relativa alle dimensioni dell’impresa – Omessa comunicazione di determinate informazioni entro il termine stabilito – Decisione dell’ECHA che reclama il pagamento integrale della tariffa di cui trattasi e impone un onere amministrativo – Esecuzione forzata – Possibilità per l’ECHA di proporre un ricorso dinanzi a un giudice nazionale al fine di ottenere il pagamento di tale onere amministrativo »
Consiglio di Statto Sez.VI n. 6356 del 15 luglio 2024
Urbanistica.Modifica destinazione d'uso con o senza opere
L'introduzione delle categorie di destinazione urbanistica ad opera del c.d. decreto Sblocca Italia (d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 novembre 2014, n. 164) tramite l'inserimento dell'articolo 23-ter nel Testo unico per l'edilizia, per la sua portata assorbente della valutata incidenza sul carico urbanistico, ha fatto perdere un po' di significatività alla già cennata distinzione, tradizionalmente operata in dottrina e giurisprudenza, tra modifiche di destinazione d'uso funzionali o senza opere e modifiche di destinazione d'uso realizzate tramite le stesse. Ciò che conta, infatti, è non tanto la modalità di realizzazione del cambio, ma gli effetti che produce. Da ciò può dunque affermarsi che l'individuazione di elementi sintomatici si rende necessaria a stabilire se in concreto cambio c'è stato o meno ed essi vanno individuati caso per caso, a partire proprio da quelle dotazioni che, a maggior ragione ove consistite non in elementi di arredo ma in fattori strutturali, tradizionalmente connotano un determinato utilizzo del bene, in quanto necessarie allo scopo. Quand'anche, dunque, in singoli casi la realizzazione del servizio igienico o di un mero vano wc potrebbe anche non assumere rilevanza ex se, come nel caso in cui il manufatto sia "pertinenziale", lo stesso non si può affermare laddove, oltre a tale circostanza "logistica", allo stesso si aggiungano altre dotazioni strutturali tipicamente riconducibili all'uso abitativo, quali la presenza di una cucina, anche se questa sia costituita da un “mobile” facilmente rimuovibile e, al momento del sopralluogo, non allacciato all’impianto di distribuzione del gas (il che non dimostra che detto “mobile cucina” potesse essere comunque funzionante e svolgere il proprio ruolo funzionale all’abitabilità del locale).
Consiglio di Stato Sez.VI n. 6515 del 19 luglio 2024
Beni ambientali.Sindacablità in sede giudiziale del parere della soprintendenza
In materia di autorizzazione paesaggistica il giudizio affidato all'Amministrazione preposta è connotato da un'ampia discrezionalità tecnico-valutativa, poiché implica l'applicazione di cognizioni tecniche specialistiche proprie di settori scientifici disciplinari della storia, dell'arte e dell'architettura, caratterizzati da ampi margini di opinabilità. L'apprezzamento così compiuto è quindi sindacabile, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l'aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, ma fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, sicché, in sede di giurisdizione di legittimità, può essere censurata la sola valutazione che si ponga al di fuori dell'ambito di opinabilità, affinché il sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello dell'Amministrazione attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile
Cass. Sez. III n. 31969 del 6 agosto 2024 (CC 26 giu 2024)
Pres. Ramacci Est. Liberati Ric. PM in proc. Carnuccio
Ambiente in genere.Concessione demaniale suppletiva
La concessione suppletiva, quale prevista dall’art. 24 d.P.R. n. 328 del 1952 (regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione), pur costituendo un provvedimento comunque discrezionale, si pone come eccezione ai principi di matrice euro-unitaria in tema di concessioni e deve quindi essere interpretata restrittivamente; essa, infatti, consente l’affidamento diretto e senza gara al precedente concessionario di un’ulteriore porzione di area demaniale, sicché è necessario individuare preventivamente e rigorosamente le condizioni alle quali tale affidamento diretto possa avvenire, e vagliarne la sussistenza in concreto caso per caso; l’affidamento diretto di una maggiore superficie in ampliamento può ammettersi solo in presenza di situazioni eccezionali e nella misura in cui l’estensione della originaria concessione sia obiettivamente funzionale e necessaria per l’effettivo corretto e proficuo utilizzo del bene già concesso e abbia, in ogni caso, una minima consistenza quantitativa, e non anche quando essa riguardi un (ulteriore) bene demaniale che solo soggettivamente sia collegato al primo, ma che obiettivamente potrebbe essere oggetto di una autonoma e distinta concessione.
Consiglio di Stato Sez. VI n.6558 del 19 luglio 2024
Rumore.Caratteristiche del piano di classificazione acustica
Il piano di classificazione acustica è un atto tecnico-politico, che presuppone un’ampia discrezionalità in capo all’ente nella sua elaborazione, adottato dal Consiglio regionale che persegue la finalità di fissare gli obiettivi ambientali di un’area, in relazione alle sorgenti sonore esistenti, procedendo alla cd. “zonizzazione acustica”, che è un concetto introdotto dalla Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995. In attuazione della legge il D.P.C.M. del 14 novembre del 1997 ha definito le sei classi acustiche, corrispondenti alle relative zone, in cui può essere suddiviso il territorio comunale, ognuna delle quali è caratterizzata da limiti di densità acustica crescenti. Grazie alla classificazione, il territorio comunale viene suddiviso in aree acusticamente omogenee che tendenzialmente corrispondono alle destinazioni urbanistiche delle singole aree del territorio, evincibili dalla relazione tecnica del piano regolatore generale e dalle relative norme di attuazione, salvo possibili correzioni dovute ad aree nelle quali, ad una data destinazione urbanistica, corrispondono, di fatto, dimensioni acustiche diverse. Il piano di zonizzazione si basa, dunque, sui due dati rivenienti dalle destinazioni urbanistiche e dagli elementi di fatto evincibili in merito all’inquinamento acustico preesistente in ciascuna delle aree classificate.
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