Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Cass. Sez. III n. 14130 del 10 aprile 2025 (CC 20 mar 2025)
Pres. Ramacci Est. Noviello Ric. Ambrosio
Urbanistica.Termine ultimo di legittimazione per la domanda di sanatoria ex art. 36 TUE
Una lettura letterale e sistematica dell’art. 36 del DPR 380/01, esaminato in rapporto, in particolare, agli artt. 10, 33 comma 1 e 2, 31 commi 3, 4 e 4 bis, conduce a ritenere che in caso di decorso di 90 giorni dalla notifica dell’ordine di demolizione comunale e quindi di acquisizione al patrimonio dell’opera abusiva realizzata senza permesso di costruire o in totale difformità, diversa dalla ristrutturazione, non sussista più la legittimazione a presentare la domanda di sanatoria ex art. 36 del DPR 380/01, atteso che il riferimento alternativo, riportato in tale ultimo articolo, alla comminazione di sanzioni amministrative piuttosto che al termine stabilito dal responsabile dell’ufficio comunale per la eliminazione degli interventi di ristrutturazione, quale termine ultimo di legittimazione a presentare tale istanza da parte del proprietario dell’opera ovvero del responsabile dell’abuso, attiene ai soli distinti casi di ristrutturazione ex art. 10 comma 1 del TUE, per i quali sia impossibile ripristinare l’originario stato dell’immobile e si imponga quindi, in sostituzione, ex art. 33 comma 2 del DPR 380/01, la comminazione di sanzione amministrativa pecuniaria.
Consiglio di Stato Sez. VII n. 3328 del 16 aprile 2025
Ambiente in genere. Valutazione di incidenza ambientale (VINCA)
Il quid iuris della Valutazione di Incidenza Ambientale consiste nell’idoneità del piano o progetto da valutare (e, parimenti, delle sue eventuali modifiche) ad incidere su un determinato sito della rete Natura 2000. Va da sé che anche in caso di V.Inc.A. – così come in caso di VIA – la parte ricorrente non può limitarsi a comprovare l’esistenza di una modifica del progetto inizialmente assentito con V.Inc.A., ma deve provare anche che tale modifica è atta ad esplicare un’incidenza significativa sul sito ricompreso nella rete Natura 2000.
Corte di Giustizia (Prima Sezione) 8 maggio 2025
« Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2011/92/UE – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati – Progetti elencati nell’allegato II – Determinazione dei progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale (screening) – Articolo 9 bis – Prevenzione dei conflitti di interesse – Cumulo delle funzioni di committente e di autorità competente a procedere a tale determinazione – Appropriata separazione tra funzioni confliggenti »
TAR Lombardia (MI) Sez. II n. 1574 del 8 maggio 2025
Urbanistica.Ambito di applicazione dell'art. 38 TUE
La norma di cui all’art. 38 del d.P.R. n. 380 del 2001 non abbia carattere assorbente e sia anzi di natura speciale: il più mite trattamento sanzionatorio da essa introdotto è infatti diretto a sanzionare esclusivamente la specifica condotta consistente nella realizzazione di un’opera del tutto conforme ad un titolo edilizio annullato. Solo in questo caso si versa invero in quella situazione di buona fede che giustifica l’applicazione di misure sanzionatorie più favorevoli. Al contrario, quando l’opera si discosta in tutto o in parte dal titolo edilizio annullato, non vi è una situazione di buona fede da tutelare e non vi è quindi ragione per applicare la norma di favore contenuta nell’art. 38 del d.P.R. n. 380 del 2001. Per le parti eseguite in difformità vanno dunque applicate le altre disposizioni sanzionatorie introdotte dallo stesso d.P.R. n. 380 del 2001. (segnalazione M. Grisanti)
Cass. Sez. III n. 16088 del 28 aprile 2025 (CC 13 feb 2025)
Pres. Ramacci Est. Aceto Ric. Marino
Rifiuti.Sequestro del mezzo di trasporto del terzo estraneo al reato
Nel caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria del veicolo utilizzato per il trasporto illecito di rifiuti, il terzo proprietario del mezzo, che sia effettivamente estraneo al reato (non avendo partecipato alla commissione dell'illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati), è legittimato esclusivamente a dimostrare la sua buona fede, ovvero che l'uso illecito della "res" gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente. Il terzo estraneo, così individuato, non può interloquire sulla sussistenza del fatto-reato a lui non addebitato.
Consiglio di Stato Sez. II n. 2814 del 2 aprile 2024
Urbanistica.Differenze tra varianti e variazioni essenziali
Il concetto di variazione essenziale attiene più propriamente alla modalità di esecuzione delle opere e va pertanto distinto dalle “varianti”, che pur afferendo alla medesima, consentono di adeguare il titolo autorizzativo originario in corso di edificazione. Mentre, cioè, le varianti in senso proprio, ovvero le modificazioni qualitative o quantitative di non rilevante consistenza rispetto al progetto approvato, tali da non comportare un sostanziale e radicale mutamento del nuovo elaborato rispetto a quello oggetto di approvazione, sono soggette al rilascio di permesso in variante (rectius, a d.i.a., in luogo della presentazione della quale il privato può optare per la richiesta di titolo esplicito), complementare ed accessorio, anche sotto il profilo temporale della normativa operante, rispetto all’originario permesso a costruire; le varianti essenziali, caratterizzate da incompatibilità quali-quantitativa con il progetto edificatorio originario rispetto ai parametri indicati dall’art. 32 del d.P.R. n. 380 del 2001, sono soggette al rilascio di un permesso di costruire del tutto nuovo ed autonomo rispetto al primo, e per esso valgono le disposizioni vigenti al momento della loro realizzazione.
Pagina 1 di 639