Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Ad. Plen. n. 8 del 10 luglio 2025
Beni ambientali.Criteri di computo della fascia di vincolo in relazione a fiumi, torrenti o corsi d’acqua cd. minori
La lettera c) del comma 1 dell’art. 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004 sottopone a vincolo paesaggistico le aree ricomprese nelle fasce ricomprese nei 150 metri adiacenti ai fiumi, ai torrenti ed ai corsi d’acqua, da computare tenendo conto dei piedi degli argini e dalle sponde, incluse le aree sopraelevate. (segnalazione Ing. M. Federici)
Consiglio di Stato Sez. VI n. 5322 del 18 giugno 2025
Urbanistica.SCIA e potere di autotutela
Anche dopo la scadenza del termine per l'esercizio dei poteri inibitori degli effetti della SCIA, l'amministrazione competente conserva un potere residuale di autotutela, da intendere, però, come potere sui generis, che si differenzia dalla consueta autotutela decisoria proprio perché non implica un'attività di secondo grado insistente su un precedente provvedimento amministrativo; si tratta di un potere che non si attua mediante un provvedimento di secondo grado in senso tecnico, dato che esso non ha per oggetto una precedente manifestazione di volontà dell'amministrazione, ma incide sugli effetti prodotti ex lege dalla presentazione della SCIA ed eventualmente dal trascorrere di un determinato periodo di tempo, e che con l'autotutela classica condivide soltanto i presupposti e il procedimento; scaduto il termine per l'esercizio dei poteri inibitori, l'amministrazione può vietare lo svolgimento dell'attività e ordinare l'eliminazione degli effetti già prodotti solo se ricorrono in concreto i presupposti per l'autotutela; e, dunque, entro un ragionevole lasso di tempo, dopo aver valutato gli interessi in conflitto e sussistendone le ragioni di interesse pubblico. Alla luce di tale orientamento, ormai del tutto consolidato, l’intervento dell’amministrazione in casi siffatti assume quindi i connotati tipici del potere di autotutela laddove, come nel caso di specie, sia decorso il termine per il consolidamento del titolo.
Consiglio di Stato Sez. VII n. 4981 del 9 giugno 2025
Urbanistica.Difformità totali variazioni essenziali e difformità parziali
Si è in presenza di difformità totali del manufatto o variazioni essenziali, sanzionabili con la demolizione, allorché i lavori riguardino un'opera 'diversa' da quella prevista dall'atto di concessione per conformazione, strutturazione, destinazione, ubicazione, mentre si configura la difformità parziale quando le modificazioni incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione e si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell'opera
Consiglio di Stato Sez. II n. 5029 del 11 giugno 2025
Urbanistica.Trasformazione di magazzino o locale di deposito in studio professionale
La trasformazione di un immobile classificato come magazzino o locale di deposito - non destinato, pertanto, per tipologia e natura ad accogliere, in modo continuativo e prolungato persone, bensì merci e beni – in luogo adibito a studio professionale e uffici costituisce «mutamento d'uso urbanisticamente rilevante». Tale definizione si attaglia ad ogni forma di trasformazione stabile di un immobile, preordinata a soddisfare esigenze non precarie, anche se non accompagnata da opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile ad una diversa categoria funzionale fra quelle elencate dall'art. 23-ter, comma 1, d.P.R. n. 380/2001. Inoltre, la realizzazione della tipologia di manufatti destinati a garage o cantina è conforme alla destinazione di zona (residenziale) nei soli limiti in cui essi restino “locali accessori”, che in quanto privi dei requisiti di abitabilità non incidono sulle disponibilità volumetriche abitative né sul carico urbanistico. Il cambio di destinazione d’uso da garage o cantina a residenziale (ma il ragionamento vale anche per la destinazione oggetto di contestazione nel presente giudizio a studio professionale e ufficio), quindi, è sempre rilevante, pur se astrattamente non si passa da una all’altra delle categorie previste nell’art. 23-ter, e necessita pertanto di permesso di costruire.
Consiglio di Stato Sez. VII n. 5095 del 12 giugno 2025
Ambiente in genere.Legittimazione processuale delle organizzazioni collettive in materia ambientale
In materia ambientale, la legittimazione processuale delle organizzazioni collettive si fonda su un riconoscimento legislativo espresso ovvero su una previsione legislativa implicita che postula la ricorrenza di requisiti cumulativi, sintomatico della concreta rappresentatività, ossia: a) l’ente persegua il soddisfacimento dell'interesse ambientale che sia stabilito dallo statuto; b) l’ente presenti un'organizzazione stabilmente finalizzata a tutelare l’interesse; c) l’interesse diffuso abbia connotati di sostanziale "omogeneità" tra i soggetti che compongono la "comunità". In particolare, le associazioni ambientaliste elencate nell'art. 13 della L. n. 349 del 1986 godono del diritto di presentare ricorsi amministrativi contro atti giudicati illegittimi, senza la necessità di ulteriori verifiche da parte del Giudice, come stabilito dall'art. 18 della stessa legge. Questa normativa riconosce la loro capacità di intervenire in causa legate a danni ambientali. Per le associazioni che non figurino in questo elenco, la possibilità di ricorrere viene invece valutata individualmente, seguendo criteri specifici sviluppati dalla giurisprudenza. La decisione di ammettere queste associazioni all'azione legale si basa su tre condizioni principali: devono perseguire costantemente obiettivi di tutela ambientale secondo i loro statuti, devono dimostrare di essere rappresentative e stabili, e la loro area di interesse deve corrispondere alla zona in cui si trova il bene collettivo danneggiato
Consiglio di Stato Sez. VI n. 5160 del 13 giugno 2025
Urbanistica.Lottizzazione abusiva impossibilità di condono o sanatoria
Non è possibile procedere alla sanatoria della lottizzazione abusiva mediante il condono delle singole unità immobiliari realizzate abusivamente, ciò in quanto le singole porzioni di suolo ricomprese nell'area abusivamente lottizzata non possono essere valutate in modo isolato e atomistico, ma devono essere valutate in relazione allo stravolgimento della destinazione di zona che ne deriva nel suo complesso. Un intervento oggettivamente incompatibile con la destinazione di zona, integrando una lottizzazione abusiva, configura un illecito urbanistico e non un abuso edilizio, con conseguente inapplicabilità delle discipline riferite a queste ultime fattispecie, e segnatamente della sanatoria prevista per gli abusi edilizi, anche qualora sia stata rilasciata una concessione edilizia in sanatoria per le singole opere facenti parte della lottizzazione
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