Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 16178 del 18 aprile 2024 (CC 15 feb 2024)
Pres. Ramacci Est. Noviello Ric. Licciardi
Urbanistica.Legittimazione alla presentazione della domanda di condono
Premessa la diversa disciplina circa la legittimazione attiva, dettata in ordine alla richiesta di permesso in sanatoria ex art. 36 DPR 380/01 - atteso che il primo comma del citato articolo 36 fissa un ambito di operatività della legittimazione alquanto peculiare quanto ai tempi di proponibilità della domanda di sanatoria e al novero dei soggetti interessati, essendo in proposito alternativamente inclusi sia il proprietario che il responsabile dell’abuso (solo fino alla scadenza del termine di cui agli artt. 31 comma 3, 33 comma 1 DPR 380/01 e comunque fino alla irrogazione delle sanzioni amministrative) –, va osservato come incida sulla legittimazione di chi può proporre la diversa e distinta domanda di condono la titolarità del bene al momento della proposizione della medesima. Va al riguardo evidenziato che ai sensi dell’art. 32 comma 25 del D. L. 269/2003, convertito con legge 326/2003, per la disciplina del condono stabilita con tali previsioni normative (cd. terzo condono) si applicano, tra le altre, le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni. Consegue che operano, in ordine ai soggetti che possono proporre domanda di condono, le indicazioni già elaborate dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al secondo condono (del 1994), secondo le quali legittimati alla presentazione dell'istanza di condono sono il proprietario della costruzione abusiva, il titolare della concessione edilizia, il committente delle opere, il costruttore ed il direttore dei lavori, con esclusione dei figli del proprietario, salvo ipotesi di tipo successorio
Corte costituzionale n. 82 del 10 maggio 2024
Oggetto: Ambiente - VIA (Valutazione di impatto ambientale) - Norme della Regione Puglia - Aree a parcheggio a uso pubblico e temporaneo non superiore a centoventi giorni, comprese tra le attività di cui all’art. 6, c. 1, lett. e-bis), del d.P.R. n. 380 del 2001 - Esclusione, sino al 31 dicembre 2023, di tali aree dalle procedure di valutazione ambientale e paesaggistica a condizione che entro e non oltre trenta giorni dal loro utilizzo sia garantito il ripristino dello stato dei luoghi - Denunciata introduzione di una deroga alle disposizioni relative alla disciplina dell’autorizzazione paesaggistica - Invasione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia della tutela dei beni culturali - Denunciata applicazione della previsione a tutti i parcheggi a uso pubblico in contrasto con la normativa statale riguardante la verifica di assoggettabilità a VIA dei parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto.
Dispositivo: illegittimità costituzionale
Consiglio di Stato Sez. II n. 3257 del 9 aprile 2024
Rifiuti.Custode giudiziario ed obblighi di rimozione
La responsabilità alla rimozione dei rifiuti grava sul custode giudiziario di immobile sottoposto a pignoramento immobiliare, quando all’interno dell’immobile pignorato si trovino rifiuti da inviare a smaltimento; la circostanza che il custode giudiziario non assuma formalmente la custodia di tali rifiuti, oltre che essere indifferente ai fini della consumazione dell’illecito, contribuisce, semmai, ad aggravare la posizione del custode dell’immobile pignorato, che in tal modo assume un atteggiamento di dichiarato e voluto disinteresse verso i rifiuti, che per questo divengono “abbandonati” e “incontrollati”.
Il cigno verde e la separazione dei poteri
(nota a sentenza Tribunale civile di Roma del , sez. II, causa n. 39415 del 2021)
di Giuseppe TROPEA
TAR Lombardia (BS) Sez. II n. 256 del 28 marzo 2024
Urbanistica.Nozione di sagoma
Per "sagoma" si intende la conformazione planivolumetrica della costruzione ed il suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali con gli aggetti e gli sporti; mentre il prospetto individua gli sviluppi in verticale dell’edificio e quindi la facciata dello stesso, rientrando nella fattispecie anche le aperture presenti sulle pareti esterne
Cass. Sez. III n. 15637 del 13 aprile 2024 (CC 13 mar 2024)
Pres. Ramacci Est. Galanti Ric. Spiezia ed altri
Urbanistica.Esecuzione del sequestro impeditivo
Il principio di proporzionalità, applicabile anche alla fase esecutiva del sequestro impeditivo, non può spingersi, in assenza di impulso di parte, fino alla rivalutazione della sussistenza del presupposto del “periculum in mora”, realizzandosi, in tal caso, una indebita invasione da parte del giudice delle prerogative dell’organo requirente preposto all’esecuzione del provvedimento. In tema di reati urbanistici, ai fini della valutazione del requisito della “indispensabilità” dell’ordine di sgombero, occorre tenere conto anche dell’aggravio in concreto del “carico urbanistico” dell’opera abusiva, ancorché ultimata, in quanto incidente sul regolare assetto del territorio.
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