Cass. Sez. III n. 16625 del 21 aprile 2015 (Ud 8 apr 2015)
Pres. Mannino Est. Ramacci Ric. PM in proc. Bonci
Beni Ambientali.Deturpamento di bellezze naturali e rilevanza autorizzazione
La contravvenzione di cui all'art. 734 cod. pen. ha natura di reato di danno, che si configura con l'effettiva distruzione o alterazione delle bellezze naturali dei luoghi protetti, evento che può essere determinato attraverso qualsiasi condotta attiva od omissiva, trattandosi di reato a forma libera. L'esistenza di una autorizzazione amministrativa all'esecuzione dell'intervento deturpante rileva relativamente, avendo il giudice penale il potere di accertamento della sussistenza dell'alterazione o distruzione dei luoghi, indipendentemente da ogni valutazione della P.A., della quale, se intervenuta, il giudice deve comunque tenere conto, ad esempio, nella valutazione dell'elemento psicologico o della gravità del reato
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