Ciao a tutti, mi accorgo solo oggi dell’evoluzione di questa discussione e la riprendo volentieri.
In particolare vorrei riprendere il filo del discorso a partire dal messaggio del 2 novembre 2011 in cui robbonet, dopo aver citato l’art. 182-bis comma 1 del D.Lgs. 152/2006, sostiene che “mi sembra chiaro che anche il recupero dei rifiuti urbani non differenziati debba essere attuato all'interno dell'ambito territoriale ottimale di appartenenza”.
Ecco, a me, senza alcuna polemica, non sembra chiaro affatto!
Mentre l’alinea cita anche il recupero dei rifiuti urbani non differenziati, la lettera a) parla solo di autosufficienza di smaltimento.
In tema di recupero di rifiuti urbani indifferenziati, la successiva lettera b) non parla più di autosufficienza ma si riferisce a “impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione”.
Trovo ragionevoli le considerazioni di robbonet in merito alle intenzioni del legislatore.
Tuttavia, come ho detto in un mio intervento precedente, ciò che conta è ciò che il legislatore ha scritto… e in questo caso a me pare differente da ciò che (forse) intendeva scrivere.
Concludo riproponendovi il mio quesito provocatorio.
Per destinare a recupero nella regione B rifiuti urbani indifferenziati prodotti nella regione A, occorre il preventivo accordo regionale di cui all'art. 182 comma 3?
Secondo me, a stretta norma di legge, no.
Non si tratta di un semplice “quesito accademico”: circostanze simili potrebbero presentarsi concretamente.