In un dibattito tecnico-giuridico, quando si asserisce perentoriamente qualche cosa senza portare alcun argomento al di fuori delle proprie personalissime convinzioni ed elucubrazioni a sostegno delle proprie tesi, risulta un dibattito sterile che non porta da nessuna parte.
Cesare dixit. Punto.
Alberto Sordi nel Marchese del Grillo diceva: io so' io, e voi non siete un .....
per @simone.19
Hai perfettamente ragione. Ancora una volta, i privati che abbandonano rifiuti provenienti dalla propria attività umana e domestica sono soggetti a sanzione amministrativa prevista dal combinato disposto dagli artt. 192-255 del TUA.
Il TUA si applica in pieno ANCHE ai soggetti privati, proprio in forza di quel pronome indefinito "chiunque" che indica il soggetto attivo della violazione, presente diffusamente in diversi articoli sanzionatori.
Come giustamente fai osservare, se il soggetto privato esercita di fatto un'attività imprenditoriale abusiva di gestione di rifiuti, ricade in pieno anche nelle sanzioni penali previste dal TUA, rivesta o meno la qualifica di impresa o ente.
Il fatto che i sequestri preventivi vengano convalidati dopo il giudizio del P.M. e del GIP dimostra che sei nel giusto. Evidentemente gli avvocati difensori non si sono accorti che il TUA non si applica ai soggetti privati......
Dirò di più.
Il privato che da fuoco ai PROPRI rifiuti abbandonati è soggetto direttamente a sanzione penale, in forza dell'art. 256-bis. E risulta cristallina la distinzione fra "chiunque" (quindi tutti, soggetti privati, imprese, enti) ed "imprese/enti" proprio al comma 3 dell'art. 256-bis:
"La pena e' aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 e' commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata e' responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231."