Sempre premesso che la materia è per me alquanto ostica, per non dire sconosciuta, cercherò di illustrare il mio dubbio, precisando il quadro (normativo) in cui devo muovermi.
Come da oggetto, il mio problema è quello di dover rilasciare una autorizzazione per manufatti-scaricatori di emergenza (non di piena) a servizio di un tratto di rete fognaria (fognatura separata) esclusivamente “nera” (ossia di “acque nere non diluite”), che danno origine a scarichi su suolo (o altro corpo ricettore, come il corpo idrico superficiale), non funzionali (immagino che significhi: non associati/abbinati) ad alcuna stazione di sollevamento (dunque operanti secondo un sistema “a gravità”).
Tali manufatti funzionano dando origine a uno scarico solo se la portata nera convogliata nelle rispettive condotte fognarie supera un determinato quantitativo pari alla “portata di attivazione dello sfioro”.
Il quadro (normativo) da me individuato e a cui devo fare comunque riferimento è il seguente.
D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale.” e ss.mm.ii.
- “acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato” (articolo 74 “Definizioni”, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.);
- “rete fognaria: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane” (articolo 74 “Definizioni”, comma 1, lettera dd) del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.);
- “fognatura separata: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia” (articolo 74 “Definizioni”, comma 1, lettera ee) del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.);
- “scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114” (articolo 74 “Definizioni”, comma 1, lettera ff) del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.);
- “E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione: [...] per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie; [...]” (articolo 103 “scarichi sul suolo”, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.);
- “Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.” (articolo 124 “criteri generali”, comma 1, del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.).
- “La fognatura nera o mista deve essere dotata di pozzetti di allaccio sifonati ed areati in modo da evitare l'emissione di cattivi odori. Il posizionamento della fognatura deve essere tale da permettere la raccolta di liquami provenienti da utenze site almeno a 0,5 metri sotto il piano stradale senza sollevamenti.” (Capitolo 8 “Livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun Ambito Territoriale Ottimale (art. 4, comma 1, lett. g) della legge 5 gennaio 1994, n. 36”, paragrafo 8.3.3 “Immissione in fogna” dell’allegato al d.P.C.M. 4 marzo 1996 “Disposizioni in materia di risorse idriche.”);
- “Le fognature nere debbono essere dimensionate, con adeguato franco, per una portata di punta commisurata a quella adottata per l'acquedotto, oltre alla portata necessaria per lo smaltimento delle acque di prima pioggia provenienti dalla rete di drenaggio urbano, se previste.” (Capitolo 8 “Livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun Ambito Territoriale Ottimale (art. 4, comma 1, lett. g) della legge 5 gennaio 1994, n. 36”, paragrafo 8.3.4 “Fognature nere” dell’allegato al d.P.C.M. 4 marzo 1996 “Disposizioni in materia di risorse idriche.”);
- “Ai fini del drenaggio delle acque meteoriche le reti di fognatura bianca o mista debbono essere dimensionate e gestite in modo da garantire che fenomeni di rigurgito non interessino il piano stradale o le immissioni di scarichi neri con frequenza superiore ad una volta ogni cinque anni per ogni singola rete.” (Capitolo 8 “Livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun Ambito Territoriale Ottimale (art. 4, comma 1, lett. g) della legge 5 gennaio 1994, n. 36”, paragrafo 8.3.5 “Drenaggio urbano” dell’allegato al d.P.C.M. 4 marzo 1996 “Disposizioni in materia di risorse idriche.”).
- “fognatura mista: rete fognaria che canalizza sia le acque reflue urbane che le acque reflue meteoriche” (articolo 24 “Definizioni”, comma 1, lettera a) della Sezione D - Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche, approvato con D.A.C.R. n. 145 del 26/01/2010 e ss.mm.ii.);
- “scaricatori o scolmatori o sfioratori di piena: dispositivi che consentono lo scarico delle portate di supero in tempo di pioggia in determinate sezioni delle reti di fognatura di tipo misto” (articolo 24 “Definizioni”, comma 1, lettera d) della Sezione D - Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche, approvato con D.A.C.R. n. 145 del 26/01/2010 e ss.mm.ii.);
- “In presenza di reti separate, è vietato scaricare nella fognatura nera qualsiasi acqua priva di carico inquinante o che, prima dell’immissione in rete, rispetti i limiti di emissione per lo scarico in acque superficiali (quali, ad esempio, le acque di drenaggio di falda, le acque meteoriche provenienti da aree private adibite ad uso di civile abitazione, le acque di troppo pieno degli acquedotti). E’ altresì vietato, di norma, scaricarvi le acque di raffreddamento provenienti da attività produttive non suscettibili di contaminazioni, nonché i reflui industriali depurati in modo tale da aver assunto i requisiti per lo scarico in acque superficiali: tuttavia tali scarichi sono ammissibili, purché non pregiudichino la funzionalità dell’impianto di trattamento finale, qualora lo scarico diretto in acque superficiali risulti troppo oneroso; si presume la eccessiva onerosità quando sussista una delle condizioni di cui all’art. 29, comma 8. Gli scarichi esistenti devono essere adeguati entro il 31.12.2012.” (articolo 41 “Reti fognarie”, comma 5, della Sezione D - Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche, approvato con D.A.C.R. n. 145 del 26/01/2010 e ss.mm.ii.);
- “Gli scarichi di emergenza, destinati ad entrare in funzione in caso di guasto di impianti di sollevamento e simili, devono essere autorizzati allo scarico (come scarichi di acque reflue urbane ai sensi dell’ art. 124, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.) in ogni caso, previa la necessaria verifica degli standard costruttivi e delle condizioni di funzionamento. L’autorità competente, anche in considerazione delle condizioni ambientali del recettore, prescriverà gli opportuni accorgimenti per limitare le probabilità di entrata in funzione, quali, ad esempio e secondo i casi, la ridondanza delle apparecchiature di sollevamento e la ridondanza dei sistemi di alimentazione elettrica; potrà anche vietare la immissione in taluni recettori, in considerazione del loro pregio o del loro stato di compromissione. | A tali scarichi non si applicano i valori limite di emissione previsti dall’Allegato 5 del d.lgs. 152/2006.” (articolo 41 “Reti fognarie”, comma 19, della Sezione D - Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche, approvato con D.A.C.R. n. 145 del 26/01/2010 e ss.mm.ii.);
- “Gli scolmatori (sfioratori) di piena devono essere autorizzati allo scarico (come scarichi di acque reflue urbane ai sensi dell’art. 124, comma1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.) in ogni caso, previa la necessaria verifica degli standard costruttivi e delle condizioni di funzionamento. A tali scarichi non si applicano i valori limite di emissione previsti dall’Allegato 5 del d.lgs. 152/2006.” (articolo 43 “Reti fognarie miste, acque di prima pioggia e sfioratori di piena delle reti fognarie miste”, comma 1, della Sezione D - Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche, approvato con D.A.C.R. n. 145 del 26/01/2010 e ss.mm.ii.).
Poiché viene richiesta espressa autorizzazione, ex D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 e ss.mm.ii. (c.d. “AUA - autorizzazione unica ambientale”) per lo scarico su suolo (o altro corpo ricettore) proveniente dai manufatti-scaricatori di emergenza a servizio di una rete fognaria esclusivamente “nera”, non funzionali ad alcuna stazione di sollevamento, come deve/può comportarsi l’autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione in tale fattispecie?
Rilasciare l’autorizzazione tout court?
Imporre prescrizioni allo scarico, come il telecontrollo degli scaricatori? Ovvero, preso a riferimento un determinato arco temporale, la comunicazione tempestiva all’autorità competente dell’eventuale entrata in funzione di tali scarichi, con previsione di immediata adozione, nel caso si attivi lo scarico, di idonee conseguenti misure (come vasche di sedimentazione per successiva reimmissione in fognatura dell’esubero)?
Grazie in anticipo per ogni supporto e suggerimento!