Scaricatori di emergenza di una rete fognaria solo “nera”: come autorizzare?

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markinson
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Scaricatori di emergenza di una rete fognaria solo “nera”: come autorizzare?

Messaggio da markinson »

Salve a tutti! :)

Sempre premesso che la materia è per me alquanto ostica, per non dire sconosciuta, cercherò di illustrare il mio dubbio, precisando il quadro (normativo) in cui devo muovermi.

Come da oggetto, il mio problema è quello di dover rilasciare una autorizzazione per manufatti-scaricatori di emergenza (non di piena) a servizio di un tratto di rete fognaria (fognatura separata) esclusivamente “nera” (ossia di “acque nere non diluite”), che danno origine a scarichi su suolo (o altro corpo ricettore, come il corpo idrico superficiale), non funzionali (immagino che significhi: non associati/abbinati) ad alcuna stazione di sollevamento (dunque operanti secondo un sistema “a gravità”).
Tali manufatti funzionano dando origine a uno scarico solo se la portata nera convogliata nelle rispettive condotte fognarie supera un determinato quantitativo pari alla “portata di attivazione dello sfioro”.

Il quadro (normativo) da me individuato e a cui devo fare comunque riferimento è il seguente.

D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale.” e ss.mm.ii.
  • acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato” (articolo 74 “Definizioni”, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.);
  • rete fognaria: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane” (articolo 74 “Definizioni”, comma 1, lettera dd) del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.);
  • fognatura separata: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia” (articolo 74 “Definizioni”, comma 1, lettera ee) del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.);
  • scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114” (articolo 74 “Definizioni”, comma 1, lettera ff) del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.);
  • “E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione: [...] per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie; [...]” (articolo 103 “scarichi sul suolo”, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.);
  • “Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.” (articolo 124 “criteri generali”, comma 1, del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.).
d.P.C.M. 4 marzo 1996 “Disposizioni in materia di risorse idriche.”
  • “La fognatura nera o mista deve essere dotata di pozzetti di allaccio sifonati ed areati in modo da evitare l'emissione di cattivi odori. Il posizionamento della fognatura deve essere tale da permettere la raccolta di liquami provenienti da utenze site almeno a 0,5 metri sotto il piano stradale senza sollevamenti.” (Capitolo 8 “Livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun Ambito Territoriale Ottimale (art. 4, comma 1, lett. g) della legge 5 gennaio 1994, n. 36”, paragrafo 8.3.3 “Immissione in fogna” dell’allegato al d.P.C.M. 4 marzo 1996 “Disposizioni in materia di risorse idriche.”);
  • “Le fognature nere debbono essere dimensionate, con adeguato franco, per una portata di punta commisurata a quella adottata per l'acquedotto, oltre alla portata necessaria per lo smaltimento delle acque di prima pioggia provenienti dalla rete di drenaggio urbano, se previste.” (Capitolo 8 “Livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun Ambito Territoriale Ottimale (art. 4, comma 1, lett. g) della legge 5 gennaio 1994, n. 36”, paragrafo 8.3.4 “Fognature nere” dell’allegato al d.P.C.M. 4 marzo 1996 “Disposizioni in materia di risorse idriche.”);
  • “Ai fini del drenaggio delle acque meteoriche le reti di fognatura bianca o mista debbono essere dimensionate e gestite in modo da garantire che fenomeni di rigurgito non interessino il piano stradale o le immissioni di scarichi neri con frequenza superiore ad una volta ogni cinque anni per ogni singola rete.” (Capitolo 8 “Livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun Ambito Territoriale Ottimale (art. 4, comma 1, lett. g) della legge 5 gennaio 1994, n. 36”, paragrafo 8.3.5 “Drenaggio urbano” dell’allegato al d.P.C.M. 4 marzo 1996 “Disposizioni in materia di risorse idriche.”).
Sezione D - Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche, approvato con D.A.C.R. n. 145 del 26/01/2010 e ss.mm.ii.
  • fognatura mista: rete fognaria che canalizza sia le acque reflue urbane che le acque reflue meteoriche” (articolo 24 “Definizioni”, comma 1, lettera a) della Sezione D - Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche, approvato con D.A.C.R. n. 145 del 26/01/2010 e ss.mm.ii.);
  • scaricatori o scolmatori o sfioratori di piena: dispositivi che consentono lo scarico delle portate di supero in tempo di pioggia in determinate sezioni delle reti di fognatura di tipo misto” (articolo 24 “Definizioni”, comma 1, lettera d) della Sezione D - Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche, approvato con D.A.C.R. n. 145 del 26/01/2010 e ss.mm.ii.);
  • “In presenza di reti separate, è vietato scaricare nella fognatura nera qualsiasi acqua priva di carico inquinante o che, prima dell’immissione in rete, rispetti i limiti di emissione per lo scarico in acque superficiali (quali, ad esempio, le acque di drenaggio di falda, le acque meteoriche provenienti da aree private adibite ad uso di civile abitazione, le acque di troppo pieno degli acquedotti). E’ altresì vietato, di norma, scaricarvi le acque di raffreddamento provenienti da attività produttive non suscettibili di contaminazioni, nonché i reflui industriali depurati in modo tale da aver assunto i requisiti per lo scarico in acque superficiali: tuttavia tali scarichi sono ammissibili, purché non pregiudichino la funzionalità dell’impianto di trattamento finale, qualora lo scarico diretto in acque superficiali risulti troppo oneroso; si presume la eccessiva onerosità quando sussista una delle condizioni di cui all’art. 29, comma 8. Gli scarichi esistenti devono essere adeguati entro il 31.12.2012.” (articolo 41 “Reti fognarie”, comma 5, della Sezione D - Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche, approvato con D.A.C.R. n. 145 del 26/01/2010 e ss.mm.ii.);
  • “Gli scarichi di emergenza, destinati ad entrare in funzione in caso di guasto di impianti di sollevamento e simili, devono essere autorizzati allo scarico (come scarichi di acque reflue urbane ai sensi dell’ art. 124, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.) in ogni caso, previa la necessaria verifica degli standard costruttivi e delle condizioni di funzionamento. L’autorità competente, anche in considerazione delle condizioni ambientali del recettore, prescriverà gli opportuni accorgimenti per limitare le probabilità di entrata in funzione, quali, ad esempio e secondo i casi, la ridondanza delle apparecchiature di sollevamento e la ridondanza dei sistemi di alimentazione elettrica; potrà anche vietare la immissione in taluni recettori, in considerazione del loro pregio o del loro stato di compromissione. | A tali scarichi non si applicano i valori limite di emissione previsti dall’Allegato 5 del d.lgs. 152/2006.” (articolo 41 “Reti fognarie”, comma 19, della Sezione D - Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche, approvato con D.A.C.R. n. 145 del 26/01/2010 e ss.mm.ii.);
  • “Gli scolmatori (sfioratori) di piena devono essere autorizzati allo scarico (come scarichi di acque reflue urbane ai sensi dell’art. 124, comma1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.) in ogni caso, previa la necessaria verifica degli standard costruttivi e delle condizioni di funzionamento. A tali scarichi non si applicano i valori limite di emissione previsti dall’Allegato 5 del d.lgs. 152/2006.” (articolo 43 “Reti fognarie miste, acque di prima pioggia e sfioratori di piena delle reti fognarie miste”, comma 1, della Sezione D - Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche, approvato con D.A.C.R. n. 145 del 26/01/2010 e ss.mm.ii.).
Si sostiene che, nel caso della Regione Marche e viste le norme da questa dettate, non siano applicabili né l’articolo 41 né l’articolo 43 della Sezione D - Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche, approvato con D.A.C.R. n. 145 del 26/01/2010 e ss.mm.ii., contestualmente ritenendo opportuno che il gestore del servizio idrico integrato (gestore della rete fognaria in questione) giustifichi l’effettiva necessità tecnica di prevedere questi manufatti lungo i tratti di fognatura in questione, fatta salva una diversa gestione della problematica, come ad esempio la revisione del dimensionamento delle condotte fognarie stesse.

Poiché viene richiesta espressa autorizzazione, ex D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 e ss.mm.ii. (c.d. “AUA - autorizzazione unica ambientale”) per lo scarico su suolo (o altro corpo ricettore) proveniente dai manufatti-scaricatori di emergenza a servizio di una rete fognaria esclusivamente “nera”, non funzionali ad alcuna stazione di sollevamento, come deve/può comportarsi l’autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione in tale fattispecie?
Rilasciare l’autorizzazione tout court?
Imporre prescrizioni allo scarico, come il telecontrollo degli scaricatori? Ovvero, preso a riferimento un determinato arco temporale, la comunicazione tempestiva all’autorità competente dell’eventuale entrata in funzione di tali scarichi, con previsione di immediata adozione, nel caso si attivi lo scarico, di idonee conseguenti misure (come vasche di sedimentazione per successiva reimmissione in fognatura dell’esubero)?

Grazie in anticipo per ogni supporto e suggerimento!
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Re: Scaricatori di emergenza di una rete fognaria solo “nera”: come autorizzare?

Messaggio da ecoacque »

D. Lgs. 3 aprile 2006, N. 152 e s,m.i.

Omissis

103. Scarichi sul suolo

1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:

a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;
b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;
d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;
e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;
f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.

2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Re: Scaricatori di emergenza di una rete fognaria solo “nera”: come autorizzare?

Messaggio da perchim »

considerato che, nella fattispecie, ...
- non è uno scaricatore di piena;
- per la Regione Marche, se non ho capito male, non è neanche uno scaricatore di emergenza ...
fermo restando, che va trovata una soluzione tecnica che impedisca l'attivazione dello sfioro delle acque nere (in assenza di pioggia), io vedo solo 2 opzioni:
1) non è autorizzabile tout court;
2) rilasciare un'autorizzazione straordinaria (e motivata) con prescrizione e rispetto dei limiti (che ritengo quasi impossibile realizzare) ...
quindi, nella sostanza, non vedo come si possa, al momento, autorizzare uno scarico inquinante.
spero di esser stato utile
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Re: Scaricatori di emergenza di una rete fognaria solo “nera”: come autorizzare?

Messaggio da markinson »

Grazie di cuore, prima di ogni cosa, per le risposte e il supporto! :)

Circa gli scarichi sul suolo, d'accordo innanzitutto sul divieto e relativa deroga di cui all'articolo 103, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
markinson ha scritto: 19 febbraio 2022, 14:59 [...]
“E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione: [...] per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie; [...]” (articolo 103 “scarichi sul suolo”, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.);
[...]
perchim ha scritto: 23 febbraio 2022, 9:08 considerato che, nella fattispecie, ...
- non è uno scaricatore di piena;
- per la Regione Marche, se non ho capito male, non è neanche uno scaricatore di emergenza ...
[...]
Credo che dovrei concentrarmi proprio su questo aspetto: viene chiesta l'autorizzazione per uno scarico proveniente da un manufatto/dispositivo che il richiedente qualifica come "scaricatore di emergenza" e che, nel caso di specie, non è tuttavia funzionale ad alcuna stazione di sollevamento (non ci sono "meccanismi" per il trasferimento del refluo).

Questa realtà che ho di fronte può qualificarsi come uno "scaricatore" (di piena o che funzioni, in condizioni di pioggia, come scaricatore di piena) e dunque, per la deroga del summenzionato articolo 103, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 152/2006, consentire l'autorizzazione di uno scarico, nel caso specifico, sul suolo?

Premesso che per scaricatore e scolmatore intenderò una medesima tipologia di manufatto (a prescindere dalla definizione "indistinta" per gli scaricatori-scolmatori-sfioratori di piena di cui all'articolo 24 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche e anche se l'articolo 56 "Attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione" del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., all'articolo 1, comma c), sembrerebbe parlare di scaricatori e scolmatori come dispositivi differenti), questo il filo del mio ragionamento (avendo attinto a piene mani dalla rete ...):
  • uno scaricatore/scolmatore è un manufatto atto a ripartire la portata di una condotta, ossia un organo essenziale per il funzionamento della rete di drenaggio urbano, che serve a controllare le portate convogliate verso l'impianto di depurazione e quelle avviate allo scarico verso un determinato corpo recettore (o ricettore);
  • uno scaricatore/scolmatore di piena è un manufatto che serve a ripartire la portata di una condotta, tipicamente impiegato nelle fognature a sistema unitario o altrimenti dette "miste", al fine di contenere, in tempo di pioggia, la portata avviata all'impianto di depurazione;
  • lo scarico è una "qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114 [dighe]” (articolo 74 “Definizioni”, comma 1, lettera ff) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.);
  • nella Regione Marche uno "scaricatore o scolmatore o sfioratore" di piena è un dispositivo che consente lo scarico delle portate di supero, in tempo di pioggia, in determinate sezioni delle reti di fognatura di tipo misto (ex articolo 24 delle NTA del PTA approvato con D.A.C.R. delle Marche n. 145/2010 e ss.mm.ii.) ==> fattispecie non applicabile alla mia situazione, poiché in presenza di una fognatura separata soltanto "nera" - non mista, non soggetta a influenze in tempo di pioggia;
  • nelle reti fognarie, in presenza di impianti di sollevamento (e simili - similitudine/corrispondenza che deve essere dimostrata), possono originarsi scarichi c.d. "di emergenza" nel caso in cui si verifichino guasti all'impianto di sollevamento stesso (articolo 41, comma 19, delle NTA del PTA approvato con D.A.C.R. delle Marche n. 145/2010 e ss.mm.ii.); gli scarichi di emergenza sono predisposti in manufatti fognari dove risiedono sistemi di sollevamento, ossia di discontinuità della rete, per cui è necessario agire meccanicamente per trasferire il refluo ==> fattispecie non applicabile alla mia situazione, poiché è assente una stazione di sollevamento (o simile);
per quanto sopra, non trattandosi
  • né di uno scaricatore/scolmatore/sfioratore di piena in senso stretto,
  • né di uno scarico di emergenza che si attiva in caso di guasto all'impianto di sollevamento o mancato funzionamento dell'impianto di sollevamento (impianto assente in questo caso)
  • neppure in ipotesi di un manufatto dotato dello scarico di emergenza funzionante come uno scaricatore/scolmatore/sfioratore di piena in tempo di pioggia (condizione non applicabile in quanto fognatura separata soltanto nera),
non è pertanto applicabile la deroga di cui all'articolo 103, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e quindi lo scarico deve essere vietato, salvo spiegazioni/giustificazioni e/o chiarimenti da parte del gestore della rete fognaria.


Al momento non mi viene in mente altro ... : Blink :
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Re: Scaricatori di emergenza di una rete fognaria solo “nera”: come autorizzare?

Messaggio da perchim »

in linea di massima condivido la tua disamina...
in qualità di a.c. avrei grosse difficoltà ad autorizzare un "tale scarico" (fermo restando che lo stesso rientri nelle fattispecie ex art. 74 let.ff)
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