Rifiuti.Attività posta in essere in un parco naturale

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Categoria principale: Rifiuti
Categoria: Consiglio di Stato
Pubblicato: 05 Luglio 2023
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 5457 del 5 giugno 2023
Rifiuti.Attività posta in essere in un parco naturale

In linea di principio, la finalità della legge sulle aree protette è dichiaratamente quella di garantire e promuovere, “in attuazione degli art. 9 e 32 Cost., e nel rispetto degli accordi internazionali”, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del Paese, nei territori che, costituendo espressione di detto patrimonio, meritano speciale tutela (cfr. L. n. 394 del 1991, art. 1, commi 1, 2 e 3), sicché risulta evidente che nelle aree, che, rispondendo alle anzidette caratteristiche, sono istituite in Parco naturale, è la tutela dell’ambiente ad assumere, per specifica scelta del legislatore, rilievo preminente su qualsiasi altro interesse anche di primaria importanza. Alla luce di tale ratio, deve essere letto il comma 3 dell’art. 11 della legge 394 del 1991, che prevede che “Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati: (…) b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali;”. Nei parchi vi è pertanto il divieto di tutte indistintamente le attività e le opere che possano comunque recare pregiudizio alla salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati. La disposizione indica un elenco non esaustivo di attività ed interventi - declinato alle lettere da a) ad h) - che sono direttamente inibiti dalla legge, in quanto, ritenuti, in forza di presunzione assoluta, di per sè idonei a compromettere "la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati". E’ evidente che con riferimento alla materia dei rifiuti, il riferimento alle “discariche”, di cui alla lettera b) dello stesso art. 11, n. 3, costituisce solo una specificazione, non avente portata certamente esaustiva, delle attività relative ai rifiuti.

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Rifiuti.Il sottoprodotto tra disciplina probatoria e l’esigenza di un cambio di prospettiva

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Categoria principale: Rifiuti
Categoria: Dottrina
Pubblicato: 04 Luglio 2023
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Il sottoprodotto:tra disciplina probatoria e l’esigenza di un cambio di prospettiva

di Costanza TESTA

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Rifiuti.Gestione illecita e confisca

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Categoria principale: Rifiuti
Categoria: Cassazione Penale
Pubblicato: 04 Luglio 2023
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Cass. Sez. III n. 24942 del 9 giugno 2023 (CC 6 apr 2023)
Pres. Andreazza Rel. Reynaud Ric. Colonna
Rifiuti.Gestione illecita e confisca

In tema di illecita gestione dei rifiuti, al fine di evitare la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, incombe sul terzo estraneo al reato, individuabile in colui che non ha partecipato alla commissione dell'illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati, l'onere di provare la sua buona fede ovvero che l'uso illecito del mezzo gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente.

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Urbanistica.Demolizione e ripristino dello stato dei luoghi

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Categoria principale: Urbanistica
Categoria: Giurisprudenza Amministrativa TAR
Pubblicato: 04 Luglio 2023
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TAR Campania (NA) Sez. VI n. 3379 del 1 giugno 2023    
Urbanistica.Demolizione e ripristino dello stato dei luoghi

L'elemento che differenzia il procedimento scolpito dall'art. 27 del d.P.R. n. 380/2001 rispetto a quello del successivo art. 31 è rappresentato dal fatto che, nel primo caso, a seguito di accertamento degli abusi il funzionario provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi, nel senso che il funzionario senz'altro può materialmente demolire il manufatto abusivo. Ciò è reso evidente dalle parole “e al ripristino dello stato dei luoghi”. Nel caso in cui non ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 27 del medesimo d.P.R. n. 380/2001, e dunque il ripristino dello stato dei luoghi sia perseguito dall'Amministrazione secondo il procedimento dell'art. 31, essa assegna un termine per l'esecuzione dell'ordine di ripristino da parte dei responsabili dell'abuso con le conseguenze in caso di inottemperanza, scolpite dai successivi commi dell'art. 31 stesso. La differenza tra gli artt. 27 e 31 citati è, dunque, costituita dall'evenienza se il Comune si determini all'immediata demolizione o se fissi il termine di 90 giorni per la spontanea esecuzione da parte del responsabile dell'abuso. Inoltre, l'art. 27, T.U.E. è sempre applicabile sia che venga accertato l'inizio che l'avvenuta esecuzione di interventi abusivi e non vede la sua efficacia limitata alle sole zone di inedificabilità assoluta, nel rispetto dei poteri di vigilanza attribuiti al Comune

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Ambiente in genere.Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

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Categoria principale: Ambiente in genere
Categoria: Giurisprudenza Comunitaria
Pubblicato: 04 Luglio 2023
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Corte di giustizia (Seconda Sezione) 29 giugno 2023
«Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Zone speciali di conservazione – Regione biogeografica atlantica – Articolo 4, paragrafo 4, e articolo 6, paragrafo 1 – Mancata designazione di zone speciali di conservazione e mancata fissazione degli obiettivi di conservazione – Assenza o insufficienza di misure di conservazione»

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Rifiuti.End of waste

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Categoria principale: Rifiuti
Categoria: Cassazione Penale
Pubblicato: 03 Luglio 2023
Visite: 3758

Cass. Sez. III n. 27148 del 22 giugno 2023 (UP 17 mag 2023)
Pres. Ramacci Rel. Galanti Ric. Burato
Rifiuti.End of waste

La possibilità di assegnare “caso per caso” a determinati materiali la qualifica di “end of waste”, indipendentemente dalla loro espressa inclusione in regolamenti eurounitari o in decreti ministeriali, sussiste solo per le autorizzazioni rilasciate ex art. 184-ter d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a seguito dell’entrata in vigore della legge 2 novembre 2019, n. 128, che ha previsto che le autorizzazioni per lo svolgimento di operazioni di recupero siano rilasciate o rinnovate direttamente dalle amministrazioni competenti, nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 6, par. 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla base di criteri dettagliati, definiti nell’ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, e previo parere obbligatorio e vincolante dell’ISPRA o dell’ARPA territorialmente competenti.  In tema di rifiuti il giudice penale, in presenza di un provvedimento amministrativo di autorizzazione alla gestione degli stessi non conforme alla normativa che ne regola l’emanazione o alle disposizioni di settore, è tenuto a valutare la sussistenza dell’elemento normativo della fattispecie, senza disapplicare l’atto amministrativo illegittimo o effettuare valutazioni rimesse alla pubblica amministrazione.

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  • Ambiente in genere.Autorizzazione unica ambientale
  • Aria.Biossido di azoto
  • Caccia e animali.Articolo 727 comma 2 codice penale e confisca degli animali
  • Ambiente in genere.Associazioni e legittimazione ad agire
  • Ambiente in genere.Reato di occupazione abusiva di spazio demaniale
  • Urbanistica.Attività commerciale e pianificazione urbanistica
  • Urbanistica.Lottizzazione e confisca
  • Elettrosmog.Autorizzazione per installazione di impianti fissi di telefonia mobile e normativa regionale
  • Urbanistica.Messa alla prova nei reati edilizi
  • Ambiente in genere.Principio di precauzione

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