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SEZ. 3       SENT.  10626  DEL 07/03/2003  (UD.22/01/2003)        RV.  224343

     PRES. Savignano G                REL. Squassoni C            COD.PAR.351

     IMP. Zomparelli A        PM. (Conf.) Izzo G                             

  Tutela  dall'inquinamento  -  Scarichi  da frantoi oleari - Disciplina  di  cui  al D.L.G. 152 del 1999 - Scarico senza autorizzazione - Reato - Esclusione - Condizioni.                             

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D. LG. DEL 11/5/1999 NUM. 152 ART. 28                                       

D. LG. DEL 11/5/1999 NUM. 152 ART. 59                                

L. DEL 11/11/1996 NUM. 574                                                  

    Gli  scarichi  di liquami derivanti dalla molitura delle olive effettuati senza  la prescritta autorizzazione non integrano il reato di cui all'art. 59 del  decreto  legislativo  11  maggio 1999 n. 152 in quanto assimilabili alle acque  reflue  domestiche  solo  se l'attivita' del frantoio sia inserita con carattere  di normalita' e complementarieta' in una impresa dedita esclusivamente  alla  coltivazione del fondo ed alla silvicoltura ed in presenza delle condizioni  previste  dall'art.  28 del citato decreto n. 152, tra cui quella per  la  quale  la materia prima lavorata deve provenire per almeno due terzi esclusivamente  dall'attivita'  di coltivazione dei fondi dei quali si abbia, a qualsiasi titolo, la disponibilita'.                                      

Fonte CED Cassazione