Rifiuti.Natura permanente del deposito incontrollato di rifiuti e regime della prescrizione
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Cass. Sez. III n. 1893 del 19 gennaio 2026 (UP 10 dic 2025)
Pres. Ramacci Rel. Corbo Ric. Bugatti
Rifiuti.Natura permanente del deposito incontrollato di rifiuti e regime della prescrizione
Il deposito incontrollato di rifiuti può assumere natura permanente qualora la condotta sia prodromica a una successiva attività di gestione (recupero o smaltimento) e si connoti per ripetitività, configurando una "forma gestoria" del rifiuto che impone al delegato ambientale l'obbligo di rimozione anche per gli accumuli precedenti. Ai fini del computo della prescrizione, il termine quinquennale per le contravvenzioni (comprensivo di atti interruttivi) decorre dal momento dell'effettivo smaltimento dei rifiuti. In tale ambito, non operano le sospensioni del corso della prescrizione legate alla pronuncia di sentenze di condanna (ex art. 159 cod. pen. vigente tra il 2017 e il 2019) qualora l'imputato sia stato prosciolto nei gradi di merito per particolare tenuità del fatto, mancando un titolo di condanna presupposto. La sopravvenuta prescrizione preclude l'esame di vizi motivazionali, imponendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in assenza di evidenze di innocenza immediata ex art. 129 cod. proc. pen.
Modificazioni genetiche.Misure volte ad evitare la presenza involontaria di OGM nell’ambiente
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Corte di giustizia (Prima Sezione) 5 febbraio 2026
« Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) – Misure volte ad evitare la presenza involontaria di OGM nell’ambiente – Direttiva 2001/18/CE – Articolo 26 quater, paragrafi 1 e 3 – Regolamento (CE) n. 1829/2003 – Decisione di esecuzione (UE) 2016/321 – Divieto di coltivazione del mais OGM MON 810 in Italia – Validità – Libera circolazione delle merci – Articoli 34 TFUE e 114 TFUE – Principi di proporzionalità e di non discriminazione – Libertà d’impresa – Articoli 16 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea »
Caccia e animali.Sottrazione di fondi dall’attività venatoria per motivi etici e limiti della potestà regolamentare regionale
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Consiglio di Stato Sez. VI n. 895 del 3 febbraio 2026
Caccia e animali.Sottrazione di fondi dall’attività venatoria per motivi etici e limiti della potestà regolamentare regionale
L’art. 15, comma 4, l. n. 157/1992 e l’art. 15 l.r. Emilia-Romagna n. 8/1994 riconoscono al proprietario il diritto di sottrarre i propri fondi dall’attività venatoria sulla base di una semplice richiesta, che può essere fondata anche su ragioni di obiezione di coscienza o convinzioni etico-morali. Tale facoltà, coerente con la giurisprudenza CEDU, trova quale unico limite generale il non ostacolare l’attuazione della pianificazione faunistico-venatoria. È, pertanto, illegittima la norma regolamentare regionale che riduca le ipotesi di sottrazione a un elenco tassativo di casi (quali la tutela di colture specializzate o attività di rilievo economico), poiché introduce indebite restrizioni non previste dalla normativa primaria. Il diniego dell’amministrazione, motivato dal contrasto con il piano faunistico-venatorio, deve essere sorretto da un’istruttoria puntuale e da una motivazione specifica e concreta: non sono sufficienti affermazioni astratte o generiche, occorrendo l’indicazione di elementi di fatto precisi (quali la reale vocazione del fondo alla presenza di ungulati o le sue caratteristiche fisiche) idonei a dimostrare l'effettivo pregiudizio agli obiettivi gestionali del piano (segnalazione A. Atturo)
Rifiuti.Individuazione del responsabile della contaminazione
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 568 del 23 gennaio 2026
Rifiuti.Individuazione del responsabile della contaminazione
In tema di individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi dell'art. 244 codice ambiente, all'Amministrazione competente non è richiesto di fornire prove di incontrovertibile evidenza scientifica circa il nesso fra una ipotizzata causa di inquinamento e i suoi effetti, essendo a tal fine sufficiente che il nesso eziologico ipotizzato dall'autorità competente sia più probabile della sua negazione. La prova della responsabilità può essere data in via diretta o indiretta, ossia, in quest'ultimo caso, l'amministrazione pubblica preposta alla tutela ambientale può avvalersi anche di presunzioni semplici di cui all'art. 2727 c.c. Proprio per la specificità della tutela ambientale e per la complessità delle situazioni in concreto verificabili, il soggetto individuato come responsabile non può limitarsi a ventilare genericamente il dubbio circa una possibile responsabilità di terzi, ma deve provare e documentare con pari analiticità la reale dinamica degli avvenimenti e indicare a quale altra impresa, in virtù di una specifica e determinata causalità, debba addebitarsi la condotta causativa dell'inquinamento
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Sviluppo sostenibile.Disciplina dei regimi amministrativi per le energie rinnovabili
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Corte costituzionale n. 13 del 3 febbraio 2026
La Corte Costituzionale ha esaminato il ricorso della Regione siciliana contro il decreto legislativo n. 190 del 2024 relativo alle autorizzazioni per impianti di energia rinnovabile. L'amministrazione regionale contestava la sottrazione di competenze decisionali, denunciando la violazione del proprio Statuto speciale e dei principi di leale collaborazione nelle procedure per impianti sia sulla terraferma che in mare. Tuttavia, i giudici hanno dichiarato inammissibili le questioni sollevate per quanto riguarda gli impianti offshore a causa di una sopravvenuta carenza di interesse, legata a modifiche normative intervenute durante il giudizio. Per le installazioni terrestri, la Corte ha rilevato una motivazione insufficiente nel ricorso, poiché la Regione non ha chiarito come l'obbligo di intesa con lo Stato potesse effettivamente ledere le proprie prerogative. In sintesi, la decisione conferma la validità delle norme statali per difetto di costruzione giuridica delle lamentele regionali.
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Urbanistica.Sospensione dell'ordine di demolizione e istanza di condono
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Cass. Sez. III n. 1895 del 19 gennaio 2026 (CC 13 nov 2025)
Pres. Ramacci Rel. Aceto Ric. Biondo
Urbanistica.Sospensione dell'ordine di demolizione e istanza di condono
L'ordine di demolizione delle opere abusive, impartito con sentenza irrevocabile, può essere sospeso dal giudice dell'esecuzione soltanto qualora sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti e in un breve lasso di tempo, l'adozione di un provvedimento amministrativo o giurisdizionale in contrasto con l'ordine stesso. Il pagamento dell'oblazione per il condono edilizio effettuato dopo il passaggio in giudicato della sentenza non determina l'estinzione del reato né l'automatica caducazione dell'ordine di demolizione, il quale può essere revocato solo all'effettivo rilascio del permesso in sanatoria. Grava sull'istante un onere di allegazione in merito ai fatti che giustificherebbero la sospensione; è pertanto legittimo il giudizio prognostico negativo del giudice laddove, nonostante la prospettata sanabilità, l'inerzia amministrativa si sia protratta per oltre vent'anni dalla presentazione dell'istanza senza il rilascio del titolo
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- Urbanistica.Impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio e criterio della vicinitas
- Urbanistica. Inammissibilità del condono edilizio per opere difformi o ampliate
- Urbanistica.Onere di provare la data di realizzazione dell'immobile abusivo
- Rifiuti. Responsabilità del proprietario per abbandono di rifiuti da parte di terzi
- Urbanistica.La demolizione con ricostruzione nell’ambito della fattispecie della “ristrutturazione” edilizia tra esigenze di rigenerazione e riqualificazione urbana e nuovi limiti rispetto alla categoria della “nuova costruzione”
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