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LEXAMBIENTE Rivista giuridica a cura di Luca Ramacci - ISSN 2499-3174
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Rumore. Responsabilità del gestore di bar per i rumori degli avventori e configurabilità del reato di disturbo della quiete pubblica.

Dettagli
Categoria principale: Rumore
Categoria: Cassazione Penale
Pubblicato: 28 Mag 2026
Visite: 135

Cass. Sez. III n. 16966 del 12 maggio 2026 (CC 26 marzo 2026) 
Pres. Ramacci Rel. Di Stasi Ric. Forward S.r.l.
Rumore. Responsabilità del gestore di bar per i rumori degli avventori e configurabilità del reato di disturbo della quiete pubblica.

In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l’attività di un pubblico esercizio (quale un bar) integra la contravvenzione di cui all’art. 659, comma 1, cod. pen. qualora il gestore non impedisca i continui schiamazzi degli avventori in sosta davanti al locale, anche nelle ore notturne. Sul titolare grava infatti l'obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale non sfoci in condotte contrastanti con la tranquillità pubblica, potendo egli ricorrere all'Autorità o allo "ius excludendi". Tale condotta non rientra nella fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 659 cod. pen., non essendo la gestione di un bar annoverabile tra le professioni o i mestieri rumorosi per i quali il reato è integrato dalla mera violazione di specifiche prescrizioni amministrative o valori limite. Ai fini del sequestro preventivo, il periculum in mora è legittimamente desunto dalla protrazione dei rumori molesti nel tempo, risultando irrilevante l'assenza di rilievi fonometrici qualora l'attività ecceda le normali modalità di esercizio turbando la quiete pubblica.

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Urbanistica. Titolo edilizio per muri di cinta e qualificazione di "nuova costruzione"

Dettagli
Categoria principale: Urbanistica
Categoria: Cassazione Penale
Pubblicato: 28 Mag 2026
Visite: 98

Cass. Sez. III n. 16438 del 07 maggio 2026 (UP 22 apr 2026) 
Pres. Ramacci Rel. Bucca Ric. Ingargiola e Castelli
Urbanistica. Titolo edilizio per muri di cinta e qualificazione di "nuova costruzione"

In tema di reati edilizi, la costruzione di un muro di recinzione richiede il previo rilascio del permesso di costruire qualora l'opera, per dimensioni, materiali e caratteristiche complessive, determini una trasformazione urbanistica ed edilizia permanente del territorio, configurando una "nuova costruzione" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 380/2001. La distinzione tra lo ius aedificandi (soggetto a titolo abilitativo) e lo ius excludendi alios (libero per interventi di scarso impatto) va operata mediante una verifica concreta dell'impatto ambientale e funzionale del manufatto: un muro di rilevante estensione (nella specie 130 metri lineari) realizzato con conci di tufo e pilastri in cemento armato eccede i limiti della mera pertinenza o della semplice recinzione di fondi rustici. Risulta inoltre irrilevante il richiamo all'art. 878 c.c., in quanto le norme sulle distanze tra edifici non derogano alla disciplina urbanistica volta a tutelare il corretto assetto del territorio

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Urbanistica. La SCIA alternativa al permesso di costruire negli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento volumetrico: evoluzione normativa, natura giuridica e orientamenti giurisprudenziali prevalenti

Dettagli
Categoria principale: Urbanistica
Categoria: Dottrina
Pubblicato: 28 Mag 2026
Visite: 157

La SCIA alternativa al permesso di costruire negli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento volumetrico: evoluzione normativa, natura giuridica e orientamenti giurisprudenziali prevalenti.

di Antonio VERDEROSA

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Rifiuti. Pianificazione regionale dei rifiuti, fabbisogno impiantistico e tutela della concorrenza

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Categoria principale: Rifiuti
Categoria: Consiglio di Stato
Pubblicato: 28 Mag 2026
Visite: 84

Consiglio di Stato Sez. IV n. 3657 del 11 maggio 2026
Rifiuti. Pianificazione regionale dei rifiuti, fabbisogno impiantistico e tutela della concorrenza

In materia di gestione dei rifiuti, le Regioni sono titolari di un ampio potere di pianificazione (ex artt. 196 e 199 d.lgs. n. 152/2006), che consente di orientare la localizzazione e quantificare il fabbisogno impiantistico regionale secondo i principi di autosufficienza e prossimità. Tale programmazione costituisce un limite vincolante per l'iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), legittimando l’archiviazione di istanze autorizzatorie (PAUR) per impianti non coerenti con le necessità individuate dal Piano, purché frutto di discrezionalità tecnica non inficiata da manifesta illogicità. Tuttavia, mentre il servizio di raccolta può costituire oggetto di riserva monopolistica, il segmento a valle del trattamento e recupero energetico deve svolgersi in regime di libera concorrenza. È pertanto illegittima la clausola del Piano regionale che imponga una riserva di attività in favore del soggetto pubblico o l’esclusivo ricorso alla finanza di progetto per la realizzazione e gestione di detti impianti, configurando una "privativa" non prevista dalla legge e lesiva dei principi eurounitari di libertà di stabilimento e prestazione dei servizi.

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Ecodelitti. Autonomia e concorso tra inquinamento e disastro ambientale

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Categoria principale: Ecodelitti
Categoria: Cassazione Penale
Pubblicato: 27 Mag 2026
Visite: 169

Cass. Sez. III n. 16903 del 11 maggio 2026 (UP 3 feb 2026) 
Pres. Aceto Rel. Noviello Ric. Crucitti
Ecodelitti. Autonomia e concorso tra inquinamento e disastro ambientale

In tema di reati ambientali, la fattispecie di disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) è autonoma rispetto a quella di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), pur condividendo il presupposto della compromissione di un elemento ambientale. Il disastro ambientale, nell'ipotesi di cui al n. 3 del comma secondo, si configura come norma di chiusura volta a punire condotte che, incidendo sull'ambiente, cagionino un'offesa alla pubblica incolumità per l'estensione della compromissione, per i suoi effetti lesivi o per il numero di persone esposte a pericolo. Ai fini della configurabilità dell'inquinamento ambientale non è richiesta la tendenziale irreversibilità del danno, requisito che invece può connotare il disastro, ma la cui assenza non osta al concorso tra le due fattispecie qualora la condotta di compromissione ambientale evolva in un concreto pericolo per la pubblica incolumità. La partecipazione concausale di eventi naturali (quali piogge intense) non interrompe il nesso di causalità tra la condotta abusiva (sversamento ingente di rifiuti in alveo fluviale) e il pericolo di esondazione, qualora l'alterazione della capacità di contenimento delle acque sia diretta conseguenza della compromissione ambientale provocata dall'agente.

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Rifiuti. Responsabilità del proprietario per la gestione illecita di rifiuti sul fondo

Dettagli
Categoria principale: Rifiuti
Categoria: Cassazione Penale
Pubblicato: 27 Mag 2026
Visite: 196

Cass. Sez. III n. 16437 del 7 maggio 2026 (UP 22 apr 2026) 
Pres. Ramacci Rel. Bucca Ric. Buffa
Rifiuti. Responsabilità del proprietario per la gestione illecita di rifiuti sul fondo

In tema di reati ambientali, la responsabilità del proprietario di un fondo per l'attività di gestione illecita di rifiuti (art. 256 d.lgs. 152/2006) non deriva dalla mera inerzia o dall'omessa rimozione, ma richiede un contributo causale consapevole o un'acquiescenza agevolatrice. Tale condotta può configurarsi come un comportamento gestorio di fatto, anche omissivo, qualora emergano indici specifici di tolleranza piena e prolungata. Costituiscono elementi sintomatici di tale concorso la stabile dimora del proprietario a ridosso dell'area di stoccaggio, la palese visibilità degli ammassi di rifiuti (spesso accatastati vicino agli infissi dell'abitazione), l'omessa denuncia o adozione di misure di contenimento, nonché la presenza tra i materiali di beni riconducibili alla sfera personale dell'imputato, elementi che, complessivamente, evidenziano una partecipazione attiva o un consenso implicito all'utilizzo del fondo come sito di deposito illecito

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  • Urbanistica. Inammissibilità di titoli edilizi su immobili abusivi e annullamento in autotutela
  • Urbanistica. Ristrutturazione, sagoma e volumetria: il primato della normativa statale su quella regionale
  • Urbanistica. Lottizzazione abusiva e rapporto tra Piano del parco e PRG
  • Urbanistica. Sindacato del giudice penale sul titolo abilitativo e responsabilità del committente esperto
  • Urbanistica. Limiti oggettivi della sanatoria edilizia e incrementi volumetrici
  • Beni culturali. Natura e tutela penale dei beni archeologici "affioranti"
  • Caccia e animali. Maltrattamento di animali e responsabilità per carenza di risorse finanziarie
  • Urbanistica. Discrezionalità urbanistica, Rete Ecologica Provinciale e obbligo di motivazione
  • Decreto legislativo 21 aprile 2026, n. 81 di attuazione della Direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente: espansione della tutela e persistenti criticità interpretative
  • Urbanistica. Sanatoria edilizia, decreto "Salva Casa" e poteri di accertamento del giudice penale

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