Alimenti.Delitto di cui all'art. 516 cod.pen.
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Cass. Sez. III n. 39450 del 9 dicembre 2025 (UP 23 ott 2025)
Pres. Ramacci Est. Corbo Ric. Pruiti
Alimenti.Delitto di cui all'art. 516 cod.pen.
La condotta di “porre in commercio” si riferisce ad attività che non implicano il diretto contatto con i consumatori, perché è specificamente prevista in alternativa a quella di “porre in vendita”, atteso l’impiego, nella disposizione di cui all’art. 516 cod. pen., dell’inciso «altrimenti», salvo a non voler ipotizzare la superfluità di questo vocabolo, e quindi postularne una interpretatio abrogans. Sotto altro profilo, poi, la nozione di “atto di commercio”, per il codice di commercio del 1882 (cfr., in particolare gli articoli da 3 a 7), vigente al momento dell’adozione dell’art. 516 cod. pen., includeva tutti gli atti di intermediazione nella circolazione dei beni compiuti nell’esercizio di un’attività economica svolta in modo professionale. D’altro canto, ancora, nell’ordinaria esperienza socio-economica, la messa in commercio si presenta come una procedura complessa, che si svolge mediante un’articolata catena di distribuzione, la quale ha la funzione di assicurare il trasferimento dei beni dal produttore al consumatore.
La condotta di cui all’art. 516 cod. pen. assorbe, se caratterizzata da dolo, quella contravvenzionale prevista dall’art. 5 della legge n. 283 del 1962
Danno ambientale.Danno da cambiamenti climatici
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 9190 del 24 novembre 2025
Danno ambientale.Danno da cambiamenti climatici
Il danno prospettato da coloro che denunciano pregiudizi derivanti da cambiamenti climatici derivanti da condotte inerti o comunque non adeguate delle amministrazioni competenti è un danno non patrimoniale rientrante nei danni morali, la paura di ammalarsi o il patema d’animo, che, comunque, richiedono una determinata prova, non potendo gli stessi essere considerati un danno in re ipsa.
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Beni ambientali.Ordine di ripristino ed ordine di demolizione
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Cass. Sez. III n. 38988 del 3 dicembre 2025 (CC 13 nov 2025)
Pres. Ramacci Est. Liberati Ric. Lorenzini
Beni ambientali.Ordine di ripristino ed ordine di demolizione
Sebbene l'ordine di rimessione in pristino abbia contenuto più ampio rispetto all'ordine di demolizione - in quanto comprende tutte le ipotesi di alterazione del paesaggio e comporta la reintegrazione totale del bene nell'area protetta, con un carattere di maggiore completezza ed effettività rispetto alla demolizione prevista in materia urbanistica - non rileva l'omessa statuizione relativa all'ordine medesimo quando esso debba intendersi ricompreso nell'ordine di demolizione delle opere abusive disposto dal giudice con la sentenza di condanna, ciò che si verifica nel caso in cui quest'ultimo soddisfi pienamente anche le esigenze di ripristino del primo, ben potendo i due ordini avere un contenuto identico o differenziato a seconda della fattispecie concreta cui si riferiscono.
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Sviluppo sostenibile.Residuo di legno di mobilifici quale biomassa
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Consiglio di Stato Sez. VI n. 9238 del 25 novembre 2025
Sviluppo sostenibile.Residuo di legno di mobilifici quale biomassa
Esaminando attentamente il disposto del legislatore, è evidente che il concetto di “biomassa” ammissibile negli impianti di biogas è molto ampio, limitandosi lo stesso unicamente a definire che debba trattarsi di materiale biodegradabile prodotto da una serie di soggetti nei quali rientrano le industrie connesse alla silvicoltura. Già il semplice dato letterale non può quindi escludere che un mobilificio che utilizza legno rientri in tale definizione. L’industria del mobilificio – laddove svolge una trasformazione del legno – risulta connessa alla silvicoltura, in quanto utilizza la materia prima proveniente da quest’ultima (il legno ed i tagli del bosco) per la realizzazione di prodotti attraverso processi di lavorazione e trasformazione, che ben possono limitarsi a lavorazioni meccaniche. La norma, oltre la qualificazione soggettiva (industria connessa alla silvicoltura), ne ha incluso una oggettiva, ovvero materiale biodegradabile; la rispettiva nozione è contenuta nella disciplina tecnica di cui all’allegato X del d.lgs. 152/2006. Nulla si rinviene in essa in ordine al fatto – di carattere escludente e quindi che avrebbe dovuto essere oggetto di espressa indicazione – che i residui di legno di mobilifici non possano rientrare in tale categoria.
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Urbanistica.Vincolo cimiteriale e lottizzazione abusiva
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Cass. Sez. III n. 38977 del 3 dicembre 2025 (CC 29 ott 2025)
Pres. Ramacci Est. Bucca Ric. Iuliano
Urbanistica.Vincolo cimiteriale e lottizzazione abusiva
L'attività edificatoria realizzata in violazione del vincolo cimiteriale configura il reato di lottizzazione abusiva, in quanto determina una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio in contrasto con la legge
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Rifiuti.Disciplina del Metodo Tariffario Rifiuti
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 9257 del 25 novembre 2025
Rifiuti.Disciplina del Metodo Tariffario Rifiuti
La disciplina del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) di cui all’art. 1 comma 527 della l. 205/2017, all’art. 26 d.lgs. n. 201/2022 e alle delibere ARERA è volta a determinare i valori massimi della TARI che l’amministrazione può porre a carico dei cittadini che fruiscono del servizio, non a determinare i corrispettivi contrattuali dovuti al gestore del servizio stesso. Questi ultimi corrispondono invece al prezzo di aggiudicazione della gara, come definito all’esito della gara stessa indetta per affidare il servizio. Tale prezzo, corrispondendo all’offerta fatta in quella sede dalla parte interessata, è per definizione remunerativo per l’operatore economico che va considerato capace di valutare il proprio interesse e la remuneratività del prezzo offerto. Per il caso, poi, in cui in cui il corrispettivo divenisse inadeguato per circostanze eccezionali, l’ordinamento prevede, nei casi e alle condizioni stabilite dalla legge, l’istituto della revisione prezzi.
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