Urbanistica.Limiti alla sostituzione della pena pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità
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Cass. Sez. III n. 8024 del 2 marzo 2026 (CC 15 gen 2026)
Pres. Ramacci Rel. Noviello Ric. Lussu
Urbanistica.Limiti alla sostituzione della pena pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità
In tema di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, il lavoro di pubblica utilità richiesto in sede di decreto penale di condanna, ai sensi dell'art. 53, comma 2, legge n. 689 del 1981 (come novellato dal d.lgs. n. 150 del 2022), può essere applicato esclusivamente in sostituzione della pena detentiva e non anche di quella pecuniaria. Tale disciplina generale si differenzia da quella speciale e derogatoria prevista dall'art. 186, comma 9-bis, cod. strada per i reati di guida sotto l'influenza dell'alcol, che consente invece espressamente la sostituzione di entrambe le componenti sanzionatorie. Ne consegue che, per reati diversi (nella specie violazione edilizia ex art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001), è legittimo il provvedimento del giudice che limita la sostituzione alla sola pena detentiva, mantenendo ferma la sanzione pecuniaria applicata col decreto penale
Urbanistica.Onere della prova sulla datazione dell’abuso e valenza probatoria della CTU civile
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Consiglio di Stato Sez. III n. 1339 del 19 febbraio 2026
Urbanistica.Onere della prova sulla datazione dell’abuso e valenza probatoria della CTU civile
In tema di repressione degli abusi edilizi riguardanti impianti igienico-sanitari, grava sul privato l’onere di fornire prova certa circa l’effettiva collocazione temporale dell’intervento al fine di invocare l’applicazione di una disciplina normativa previgente rispetto a quella in vigore al momento dell’accertamento. L’Amministrazione può legittimamente fondare il proprio provvedimento repressivo sulle risultanze di una Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) resa in un parallelo giudizio civile tra privati, trattandosi di un accertamento tecnico dotato di maggior attendibilità rispetto alle perizie di parte, in quanto formato nel contraddittorio davanti a un ausiliario del Giudice. Non sussiste un rapporto di pregiudizialità tecnica ex art. 295 c.p.c. tra il giudizio amministrativo volto a verificare la legittimità del potere esercitato e quello civile vertente sul regime proprietario delle aree. Infine, l’eventuale deficit di partecipazione procedimentale non inficia la validità del provvedimento qualora, in ragione dell’oggettività degli accertamenti, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, trovando applicazione il principio di non annullabilità di cui all’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
Rifiuti.Discarica abusiva e distinzione dall'abbandono occasionale
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Cass. Sez. III n. 8015 del 02 marzo 2026 (UP 12 feb 2026)
Pres. Ramacci Rel. Macrì Ric. Chiarelli
Rifiuti.Discarica abusiva e distinzione dall'abbandono occasionale
In tema di reati ambientali, la condotta di cui all'art. 256, comma 3 d.lgs. 152/2006 si distingue dall'abbandono (art. 255) per la non occasionalità dell'azione. Integra la fattispecie penale il compimento di plurimi conferimenti e prelevamenti di rifiuti, anche domestici o ingombranti, in un'area estesa priva di autorizzazione, in quanto tali elementi costituiscono indici sintomatici di un'attività organizzata o di un abbandono incontrollato sistematico. Non è configurabile lo stato di necessità qualora le condotte criminose presentino intensità crescente e abitualità.
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Rifiuti.Qualificazione dei materiali come rifiuti e gerarchia di gestione
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Consiglio di Stato Sez. II n. 1189 del 16 febbraio 2026.
Rifiuti.Qualificazione dei materiali come rifiuti e gerarchia di gestione
È illegittima l'ordinanza sindacale di rimozione che qualifichi come rifiuti materiali che, per caratteristiche intrinseche e destinazione, risultino ancora funzionali al ciclo produttivo e dotati di un valore economico assimilabile a quello delle materie prime. Ai fini della legittimità del provvedimento, l’Amministrazione è tenuta a svolgere un’adeguata istruttoria che tenga conto degli accertamenti fattuali compiuti in sede penale, i quali, pur non vincolando la qualificazione giuridica amministrativa, forniscono elementi decisivi sull'assenza di responsabilità del detentore e sulla natura dei beni. Inoltre, in ossequio al principio di gerarchia nella gestione dei rifiuti ex art. 179 d.lgs. n. 152/2006, l'ordine di smaltimento in discarica deve essere considerato un'extrema ratio, dovendo l'autorità verificare prioritariamente la possibilità di recupero o riutilizzo dei materiali. La responsabilità per l'abbandono non può essere ascritta al soggetto che abbia acquisito il compendio immobiliare "in unitum" senza porre in essere alcuna attività di movimentazione dei materiali ivi rinvenuti
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Urbanistica. Inefficacia della sdemanializzazione dell'uso civico ai fini della revoca dell'ordine di demolizione per immobili abusivi insanabili
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Cass. Sez. III n. 8012 del 2 marzo 2026 (CC 12 feb 2026)
Pres. Ramacci Rel. Macrì Ric. Tancredi
Urbanistica. Inefficacia della sdemanializzazione dell'uso civico ai fini della revoca dell'ordine di demolizione per immobili abusivi insanabili
In tema di reati edilizi, l’ordine di demolizione non può essere revocato o sospeso in forza della pendenza di un procedimento di sdemanializzazione o affrancamento dell’uso civico qualora l'immobile risulti comunque insanabile sotto il profilo urbanistico e paesaggistico. Tale insanabilità si configura quando l’istanza di sanatoria sia stata presentata tardivamente rispetto ai termini previsti dalla legge, quando si sia formato il silenzio-rifiuto non impugnato della Pubblica Amministrazione, o quando il manufatto sorga in aree soggette a stringenti vincoli di tutela (quali parchi nazionali, siti di importanza comunitaria, zone a protezione speciale o vincoli paesaggistici regionali), rendendo di fatto irrilevante l'eventuale regolarizzazione del regime proprietario del suolo rispetto alla persistente illiceità del manufatto
Beni ambientali.Inammissibilità della sanatoria per incrementi volumetrici in zona vincolata e limiti alla consulenza tecnica
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Consiglio di Stato Sez. II n. 1001 del 9 febbraio 2026
Beni ambientali.Inammissibilità della sanatoria per incrementi volumetrici in zona vincolata e limiti alla consulenza tecnica
Il provvedimento di inibizione di una SCIA in sanatoria è legittimo qualora l’intervento edilizio su immobile soggetto a vincolo paesaggistico comporti un aumento volumetrico (nella specie, innalzamento della quota di gronda), non compensato da provate riduzioni di altre parti della copertura. L’amministrazione può legittimamente verificare lo stato legittimo dell’immobile e la veridicità dei rilievi progettuali attraverso il raffronto con la documentazione fotografica allegata alle istanze o presente in precedenti pratiche edilizie, prevalendo il dato reale sull’astratta rappresentazione grafica. In sede processuale, l’istanza di verificazione o consulenza tecnica d’ufficio è inammissibile se finalizzata a colmare lacune probatorie della parte o se il fatto risulti già smentito dagli atti, non potendo tali strumenti derogare al principio dell’onere della prova ex art. 2697 c.c.. Infine, per gli edifici di interesse storico-architettonico, il divieto di alterazione delle quote di imposta e di colmo previsto dalle norme tecniche locali preclude la sanatoria di interventi che modifichino la sagoma e il volume del tetto
- Urbanistica.Silenzio-assenso nel permesso di costruire: distinzione tra domanda incompleta e inconfigurabile.
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- Urbanistica.Illegittimità dei provvedimenti sanzionatori edilizi per carenza e incongruenza dell'istruttoria tecnica
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- Urbanistica.Natura reale dell'ordine di demolizione e opponibilità ai terzi possessori
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- Urbanistica.Abusi edilizi, cambio di destinazione d’uso e inefficacia sanante della sanzione pecuniaria
- Urbanistica. Nuova costruzione e necessità di permesso di costruire per chiusura ballatoi
- Rifiuti.Responsabilità del titolare d'impresa nella gestione dei rifiuti e particolare tenuità del fatto
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