Consiglio di Stato, Sez. V, Ordinanza n. 3587, del 12 settembre 2013
Acque.La Convenzione Internazionale Marpol 73/78 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, è applicabile anche ai rifiuti prodotti dalle piattaforme petrolifere.

L’art. 2. lett. a) del D.Lgs. 24-6-2003 n. 182 di (Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico) ricomprende nel suo ambito di applicazione anche le “unità di qualsiasi tipo, che opera nell'ambiente marino, inclusi …. i galleggianti..” il che implica l’applicazione alle medesime anche della Convenzione Internazionale Marpol 73/78 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (come modificata dal relativo protocollo del 1978, in vigore nell'Unione europea alla data del 27 novembre 2000 e ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662). (Segnalazione e massima a cura di F. albanese)

N. 03587/2013 REG.PROV.CAU.

N. 06093/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6093 del 2013, proposto da:



Societa' Simap S.R.L., rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Righi, Matteo Pollastrini, Niccolò Pecchioli, Fabio Dani, Francesco Paoletti, con domicilio eletto presso Francesco Paoletti in Roma, via Maresciallo Pilsudski, 118;



contro

Eni Spa, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Bolognesi, con domicilio eletto presso Dario Bolognesi in Roma, via Gioacchino Belli N.60;

nei confronti di

Capitaneria Di Porto Di Ravenna, Ministero Dell'Ambiente E Della Tutela del Territorio e del Mare, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Associazione Ansep Unitam;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE II n. 00296/2013, resa tra le parti, concernente concessione relativa alla gestione dei rifiuti prodotti a bordo delle piattaforme - indicazione conferimento dei rifiuti



Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Eni Spa e di Capitaneria Di Porto Di Ravenna e di Ministero Dell'Ambiente E Della Tutela del Territorio e del Mare;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2013 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati Righi, Bolognesi e l'Avvocato dello Stato Isabella Bruni;



Considerato che:

-- a prescindere dalla legittimità degli originari atti di concessione all’appellante -- che non risultano essere stati impugnati tempestivamente dalla Società appellata-- deve rilevarsi che con il provvedimento impugnato in prime cure si richiedeva semplicemente di indicare dove Eni conferisse i rifiuti prodotti dalla sue piattaforme presenti nella rada di Ravenna,

-- non vi sono dubbi che l’art. 2. lett. a) del D.Lgs. 24-6-2003 n. 182 di (Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico) ricomprende nel suo ambito di applicazione anche le “unità di qualsiasi tipo, che opera nell'ambiente marino, inclusi …. i galleggianti..” il che implica l’applicazione alle medesime anche della Convenzione Internazionale Marpol 73/78 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (come modificata dal relativo protocollo del 1978, in vigore nell'Unione europea alla data del 27 novembre 2000 e ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662);

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 6093/2013) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado.

Condanna l’ENI Spa al pagamento delle spese che vengono liquidate in € 2.000,00 oltre all’IVA ed alla CPA ,come per legge, in favore dell’appellante SIMAP srl..

.La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Marzio Branca, Presidente FF

Diego Sabatino, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere

Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)