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Corte di Giustizia (Sesta Sezione) sent. 12 gennaio 2006
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2000/60/CE – Azione comunitaria in materia di acque – Mancata trasposizione entro il termine prescritto»

CONDANNA DELL' ITALIA Non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque

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Nella causa C-85/05,

avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 18 febbraio 2005,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalle sig.re S. Pardo Quintillán e D. Recchia, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica italiana, rappresentata dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. G. Fiengo, avvocato dello Stato,

convenuta,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dal sig. J. Malenovský, presidente di sezione, dai sigg. U. Lõhmus e A. Ó Caoimh (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. P. Léger

cancelliere: sig. R. Grass

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con il suo ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di constatare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»), o, in ogni caso, non avendole comunicato tali disposizioni, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi impostile dall’art. 24, n. 1, della detta direttiva.

2 Conformemente all’art. 24, n. 1, primo comma, della direttiva in esame, gli Stati membri dovevano adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a quest’ultima entro il 22 dicembre 2003 e informarne immediatamente la Commissione.

Il procedimento precontenzioso

3 Considerando che la direttiva non era stata recepita in diritto italiano entro il termine prescritto, la Commissione ha avviato il procedimento per inadempimento di cui all’art. 226, primo comma, CE. Conformemente alla detta disposizione e dopo aver invitato il 27 gennaio 2004 la Repubblica italiana a presentare le sue osservazioni, la Commissione, il 9 luglio 2004, ha emesso un parere motivato invitando tale Stato membro ad adottare le misure necessarie per conformarsi agli obblighi imposti dalla detta direttiva entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica del detto parere.

4 Non avendo ricevuto dalle autorità italiane alcuna informazione che le consentisse di concludere che le misure necessarie al recepimento della direttiva erano state adottate, la Commissione ha deciso di proporre il ricorso in esame.

Sul ricorso

Argomenti delle parti

5 Nel controricorso la Repubblica italiana fa presente che la legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione (GURI n. 302 del 27 dicembre 2004), impegna tale governo ad adottare uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative nel settore della tutela delle acque dall’inquinamento e nel settore della gestione delle risorse idriche. Essa afferma peraltro che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio sta predisponendo i decreti legislativi di pieno recepimento della direttiva, che saranno approvati nel più breve tempo possibile e comunque nel rispetto della tempistica indicata nella legge di delegazione.

6 Nella replica depositata l’11 luglio 2005 la Commissione rileva come dal controricorso della Repubblica italiana emerga che il decreto legislativo volto a recepire la direttiva non era stato ancora promulgato a tale data.

Giudizio della Corte

7 Occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, l’esistenza di un inadempimento dev’essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che Corte non può tener conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenze 30 gennaio 2002, causa C-103/00, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-1147, punto 23, e 14 settembre 2004, causa C-168/03, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-8227, punto 24).

8 Nella specie, è assodato che, alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato, i provvedimenti necessari per garantire il recepimento della direttiva non erano stati ancora adottati.

9 Stando così le cose, si deve considerare fondato il ricorso proposto dalla Commissione.

10 Alla luce delle precedenti considerazioni, va constatato che, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi impostile dalla detta direttiva.

Sulle spese

11 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, risultata soccombente, dev’essere condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara e statuisce:

1) Non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi impostile dalla detta direttiva.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.