Cass. Sez. III n. 26803 del 21 giugno 2023 (UP 16 mar 2023)
Pres. Ramacci Rel. Aceto Ric. Bene
Ambiente in genere.Occupazione abusiva di area demaniale tramite la realizzazione di opere

Il reato di cui all’art. 1161, cod. nav. (occupazione abusiva di area demaniale tramite la realizzazione di opere) ha natura permanente la cui consumazione coincide con il cessare della permanenza. Ciò si verifica con il venire meno dell'abusiva occupazione a seguito di sgombero del bene o con il rilascio di concessione demaniale o con la condanna dell'imputato in primo grado. Il decreto penale di condanna, al pari della sentenza di condanna in primo grado, interrompe la permanenza del reato dalla data della sua notificazione all’imputato. Anche il sequestro interrompe la permanenza.



RITENUTO IN FATTO

            1. Il sig. Bruno Bene ricorre per l’annullamento della sentenza del 14/02/2022 della Corte di appello di Lecce che, in riforma della sentenza del 06/11/2018 del Tribunale di Lecce, che l’aveva assolto dai reati a lui ascritti ed era stata impugnata dal PM, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti in ordine ai reati di cui ai capi A (art. 44, lett. c, d.P.R. n. 380 del 2001), B (art. 181, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000) e D (art. 1161, cod. nav.) della rubrica, perché estinti per prescrizione, l’ha dichiarato colpevole del residuo reato di cui al capo C (art. 1161 cod. nav.) e l’ha condannato alla pena di due mesi di arresto.
                1.1. Con il primo motivo deduce l’erronea applicazione dell’art. 54, cod. nav., e il travisamento della prova, in particolare del provvedimento n. 6009 dell’11/09/2012 del Comune di Santa Cesarea Terme con il quale era stata volturata a suo favore la concessione demaniale marittima, relativa all’area adibita a stabilimento balneare per complessivi mq. 1161, che lo autorizzava all’occupazione ritenuta ingiustamente arbitraria dalla Corte di appello.
                1.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di mancanza di motivazione cd. “rafforzata”, trattandosi, spiega, di sentenza di condanna che riforma, in appello, l’assoluzione decisa in primo grado. Le prove assunte nella fase di merito dimostravano che tutte le opere oggetto di contestazione (compresa la piattaforma galleggiante in PVC) erano state oggetto di concessione.
                1.3. Con il terzo motivo deduce l’erroneo computo del tempo necessario a prescrivere, avuto riguardo all’epoca di effettiva realizzazione delle opere.
                1.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

            2. Il 25/02/2023, il difensore del ricorrente, l’Avv. Francesco Vergine, ha trasmesso conclusioni scritte a confutazione della richiesta del Procuratore generale di declaratoria di inammissibilità del ricorso.


CONSIDERATO IN DIRITTO

        1. Il ricorso è inammissibile

        2. Il primo motivo è inammissibile perché proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità.
            2.1. Il ricorrente risponde del residuo reato di cui agli artt. 54, 1161 cod. nav., rubricato al capo C della rubrica, per aver arbitrariamente occupato un’area demaniale marittima ed uno specchio marittimo non in concessione. Il fatto è contestato come accertato in Santa Cesarea il 27/07/2016.
            2.2. In primo grado il Bene era stato assolto da tutti i reati a lui ascritti in conseguenza del rilascio del permesso di costruire n. 45 del 2018. Esclusa l’efficacia sanante dei titoli edilizi rilasciati successivamente alla realizzazione delle opere edilizie, nel riformare la sentenza del Tribunale, la Corte di appello ha dato atto, per quanto qui rileva, del mancato rinvenimento della concessione demaniale marittima relativa alle opere indicate al capo C.  
            2.3. Il ricorrente deduce il travisamento della prova sul punto, in particolare del provvedimento prot. n. 6009 dell’11/09/2012 con cui era stata volturata a suo favore la concessione demaniale marittima relativa allo stabilimento balneare “Bagno Marino Archi di Bene Bruno”.
            2.4. Il travisamento della prova (contraddittorietà della motivazione risultante da atti del processo specificamente indicati) è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758 - 01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499). Il travisamento della prova, consiste, dunque, in un errore percettivo (e non valutativo) della prova stessa tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice ed il sillogismo che ad esso presiede. In particolare, consiste nell’affermare come esistenti fatti certamente non esistenti ovvero come inesistenti fatti certamente esistenti. Il vizio rende la motivazione insanabilmente contraddittoria con le premesse fattuali del ragionamento così come illustrate nel provvedimento impugnato, una diversità tale da non reggere all’urto del contro-giudizio logico sulla tenuta del sillogismo. Il vizio è perciò decisivo quando la frattura logica tra la premessa fattuale del ragionamento e la conclusione che ne viene tratta è irreparabile. Come ribadito in motivazione da Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, n.m. sul punto, il travisamento della prova sussiste quando emerge che la sua lettura sia affetta da errore "revocatorio", per omissione, invenzione o falsificazione. In questo caso, difatti, la difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato).  
            2.5. Nel caso di specie, viene “offerta” in produzione la voltura sopra indicata dalla quale la Corte di cassazione dovrebbe ricavare l’informazione certa e incontrovertibile della legittimità delle opere indicate come abusivamente realizzate. Sennonché, l’informazione probatoria contenuta nel provvedimento allegato al ricorso non è dotata di autoevidenza se è vero che lo stesso ricorrente ha avuto necessità di illustrarne il contenuto ed il significato richiamando le dichiarazioni testimoniali dell’Arch. Pisanò e dell’Arch. Pranzo che però, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non sono state allegate.
            2.6. Dunque, più che di errore percettivo, si tratta di errore valutativo, non deducibile in sede di legittimità mediante l’allegazione diretta del mezzo di prova.

        3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
            3.1. Da tempo questa Corte insegna che la decisione del giudice di appello, che comporti la totale riforma della sentenza di primo grado impone la dimostrazione dell'incompletezza o della non correttezza ovvero dell'incoerenza delle relative argomentazioni con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da corretta, completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, senza lasciare spazio alcuno, dia ragione delle scelte operate e del privilegio accordato ad elementi di prova diversi o diversamente valutati. Ciò sul rilievo che la possibile spiegazione alternativa di un fatto non attiene al mero possibilismo, come tale esercitazione astratta del ragionamento disancorata dalla realtà processuale, ma a specifici dati fattuali che rendano verosimile la conclusione di un "iter" logico cui si perviene senza affermazioni apodittiche (Sez. 1, n. 1381 del 16/12/1994, Felice, Rv. 201487; Sez. 2, n. 15756 del 12/12/2002, Contrada, Rv. 225564). Sicché il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato e la insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti ivi contenuti (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Rv. 254638; Sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008, Pappalardo, Rv. 242330).
            3.2. Nel caso di specie, però, l’assoluzione dell’imputato in primo grado è stata frutto, quanto al residuo reato di cui al capo C, di un evidente errore di diritto posto che il permesso di costruire in sanatoria di cui all’art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001, non estingue il reato di cui all’art. 1161 cod. nav.
            3.3. Non v’è stata, dunque, alcuna difforme valutazione dei medesimi fatti a sostegno della decisione impugnata posto che, come anticipato, il primo Giudice non ha preso affatto in considerazione il reato in questione.

    5. Il terzo motivo è manifestamente infondato.
        5.1. Il reato è contestato come “accertato il data 29/07/2016”.
        5.2. Il reato di cui all’art. 1161, cod. nav., contestato al ricorrente (occupazione abusiva di area demaniale tramite la realizzazione di opere) ha natura permanente la cui consumazione coincide con il cessare della permanenza. Ciò si verifica con il venire meno dell'abusiva occupazione a seguito di sgombero del bene o con il rilascio di concessione demaniale o con la condanna dell'imputato in primo grado (Sez. 3, n. 1546 del 14/05/1998, Rv. 211198; Sez. 3, n. 1950 del 16/01/1998, Rv. 210134). Il decreto penale di condanna, al pari della sentenza di condanna in primo grado, interrompe la permanenza del reato dalla data della sua notificazione all’imputato (Sez. 6, n. 19000 del 25/02/2016, Rv. 266993; Sez. 2, n. 12931 del 13/01/2012, Rv. 252798; Sez. 3, n. 4401 del 10/03/2000, Rv. 215884; Sez. 1, n. 1730 del 16/07/1982, Rv. 155423).
        5.3. Anche il sequestro interrompe la permanenza (Sez. 3, n. 15029 del 12/03/2021, Ferrara, Rv. 281606 - 01; Sez. 3, n. 16417 del 16/03/2010, Apicella, Rv. 246765 - 01; Sez. 3, n. 47436 del 06/11/2003, Armanno, Rv. 227067 - 01).
        5.4. Nel caso di specie, le opere sono state sequestrate il giorno dell’accertamento del fatto (29/07/2016); ne consegue che il tempo necessario a prescrivere maturava il 29/07/2021.
        5.5. Occorre, tuttavia, considerare che il dibattimento, aperto il 10/10/2017,  è stato rinviato al 17/04/2018 su richiesta del difensore finalizzata alla acquisizione (e successiva produzione) del permesso di costruire in sanatoria e che all’udienza del 17/04/2018 il processo è stato nuovamente rinviato al 17/07/2018, per lo stesso motivo sempre su richiesta del difensore, per un totale, così, di 280 giorni di sospensione del dibattimento su richiesta della difesa. L’udienza del 17/07/2018 è stata rinviata al 30/10/2018 per impedimento del difensore (con sospensione di ulteriori 60 giorni del corso della prescrizione).    
        5.6. Il termine del 29/07/2021 deve così essere spostato in avanti di 340 giorni con conseguente maturazione del termine in data (04/07/2022) successiva a quella della pronuncia della sentenza impugnata.
        5.7. Il ricorrente non considera che anche il decreto di citazione a giudizio in appello interrompe il corso della prescrizione (Sez. 6, n. 27324 del 20/05/2008, Borrelli, Rv. 240525 - 01; Sez. 5, n. 3420 del 07/11/2007, Vulpio, Rv. 238236 - 01; Sez. 6, n. 11418 del 21/02/2003, Ferrari, Rv. 224264 - 01; Sez. 3, n. 1779 del 25/11/1981, dep. 1982, Vergara, Rv. 152391 - 01). Erra, dunque, quando indica come ultimo fatto interruttivo del corso della prescrizione il decreto di citazione diretta a giudizio del PM (26/01/2017), negligendo quello emesso dalla Corte di appello a seguito di appello del PM.

    6. L’ultimo motivo è anch’esso manifestamente infondato risolvendosi le censure difensive in un mero dissenso valutativo rispetto alla decisione della Corte di appello che ha escluso la particolare tenuità dell’offesa in considerazione dell’entità dell’intervento abusivo. L’argomentare difensivo si avvale, peraltro, di inammissibili richiami al compendio probatorio che postulano la possibilità della Corte di cassazione di accedere al fascicolo del dibattimento, di leggerne il contenuto e di saggiare in tal modo la logicità e coerenza della motivazione. Operazione, come noto, preclusa in sede di legittimità ove l’orizzonte cognitivo della Corte di cassazione è segnato dal testo della motivazione, a meno di travisamenti decisivi della prova nemmeno dedotti a sostegno del presente motivo.

    7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso (che osta alla rilevazione della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata) consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 3.000,00.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 16/03/2023.