Cass. Sez. III n. 12262 del 4 aprile 2022 (Cc 3 mar 2022)
Pres. Andreazza Est. Liberati Ric. PM in proc. Cuccu
Ambiente in genere.Sdemanializzazione beni demanio marittimo

La sdemanializzazione dei beni del demanio marittimo non può avvenire per facta concludentia, ma solo per legge o mediante l'adozione, ad opera dell'autorità competente, di un formale provvedimento che ha efficacia costitutiva, essendo basato su una valutazione tecnico-discrezionale in ordine ai caratteri naturali dell'area e alle esigenze locali, finalizzata a verificare la sopravvenuta mancanza di attitudine di determinate zone a servire agli usi pubblici del mare, cosicché non rilevano né il possesso del bene da parte del privato, improduttivo di effetti e inidoneo all'acquisto della proprietà per usucapione, né il non uso da parte dell'ente proprietario


RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 8 aprile 2021 il Tribunale di Catanzaro, provvedendo sulla richiesta di riesame presentata da Alberto Cuccu nei confronti del decreto di sequestro preventivo del 20 marzo 2021 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, disposto in relazione al reato di cui all’art. 1161 cod. nav., ha annullato il provvedimento impugnato, disponendo la restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto.
Il Tribunale, nell’accogliere la richiesta di riesame dell’indagato, ha sottolineato, quanto alla configurabilità dell’elemento soggettivo del reato ipotizzato a carico dell’indagato, che quest’ultimo aveva acquistato la proprietà del terreno e del fabbricato limitrofi all’area demaniale oggetto della contestazione di indebita occupazione con atto pubblico del 31 ottobre 2014 e il successivo 3 novembre 2014 aveva presentato richiesta di concessione di detta area demaniale al Comune di San Sostene per destinarla a giardino, richiedendo successivamente, il 27 settembre 2019, la concessione e l’assegnazione di detti reliquati demaniali. Ha quindi ritenuto che non vi siano elementi sufficienti per ravvisare l’astratta configurabilità del reato di occupazione di un’area del demanio marittimo contestato all’indagato.
E’ stata anche esclusa la configurabilità del pericolo nel ritardo idoneo a consentire di mantenere il vincolo cautelare, evidenziando che il Comune di San Sostene (nel cui territorio si trova l’area demaniale occupata) stava adottando un piano spiaggia e che tra il lungomare e le proprietà private, tra cui quella del Cuccu, vi è un reliquato del demanio marittimo che avrebbe dovuto essere sdemanializzato per essere poi assegnato ai privati a uso giardino, con la conseguente esclusione del pericolo che la disponibilità dell’area da parte di un privato possa aggravare o protrarre le conseguenze dei reati ipotizzati, essendone imminente la sdemanializzazione e la destinazione a servizio di proprietà private.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, che lo ha affidato a un unico motivo, mediante il quale ha lamentato l’illogicità manifesta della motivazione dell’ordinanza impugnata e l’errata applicazione di disposizioni di legge penale, sottolineando l’irrilevanza, quanto alla configurabilità del reato, della presentazione di richieste di concessione delle aree demaniali indebitamente occupate e oggetto di sequestro, stante la mera pendenza di tali istanze, peraltro inaccoglibili in quanto strumentali all’asservimento di aree demaniali a proprietà provate e non, come necessario, a scopi di pubblica utilità; altrettanto irrilevante sarebbe la circostanza, pure evidenziata nell’ordinanza impugnata e posta a fondamento della esclusione dei presupposti per poter disporre il sequestro, della esistenza di un piano di sdemanializzazione e concessione ai privati, a uso giardino, di tali aree, non essendo il Comune il soggetto legittimato alla sdemanializzazione di dette aree, tra l’altro appartenenti al demanio necessario dello Stato, e trattandosi, comunque, di un evento futuro e incerto, inidoneo a escludere il dato di fatto della attuale natura demaniale delle aree e la loro occupazione indebita da parte di un privato, pienamente consapevole della naturale demaniale del suolo occupato.

3. Con memoria del 8 febbraio 2022 Alberto Cuccu ha resistito al ricorso del pubblico ministero, ribadendo l’insussistenza di pericolo nel ritardo, in quanto l’area indebitamente occupata e oggetto della contestazione e del provvedimento di sequestro costituisce un reliquato privo di alcuna destinazione pubblica, lasciato dal Comune tra il marciapiede e le proprietà private, prevedendone, nel piano spiaggia, la sdemanializzazione, che l’indagato aveva acquistato nello stato in cui ancora si trova, chiedendo immediatamente la concessione dell’area demaniale per destinarla a giardino privato, con la conseguente insussistenza, per tale ultima circostanza, di ragioni che potessero giustificare l’apposizione del vincolo cautelare.

4. Il Procuratore Generale nelle sue richieste ha concluso per l’annullamento con rinvio, sottolineando come dagli atti emerga inequivocabilmente la natura demaniale dell’area sottoposta a sequestro e l’attuale l’occupazione sine titulo della stessa a uso di giardino privato da parte dell’indagato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. L’ordinanza impugnata si fonda, sulla base di quanto esposto nella relativa motivazione, sulla esclusione dell’elemento soggettivo del reato contestato in ragione della presentazione di domanda di concessione dell’area demaniale abusivamente occupata dal ricorrente e anche sulla insussistenza di pericolo nel ritardo, in considerazione della prossima sdemanializzazione della medesima area, in quanto compresa in un “piano spiaggia” che il Comune di San Sostene, nel cui territorio si trova l’area demaniale abusivamente occupata, starebbe per adottare. Si tratta, sulla base di quanto indicato nell’ordinanza impugnata, di motivazione fondata su una errata interpretazione della disciplina applicabile ai beni del demanio marittimo, nel quale, secondo la contestazione, rientra l’area occupata, posto che al ricorrente è stato contestato il reato di cui all’art. 1161 cod. nav. per avere arbitrariamente occupato, in mancanza di concessione, l’area demaniale marittima sita in località Lungomare del Comune di San Sostene, confinante con l’area di pertinenza del fabbricato di proprietà dello stesso Cuccu.

3. Va, dunque, anzitutto osservato che, a differenza di quanto previsto per i beni demaniali in termini generali dall'art. 829 cod. civ., secondo cui il passaggio di un bene dal demanio pubblico al patrimonio ha natura dichiarativa e può avvenire anche tacitamente, per i beni appartenenti al demanio marittimo, tra i quali si includono la spiaggia e l'arenile, la sdemanializzazione non può realizzarsi in forma tacita, ma richiede, ai sensi dell'art. 35 cod. nav., l'adozione di un decreto ministeriale, avente carattere costitutivo, il quale segue alla verifica, in concreto, della non utilizzabilità delle zone "per pubblici usi del mare" (così Cass. Civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26655 del 18/10/2019, Rv. 655751 – 01, che ha anche chiarito che tale diversità di disciplina non contrasta coi principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 42 Cost., stante, rispettivamente, la non sovrapponibilità degli interessi tutelati dai due istituti e la priorità della salvaguardia della proprietà pubblica rispetto alla privata; nel medesimo senso già Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 10817 del 11/05/2009, Rv. 608265 – 01).
La sdemanializzazione dei beni del demanio marittimo non può, dunque, avvenire per facta concludentia, ma solo per legge o mediante l'adozione, ad opera dell'autorità competente, di un formale provvedimento che ha efficacia costitutiva, essendo basato su una valutazione tecnico-discrezionale in ordine ai caratteri naturali dell'area e alle esigenze locali, finalizzata a verificare la sopravvenuta mancanza di attitudine di determinate zone a servire agli usi pubblici del mare, cosicché non rilevano né il possesso del bene da parte del privato, improduttivo di effetti e inidoneo all'acquisto della proprietà per usucapione, né il non uso da parte dell'ente proprietario (così Cass. Civ., Sez. 2, Ordinanza n. 4839 del 19/02/2019, Rv. 652758 – 01; nonché Cass. Civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3111 del 08/02/2018, Rv. 647340 – 01, e Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 12945 del 09/06/2014, Rv. 631500 - 01).
Ne consegue l’irrilevanza delle iniziative urbanistiche in corso di adozione da parte delle autorità comunali di San Sostene, sottolineate nella motivazione dell’ordinanza impugnata e anche dal Cuccu nella sua memoria, essendo tali autorità prive di attribuzioni in ordine alla demanialità di beni, come quelli occupati dal Cuccu, appartenenti al demanio marittimo, con la conseguenza che l’esclusione della sussistenza dei presupposti di pericolo richiesti per il mantenimento del sequestro risulta fondata su una errata applicazione delle disposizioni che disciplinano i beni appartenenti al demanio marittimo, in particolare di quelle relative alla perdita della demanialità.

4. Detti beni, inoltre, ai sensi dell’art. 36 cod. nav., possono essere dati in concessione solo compatibilmente con le esigenze del pubblico uso e per un determinato periodo di tempo, da parte del Ministro per la Marina mercantile per le concessioni di durata superiore a 15 anni, del direttore marittimo se superiori a 4 anni e importanti impianti di difficile sgombero, del capo compartimento se superiori al quadriennio e non importanti impianti di difficile sgombero, dunque non certamente per l’asservimento a uso giardino di una abitazione privata a tempo indeterminato, con la conseguenza che anche il rilievo attribuito nell’ordinanza impugnata (e anche nella memoria difensiva) alla presentazione da parte del Cuccu della richiesta di concessione della porzione del demanio marittimo limitrofa alla sua proprietà indebitamente occupata e oggetto del provvedimento di sequestro risulta fondata su una errata interpretazione della disciplina dei beni appartenenti al demanio marittimo e della loro concedibilità a privati.
 
5. L’ordinanza impugnata, in quanto fondata su una errata applicazione delle norme che disciplinano la destinazione e l’uso dei beni appartenenti al demanio marittimo, sia nella prospettiva della valutazione del quadro indiziario, sia nell’indagine relativa al pericolo nel ritardo e alla sussistenza dei presupposti per l’apposizione e il mantenimento del vincolo cautelare, denunciate dal pubblico ministero per la violazione di disposizioni di legge che comporta (essendo inammissibile la censura relativa al vizio di motivazione), deve, pertanto, essere annullata, con rinvio al Tribunale di Catanzaro, per nuovo esame, da condurre sulla scorta della richiamata disciplina da applicare ai beni del demanio marittimo.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Così deciso il 3/3/2022