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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 29 agosto 2003, n.239
Testo del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 200 del 29 agosto 2003), coordinato con la legge di conversione 27 ottobre 2003, n. 290 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5), recante: «Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Delega al Governo in materia di remunerazione della capacita' produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilita».

Gazzetta Ufficiale N. 251 del 28 Ottobre 2003

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Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

Art. 1.
Modifiche temporanee delle condizioni di esercizio delle centrali
termoelettriche

1. Al fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema
elettrico nazionale, assicurando la produzione in misura necessaria
alla copertura del fabbisogno nazionale, con decreto del Ministro
delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, (( fatto salvo quanto previsto dal
decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110, fino al 30 giugno 2005 ))
e su motivata e documentata segnalazione del Gestore della rete di
trasmissione nazionale S.p.a., puo' essere autorizzato l'esercizio
temporaneo di (( singole )) centrali termoelettriche di potenza
termica superiore a 300 MW, inserite nei piani di esercizio dello
stesso Gestore, anche in deroga ai limiti di emissioni in atmosfera e
di qualita' dell'aria fissati nei provvedimenti di autorizzazione,
ovvero derivanti dall'applicazione del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, nonche' dal regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
2 aprile 2002, n. 60.
2. Le condizioni di esercizio degli impianti di cui al comma 1 ((
rispettano )) i valori limite di emissione previsti dalla normativa
dell'Unione europea e per gli impianti di potenza termica nominale
inferiore a 500 MW dell'allegato 3, lettera B, del decreto del
Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio
1990.
3. Per le finalita' e con le procedure di cui al comma 1, fino al
(( 30 giugno 2005 )), puo' essere determinato il limite relativo alla
temperatura degli scarichi termici di cui alla nota 1 della tabella
3, allegato 5, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come
modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
258, relativamente agli scarichi derivanti dall'esercizio delle
centrali termoelettriche inserite nei piani di esercizio di cui al
comma 1. (( Le disposizioni del presente comma non si applicano alla
laguna di Venezia. ))


Art. 1-bis.
Provvedimenti finalizzati alla riduzione del rischio di distacchi di
energia elettrica

(( 1. Allo scopo di ridurre al massimo il rischio di distacchi di
energia elettrica per l'utenza diffusa, il Ministro delle attivita'
produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, e' autorizzato ad emanare, su motivata e documentata
segnalazione del Gestore della rete di trasmissione nazionale,
appositi decreti finalizzati a promuovere o accelerare la
riprogrammazione dell'utilizzo degli impianti idroelettrici, la
concentrazione delle manutenzioni, la possibile riattivazione di
impianti in arresto di lunga durata e l'incremento della capacita'
interrompibile. ))

 

Art. 1-ter.
Misure per l'organizzazione e lo sviluppo della rete elettrica e la
terzieta' delle reti

(( 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro delle attivita' produttive, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, nel rispetto dei principi di salvaguardia degli
interessi pubblici legati alla sicurezza ed affidabilita' del sistema
elettrico nazionale e di autonomia imprenditoriale dei soggetti
attualmente proprietari delle reti di trasmissione elettrica, sono
definiti i criteri, le modalita' e le condizioni per l'unificazione
della proprieta' e della gestione della rete elettrica nazionale di
trasmissione, la gestione del soggetto risultante dalla unificazione,
ivi inclusa la disciplina dei diritti di voto e la sua successiva
privatizzazione.
2. Il Ministro delle attivita' produttive emana gli indirizzi per
lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e
di gas naturale e approva i relativi piani di sviluppo predisposti,
annualmente dai gestori delle reti di trasporto.
3. Al fine di cui al comma 1, all'articolo 3 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «gestisce la rete senza discriminazione
di utenti o categorie di utenti; delibera gli interventi di
manutenzione e di sviluppo della rete, a carico delle societa' di cui
al comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «gestisce la rete, di cui
puo' essere proprietario, senza discriminazione di utenti o categorie
di utenti; delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo
della rete, a proprio carico, se proprietario della rete, o a carico
delle societa' proprietarie»;
b) al comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con
analogo decreto, si provvede ad integrare o modificare la concessione
rilasciata in tutti i casi di modifiche nell'assetto e nelle funzioni
del gestore e, comunque, ove il Ministro delle attivita' produttive
lo ritenga necessario, per la migliore funzionalita' della
concessione medesima all'esercizio delle attivita' riservate al
gestore»;
c) al comma 6, quarto periodo, dopo le parole: «coloro che ne
abbiano la disponibilita',» sono inserite le seguenti: «fatta
eccezione per il gestore della rete di trasmissione nazionale in
relazione alle attivita' di trasmissione e dispacciamento,»;
d) al comma 8, al termine del primo periodo, sono inserite le
seguenti parole: «nel caso in cui non ne sia proprietario;
altrimenti, il gestore risponde direttamente nei confronti del
Ministero delle attivita' produttive della tempestiva esecuzione
degli interventi di manutenzione e sviluppo della rete deliberati».
4. Ciascuna societa' operante nel settore della produzione,
importazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica e del
gas naturale, anche attraverso le societa' controllate, controllanti,
o controllate dalla medesima controllante, e comunque ciascuna
societa' a controllo pubblico, non puo' detenere, direttamente o
indirettamente, a decorrere dal 1° luglio 2007, quote superiori al 20
per cento del capitale delle societa' che sono proprietarie e che
gestiscono reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas
naturale.
5. Ai soli fini di cui al comma 4 non sono considerate reti
nazionali di trasporto le infrastrutture di lunghezza inferiore a 10
chilometri necessarie unicamente alla connessione degli impianti alla
rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, nonche' le
infrastrutture realizzate al fine di potenziare la capacita' di
importazione per le quali e' consentita l'allocazione di una quota
della loro capacita' secondo le modalita' di cui all'art.
1-quinquies, comma 6. ))


Art. 1-quater.
Disposizioni per la realizzazione di impianti di produzione di
energia elettrica e di terminali di rigassificazione di gas naturale
liquefatto.

(( 1. Al fine di conferire un elevato grado di certezza agli
investimenti previsti nel settore energetico e consentire un'adeguata
programmazione nello sviluppo delle reti infrastrutturali
dell'energia, l'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto-legge
7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 aprile 2002, n. 55, ovvero del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, concernente la
realizzazione o il ripotenziamento di centrali termoelettriche di
potenza superiore a 300 MW termici, decade ove il titolare
dell'autorizzazione, entro dodici mesi dal momento in cui il
provvedimento di autorizzazione e' divenuto inoppugnabile, a seguito
della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale, non
comunichi di avere dato inizio ai lavori di realizzazione
dell'iniziativa.
2. Il termine di cui al comma 1 si intende al netto dei tempi
necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle
autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi
dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione
ha l'obbligo di segnalare e documentare.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 stabilisce il termine
previsto per l'entrata in esercizio dell'impianto.
4. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 trasmette,
all'amministrazione che rilascia l'autorizzazione medesima, copia
della comunicazione di inizio lavori effettuata nei confronti del
comune competente, nonche' la comunicazione di entrata in esercizio
dell'impianto.
5. Il termine di cui al comma 3 puo' essere prorogato
dall'amministrazione medesima in relazione alla intervenuta
difficolta' realizzativa dello specifico progetto o per cause di
forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di
segnalare e documentare.
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo
si applicano anche ai titolari di concessioni o di autorizzazioni per
la realizzazione di terminali di rigassificazione di gas naturale
liquefatto. In tal caso, il termine di dodici mesi di cui al comma 1
decorre dalla data di ottenimento dell'ultima delle autorizzazioni
necessarie alla costruzione del terminale di rigassificazione e delle
opere ad esso connesse e indispensabili, ulteriori a quella di cui
all'art. 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, relative
all'applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e al
rilascio dell'eventuale concessione demaniale per la costruzione del
terminale nonche' all'autorizzazione delle eventuali infrastrutture e
opere connesse indispensabili per l'esercizio del terminale e
sottoposte ad autonomo iter autorizzativo.
7. Ai soggetti titolari di autorizzazioni o di concessioni di cui
ai commi 1 e 6 e' applicata una sanzione amministrativa pecuniaria
mensile, per un massimo di dodici mesi a partire dal quinto mese di
ritardo dell'entrata in esercizio dell'impianto rispetto al termine
stabilito al comma 3, come eventualmente modificato in base alle
disposizioni di cui al comma 5. L'ammontare della sanzione e'
stabilito in 500 euro al mese per MW di potenza elettrica installata
e in 50 euro al mese per milione di metri cubi annui di capacita' di
rigassificazione installata, rispettivamente per le opere di cui ai
commi 1 e 6.
8. Il Ministro delle attivita' produttive comunica trimestralmente
alle competenti Commissioni parlamentari l'andamento delle
autorizzazioni di cui al comma 1. ))


Art. 1-quinquies.
Disposizioni per la sicurezza e la funzionalita' del settore
elettrico

(( 1. Gli impianti di generazione di energia elettrica di potenza
nominale maggiore di 10 MVA sono mantenuti in stato di perfetta
efficienza dai proprietari o dai titolari dell'autorizzazione e
possono essere messi definitivamente fuori servizio secondo termini e
modalita' autorizzati dall'amministrazione competente, su conforme
parere del Ministero delle attivita' produttive, espresso sentito il
Gestore della rete di trasmissione nazionale in merito al programma
temporale di messa fuori servizio.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, il Ministro delle attivita'
produttive, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas e previo parere del Gestore della rete di trasmissione nazionale,
definisce gli standard di efficienza degli impianti e le relative
modalita' di verifica. In caso di mancato rispetto degli standard di
cui al primo periodo, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
irroga le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c),
della legge 14 novembre 1995, n. 481.
3. Gli impianti idroelettrici di pompaggio sono gestiti dai
proprietari che assicurano al Gestore della rete di trasmissione
nazionale la massima disponibilita' degli impianti per la gestione
dei transitori e dei picchi di domanda. Tali impianti non concorrono,
per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, alla determinazione del
prezzo dell'energia elettrica, come individuato in base al sistema
delle offerte di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79. Agli impianti idroelettrici di pompaggio e'
comunque riconosciuto, in tale periodo, il prezzo che si viene a
formare attraverso il medesimo sistema delle offerte.
4. All'articolo 28, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
le parole da: «intesa come prodotto» fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: «calcolata annualmente quale rapporto fra
il consumo da pompaggio di ciascun impianto nell'anno precedente,
come risultante dai contatori di assorbimento, e il numero
convenzionale di 2.850 ore medie di funzionamento annuo per tale
tipologia di impianti. La metodologia di calcolo di cui al presente
comma decorre dal 1° gennaio 2004». Sono abrogati i commi 9 e 10
dello stesso articolo 28 della legge n. 388 del 2000.
5. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79, dopo le parole: «Con provvedimento» sono inserite le seguenti:
«del Ministro delle attivita' produttive e sentito il parere».
6. I soggetti non titolari di concessioni di trasporto e
distribuzione di energia elettrica che realizzano a proprio carico
nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di
altri Stati, in corrente continua o con tecnologia equivalente,
possono richiedere, per l'incremento della capacita' di
interconnessione, come risultante dal nuovo assetto di rete, una
esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei
terzi. L'esenzione e' accordata, caso per caso, per un periodo
compreso tra dieci e venti anni dalla data di entrata in esercizio
delle nuove linee, e per una quota compresa fra il 50 e l'80 per
cento delle nuove capacita' di trasporto realizzate, dal Ministero
delle attivita' produttive, sentito il parere dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas. In casi eccezionali, sentito il Gestore
della rete di trasmissione nazionale, l'esenzione si applica altresi'
ai dispositivi di interconnessione in corrente alternata, a
condizione che i costi e i rischi degli investimenti in questione
siano particolarmente elevati, se paragonati ai costi e ai rischi di
norma sostenuti al momento del collegamento di due reti di
trasmissione nazionali limitrofe mediante un dispositivo di
interconnessione in corrente alternata. Qualora la capacita' di nuova
realizzazione derivi da un'interconnessione con uno Stato membro
dell'Unione europea, l'esenzione e' accordata previa consultazione
delle autorita' competenti dello Stato interessato. Con decreto del
Ministro delle attivita' produttive sono definiti modalita' e criteri
per il rilascio dell'esenzione, nel rispetto di quanto previsto dalle
disposizioni comunitarie in materia.
7. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce, entro e
non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le tariffe di remunerazione delle
reti di trasporto e distribuzione, per il successivo periodo
regolatorio, anche al fine di garantire le esigenze di sviluppo del
servizio elettrico, adottando criteri che includano la rivalutazione
delle infrastrutture, un valore del tasso di rendimento privo di
rischio almeno in linea con quello dei titoli di Stato a lungo
termine nonche' una simmetrica ripartizione tra utenti e imprese
delle maggiori efficienze realizzate rispetto agli obiettivi definiti
con il meccanismo del price cap, applicato alle componenti tariffarie
destinate alla copertura dei costi operativi e degli ammortamenti.
8. Al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'articolo 5, comma 2, sono soppressi gli ultimi due
periodi;
b) all'articolo 6, comma 1, e' soppresso l'ultimo periodo;
c) all'articolo 6, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale puo' modificare
i profili di immissione e di prelievo dei contratti bilaterali per
motivi di incompatibilita' delle clausole contrattuali con quanto
disposto dall'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del presente decreto, e
comunque quando tali contratti pregiudichino gravemente la sicurezza
e l'efficienza del servizio elettrico. A tale scopo il Gestore della
rete di trasmissione nazionale definisce, in relazione ai contratti
bilaterali, i dati tecnici che devono essere trasmessi al medesimo
Gestore al fine di garantire la gestione in sicurezza del sistema
elettrico»;
d) all'articolo 6, comma 3, al primo periodo, sono soppresse le
parole: «per i contratti bilaterali autorizzati in deroga al sistema
delle offerte di cui all'articolo 5» e: «entro trenta giorni dalla
richiesta dei soggetti interessati».
9. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale, entro il
31 maggio di ogni anno, presenta, per l'approvazione, al Ministro
delle attivita' produttive, a valere per l'anno successivo, un
programma per l'adeguamento e l'eventuale miglioramento dei sistemi
di difesa per la sicurezza del sistema elettrico, indicando il
relativo impegno economico per l'attuazione. L'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas determina, con propria delibera, gli
opportuni adeguamenti tariffari per la copertura dei costi di
realizzazione del programma. Per l'anno 2004 il programma suddetto e'
presentato al Ministro delle attivita' produttive entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. ))


Art. 1-sexies.
Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti
nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia
elettrica di potenza superiore a 300 MW termici.

(( 1. L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli
elettrodotti, degli oleodotti e dei gasdotti, facenti parte delle
reti nazionali di trasporto dell'energia, e' rilasciata dalle
amministrazioni statali competenti mediante un procedimento unico
secondo i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il
termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda.
2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1,
entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro delle attivita'
produttive, sono emanate norme concernenti il procedimento di cui al
medesimo comma 1 e individuati l'autorita' competente al rilascio
dell'autorizzazione unica e gli atti che sono sostituiti dalla
medesima autorizzazione.
3. Per i procedimenti relativamente ai quali non sono prescritte le
procedure di valutazione di impatto ambientale, il procedimento unico
deve essere concluso nel termine di quattro mesi dalla data di
presentazione della domanda.
4. L'autorizzazione comprende la dichiarazione di pubblica
utilita', e ne fa parte la valutazione di impatto ambientale, ove
prevista dalla normativa vigente.
5. Le regioni disciplinano i procedimenti di autorizzazione alla
costruzione e all'esercizio di reti energetiche di competenza
regionale in conformita' ai principi e ai termini temporali di cui al
presente articolo, prevedendo che, per le opere che ricadono nel
territorio di piu' regioni le autorizzazioni siano rilasciate
d'intesa tra le regioni interessate. In caso di inerzia o di mancata
definizione dell'intesa, lo Stato esercita il potere sostitutivo ai
sensi dell'articolo 120 della Costituzione.
6. Lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi di programma
con i quali sono definite le modalita' organizzative e procedimentali
per l'acquisizione del parere regionale nell'ambito dei procedimenti
autorizzativi delle opere inserite nel programma triennale di
sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e delle opere
di rilevante importanza che interessano il territorio di piu' regioni
anche per quanto attiene al trasporto nazionale del gas naturale e
degli oli minerali.
7. Le norme del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
si applicano alle reti energetiche a decorrere dal 30 giugno 2004.
8. Per la costruzione e l'esercizio di impianti di energia
elettrica di potenza superiore a 300 MW termici si applicano le
disposizioni del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55.
9. All'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79, le parole: «previo parere conforme del» sono sostituite dalle
seguenti: «previo parere del». ))


Art. 2.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.