MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 21 maggio 2010, n. 123     
Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a norma dell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
(GU n. 179 del 3-8-2010 )

 
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 38 del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio
1999, e successive modificazioni;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni;
Visto l'articolo 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61;
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive
modificazioni;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in
particolare l'articolo 15, comma 2;
Visto l'articolo 28, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e, in particolare, il comma 3, il quale prevede che con
decreto interministeriale siano definite le norme istitutive
dell'ente, denominato Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA), derivante dalla fusione dell'APAT,
dell'INFS e dell'ICRAM, contestualmente soppressi, in un unico
istituto denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA);
Visto l'articolo 9, comma 4 del decreto-legge 28 aprile 2009, n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
Visto l'articolo 25, comma 2, lettera e), della legge 23 luglio
2009, n. 99;
Visto l'articolo 17, comma 35-octies, del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 15 febbraio 2010;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei
Deputati;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, inviata con nota del 24 maggio 2010;
Considerato che le competenti commissioni del Senato della
Repubblica non si sono espresse nei termini previsti;

Emana


il seguente regolamento:

Art. 1


Costituzione

1. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA), di seguito denominato anche Istituto, e' ente pubblico di
ricerca, dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico e di
autonomia tecnico-scientifica, organizzativa, finanziaria,
gestionale, patrimoniale e contabile. Nell'ISPRA, retto dal presente
regolamento, nonche' da uno statuto deliberato ed emanato ai sensi
dell'articolo 14, confluiscono il personale, le risorse finanziarie e
strumentali e i rapporti attivi e passivi dell'APAT, dell'INFS e
dell'ICRAM, soppressi a decorrere dalla data di insediamento dei
commissari di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. L'ISPRA e' istituto tecnico-scientifico di cui il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito
indicato anche come Ministro, si avvale nell'esercizio delle
attribuzioni conferite dalla normativa vigente.
3. L'ISPRA e' sottoposto alla vigilanza del Ministro, il quale
impartisce le direttive generali alle quali l'Istituto si attiene nel
perseguimento dei compiti istituzionali.
4. L'ISPRA ha sede in Roma. Per il conseguimento dei propri fini
istituzionali puo' istituire sedi operative sul territorio nazionale
nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili, in
particolare per assicurare assistenza tecnica e consulenza strategica
alle amministrazioni pubbliche, anche nel quadro della cooperazione
interistituzionale tra amministrazioni centrali, regionali e locali
in materia ambientale.


                               Art. 2 


Compiti istituzionali

1. L'Istituto svolge attivita' di ricerca, consulenza strategica,
assistenza tecnico-scientifica, sperimentazione e controllo,
conoscitiva, di monitoraggio e valutazione, nonche' di informazione e
formazione, anche post-universitaria, in materia ambientale, con
riferimento alla tutela delle acque, alla difesa dell'ambiente
atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversita' marina e
terrestre e delle rispettive colture, nonche' alla tutela della
natura e della fauna omeoterma, esercitando le funzioni gia' di
competenza dell'APAT, dell'ICRAM e dell'INFS.
2. Con riferimento alle attivita' di cui al comma precedente,
l'Istituto promuove, anche attraverso il Consiglio federale di cui
all'articolo 15 del presente regolamento, lo sviluppo del sistema
nazionale delle Agenzie e dei controlli in materia ambientale di cui
cura il coordinamento, e garantisce l'accuratezza delle misurazioni e
il rispetto degli obiettivi di qualita' e di convalida dei dati anche
attraverso l'approvazione di sistemi di misurazione, l'adozione di
linee guida e l'accreditamento dei laboratori.


                               Art. 3 


Disposizioni finanziarie e contabili

1. Al conseguimento dei fini istituzionali, l'ISPRA provvede:
a) con il contributo annuale dello Stato;
b) con risorse provenienti da amministrazioni ed enti pubblici e
privati, nonche' da organizzazioni internazionali;
c) con i proventi di beni costituenti il proprio patrimonio o
derivanti dallo sfruttamento economico di eventuali brevetti e
invenzioni;
d) con i proventi derivanti dalle attivita' di promozione,
vendita di servizi e prodotti e, ove non sussistano profili di
incompatibilita' in relazione ai compiti istituzionali dell'Istituto,
consulenza e collaborazione con soggetti pubblici e privati, ivi
comprese le risorse finanziarie aggiuntive derivanti dall'inserimento
in programmi di ricerca nazionali e internazionali ai sensi del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonche' dalla diffusione
delle proprie pubblicazioni.
2. Per l'amministrazione e la contabilita' l'Istituto emana
apposito regolamento sulla base delle disposizioni contenute nel
decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
3. L'Istituto e' sottoposto alle disposizioni di cui alla legge 29
ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, ed e' inserito nella
tabella A allegata alla stessa legge.


                               Art. 4 


Organi dell'Istituto

1. Gli organi dell'Istituto, nominati ai sensi degli articoli 5, 6,
7 e 9, sono:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il consiglio scientifico;
d) il collegio dei revisori dei conti.
2. Il presidente e i componenti degli organi collegiali
dell'Istituto durano in carica tre anni e possono essere confermati
una sola volta.
3. Al presidente e ai componenti degli organi collegiali previsti
dal presente regolamento spettano gli emolumenti da determinarsi con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.


                               Art. 5 


Il presidente

1. Il presidente e' nominato, ai sensi dell'articolo 6, comma 2,
del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra persone
di alta qualificazione scientifica o istituzionale nelle materie di
competenza dell'Istituto, previo parere motivato delle competenti
commissioni parlamentari permanenti competenti per materia. Decorsi
venti giorni dalla trasmissione alle commissioni, ove il parere non
sia stato reso, si procede comunque alla nomina.
2. Il presidente:
a) ha la rappresentanza legale dell'ente;
b) predispone il piano triennale delle attivita' e
l'aggiornamento del programma di ricerca dell'Istituto, in base alle
direttive generali del Ministro vigilante, tenendo conto degli
eventuali suggerimenti e proposte di cui all'articolo 8, comma 2, e
stipula la convenzione con il Ministro, di cui all'articolo 12, comma
4, predisposta in coerenza con le direttive generali anzidette;
c) assicura l'unita' di indirizzo delle attivita' dell'ente;
d) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e ne
stabilisce l'ordine del giorno di cui all'articolo 6, predisponendo i
relativi atti, nonche' provvede nelle materie e per gli atti delegati
dal consiglio stesso, ovvero nei casi d'urgente necessita', salva
ratifica da parte dello stesso organo nella prima riunione
successiva;
e) convoca e presiede il consiglio scientifico;
f) vigila sull'esecuzione delle delibere e verifica l'attivita'
svolta dall'Istituto, avvalendosi del servizio di controllo interno;
g) esercita ogni competenza non attribuita espressamente ad altri
organi dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto.


                               Art. 6 


Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione e' composto, oltre che dal
presidente dell'Istituto, da sei membri, nominati con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
scelti tra persone con competenze tecniche e/o scientifiche e/o
gestionali nei settori di competenza dell'Istituto.
2. Il consiglio di amministrazione svolge funzioni di indirizzo e
di programmazione delle attivita' dell'Istituto e di monitoraggio e
verifica sulla loro esecuzione, assicurando prioritariamente
l'attuazione delle direttive generali del Ministro vigilante. In
particolare:
a) delibera lo statuto e le relative modifiche con la maggioranza
assoluta dei suoi componenti;
b) verifica la compatibilita' finanziaria dei programmi di
attivita';
c) delibera i bilanci preventivi e i conti consuntivi, nonche' le
variazioni di bilancio;
d) delibera il regolamento di amministrazione e contabilita', la
pianta organica e gli atti organizzativi. Delibera: inoltre il piano
del fabbisogno del personale e gli atti regolamentari generali,
trasmettendoli per l'approvazione al Ministero vigilante e al
Ministero dell'economia e delle finanze; delibera, sentito il
Consiglio scientifico, il piano triennale delle attivita';
e) nomina il direttore generale, su proposta del presidente.
3. Le sedute del consiglio sono convocate dal presidente mediante
avviso, contenente l'ordine del giorno, da far pervenire ai
consiglieri per mezzo di posta elettronica almeno otto giorni prima
della data fissata per la seduta. Il consiglio puo' essere convocato,
inoltre, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
4. Per la validita' delle riunioni del consiglio di amministrazione
occorre la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti. Le
delibere sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parita'
di voti prevale quello del presidente.
5. In caso di urgenza, il presidente puo' convocare il consiglio
con preavviso di quarantotto ore o, su richiesta del collegio dei
revisori rivolta al presidente, quando cio' si renda necessario per
l'esercizio dei poteri ad esso inerenti.
6. Il segretario, nominato dal consiglio di amministrazione, redige
e cura la tenuta dei verbali di ciascuna seduta. Ciascun verbale e'
firmato dal presidente e dal segretario.


                               Art. 7 


Il collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed
e' composto da tre membri effettivi e due supplenti. Un componente
effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra i dirigenti di
livello dirigenziale generale, ed uno supplente sono designati dal
Ministero dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I rimanenti
componenti sono scelti tra i dirigenti del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare iscritti al registro dei
revisori contabili ovvero di comprovata capacita'
giuridico-amministrativa. Almeno uno di tali componenti e' scelto tra
i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da collocare
fuori ruolo per la durata del mandato, con contestuale
indisponibilita' di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul
piano finanziario effettivamente ricoperti.
2. Il collegio dei revisori esercita il controllo interno di
regolarita' amministrativa e contabile previsto dall'articolo 2 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Ad esso e' attribuito
anche il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice
civile.


                               Art. 8 


Il consiglio scientifico

1. Il consiglio scientifico, nominato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e' composto:
a) dal Presidente e da cinque membri, scelti tra professori
universitari, ricercatori, tecnologi o esperti, anche stranieri, di
comprovata qualificazione scientifica, nei settori di competenza
dell'Istituto;
b) da un membro eletto dal personale tecnico-scientifico
dell'ISPRA, al quale non e' attribuito alcun emolumento aggiuntivo.
2. Il consiglio formula suggerimenti e proposte per la
predisposizione del piano triennale e l'aggiornamento annuale dei
piani di ricerca, nonche' per il migliore svolgimento delle funzioni
attribuite dalla legge all'Istituto. Il consiglio scientifico
definisce, nei modi previsti dal decreto legislativo 5 giugno 1998,
n. 204, strumenti e modalita' per la valutazione dell'attivita'
scientifica dell'ente.
3. Il consiglio scientifico si riunisce di norma ogni tre mesi.


                               Art. 9 


Il direttore generale

1. Il direttore generale, il cui rapporto e' regolato con contratto
di diritto privato della durata di tre anni, rinnovabile una sola
volta, e' nominato, su proposta del presidente, con delibera del
consiglio di amministrazione. Il trattamento economico del direttore
generale e' determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sulla proposta del presidente. Il
direttore generale, scelto tra persone in possesso di adeguati
requisiti tecnico-professionali, esercita le funzioni stabilite dalla
legge e dal presente regolamento.
2. Il direttore generale:
a) e' responsabile della gestione amministrativa e finanziaria
dell'Istituto;
b) sovrintende ed e' responsabile dell'attuazione delle
deliberazioni del consiglio di amministrazione e svolge ogni altro
compito attribuitogli dal presente regolamento;
c) adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi ed esercita
i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate nell'ambito
delle risorse finanziarie assegnate dal consiglio di amministrazione,
in coerenza con quanto previsto dalla convenzione di cui all'articolo
12, comma 4;
d) instaura le liti e vi resiste con potere di conciliare e
transigere, avvalendosi dell'Avvocatura generale dello Stato;
e) predispone la relazione annuale sull'attivita' svolta e sui
risultati della gestione;
f) predispone lo schema di bilancio di previsione e del
rendiconto generale, avvalendosi del servizio di controllo interno, e
propone al consiglio di amministrazione le eventuali variazioni al
bilancio;
g) predispone lo schema di pianta organica e di regolamento di
amministrazione e contabilita'.
3. Il direttore generale interviene, senza diritto di voto, alle
sedute del consiglio di amministrazione.


                               Art. 10 


Personale e assetto organizzativo

1. L'ISPRA, nell'esercizio della propria potesta' regolamentare,
adegua il proprio ordinamento ai principi dell'articolo 4 e del capo
II del Titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nonche' della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per
l'assunzione e l'utilizzo del personale a tempo indeterminato e
determinato dell'ISPRA sono disciplinate dall'articolo 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449 e dall'articolo 35 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in quanto
applicabile agli enti di ricerca.
3. Il personale del ruolo degli enti soppressi di cui all'articolo
28, comma 1 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' inquadrato nel
ruolo dell'ISPRA mantenendo il proprio stato giuridico ed economico.
Il numero delle unita' di personale non puo' eccedere il limite
complessivo di cui alla tabella A allegata al presente decreto.
4. La direzione dei dipartimenti puo' essere attribuita a
professori universitari di ruolo, ricercatori e tecnologi dell'ISPRA
o di altri enti di ricerca o a dirigenti pubblici o privati dotati di
alta qualificazione ed esperienza professionale. Si applica
l'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, con
riferimento all'utilizzazione in posizioni dirigenziali di esterni
all'ISPRA si applicano altresi' le disposizioni di cui ai commi da 4
a 6 dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo.
5. Lo statuto di cui all'articolo 14 e' redatto secondo il
principio di unificazione delle funzioni di carattere amministrativo,
organizzativo e funzionale e del conseguente minor fabbisogno di
risorse strumentali e logistiche.


                               Art. 11 


Incompatibilita'

1. Se dipendenti pubblici, il presidente e il direttore generale
sono collocati in aspettativa senza assegni o in posizione di fuori
ruolo in conformita' ai rispettivi ordinamenti e, se necessario, ai
sensi dell'articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127,
dalle rispettive amministrazioni di appartenenza, a decorrere dalla
data di insediamento.
2. Il presidente, i componenti del consiglio di amministrazione e
il direttore generale non possono ricoprire incarichi politici
elettivi a livello comunitario, nazionale e regionale, ne' essere
componenti della giunta regionale, o rivestire l'ufficio di
presidente o assessore alla giunta provinciale, di sindaco o
assessore o consigliere comunale nei comuni con popolazione superiore
a 20.000 abitanti. Il presidente, i componenti del consiglio di
amministrazione e il direttore generale non possono essere
amministratori o dipendenti di imprese o societa' di produzione di
beni o servizi che partecipano ad attivita' e programmi
dell'Istituto.


                               Art. 12 


Controllo e vigilanza

1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione
finanziaria dell'Istituto con le modalita' previste dalla legge 21
marzo 1958, n. 259.
2. Le deliberazioni concernenti la pianta organica e il regolamento
di amministrazione e contabilita' sono sottoposte all'approvazione
del Ministero vigilante di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze. Con decreto del Ministro possono essere individuate
ulteriori deliberazioni o ulteriori atti da sottoporre
all'approvazione ministeriale.
3. Il bilancio di previsione e' deliberato dal Consiglio di
amministrazione non oltre il 31 ottobre dell'anno precedente a quello
cui il bilancio si riferisce. Il rendiconto generale e' deliberato
entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio
finanziario. Entro 10 giorni dalle relative delibere, il bilancio di
previsione, le relative variazioni ed il rendiconto generale sono
trasmessi al Ministero vigilante ed al Ministero dell'economia e
delle finanze ai fini dell'approvazione. Si applicano le disposizioni
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre
1998, n. 439.
4. Il Ministro e l'ISPRA stipulano una convenzione triennale, con
adeguamento finanziario e degli obiettivi per ciascun esercizio, con
la quale, previa ricognizione dei servizi ordinari, sono individuate
anche le eventuali ulteriori attivita', non incompatibili con i
servizi ordinari, svolgibili da ISPRA, nonche' le risorse allo scopo
disponibili. Nella convezione si provvede altresi' alla
identificazione degli indicatori con cui misurare l'andamento dei
servizi ordinari e delle attivita' ulteriori, anche attraverso azioni
di monitoraggio, nonche' delle misure idonee a consentire l'efficace
esercizio della vigilanza sull'Istituto, anzitutto sotto il profilo
della tempestivita' e completezza dei flussi informativi.
5. Il presidente, anche con riferimento agli obiettivi
programmatici contenuti nella convenzione di cui al comma precedente,
trasmette al Ministro vigilante una relazione annuale sui risultati
dell'attivita' dell'Istituto.
6. Nei casi di accertate e gravi irregolarita', di comprovata
difficolta' di funzionamento, di inosservanza delle linee direttive
emanate dal Ministro vigilante o di mancato raggiungimento degli
obiettivi indicati, puo' essere disposta, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa
motivata comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, la
cessazione del presidente dalle sue funzioni e lo scioglimento del
consiglio di amministrazione, con contestuale nomina di un
commissario straordinario per l'amministrazione dell'Istituto per la
durata massima di dodici mesi.


                               Art. 13 


Rapporti convenzionali

1. Nell'ambito delle proprie competenze e garantendo
prioritariamente l'efficace svolgimento delle attivita' ricomprese
nella convenzione di cui all'articolo 12 del presente decreto,
l'ISPRA, previa comunicazione al Ministro, puo' svolgere incarichi di
carattere tecnico-scientifico, mediante convenzioni, per conto di
pubbliche amministrazioni, enti e organizzazioni pubbliche o private,
anche internazionali. L'ISPRA puo', altresi', ferma restando la
previa comunicazione di cui al periodo precedente, partecipare o
costituire consorzi con amministrazioni pubbliche e private,
nazionali e internazionali.
2. In ogni caso, le attivita' di cui al presente articolo non sono
consentite ove sussistano situazioni di incompatibilita' in relazione
ai compiti istituzionali dell'Istituto.


                               Art. 14 


Statuto

1. Lo statuto dell'ISPRA e' approvato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Lo statuto dell'ISPRA assicura la separazione dell'attivita' di
ricerca e di consulenza tecnico-scientifica da quella amministrativa,
e disciplina l'organismo indipendente di valutazione della
performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150.


                               Art. 15 


Il consiglio federale

1. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema nazionale delle
Agenzie e dei controlli in materia ambientale, coordinato dall'ISPRA,
presso quest'ultimo opera il Consiglio federale, presieduto dal
Presidente dell'ISPRA e composto dal Direttore Generale e dai legali
rappresentanti delle ARPA-APPA.


                               Art. 16 


Scuola di specializzazione
in discipline ambientali

1. In attuazione dell'articolo 17-bis del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 26, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
disciplina entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente provvedimento, con decreto di natura non regolamentare,
l'organizzazione ed il funzionamento della scuola di specializzazione
in discipline ambientali di cui all'articolo 7, comma 4 della legge
11 febbraio 1992, n. 157.


                               Art. 17 


Disposizioni transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione, all'atto dell'insediamento dei
nuovi organi, il consiglio di amministrazione delibera il bilancio
unificato, come atto preliminare per assicurare la continuita' delle
procedure di spesa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 21 maggio 2010

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
Prestigiacomo

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2010
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 9, foglio n. 94


                                                             Allegato 

Tabella A


Rimodulazione dotazione organica
Dirigente Iº 6
Dirigente IIº 55
I 80
II 220
III 452
IV 170
V 200
VI 155
VII 135
VIII 10
IX 0
1483