Cons. Stato Sez. VI  n. 4440 del 14 giugno 2011
Bemni Ambientali. Tralicci in area naturale protetta

In tema legittimità del parere negativo sulla verifica d’ottemperanza alla valutazione d’incidenza relativa a progetto di realizzazione di un traliccio metallico e di locali annessi per un sito unico di trasmissione di emittenti radiofoniche in area compresa all’interno del Parco naturale

CONSIGLIO DI STATO

 

 

N. 04440/2011REG.PROV.COLL.

 

N. 01624/2010 REG.RIC.

 

N. 01906/2010 REG.RIC.

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Stato

 

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

 

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 1624 del 2010, proposto da:

Ente Parco Regionale dei Monti Lucretili, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Alessio Petretti e Valentina Stefutti, con domicilio eletto presso Alessio Petretti in Roma, via degli Scipioni, 268/A;

 

 

contro

 

Radio Subasio s.r.l., in persona del rappresentante legale, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Chiola, con domicilio eletto presso Claudio Chiola in Roma, via della Camilluccia, 785;

 

 

nei confronti di

 

Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Maria Privitera, domiciliata per legge in Roma, via Marcantonio Colonna, 27, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Biz, con domicilio eletto presso Alessandro Biz in Roma, via dei Viburni, 2; Comune di San Polo dei Cavalieri, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo De Camelis, con domicilio eletto presso Paolo De Camelis in Roma, via Azuni, 9; Comune di Marcellina, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Fiore, con domicilio eletto presso Mauro Fiore in Roma, via G. Chiovenda, 106; Raniero De Filippis;

 

 

 

 

 

sul ricorso numero di registro generale 1906 del 2010, proposto da:

Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Biz, con domicilio eletto presso Alessandro Biz in Roma, via dei Viburni, 2;

 

 

contro

 

Radio Subasio s.r.l., in persona del rappresentante legale, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Chiola, con domicilio eletto presso Claudio Chiola in Roma, via della Camilluccia, 785;

 

 

nei confronti di

 

Comune di Marcellina, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Fiore, con domicilio eletto presso Mauro Fiore in Roma, via G. Chiovenda, 106; Raniero De Filippis, Parco Regionale dei Monti Lucretili;

 

 

per la riforma

 

quanto al ricorso n. 1624 del 2010:

 

della sentenza breve del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione II n. 10771/2009, resa tra le parti, concernente SOSPENSIONE VALUTAZIONE D'INCIDENZA PER LA REALIZZAZIONE DI UN TRALICCIO METALLICO E DI LOCALI ACCESSORI PER UN SITO UNICO DI TRASMISSIONI DI EMITTENTI RADIOFONICHE DA COLLOCARSI SULLA VETTA DEL MONTE GENNARO

 

quanto al ricorso n. 1906 del 2010:

 

della sentenza breve del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione II n. 10771/2009, resa tra le parti, concernente SOSPENSIONE VALUTAZIONE D'INCIDENZA PER LA REALIZZAZIONE DI UN TRALICCIO METALLICO E DI LOCALI ACCESSORI PER UN SITO UNICO DI TRASMISSIONI DI EMITTENTI RADIOFONICHE DA COLLOCARSI SULLA VETTA DI MONTE GENNARO

 

 

 

 

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Radio Subasio s.r.l., della Regione Lazio, dei Comuni di San Polo dei Cavalieri e di Marcellina;

 

Viste le memorie difensive;

 

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 giugno 2011 il Cons. Roberto Garofoli e uditi per le parti gli avvocati Petretti, Biz, e De Camelis;

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

 

 

FATTO

 

Con sentenza n. 10771 del 2009 il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha accolto il ricorso proposto da RADIO SUBASIO s.r.l. avverso:

 

la determinazione prot. n. B3158 del 18 settembre 2008, con cui la Regione Lazio ha sospeso in autotutela la valutazione d'incidenza favorevole n. 85453/2008, per la realizzazione di un traliccio metallico;

 

la nota regionale prot. n. 78085 del 28 aprile 2009;

 

la nota prot. n. 153490 del 5 agosto 2009, con cui la Regione Lazio ha espresso parere negativo sulla verifica d’ottemperanza alla valutazione d’incidenza per la realizzazione del predetto traliccio.

 

Nel dettaglio, come ricostruito in fatto nella sentenza impugnata, la società RADIO SUBASIO ha ricevuto dalla Regione Lazio, Dipartimento per il territorio, la nota prot. n. 85453 del 15 maggio 2008, recante parere favorevole, con prescrizioni, alla valutazione di incidenza ex art. 5 d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, in ordine al progetto per la realizzazione di un traliccio metallico e di locali accessori per un sito unico di trasmissioni di emittenti radiofoniche, da collocarsi sulla vetta del Monte Gennaro nel territorio del Comune di S. Polo dei Cavalieri (RM) e nell’area del Parco regionale dei Monti Lucretili; con lo stesso atto la Regione Lazio ha tuttavia prescritto una verifica d’ottemperanza con specifico riguardo all’intervento di cui al § 3), pag. 3 della relazione documentata, intervento consistente nella rimozione dei tralicci e dei relativi apparati preesistenti nonché nella bonifica generale dell’area in questione.

 

Con determinazione prot. n. B3158 del 18 settembre 2008, impugnata con il ricorso introduttivo in primo grado, la Regione Lazio ha sospeso per sessanta giorni, in autotutela, gli effetti del parere favorevole ex art. 5, d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, di cui alla citata nota prot. n. 85453/2008, relativamente ai punti 1) e 2) del progetto d’intervento.

 

Nel corso del giudizio di primo grado promosso impugnando il suddetto atto adottato in autotutela, la società RADIO SUBASIO ha presentato, in data 28 dicembre 2008, nel rispetto del termine imposto dalla nota regionale prot. n. 85453/2008, una relazione integrativa al progetto, riguardante per l’appunto la rimozione dei tralicci e degli apparati preesistenti e la bonifica del sito d’intervento dopo la realizzazione del traliccio.

 

La Regione Lazio, con la nota prot. n. 78085 del 28 aprile 2009 (impugnata in primo grado con il primo ricorso per motivi aggiunti), ha ritenuto detta relazione inadatta a garantire l’immediata attuazione della bonifica degli impianti esistenti comunicando, ai sensi dell’art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241, preavviso di parere negativo sulla valutazione d’incidenza.

 

Con nota prot. n. 153490 del 5 agosto 2009 (impugnata in primo grado con il secondo ricorso per motivi aggiunti), la Regione intimata ha infine espresso definitivo parere negativo sulla verifica d’ottemperanza alla valutazione d’incidenza.

 

Con la sentenza gravata il primo giudice, ritenuti improcedibili il ricorso introduttivo proposto avverso la determinazione prot. n. B3158 del 18 settembre 2008 e il ricorso per motivi aggiunti riguardante la nota prot. n. 78085 del 28 aprile 2009, ha accolto il ricorso per motivi aggiunti con cui la società RADIO SUBASIO ha impugnato la nota prot. n. 153490 del 5 agosto 2009 recante parere negativo sulla verifica d’ottemperanza alla valutazione d’incidenza.

 

Avverso la sentenza citata propongono distinti appelli la Regione Lazio e l’Ente Parco regionale dei Monti Lucretili ritenendone l’erroneità e chiedendone l’annullamento.

 

All’udienza del 14 giugno 2011 le cause sono state trattenute per la decisione.

 

DIRITTO

 

1. Gli appelli, previamente riuniti attesa l’identità della sentenza impugnata, vanno accolti.

 

2. Come ricostruito, la RADIO SUBASIO s.r.l. ha ricevuto dalla Regione Lazio, Dipartimento per il territorio, la nota prot. n. 85453 del 15 maggio 2008, recante parere favorevole, con prescrizioni, alla valutazione di incidenza ex art. 5 d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, in ordine al progetto per la realizzazione di un traliccio metallico e di locali accessori per un sito unico di trasmissioni di emittenti radiofoniche, da collocarsi sulla vetta del Monte Gennaro nel territorio del Comune di S. Polo dei Cavalieri (RM) e nell’area del Parco regionale dei Monti Lucretili; con lo stesso atto la Regione Lazio ha tuttavia prescritto una verifica d’ottemperanza con specifico riguardo all’intervento di cui al § 3), pag. 3 della relazione documentata, intervento consistente nella rimozione dei tralicci e dei relativi apparati preesistenti nonché nella bonifica generale dell’area in questione.

 

Orbene, chiarito che oggetto esclusivo del presente procedimento è quello della legittimità del parere negativo sulla verifica d’ottemperanza alla valutazione d’incidenza, giova considerare che sottoposto a quest’ultima valutazione demandata alla Regione Lazio è il progetto di realizzazione di un traliccio metallico e di locali annessi per un sito unico di trasmissione di emittenti radiofoniche in area compresa all’interno del Parco naturale regionale dei Monti Lucretili, riconosciuta quale Zona a protezione speciale; nel progetto presentato dalla RADIO SUBASIO s.r.l. nel realizzando sito unico di emittenza è previsto si debbano concentrare tutti i manufatti e gli apparati tecnici già presenti in località Monte Gennaro vetta.

 

Nel dettaglio, il progetto comprende:

 

1. la realizzazione del traliccio metallico di mt. 92,5 di altezza, atto ad accogliere le numerose antenne emittenti presenti nel sito;

 

2. la realizzazione di manufatti interrati per la sistemazione di apparati tecnici di supporto;

 

3. la rimozione dei tralicci e dei relativi apparati esistenti e la bonifica generale dell’area.

 

E’ evidente che il progetto, unitariamente apprezzato, è volto alla realizzazione di un nuovo traliccio, destinato non già ad aggiungersi a quelli esistenti quanto piuttosto ad assicurare la concentrazione in un unico impianto dei tralicci e degli impianti già esistenti nell’area, con rimozione quindi di questi ultimi.

 

E’ quanto, del resto, traspare dalla stessa formulazione testuale della nota prot. n. 85453 del 15 maggio 2008, in specie laddove, nel motivare la prescrizione della verifica d’ottemperanza, si rimarca che è “fondamentale prevedere ed attuare la bonifica del sistema di impianti di emittenza attualmente esistenti come elemento di valore assoluto e come idonea misura compensativa all’installazione del nuovo traliccio”.

 

Che è quanto induce il Collegio a non condividere l’assunto sostenuto dal giudice di primo grado secondo cui con la indicata nota prot. n. 85453 del 15 maggio 2008 si sia inteso riferire “la verifica d’incidenza non a tutto il progetto in sé, né al sia pur significativo intervento di rimozione di tutti i tralicci preesistenti ed all’unificazione dei relativi impianti presso quello attoreo, bensì alla tempestiva presentazione della relazione integrativa (in effetti prodotta il 28 dicembre 2008) per l’effettuazione della bonifica colà prevista”.

 

Ad avviso del Collegio, invero, la rimozione dei tralicci esistenti e la bonifica dell’area, lungi dal rappresentare elemento accessorio ed eventuale del progetto sottoposto all’apprezzamento regionale, ne costituisce parte integrante e non scindibile, sicché legittimamente l’Amministrazione ha espresso parere non favorevole allorché è emersa, all’esito della disposta verifica d’ottemperanza, l’assenza delle condizioni necessarie per la loro concreta realizzabilità.

 

Né può sostenersi .come fatto dal primo giudice- che la “futura ed incerta evenienza d’un accordo con i titolari degli altri siti che inquinano la sommità del Monte Gennaro … non è nell’esclusiva disponibilità della sfera giuridica della” società RADIO SUBASIO, se solo si considera che è stata la stessa società ad includere, quale parte integrante e caratterizzante del progetto sottoposto alla valutazione di incidenza, la rimozione dei tralicci esistenti e la bonifica dell’area.

 

3. Alla stregua delle esposte ragioni, assorbiti gli altri motivi, vanno pertanto riuniti e accolti gli appelli con conseguente annullamento della sentenza impugnata.

 

4. Consegue la condanna della società RADIO SUBASIO al pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sugli appelli, li riunisce e li accoglie.

 

Condanna la società RADIO SUBASIO s.r.l. al pagamento delle spese processuali liquidate in 1.500 (millecinquecento) euro per ciascuna delle Amministrazioni appellanti.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

 

 

 

Giuseppe Severini, Presidente

 

Roberto Garofoli, Consigliere, Estensore

 

Bruno Rosario Polito, Consigliere

 

Roberto Giovagnoli, Consigliere

 

Roberta Vigotti, Consigliere

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE