Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1911, del 9 aprile 2013
Beni Culturali.Accesso agli atti per lavori di riqualificazione di fabbricato di interesse storico.

Accesso agli atti relativi ai lavori di riqualificazione inerenti un fabbricato di interesse storico ricadente nelle immediate vicinanze rispetto all’immobile di sua proprietà. Al proprietario del fondo vicino a quello su cui siano state realizzate nuove opere spetta il diritto di accesso a tutti gli atti abilitativi edilizi quando faccia valere inter-alia, l’interesse ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 01911/2013REG.PROV.COLL.

N. 08184/2012 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8184 del 2012, proposto dal professor Giovanni Abbate, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Vecchione, con domicilio eletto presso Angela Gemma in Roma, via Sabotino, 22

contro

Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza per i beni architettonici e paesistici e per il patrimonio storico, artistico e per i beni etnoantropologici di Napoli e provincia, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12

nei confronti di

I signori Maria Miccio, Antonio Mascolo, Mario Mascolo

per la riforma della sentenza del t.a.r. della campania 4 luglio 2012, n. 3186



Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni architettonici e paesistici e per il patrimonio storico, artistico e per i beni etnoantropologici di Napoli e provincia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2013 il Cons. Claudio Contessa e udito l’avvocato Vecchione per l’appellante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Il professor Abate riferisce di essere proprietario di un immobile ubicato nel comune di Agerola (Na) e di avere rivolto, nel novembre del 2011, alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesistici e per il patrimonio storico, artistico e per i beni etnoantropologici di Napoli e provincia una richiesta di accesso agli atti finalizzata ad acquisire la copia dei provvedimenti adottati in relazione ai lavori del Castello (o Casino) sito in località San Lazzaro del Comune di Agerola (si tratta del c.d. ‘Castello Lauritano’, di proprietà dei signori Mascolo, sottoposto a vincolo storico-artistico con decreto ministeriale in data 30 aprile 1992), allegando che il Castello in questione è situato in adiacenza dell’immobile di sua proprietà.

Con la sentenza in epigrafe, il T.A.R. della Campania ha dichiarato inammissibile il ricorso, osservando – in sintesi – che in base alle risultanze in atti l’odierno appellante risultasse avere già ottenuto nel corso del tempo tutta la documentazione di suo interesse.

La sentenza in questione è stata impugnata in sede di appello dal professor Abbate il quale ne ha chiesto la riforma articolando il seguente motivo:

1) Error in iudicando et in procedendo – Travisamento dei fatti – Violazione degli articoli 22 e seguenti della l. 241 del 1990 e s.m.i. – Violazione del giusti procedimento di legge e del dovere di trasparenza della P.A. – Violazione del principio di imparzialità, indipendenza e buon andamento che deve improntare l’azione della P.A. – Sviamento.

In primo luogo il T.A.R. avrebbe erroneamente omesso di considerare che l’odierno appellante vantasse sia la legittimazione, sia l’interesse ad ottenere l’accesso agli atti dei procedimenti relativi al Castello Lauritano e che – più in generale – sussistessero nel caso di specie tutte le condizioni in fatto e in diritto che avrebbero consentito l’esperimento del richiesto accesso.

Del pari erroneamente (e aderendo in modo pedissequo alle prospettazioni dei controinteressati), il Tribunale avrebbe accolto la tesi difensiva dei signori Mascolo, i quali avevano osservato che il professor Abbate avesse ottenuto il richiesto accesso agli atti di suo interesse, acquisendo la documentazione risalente agli anni 1999, 2007 e 2010.

Ebbene:

- quanto alla documentazione risalente al 1999 e al 2007, l’appellante non nega di avere ottenuto l’accesso ad essa; osserva – tuttavia – che l’avvenuta ostensione di tali atti non fosse idonea a soddisfare in modo pieno e definitivo il suo interesse, risultando – ad esempio – l’esistenza di ulteriori procedimenti di interesse della Soprintendenza (risalente a periodi successivi al 2007) in relazione ai quali l’odierno appellante non era riuscito ad ottenere documento alcuno;

- quanto alla documentazione risalente al 2010, l’appellante non nega di averla ricevuta; tuttavia osserva che si tratta di documentazione diversa da quella richiesta nel novembre del 2011 e che rientra già nella sua disponibilità (al punto che, in relazione agli atti abilitativi cui fa riferimento la documentazione del 2010, pende già un separato giudizio dinanzi al T.A.R. della Campania).

L’appellante lamenta, inoltre, che il T.A.R. abbia dichiarato l’inammissibilità del suo ricorso semplicemente prendendo le mosse dal contenuto di una memoria di parte (il controinteressato signor Mascolo), senza peritarsi di acquisire conferma del contenuto di tale memoria presso l’amministrazione che ha formato e che detiene stabilmente i documenti richiesti (i.e.: la Soprintendenza napoletana).

Ancora, anche per quanto attiene la documentazione risalente al 1999 e al 2007, non sarebbe sufficiente fare riferimento all’avvenuto rilascio di copia da parte del Comune di Agerola, dal momento che tale documentazione potrebbe essere incompleta e non rappresentare in modo fedele il contenuto grafico di quanto rappresentato nella documentazione originale in possesso della Soprintendenza napoletana. Pertanto, l’appellante vanterebbe un interesse puntuale ad ottenere l’accesso tramite estrazione di copia direttamente della documentazione in possesso della Soprintendenza.

In definitiva, il T.A.R. non avrebbe considerato che lo specifico interesse dell’odierno appellante fosse nel senso di esercitare il diritto di accesso:

- in relazione alla documentazione integrale risalente al 1999 e al 2007 (ma ottenendo l’accesso agli atti originali della Soprintendenza), nonché

- in relazione alla documentazione relativa ai titoli abilitativi – di estremi non conosciuti – successivi e diversi rispetto a quelli del 2010 e del 2011 in ordine ai quali già sussiste un contenzioso presso il T.A.R. della Campania. Al riguardo, l’appellante riferisce che sussistono molti elementi i quali depongono nel senso dell’esistenza di siffatta documentazione e – quindi – del carattere non satisfattivo dell’accesso agli atti già in precedenza esperito.

Si è costituito in giudizio il Ministero per i beni e le attività culturali, il quale ha concluso nel senso della reiezione dell’appello.

Alla camera di consiglio dell’8 marzo 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dal proprietario di un immobile ubicato in Agerola (Na) avverso la sentenza del T.A.R. della Campania con cui è stati dichiarato inammissibile il ricorso n. 391 del 2012, volto ad ottenere l’accesso integrale agli atti rilasciati dalla competente Soprintendenza in relazione ai lavori di ‘restauro etico’ che hanno interessato il Castello Lauritano di Agerola.

2. L’appello è fondato nei sensi di seguito specificati.

2.1. In primo luogo deve premettersi che non sembra possa negarsi in via generale la legittimazione e l’interesse da parte del professor Abbate all’accesso agli atti relativi ai lavori di riqualificazione inerenti un fabbricato di interesse storico ricadente nelle immediate vicinanze rispetto all’immobile di sua proprietà.

Al riguardo il Collegio – non rilevando in questa sede la portata della normativa di attuazione delle direttive comunitarie sul diritto di accesso in materia “ambientale” - ritiene di prestare adesione al consolidato orientamento (dal quale non si rinvengono nel caso in esame ragioni per discostarsi) secondo cui al proprietario del fondo vicino a quello su cui siano state realizzate nuove opere spetta il diritto di accesso a tutti gli atti abilitativi edilizi quando faccia valere –inter alia - l’interesse ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche (in tal senso – ex plurimis -: Cons. Stato, IV, 4 maggio 2010, n. 2966; id., IV, 21 novembre 2006, n. 6790).

2.2. Nel merito, il ricorso è fondato laddove attraverso la sua proposizione il professor Abbate lamenta:

- che il T.A.R. abbia dichiarato inammissibile la domanda di accesso da lui formulata nel novembre del 2011 limitandosi a riportare il contenuto di una dichiarazione di parte (quella del controinteressato signor Mascolo), senza peritarsi di accertare presso le amministrazioni competenti (e, segnatamente, presso la Soprintendenza napoletana) se effettivamente gli atti a suo tempo rilasciati in copia dal Comune di Agerola – e richiamati dallo stesso sinora Mascolo – esaurissero le esigenze ostensive rappresentate dall’odierno appellante;

- che, per quanto riguarda la documentazione relativa al 1999 e al 2007, il T.A.R. non abbia considerato che non fosse sufficiente, al fine di dichiarare l’inammissibilità del ricorso, il fatto che tale documentazione era stata resa disponibile in copia dal Comune di Agerola.

L’appellante ha fondatamente osservato al riguardo che non vi è alcuna certezza che la documentazione in questione (e, segnatamente, gli allegati grafici e tecnici) riproduca in modo fedele ed integrale quella in possesso della Soprintendenza. Inoltre, va osservato che è proprio la Soprintendenza l’ufficio nei cui confronti deve essere in via prioritaria rivolta la domanda di accesso, trattandosi dell’amministrazione che, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, secondo periodo della l. 7 agosto 1990, n. 241, ha formato gli atti in questione e che li detiene stabilmente (sotto tale aspetto, non può annettersi rilievo dirimente ai fini dei presupposti del diritto di accesso al fatto che il Comune di Agerola fosse a sua volta in possesso di parte di tale documentazione, non potendosi il Comune in questione identificare con l’amministrazione nei cui confronti – ai sensi del richiamato articolo 25 – il diritto di accesso può –rectius: deve – essere esercitato);

- che, per quanto riguarda la documentazione relativa al periodo 2010-2011 (e, segnatamente, quella relativa ai permessi di costruire nn. 26/2010 e 25/2011), erroneamente il T.A.R. non ha considerato (sulla base della documentazione in atti) che la documentazione in questione fosse estranea rispetto alla domanda di acceso formulata nel novembre del 2011, ragione per cui il dimostrato possesso di tale documentazione non poteva indurre i primi Giudici a dichiarare in parte qua inammissibile il ricorso per l’accesso.

In base agli atti di causa, quindi, i primi Giudici disponevano di elementi sufficienti per delimitare l’ambito oggettivo dell’esperita richiesta di accesso, la quale aveva ad oggetto:

a) gli allegati grafici e, più in generale, l’intera documentazione allegata agli atti già acquisiti dall’odierno appellante nel novembre del 1999 e nel novembre del 2007 (trattandosi di documentazione ottenuta dal Comune e non dalla Soprintendenza, da identificarsi quale plesso nei cui confronti avrebbe dovuto essere in primo luogo esercitato il diritto di accesso);

b) tutti gli atti e i documenti relativi alle vicende delle domande abilitative proposte in relazione al Castello Lauritano dopo il 2011 (a titolo non esaustivo, si fa riferimento: 1) al parere favorevole rilasciato da parte della Soprintendenza di Napoli e provincia ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e al parere del Comitato tecnico-scientifico del Ministero per il beni e le attività culturali in data 20 settembre 2010; 2) ai pareri resi dalla Soprintendenza napoletana in data 18 febbraio 2011 e 30 dicembre 2011 in ordine al nuovo progetto di restauro conservativo sull’immobile per cui è causa, nonché – più in generale – all’intera documentazione a supporto di tali atti, sulla cui esistenza e consistenza l’appellante, per comprensibili ragioni, non è in grado di fornire elementi di dettaglio.

Naturalmente, il diritto di accesso agli atti in questione dovrà essere esercitato in modo conforme alla pertinente normativa legislativa e regolamentare e previo pagamento degli importi richiesti, nelle misure stabilite.

3. Per le ragioni sin qui esposte il ricorso in epigrafe deve essere accolto in parte e per l’effetto si deve ordinare alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesistici e per il patrimonio storico, artistico e per i beni etnoantropologici di Napoli e provincia di consentire all’odierno appellante l’accesso (tramite visione ed estrazione di copia) a tutti gli atti relativi ad ogni procedimento amministrativo relativo ad opere ed interventi proposti in relazione al Castello Lauritano di Agerola, ad eccezione di quelli che la stessa Soprintendenza (nella sua qualità di amministrazione che ha formato gli atti in questione e che li detiene stabilmente) abbia già posto direttamente a disposizione dello stesso appellante, previo pagamento da parte di quest’ultimo di ogni onere o diritto a tal fine previsto.

Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello n. 8184 del 2012, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie in modo corrispondente il ricorso di primo grado.

Spese compensate dei due gradi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Claudio Contessa, Consigliere, Estensore

Andrea Pannone, Consigliere

Silvia La Guardia, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



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