TAR Veneto Sez. III n, 927 del 8 ottobre 2018
Beni Culturali.Centri storici
 
Le pubbliche piazze, vie, strade, e altri spazi urbani, laddove rientranti nell’ambito dei Centri Storici, ai sensi del comma 1 e del comma 4, lettera g), dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004, sono qualificabili come “beni culturali” indipendentemente dall’adozione di una dichiarazione di interesse storico-artistico ai sensi degli articoli 12 e 13 del Codice. Tali beni appartenenti a soggetti pubblici sono, quindi, da considerare beni culturali ope legis, rispetto ai quali trovano necessaria applicazione le norme di tutela di cui alla parte II del Codice fino a quando non intervenga una espressa verifica di interesse in senso contrario ex art.12


Pubblicato il 08/10/2018

N. 00927/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00917/2018 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 917 del 2018, proposto da
San Fermo 20 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Fabbris, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, piazza Stazione n. 7;

contro

Comune di Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Lotto, Vincenzo Mizzoni, Paolo Bernardi, Antonio Sartori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Sartori in Venezia, San Polo n. 2988;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia

del provvedimento del Comune di Padova – Settore Commercio e Attività Economiche avente ad oggetto “rigetto dell'istanza di concessione di occupazione di area pubblica per l'anno 2018 in via San Fermo n. 20 cod. pratica 05073190281 – 20180313 – 1501” comunicato con nota prot. n. 2018 – 0256404 / U del 5.07.2018;

del provvedimento del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e per le Province di Belluno, Padova e Treviso, prot. n. 0010704 del 19.06.2018;

di tutti gli altri atti e provvedimenti connessi per presupposizione e/o consequenzialità.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Padova e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e per le Province di Belluno, Padova e Treviso;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2018 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La ditta San Fermo 20 S.r.l., titolare di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande nel Centro Storico di Padova, ubicato all'interno di una porzione di un edificio del secolo XVI denominato “Palazzo Giusti del Giardino” soggetto a vincolo ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 per effetto del D.M. 28/1/1967, presentava - tramite SUAP - la domanda di concessione di occupazione di area pubblica per un plateatico in un tratto di via San Fermo antistante il suddetto Palazzo Giusti.

1.2. In esito all'istruttoria, comprensiva del parere della commissione tecnica per il rilascio di concessioni plateatici, il Settore Commercio e Attività Economiche del Comune di Padova comunicava alla ditta richiedente il preavviso ex art. 10 bis della legge n. 241/90, con i motivi ostativi al rilascio della concessione, precisando che l'occupazione interessava area adiacente un edificio tutelato per cui il rilascio della concessione era soggetto ad autorizzazione della Soprintendenza e invitava la ditta a munirsi della prescritta autorizzazione.

1.3. Successivamente, con nota del 02.05.2018, il Settore Commercio e Attività Economiche-Suap del Comune di Padova trasmetteva alla Soprintendenza la domanda di autorizzazione di San Fermo 20 S.r.l., avvisando la Ditta richiedente che il posizionamento del plateatico non poteva essere realizzato fino a quando non fosse intervenuto l'atto di assenso da parte della competente Soprintendenza.

1.4. La Soprintendenza, con nota del 21.05.2018, inoltrata tramite pec il 29.05.2018, inviava il preavviso di diniego ex art. 10 bis, indirizzandolo al Suap e alla richiedente e, in data 19.06.2018, preso atto delle osservazioni e delle proposte pervenute da parte della richiedente e esponendo i motivi per cui non riteneva di poterle accogliere, adottava il provvedimento di diniego dell’autorizzazione al plateatico richiesto, in quanto non risultava compatibile con i valori estetici e culturali tutelati.

1.5. Preso atto del diniego di autorizzazione adottato dalla competente Soprintendenza, il Comune di Padova con provvedimento del 05.07.2018, comunicato in pari data tramite pec, disponeva il rigetto dell'istanza di concessione di plateatico.

2. Con ricorso ritualmente proposto, la ditta San Fermo 20 S.r.l. ha impugnato il rigetto del Comune di Padova e il diniego di autorizzazione della Soprintendenza, lamentandone l'illegittimità per i seguenti motivi:

I) Incompetenza -Violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 12, 21, 106 e 52 del D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Eccesso di potere per abnormità provvedimentale, per sviamento e per carenza di presupposto, in quanto, in buona sostanza: nel caso di specie, sussisterebbe solo un vincolo diretto sul Palazzo Giusti del Giardino mentre non sussiterebbe un vincolo su Via San Fermo, su cui insiste il plateatico; il Comune e la Soprintendenza si sarebbero determinati a negare il plateatico sul presupposto erroneo che gli interventi di occupazione del suolo pubblico, quando interessano una “pubblica via” del centro storico, debbano essere sottoposti ad un preventivo parere della Soprintendenza; il Comune e la Soprintendenza avrebbero individuato in modo erroneo i presupposti dell’intervento di quest’ultima, richiamandosi agli artt. 10, 12 e 106 del Codice anziché all’art. 52;

II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 12, 21, 106 e 52 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 sotto altro profilo -Violazione e falsa applicazione degli artt. 45, 46 e 47 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 -Eccesso di potere per difetto di presupposto e di istruttoria, erroneità di motivazione, illogicità ed incongruenza manifeste, in quanto: il richiamo al vincolo di Palazzo Giusti sarebbe del tutto inconferente, dal momento che non sussiste un vincolo indiretto a tutela del Palazzo ma solo un vincolo diretto che, oltretutto, non riguarda la porzione di facciata al piano terra sulla quale, peraltro, la stessa Soprintendenza riconoscerebbe mancare una certa uniformità per esservi una “piccola apertura disassata ritagliata sul lato più settentrionale del prospetto”; la situazione ritenuta incompatibile dalla Sovrintendenza sarebbe “identica a quella presente in molti altri locali del centro anche con pregio sicuramente maggiore del Palazzo Giusti” e, comunque non sarebbe pertinente, e sarebbe anche erroneo, il rilievo secondo cui “l’installazione degli arredi e degli accessori connessi al plateatico avrebbe un esito detrattivo nei confronti dell’antichissimo asse viario di via San Fermo generato dall’andamento dell’ansa fluviale e delle mura duecentesche, determinando un’interruzione della percorribilità e della libera fruizione visiva e alterando, di fatto la percezione di un segno essenziale della morfologia urbana” dal momento che le mura duecentesche correvano non già in via San Fermo bensì lungo via parallela che non è funzionalmente collegata al Palazzo e, in ogni caso, le mura del ‘200 sono andate in gran parte distrutte; in via Cittadella, che porta al tracciato delle mura del ‘200 e al varco della – non più esistente – Porta di San Matteo, il Comune di Padova ha invece autorizzato un plateatico; via San Fermo non presenterebbe nemmeno il requisito della “storicità” prescritto dagli artt. 10 commi 1 e 4, lett. g) e 12 del Codice, che richiedono che si tratti di un bene realizzato da un autore non più vivente e la cui esecuzione risalga (per i beni immobili) ad oltre settant’anni fa, in quanto “il Liston di Padova è stato profondamente ristrutturato negli anni ’80” e le relative strade del centro storico “sono state interamente ricostruite e ampliate creando un’ampia zona pedonale non esistente in precedenza e quindi costruendo un tratto di via pubblica con connotati completamente nuovi”, mentre via San Fermo è stata pedonalizzata solo a partire dal 1996. Non sarebbero, pertanto, ancora decorsi i 70 anni richiesti ai fini della presunzione di interesse culturale per i beni immobili pubblici, per cui l’art. 106 richiamato nella motivazione del provvedimento non potrebbe in ogni caso applicarsi.

III) Eccesso di potere per sviamento e per contraddittorietà con altre determinazioni della stessa Amministrazione comunale, in quanto: l’unico punto in cui via San Fermo si avvicina alle mura sarebbe molto lontano dal locale e posto nel tratto carrabile della strada dove via San Fermo è caratterizzata dalla presenza di parcheggi a raso e plateatici e in quel tratto il Comune non si sarebbe posto alcun problema per il fatto che si verrebbe a determinare “un’interruzione della percorribilità e della libera fruizione visiva”; proprio vicino al locale della ricorrente, il Comune ha posizionato una moderna fontana a raso che determinerebbe una evidente interruzione visiva della percorribilità; all’inizio di via Cittadella che esce da via San Fermo e porta al varco ove una volta era presente la “Porta di San Matteo”, il Comune ha autorizzato il plateatico di un bar caffetteria; altre autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico rilasciate dal Comune di Padova, in centro e anche in corrispondenza di monumenti di pregio sono state rilasciate senza previamente richiedere il parere o l’autorizzazione della Soprintendenza, con evidente disparità di trattamento rispetto al caso di specie.

3. Si sono costituiti in giudizio il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Comune di Padova, contrastando le avverse pretese e chiedendo la reiezione del ricorso.

4. La ricorrente ha depositato ulteriore documentazione in vista dell’udienza.

5. All’udienza del 12 settembre 2018 il Collegio si è riservato la pronuncia di sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 del c.p.a., e la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Il motivi di ricorso, che si esaminano congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono, ad avviso del Collegio, infondati secondo le seguenti considerazioni.

7. Come affermato dalla giurisprudenza (Cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 5934/14; ord. n. 3804/2013; sent. n. 4010/ 2013; sent. n. 4497/2013; sent. n. 482/2011) le pubbliche piazze, vie, strade, e altri spazi urbani, laddove rientranti nell’ambito dei Centri Storici, ai sensi del comma 1 e del comma 4, lettera g), dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, di seguito “Codice”), sono qualificabili come “beni culturali” indipendentemente dall’adozione di una dichiarazione di interesse storico-artistico ai sensi degli articoli 12 e 13 del Codice. Tali beni appartenenti a soggetti pubblici sono, quindi, da considerare beni culturali ope legis, rispetto ai quali trovano necessaria applicazione le norme di tutela di cui alla parte II del Codice fino a quando non intervenga una espressa verifica di interesse in senso contrario ex art.12 (Cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 5934/14 citata e, da ultimo, Tar Salerno, Sez. I, sent. n. 517/2016 secondo cui “il sistema di tutela dei beni in discorso (ovvero delle pubbliche vie, strade ed altri spazi aperti urbani, la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni) è imperniato su una presunzione normativa di interesse culturale, sufficiente a determinarne la sottoposizione al regime di tutela di cui alla Parte II del Codice e suscettibile di neutralizzazione solo a seguito dello svolgimento del procedimento di verifica del suddetto interesse, demandato alla competente amministrazione, e del suo eventuale esito negativo.”; nonchè Tar Lazio, sez. II, sent. n. 1233/2017 dove si si legge “Il Collegio osserva che l'area in questione ricade nell'ambito della Città Storica per cui, ai sensi dell'art. 10, c. 4, lett. g) del D.Lgs n. 42 del 2004, essa è soggetta a disposizioni di tutela fino alla effettuazione della verifica di interesse”).

7.1. Pertanto, il vincolo di tutela sui beni in parola è assunto ope legis e può essere eliminato solo a seguito di apposita verifica di interesse ex art. 12 del Codice. Verifica che ha lo scopo di accertare se l’interesse culturale del bene presunto dalla legge sussista effettivamente e, in caso negativo, di rimuovere la qualifica di bene culturale e che non è legata, come vorrebbe il ricorrente, esclusivamente all’esecuzione di opere o lavori ai sensi dell’art.21 del Codice.

7.2. Nel caso in questione, via San Fermo, in quanto ricompresa nel Centro Storico di Padova e bene appartenente ad ente pubblico territoriale, è stata correttamente considerata bene culturale ope legis con conseguente applicazione delle disposizioni di tutela di cui al titolo II del Codice e in particolare dell’art. 106, comma 2-bis, che richiede l’autorizzazione da parte della Soprintendenza nel caso di concessione per uso individuale del bene.

7.3. Ai fini della qualifica di via di San Fermo quale bene culturale è, poi, irrilevante, ad avviso del Collegio, quanto dedotto con il secondo motivo di ricorso in relazione al fatto che la via sia stata pedonalizzata e ripavimentata in tempi relativamente “recenti”, essendo stata realizzata nel suo complesso ben oltre 70 anni fa, tanto è vero che è fiancheggiata da edifici storici anche importanti, appartenendo al Centro Storico di Padova. Del resto, come correttamente rilevato dalla difesa del Ministero resistente, la contraria interpretazione della ricorrente farebbe sì che anche un intervento di manutenzione, sia pure straordinaria, nei centri storici potrebbe comportare la sottrazione al vincolo ex lege dei beni in questione e, pertanto, va disattesa.

7.4. Non è condivisibile, inoltre, l’affermazione della ricorrente secondo la quale il richiamo all’art. 106 operato dalla Soprintendenza sarebbe inconferente perché tale articolo disciplinerebbe “un uso individuale e quindi esclusivo del bene pubblico, tale cioè da non permettere l’utilizzabilità da parte di terzi” mentre l’uso richiesto della San Fermo 20 S.r.l. “non è esclusivo ma, al contrario, rivolto ad una generalità di soggetti”. L’installazione di un plateatico, infatti, come chiarito dalla giurisprudenza, “comporta un utilizzo permanente, a fini privati, di spazi pubblici sottratti all'uso comune” (Cfr.Tar Venezia, Sez. II, 24.07.2018, n. 820) e pertanto rientra nel concetto di uso individuale del bene culturale ai sensi dell’articolo 106 citato, per cui è necessaria l’autorizzazione della Soprintendenza, che viene rilasciata a condizione che “il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilità della destinazione d'uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo”.

7.5. Inoltre, non è fondata la tesi della ricorrente, secondo cui l’articolo 106 citato non sarebbe applicabile perché la fattispecie in questione tutt’al più ricadrebbe esclusivamente nella disciplina di cui all’art.52 del Codice che, invece, “prevede un intervento “consultivo” a monte della Soprintendenza, ovvero all’interno del procedimento di individuazione delle aree da sottoporre a regolamentazione”, senza che sia prevista “alcuna misura di salvaguardia nelle more dell’approvazione dell’atto comunale di individuazione delle aree pubbliche in cui l’esercizio del commercio è vietato o sottoposto a limitazioni”.

La previsione di cui all’art.52 non esclude, infatti, ad avviso del Collegio, l’applicazione dell’art.106 dal momento che:

- entrambe le norme trovano fondamento nel riconoscimento della competenza del Ministero per i Beni e le Attività culturali in materia, ma, mentre l’articolo art.106 del Codice è finalizzato a disciplinare qualsiasi uso individuale di un bene culturale appartenente ad un ente pubblico, l’art.52 mira a coordinare le competenze statali in materia di tutela dei beni culturali e quelle comunali in materia di regolamentazione del commercio, in un’ottica programmatoria e sul presupposto del riconoscimento delle diverse competenze in materia;

- l’interpretazione sostenuta dalla ricorrente finirebbe per privare le strade, le piazze e gli altri spazi urbani pubblici nei centri storici della tutela prevista per i beni culturali nelle more del perfezionamento dell’iter, che può essere lungo e complesso, degli strumenti pianificatori di cui all’articolo 52 e, pertanto, non può essere condivisa.

8. Sono da respingere, poi, le ulteriori censure dedotte dalla ricorrente con il secondo e terzo motivo di ricorso in relazione alla carenza dei presupposti, difetto di motivazione, illogicità, contraddittorietà e disparità di trattamento.

8.1. In primo luogo, fermo restando quanto detto sopra in relazione alla competenza della Sovrintendenza a rilasciare l’autorizzazione ex art.106 del Codice (in quanto via di San Fermo è un bene appartenente ad ente pubblico, è ricompresa nel centro storico di Padova ed è irrilevante che sia stata pedonalizzata e ripavimentata in tempi relativamente “recenti”), l’esistenza del vincolo diretto su Palazzo Giusti del Giardino, di proprietà privata, disposto con D.M. 28/1/1967, ai sensi della L.1089/1939, è, come correttamente rilevato dalla Soprintendenza, uno degli elementi di valutazione, presi in considerazione nella motivazione del diniego di autorizzazione, che permette di rafforzare e integrare l’azione della Soprintendenza in relazione all’esigenza di tutela del Centro Storico e di una via storica in esso situata, per cui non colgono nel segno le censure di violazione e falsa applicazione del Codice e di eccesso di potere per difetto di presupposto basate sul rilievo che il vincolo sul Palazzo Giusti è un vincolo solo diretto e non indiretto.

L’autorizzazione della Sovrintendenza, infatti, riguarda la concessione del plateatico su una porzione di strada storica, bene culturale ope legis di cui è proprietario il Comune, e spetta alla Soprintendenza la valutazione della compatibilità o meno degli usi individuali richiesti.

Nel valutare tale compatibilità, la Sovrintendenza legittimamente ha valutato le caratteristiche storiche ed estetiche della strada tenendo conto anche dell’esigenza di tutelare il rapporto tra lo spazio esterno e la facciata del Palazzo Giusti, che si affaccia sul tratto di strada su cui è stato chiesto il plateatico.

La Soprintendenza ha, infatti, evidenziato che “Palazzo Giusti del Giardino presenta su via San Fermo un prospetto compatto e rigoroso chiuso fino a terra, senza spazi porticati né vani che filtrino il rapporto del fabbricato con la strada su cui l'immobile si affaccia, fatta eccezione per l'ampio portale e per la piccola apertura disassata ritagliata sul lato più settentrionale del prospetto” e, pertanto, ha ritenuto “non compatibile con i valori estetici e culturali del bene tutelato la concessione di uso a terzi della porzione di via San Fermo prospiciente l'immobile, in quanto si andrebbe ad instaurare un rapporto diretto tra il palazzo e il proprio spazio esterno negato dal punto di vista storico e funzionale dagli stessi caratteri compositivi della facciata.”. Tale motivazione, frutto di una valutazione caratterizzata da discrezionalità tecnica, è da ritenersi sufficiente e immune da evidenti vizi di illogicità, per cui le ulteriori deduzioni della ricorrente relative a tale punto non sono ammissibili in quanto si tramuterebbero in un (non consentito) sindacato di merito sulle scelte della Soprintendenza, considerato, inoltre, che, come meglio specificato in prosieguo, è priva di pregio la censura di disparità di trattamento con altri plateatici autorizzati davanti ad altri Palazzi storici.

8.2. Prive di pregio sono, poi, le censure relative ad altra parte della motivazione, in cui la Soprintendenza ha affermato che “l'installazione degli arredi e degli accessori connessi al plateatico, inoltre, avrebbe esito detrattivo nei confronti dell'antichissimo asse viario di via San Fermo, generato dall'andamento dell'ansa fluviale e delle mura duecentesche, determinando un'interruzione della percorribilità e della libera fruizione visiva e alterando, di fatto, la percezione di un segno essenziale della morfologia urbana”.

La censura con cui la ricorrente contesta la valutazione fatta dalla Soprintendenza, affermando che il richiamo alle mura duecentesche sarebbe non pertinente e comunque erroneo in quanto queste sarebbero in gran parte distrutte e comunque lontane dal punto di via San Fermo dove è stato chiesto il plateatico, è, ad avviso del Collegio, non condivisibile in quanto la Soprintendenza nella motivazione ha fatto riferimento più in generale all’esito detrattivo nei confronti “dell’antichissimo asse viario di San Fermo” e alla sua percorribilità e fruizione visiva e, comunque, la censura comporterebbe un inammissibile sindacato di merito sul giudizio sintetico ma efficace della Soprintendenza.

Inoltre, come meglio specificato nel prosieguo, non possono essere prese in considerazione, al fine di evidenziare l’asserita contraddittorietà e disparità di trattamento, le scelte fatte dall’amministrazione in relazione all’allestimento o all’arredo di via San Fermo in tratti diversi da quello in questione o alla concessione di altri plateatici nel Centro Storico, considerato che, come anche evidenziato dalla Soprintendenza, le valutazioni e i motivi ostativi espressi nel diniego muovono da valutazioni che concernono specificatamente gli immobili in questione e le loro caratteristiche e non si prestano pertanto ad alcuna generalizzazione, e, in ogni caso, la Sovrintendenza non è stata coinvolta dal Comune in altri procedimenti relativi all’occupazione di spazi pubblici nel centro Storico.

8.3. Per quanto riguarda l’asserita disparità di trattamento, infatti, si osserva che, come affermato da giurisprudenza costante, perché tale vizio sia configurabile deve essere provata l’assoluta identità di situazioni trattate diversamente, mentre il locale in questione, come affermato dalla stessa ricorrente, è l'unico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di via San Fermo e le valutazioni della Soprintendenza sono state fatte con riferimento specifico alla collocazione del plateatico richiesto.

8.4. In ogni caso, infine, non può essere fatto valere il vizio disparità di trattamento prendendo a riferimento il rilascio di altre concessioni di plateatici nel Centro Storico prive dell’autorizzazione della Soprintendenza, considerato che, come da costante giurisprudenza, la legittimità dell'operato dell’amministrazione non può essere inficiata dall'eventuale illegittimità compiuta in altra situazione (sul punto, tra le altre, Cfr. C.d.S, sez. VI, sent. n.1323 del 2013, secondo cui sussiste un “ consolidato – e qui condiviso – orientamento secondo cui la censura di eccesso di potere per disparità di trattamento a fronte di scelte discrezionali dell'Amministrazione è riscontrabile soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato, situazioni la cui prova rigorosa deve essere fornita dall'interessato, con la precisazione che la legittimità dell'operato della p.a. non può comunque essere inficiata dall'eventuale illegittimità compiuta in altra situazione. In tal senso anche: Cons. Stato, VI, 11 giugno 2012, n. 3401; id., VI, 8 luglio 2011, n. 4100; id., VI, 30 giugno 2011, n. 3894”; e sez. VI, sent. n. 1298 del 2013, dove si legge che “ per pacifica giurisprudenza, il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento (configurabile soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato alle stesse), non può essere dedotto quando viene rivendicata l'applicazione in proprio favore di posizioni giuridiche riconosciute ad altri soggetti in modo illegittimo, in quanto, in applicazione del principio di legalità, la legittimità dell'operato della P.A. non può comunque essere inficiata dall'eventuale illegittimità compiuta in altra situazione.”).

9. Per quanto sopra esposto, pertanto, il ricorso deve essere respinto.

10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite nei confronti delle amministrazioni resistenti, che liquida nella somma complessiva di euro 3.000,00 (euro tremila/00), di cui euro 1.500,00 (millecinquecento/00) a favore del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e euro 1.500,00 (millecinquecento/00) a favore del Comune di Padova, oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Rovis, Presidente

Michele Pizzi, Referendario

Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore

         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Mara Spatuzzi        Claudio Rovis