Consiglio di Stato Sez. VI sent. 2091 del 18 aprile 2003 Nuova pagina 1

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 2401  del 2002 , proposto dalla REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica , rappresentata e difesa  dagli avv.ti Alberto Colombo e Federico Tedeschini , elettivamente domiciliata  presso lo studio del secondo  in Roma, L.go Messico n. 7,

contro

l’Associazione Lega Abolizione della Caccia (LAC) , in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata  e difesa  dagli avv.ti  Claudio Linzola e Giuseppe Ramadori , elettivamente domiciliata  presso lo studio del secondo  in Roma, Via M. Prestinari n. 13 ,

e nei confronti

della Provincia di Brescia , in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata  e difesa  dall’avv. Francesco Storace , elettivamente domiciliata  presso lo studio di questi in Roma, Via Crescenzio n. 20 ;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Milano, Sez. I,  n. 2163  del 13 marzo 2001 .

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della LAC e della Provincia di Brescia;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 10 dicembre 2002  il Cons. Giuseppe Minicone;

Uditi gli avv.ti Tedeschini, Ramadori e Storace ;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. Con quattro successivi ricorsi proposti negli anni 1997, 1998, 1999 e 2000, l’Associazione Lega Abolizione della Caccia (LAC)  impugnava, innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, le deliberazioni con le quali la Regione Lombardia, in prossimità delle stagioni venatorie 1997/98, 1998/99, 1999/00 e 2000/01, aveva autorizzato  le province ad effettuare catture di uccelli da richiamo per l’esercizio della caccia, in quantità di volta in volta determinate, con impianti gestiti dalle province stesse sotto il controllo dell’Istituto nazionale della fauna selvatica (INFS).

2. Il giudice adito, con la sentenza in epigrafe, riuniti i quattro ricorsi, ha dichiarato improcedibili i primi tre per sopravvenuto difetto di interesse, avendo gli atti con essi impugnati ormai esaurito i propri effetti, mentre ha accolto, per quanto di ragione, il quarto, relativo alla autorizzazione per l’attivazione di 67 impianti di cattura, per la stagione venatoria 2000/2001.

2.1. Premesso che la direttiva comunitaria 2 aprile 1979 n. 409 vieta, all’art. 8, il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto, metodo di cattura in massa o non selettivo, consentendo, al successivo art. 9, in deroga a tale divieto, “in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità”, purché “non vi siano altre soluzioni soddisfacenti”, il T.A.R., disattesi altri profili di doglianza, ha ritenuto che, nel caso di specie, non fosse stato esaurientemente dimostrato che non vi erano altre soluzioni idonee a soddisfare l’esigenza della cattura del numero di uccelli da richiamo prefissato.

2.2. In particolare, l’affermazione contenuta nella deliberazione impugnata, circa l’impossibilità di utilizzare il sistema alternativo dell’allevamento, “in quanto non vi sarebbero allevatori esperti per le specie oggetto di cattura”, risulterebbe, ad avviso del primo giudice, smentita, fin dal 1996, dall’INFS, che menziona la pratica dell’allevamento come ormai consolidata tra gli stessi cacciatori, e tale smentita troverebbe conferma in una nota ufficiale della Provincia di Bergamo, dalla quale si desume che questa sola Provincia è in grado di coprire, con allevamento, il 62% dei merli, il 69% del tordo bottaccio, il 30% del tordo sassello e il 16% della cesena.

2.3. La circostanza, poi, che l’Istituto anzidetto dichiari che tali allevamenti non sono sufficienti a coprire i quantitativi richiesti dalle singole amministrazioni, comporterebbe solo, secondo il T.A.R., che debba essere fatta, da parte della Regione, una opportuna istruttoria per determinare, di volta in volta, il fabbisogno effettivo, sulla base (come prescrive lo stesso Istituto), per ciascuna Provincia, del numero dei cacciato

ri, dei richiami vivi detenuti da questi ultimi, dei richiami vivi provenienti

da allevamento e delle richieste di richiami.

2.4. Sotto questo profilo la deliberazione impugnata sarebbe carente, perché non darebbe affatto conto della possibilità di far ricorso agli allevamenti, né metterebbe in atto misure idonee ad incrementarli, così scoraggiando la possibilità di pervenire a quei metodi alternativi soddisfacenti, richiesti dalla normativa comunitaria.

2.5. Non sarebbe, infine, giustificata l’autorizzazione, contro il parere dell’INFS, di impianti (Lecco, Como, Varese, Milano e Mantova) per contingenti inferiori alla soglia di 4 catture giornaliere.

3. Le anzidette argomentazioni resistono alle doglianze mosse, con il presente gravame, dalla Regione; doglianze ribadite, anche, dalla Provincia di Brescia, costituitasi in giudizio per appoggiarne le ragioni, ma contrastate dall’Associazione appellata.

4. Va premesso, innanzi tutto, che nessuna censura viene mossa contro il capo di sentenza con il quale il T.A.R. ha ritenuto illegittima l’autorizzazione di impianti per contingenti di cattura inferiori alla soglia media di almeno quattro unità giornaliere, onde, per tali impianti, limitatamente alle indicate province di Lecco, Como, Varese, Milano e Mantova, la decisione di annullamento non appare suscettibile di riforma.

5. Sostiene, per il resto, l’appellante, con il primo mezzo di censura, che la contestata autorizzazione sarebbe stata legittimamente adottata, alla luce della circostanza, confermata dall’INFS, che gli allevamenti di uccelli non erano sufficienti a rendere disponibili le specie consentite dalla legge per l’impiego come richiami vivi, nei quantitativi richiesti dalle amministrazioni, giacché la normativa comunitaria precluderebbe la deroga solo qualora siano presenti altre soluzioni, che permettano di raggiungere il medesimo quantitativo consentito con il prelievo in ambiente naturale.

5.1. La doglianza non merita di essere condivisa.

5.2. Ed invero, così argomentando, si viene a sostenere che una qualunque carenza di specie di allevamento utilizzabili per richiami vivi sia sufficiente a giustificare l’autorizzazione alla cattura di tutti gli esemplari selvatici costituenti il fabbisogno di ciascuna provincia, il che appare estraneo alla logica della normativa comunitaria, secondo la quale la deroga al divieto di cattura di uccelli selvatici è consentita nei limiti strettamente necessari per sopperire a necessità non altrimenti satisfattibili (cfr., per un utile riferimento al riguardo, Corte Giust. CE, Causa n. 10/96, Sent. del 12 dicembre 1996).

5.3. Correttamente, pertanto, il primo giudice ha giudicato immotivata la determinazione, per l’anno 2000/2001, del numero di esemplari catturabili, in assenza di qualunque istruttoria circa il fabbisogno effettivo di ciascuna specie, mentre si rivela incomprensibile l’affermazione dell’appellante, secondo la quale la sentenza comporterebbe una disapplicazione totale della norma comunitaria, posto che la stessa prescrive che il prelievo possa essere effettuato, appunto, nei limiti in cui non possa ricorrersi al metodo alternativo dell’allevamento.

6. Le considerazioni di cui sopra consentono di rilevare l’infondatezza anche del secondo motivo di appello, con cui la Regione contesta la mancata considerazione, da parte del T.A.R., della circostanza di fatto che la produzione degli allevatori era quasi interamente rivolta al tordo bottaccio, posto che tale circostanza, da un lato, avrebbe dovuto essere posta in evidenza in sede di motivazione del provvedimento impugnato e non come supporto postumo allo stesso; dall’altro, è, comunque, insufficiente, da sola, ad assolvere il provvedimento de quo dal vizio di difetto di istruttoria riguardo a tutte le specie la cui cattura è stata autorizzata.

7. Inconferente è, d’altra parte, l’argomentazione dell’appellante, secondo la quale la cattura, in concreto, autorizzata non eccederebbe il limite dei “pochi esemplari”, indicato dalla normativa comunitaria, da valutarsi, ad avviso della Regione, in funzione dello stato di conservazione della popolazione delle specie considerate, giacché, in questa sede, non è in discussione il numero più o meno elevato, in assoluto, di esemplari da catturare, ma la carente giustificazione dell’autorizzazione alla cattura del numero (qual che ne sia l’entità) indicato nella deliberazione impugnata.

8. Altrettanto inconferente è, infine, la considerazione dell’istante che la mancata soddisfazione dell’interesse venatorio finirebbe per favorire l’importazione illegale di richiami anche dall’estero, giacché, in disparte l’incongruenza di porre a giustificazione di un provvedimento illegittimo la potenziale prevenzione di una attività illecita (da reprimersi con gli strumenti ad essa pertinenti), sta di fatto che il vizio del provvedimento impugnato risiede, come si è detto, nel non aver tenuto conto dei mezzi alternativi alla cattura, al fine di perseguire correttamente, nell’ambito delle disposizioni vigenti, l’interesse venatorio di cui sopra.

9. Per le considerazioni svolte, l’appello deve essere respinto.

Le spese del grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto di tutti gli elementi del caso concreto, nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, come specificato in motivazione, lo respinge.

Condanna le parti soccombenti, al pagamento delle spese e onorari del grado di giudizio, che liquida nella misura di Euro 3.000,00 (tremila/00), di cui Euro 2.000,00 (duemila/00) a carico della Regione Lombardia ed Euro 1.000,00 (mille/00) a carico della Provincia di Brescia.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 10 dicembre 2002 , dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI) in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:

Giorgio GIOVANNINI                                                            Presidente

Sergio SANTORO                                                                 Consigliere

Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI                          Consigliere

Giuseppe ROMEO                                                                     Consigliere

Giuseppe MINICONE                                                    Consigliere Est.