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MISURE DI CONTROLLO DEI COLOMBI DOMESTICI ADOTTATE DAL COMUNE

TAR LIGURIA, SEZ. I - sentenza 24 giugno 2004 n.1046

Ordinanza contingibile ed urgente che detta misure sanitarie per limitare nel territorio comunale il proliferare dei colombi. Legittimità omessa comunicazione inizio procedimento ad associazione (E.N.P.A.) ricorrente in caso di necessità ed urgenza.Trattenimento in voliera,parziale vasectomia degli animali catturati,divieto di somministrare alimenti-insussistenza elementi di crudeltà.

"La natura di ordinanza contingibile e urgente non viene meno per il fatto che essa possa produrre effetti irreversibili: la sua efficacia infatti è rigidamente circoscritta al tempo strettamente necessario per l’esecuzione delle prescrizioni demandate all’organo sanitario, essendo perlopiù irrilevanti, quanto alla durata nel tempo, le conseguenze materiali o di fatto che ne possano scaturire (cfr. Cons. St., sez. V, 4 febbraio 1998 n. 125)."

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(Segue il testo integrale della sentenza).

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria

N. 929/99 R.G.R.

N. 1046 Reg.Sent.

ANNO 2004

Sezione Prima

nelle persone dei Signori:

Renato VIVENZIO Presidente

Antonio BIANCHI Consigliere

Oreste Mario CAPUTO Consigliere, rel. ed est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 929/99 R.G.R. proposto da E.N.P.A. sez. prov. Savona, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’ avv. R. Damonte ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Genova Via Corsica, 10;

ricorrente

CONTRO

- Comune di Sassello, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. G. Bormioli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Genova piazza Dante n. 9/14

resistente

per l’annullamento

del provvedimento del 19.05.99 n. 14 relativo all’adozione di misure atte a contenere la diffusione della popolazione dei colombi

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalla parte a sostegno delle difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 1.04.04 , relatore il Consigliere Oreste Mario Caputo , gli avvocati R. Damonte per l’Ente ricorrente e l’avv. E. Sordini per delega per l’amministrazione resistente;

Fatto

L’Ente nazionale protezione degli animali, sezione provinciale di Savona, ha impugnato l’ordinanza con la quale il sindaco del Comune di Sassello ha dettato tutta una serie di misure e prescrizioni atte a contenere la diffusione dei colombi sul territorio urbano comunale.

A fondamento dell’impugnazione l’Ente ricorrente ha dedotto le seguenti censure:

I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 l. 8 giugno 1990 n. 142 in relazione all’art. 32, comma 3, l 23 dicembre 1978 n. 833. Incompetenza. Difetto di motivazione.

Non ricorrerebbero le condizioni di fatto né i presupposti giuridici per l’adozione dell’ordinanza contingibile ed urgente, specie con riguardo al paventato pericolo per l’incolumità pubblica.

II) Eccesso di potere sotto vari profili, difetto di istruttoria, illogicità manifesta. Violazione art. 3 l n. 241 del 1990.

L’ordinanza non sarebbe stata preceduta dal necessario censimento delle colonie di colombi, né dal programma sanitario pur prescritto dalla circolare della Regione Liguria del 19.12.89.

Né le misure adottate, quale quella sul divieto di somministrazione di alimenti, sarebbero efficaci rispetto alla scopo perseguito.

III) Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241.

L’adozione del provvedimento impugnato non è stata preceduta dalla comunicazione dell’avvio del procedimento nei confronti dell’Ente ricorrente, la cui veste istituzionale nonché lo scopo statutario lo rendono soggetto particolarmente qualificato alla partecipazione a tutti i procedimenti riguardanti gli animali nel territorio provinciale.

L’amministrazione si è costituita instando per l’infondatezza del ricorso.

Alla pubblica udienza del 1.04.04 la causa su richiesta delle parti è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

La questione devoluta all’esame del Collegio riguarda la legittimità dell’ordinanza contingibile ed urgente adottata dal sindaco del Comune di Sassello volta al contenimento della popolazione dei colombi entro l’area urbana, mediante tutta una serie di prescrizioni di natura sanitaria e di divieti: soppressione dei colombi affetti da patologia; sottoposizione ad interventi di vasectomia dei colombi maschi; identificazione delle colonie urbanizzate; divieto ai cittadini di somministrare alimenti ai volatili esteso al territorio comunale sino al 31 luglio 1999.

L’ordine delle censure è duplice: di natura procedimentale, relativo all’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento; e sostanziale inerente alla illegittimità del provvedimento che assume una situazione di fatto antitetica a quella effettivamente verificatasi, immediatamente rifluente sul piano giuridico.

Entrambi i profili di censura sono infondati.

Mette conto sottolineare che il provvedimento impugnato si caratterizza per l’urgenza di provvedere: le misure adottate traggono origine dal rapporto redatto dall’ASL il 3 marzo 1999: l’ufficio sanitario competente dava atto di un rilevante pericolo di trasmissione di malattie riscontrate nei colombi alla popolazione cittadina.

L’ordinanza è stata quindi preceduta da un riscontro tecnico sanitario specialistico del tutto adeguato alla situazione di fatto riscontrata sul territorio urbano del Comune.

Lungi dal rilevo dirimente del nomen iuris adottato nel frontespizio dell’ordinanza intitolato “polizia veterinaria”, assunta dall’Ente ricorrente quale censura sull’incompetenza del sindaco in materia, rileva l’effettiva natura del potere esercitato come effettivamente dispiegatosi nel corso del procedimento alla cui stregua non si dubita affatto che si è inteso salvaguardare l’incolumità della popolazione.

Del resto l’immediatezza dell’intervento del sindaco attuato attraverso l’ordinanza impugnata scaturisce dalla documentata conoscenza della situazione di pericolo, che sebbene cronologicamente non coincidente con l’effettiva insorgenza dello stato di pericolo, non era altrimenti prevedibile con riferimento all’incolumità pubblica (cfr., con riferimento al presupposto della previa verifica sanitaria, Cons. St., sez.V, 4 febbraio 1998 n. 125)

Le insopprimibili esigenze di tutela della salute pubblica rendono altresì inconferenti i rilievi relativi alla scansione procedimentale dei provvedimenti riguardanti il contenimento della concentrazione dei piccioni dettati con la circolare regionale del 1989 n. 138342/3297: in essa si fa perspicuo riferimento ad una situazione ordinaria, affatto antitetica a quella congiunturale ove la necessità di provvedere immediatamente è ostativa ad un’attività di programmazione e pianificazione degli interventi (da ultimo, in termini, Trib. Sup. acq., 12 novembre 2003 n. 147).

Del resto in precedenza la stessa amministrazione aveva già adottato altra ordinanza (il 13.05.1998) volta al censimento della popolazione avicola, rimasta, come riscontrato dall’Asl e come sottolineato nelle premesse dell’atto impugnato, senza effetti pratici.

Né le misure adottate si connotano negativamente in termini di inutile crudeltà: gli animali catturati devono essere “trattenuti in voliera che non ne compromettano lo stato fisico e fisiologico” per un periodo di tempo circoscritto ; la vasectomia è solo parziale senza pregiudicare la sfera sessuale; il divieto di somministrare alimenti è contenuto in ragione dell’esecuzione delle misure e comunque non oltre il 31 luglio 1999.

Venendo ad altra censura, la natura di ordinanza contingibile e urgente non viene meno per il fatto che essa possa produrre effetti irreversibili: la sua efficacia infatti è rigidamente circoscritta al tempo strettamente necessario per l’esecuzione delle prescrizioni demandate all’organo sanitario, essendo perlopiù irrilevanti, quanto alla durata nel tempo, le conseguenze materiali o di fatto che ne possano scaturire (cfr. Cons. St., sez. V, 4 febbraio 1998 n. 125).

Va inoltre respinto il motivo di censura sulla violazione dell’art. 7 l. n. 241 del 1990: l’urgenza del provvedere in re ipsa esonera dall’ assolvimento dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento, oltre al fatto che comunque l’Ente ricorrente ha partecipato al procedimento solo che si abbia riguardo alle comunicazioni intercorse con l’amministrazione comunale (fra cui la nota E.N.P.A. del 10.06.95).

Il ricorso deve pertanto essere respinto.

Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sezione Prima, respinge il ricorso in epigrafe indicato

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.

Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del 01/04/2004

Renato VIVENZIO Presidente

Antonio BIANCHI Consigliere

Oreste Mario CAPUTO Consigliere, rel. ed est.

Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria

Depositato in Segreteria il 24 GIU. 2004

p. Il Direttore di Segreteria

Dott.ssa Angela Calcagno

Il Collaboratore di Cancelleria

(Paola Borghini)