TAR Piemonte Sez. II, n. 548, del 7 maggio 2013
Caccia e animali.Legittimità ordinanza con la quale è stato ordinato di cessare l'alimentazione dei colombi nelle parti comuni degli stabili condominiali

E’ legittima l’ordinanza con la quale è stato ordinato di cessare l'alimentazione dei colombi nelle parti comuni degli stabili condominiali ivi individuati, in quanto distanti meno di cento metri da luoghi frequentati dai soggetti particolarmente a rischio indicati nell'art. 40 del Regolamento Municipale per la tutela ed il benessere degli animali in città. Il colombo di città è a tutti gli effetti, per provenienza ed abitudini, un animale domestico, o comunque mansuefatto (tale intendendosi la specie che ha acquisito l'abitudine a ritornare nei luoghi dove l’uomo mette a disposizione risorse alimentari e ricoveri), risultando perciò estraneo alla tutela che la l. n. 157 del 1992 accorda alle sole specie selvatiche. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00548/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00203/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 203 del 2007, proposto da Rossotto Roberto e Sartor Bruna, rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Fragapane, con domicilio eletto presso Domenico Fragapane in Torino, corso G. Ferraris, 14;

contro

Comune Torino, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Lacognata, con domicilio eletto presso Maria Lacognata in Torino, Comune To - via Corte D'Appello, 16;
Azienda Asl 4 di Torino;

per l'annullamento

quanto al ricorso:

- dell'ordinanza n. 197/06 del 23 novembre 2006 del Dirigente del Settore Regolamentazione Sanzioni-Contenzioso-Sanità del Comune di Torino, con la quale è stato ordinato ai ricorrenti "di cessare l'alimentazione dei colombi nelle parti comuni de[gli stabili condominiali ivi individuati] in quanto distanti meno di cento metri da luoghi frequentati dai soggetti particolarmente a rischio indicati nell'art. 40" del Regolamento Municipale per la tutela ed il benessere degli animali in città, non notificata;

- della "relazione" prot. 5652/06 del Servizio Igiene e Assistenza Veterinaria dell'ASL 4 di Torino, menzionata nel preambolo della suddetta ordinanza, dalla quale risulterebbe una precaria situazione igienica dell'area ove sorgono i fabbricati condominiali ivi indicati, asseritamente dovuta al preteso proliferare di una "massiccia colonia di volatili" che sarebbero alimentati dai Signori Rossotto Roberto e Sartor Bruna;

- del Regolamento Municipale per la tutela ed il benessere degli animali in città, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Torino n. 320 dell'11 aprile 2006, e, in particolare, dell'art. 40 cpv di tale Regolamento;

- di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e/o conseguente.

Quanto ai motivi aggiunti

Della nota della ASL n. 4 del 21 dicembre 2006.



Visti il ricorso ed i motivi aggiunti ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune Torino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2013 il dott. Vincenzo Salamone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

I ricorrenti sono proprietari, in Torino, singole unità immobiliari, ove abitano, le quali sono ricomprese in fabbricato condominale.

In particolare, il Sig. Rossotto è proprietario dell'appartamento sito nel condomino di corso Monte Cucco n. 89; la Signora Sartor, dell'appartamento sito nel condomino di corso Monte Cucco n. 101.

I ricorrenti sono destinatari dell'ordine "di cessare l'alimentazione dei colombi nelle parti comuni degli stabili condominiali ivi individuati, in quanto distanti meno di cento metri da luoghi frequentati dai soggetti particolarmente a rischio indicati nell'art. 40 del Regolamento Municipale per la tutela ed il benessere degli animali in città", impartito loro dal Comune di Torino con il provvedimento in epigrafe impugnato, assunto sulla scorta di una relazione della ASL 4 di Torino, ivi pure individuati.

Con il suddetto ricorso n. 203/2007 i ricorrenti hanno dedotto le ragioni di illegittimità.

Nelle more della notifica del ricorso, i ricorrenti sostengono di aver appreso dell'esistenza di una nota della ASL 4 del 21 novembre 2006, prot. 5655 (dunque, di poco successiva a quella impugnata).

Anche detta nota viene impugnata con i motivi aggiunti.

Il Comune di Torino si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti.

Il ricorso ed i motivi aggiunti sono infondati.

Va premesso che alcuni condomini ed amministratori degli stabili siti in Torino, via Tofane n. 41 e c.so Monte Cucco nn. 89, 91 e 101, presentavano alla Città e agli uffici delle Aziende Sanitarie Locali della zona, tra il luglio 2005 ed il settembre 2006, molteplici esposti lamentando la presenza nelle aree di una massiccia colonia di piccioni, attirati dall'alimentazione data loro costantemente da alcuni abitanti degli stessi condomini.

Denunciavano la presenza di svariati siti di nidificazione nei loro balconi, la presenza di zecche e l'accumularsi di deiezioni e carcasse di animali morti anche nelle parti condominiali, riferendo di aver più volte sorpresi i sig.ri Rossotto e Sartor ad alimentare i piccioni.

Segnalavano la vicinanza di alcune scuole (Perotti e Toscanini) e di un giardino pubblico frequentato costantemente dai bambini e colonizzato dai piccioni, con le conseguenze che ne derivavano in termini di deiezioni ovunque presenti e rischio per la salute.

In data 13.10.2006 perveniva al Comune la relazione con cui la A.S.L. TO1 — Dipartimento Prevenzione riscontrava, all'esito di ripetuti sopralluoghi, l'effettiva sussistenza di condizioni emergenziali dal punto di vista igienico-sanitario.

Sulla base di tali risultanze la medesima relazione proponeva l'irrogazione di sanzioni e l'adozione di ordinanze nei confronti di ciascuno degli amministratori dei predetti stabili, disponendo l'invio di un'ulteriore segnalazione al Servizio di Igiene e Assistenza Veterinaria dell'A.S.L. 4 di Torino.

Seguiva in data 21.11.2006 la nota n. 5652/06, impugnata con i motivi aggiunti, con cui la A.S.L. TO4 - Servizio di Igiene e Assistenza Veterinaria dava ulteriore conferma di quanto già evidenziato con precedenti sopralluoghi.

In particolare, la relazione così riportava: "la zona in questione dista meno di cento metri da un'area attrezzata privata di giochi per bambini e, per una porzione di essa, rientra nel raggio di cento metri da una scuola elementare; la documentazione fotografica allegata agli atti rileva la compromissione dell'igiene del suolo privato, evidenziando stratificazioni di guano di piccione sull'area cortile, sui davanzali dell'autorimessa e della facciata perimetrale lato cortile; sul tetto della rimessa box sono state rinveniste carcasse di piccione a differenti stadi di decomposizione; alcuni siti di nidificazione erano presenti sui davanzali della facciata lato cortile".

La medesima nota riferiva, inoltre, che "gli esposti degli amministratori indicano due condomini — il signor Rossotto Roberto e la signora Sartor Bruna — quali responsabili dell'alimentazione dei volatili all'interno dell'area condominiale, come evince dai reclami che si allegano in copia; nonostante i ripetuti inviti loro rivolti dagli Amministratori di condominio e dai vicini residenti a cessare tale comportamento, che ha come logica conseguenza il perpetuarsi dei disagi lamentati, a tutt'oggi tale condotta è rimasta immutata, pur essendo in palese contrasto con il disposto dell'art. 40 del "Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali in città" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 aprile 2006".

Pertanto l'ASL richiedeva al Comune di Torino di emettere formale diffida nei confronti dei sig. Rossotto e della sig.ra Sartor a cessare "di alimentare i colombi attraverso la somministrazione di granaglie, pane secco e similari all'interno dell'area condominiale, e comunque entro il raggio di cento metri dai luoghi frequentati dai soggetti particolarmente a rischio indicati dall'art. 40 del "Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali di città" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 aprile 2006", ammonendoli circa le "responsabilità di carattere sanzionatorio e penale che deriverebbero dall'ignorare il disposto sindacale".

In data 23.11.2006 l'Amministrazione adottava l'ordinanza dirigenziale n. 197/06 con cui, oltre a ordinare ai condomini e per essi agli amministratori "di provvedere .... ad effettuare la pulizia e la disinfezione delle parti lordate dalle deiezioni dei colombi", ingiungeva "al Sig. Rossotto Alberto — c.so Montecucco 89, Torino e alla Sig.ra Sartor Bruna — c.so Montecucco 101, Torino di cessare l'alimentazione dei colombi nelle parti comuni dei suddetti stabili in quanto distanti meno di cento metri da luoghi frequentati dai soggetti particolarmente a rischio indicati dall'art. 40 del sopra citato Regolamento", prescrizione, quest'ultima oggetto della presente impugnazione.

Con riguardo al primo ed al secondo motivo di ricorso osserva il Collegio quanto segue.

Con il primo motivo di ricorso l’ordinanza dirigenziale viene censurata per violazione di legge e segnatamente dell'art. 7 della L. n. 241 del 1990, asserendosi un’omessa comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, in ragione di inesistenti (secondo le parti ricorrenti) motivi d'urgenza.

Va premesso che l'ordinanza dà così atto nella parte narrativa: "Visto il disposto dell'art. 7, comma 1, della L. n. 241/90, ai sensi del quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento, consistenti nel caso di specie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse della salute degli occupanti l'alloggio, non viene comunicato l'avvio del procedimento".

Il Comune ha dato applicazione al disposto del citato art. 7, comma 1, sul fondamento delle relazioni della ASL TO1 e della ASL TO4, richiamate nella premessa del provvedimento, che davano ripetutamente atto di una situazione emergenziale dal punto di vista igienico-sanitario.

In particolare, la nota della ASL TO4 riferisce (con il supporto di documentazione fotografica) che "la zona in questione dista meno di cento metri da un'area attrezzata privata di giochi per bambini e, per una porzione di essa, rientra nel raggio di cento metri da una scuola elementare; la documentazione fotografica allegata agli atti rileva la compromissione dell'igiene del suolo privato, evidenziando stratificazioni di guano di piccione sull'area cortile, sui davanzali dell'autorimessa e della facciata perimetrale lato cortile: sul tetto della rimessa box sono state rinvenute carcasse di piccione a differenti stadi di decomposizione; alcuni siti di nidificazione erano presenti sui davanzali della facciata lato cortile".

Quanto poi al nesso di causalità tra "la condotta che si pretende di reprimere e l'inconveniente che si sostiene di voler eliminare", la sua sussistenza è evidente, posto che la continua ed incontrollata somministrazione di alimenti ai piccioni è incompatibile e rende inefficace l'intento di evitare l'innaturale concentrazione di detti volatili nelle zone sensibili in questione (come previsto dall’art. 40 del "Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali di città").

Detta situazione legittima l'adozione del provvedimento prescindendo dalla comunicazione di avvio, stante la necessità di provvedere al più presto alla tutela della salute pubblica in un'area come detto sensibile per la vicinanza di una scuola elementare, di un'area giochi per bambini frequentata da soggetti considerati a rischio.

In tal senso è, dunque, evidente l'infondatezza delle avversarie doglianze, avuto a mente pure il disposto di cui all'art. 21 octies della L. 241 del 1990.

Parimenti priva di pregio è poi la censura di cui al secondo motivo di ricorso, atteso che il gravato provvedimento non costituisce un'ordinanza contingibile ed urgente bensì un'ordinanza dirigenziale emessa per l'osservanza dei regolamenti comunali; nella specie per il coordinato disposto dell'art. 239, comma 4, del Regolamento Municipale di Igiene e dell'art. 40, comma 2, del Regolamento comunale n. 320 "Per la tutela ed il benessere degli animali in Città".

Infondati sono altresì il terzo ed il quinto motivo di gravame, con i quali si censura anche il regolamento comunale n. 320, asserendo una generale pretesa carenza di potestà regolamentare del Comune in materia, a tal fine richiamando le disposizioni di cui alla L. n. 157 del 1992.

Osserva il Collegio che dall'attribuzione al Comune delle funzioni di vigilanza in materia di protezione degli animali — un tempo riservate all'ENPA — consegue la potestà regolamentare di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 267 del 2000.

Il regolamento comunale n. 320, peraltro, non prevede alcuna forma o piano di controllo sulla proliferazione della specie.

L'art. 40, in particolare, assolve ad una finalità igienico-sanitaria, essendo diretto a contemperare l'esigenza di garantire il benessere degli animali (che è il fine del regolamento comunale) con la tutela della salute pubblica, tanto è vero che così dispone: "l. Negli edifici e nelle aree, pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni di colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari e/o dei responsabili i seguenti interventi:

- pulizia e disinfezione delle superfici necessari al ripristino delle condizioni igieniche;

- interventi di tipo meccanico o strutturale a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione ed allo stanziamento dei colombi (dissuasori anti-stazionamento, occlusioni, reti di protezione, repellenti visivi, ecc.).

Ogni intervento dovrà rispettare le regole di benessere degli animali ed è comunque sempre vietato l'uso di dissuasori anti-stazionamento costituiti da aghi metallici, le installazioni già presenti dovranno essere sostituite coerentemente con il piano pluriennale che sarà redatto dalla Città.

2. È possibile l'alimentazione dei colombi, possibilmente somministrando loro granaglie idonee al loro nutrimento, senza che ciò comprometta l'igiene del suolo pubblico e privato e ad una distanza non inferiore a 50 metri dai luoghi frequentati da soggetti particolarmente a rischio e precisamente: ospedali, altre strutture di ricovero e cure sanitarie (es. case di cura e di riposo, ambulatori medici), asili nido, scuole per l'infanzia e scuole elementari, aree giochi bimbi.

3. L'alimentazione dei colombi, in ogni caso, su suolo privato e pubblico deve essere somministrata in quantità tale da non richiamare un numero eccessivo di esemplari che possono compromettere la civile coesistenza uomo-animale. Chi alimenta gli animali, deve altresì garantire la pulizia del luogo di somministrazione, al fine di evitare l'insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari".

La normativa invocata nella censura è inconferente poiché attinente alla diversa sfera della "protezione della fauna selvatica omeoterma... per il prelievo venatorio" e dunque perseguente finalità estranee al caso per cui è lite.

Il colombo di città è a tutti gli effetti, per provenienza ed abitudini, un animale domestico, o comunque mansuefatto (tale intendendosi la specie che ha acquisito l'abitudine a ritornare nei luoghi dove l’uomo mette a disposizione risorse alimentari e ricoveri), risultando perciò estraneo alla tutela che la l. n. 157 del 1992 accorda alle sole specie selvatiche.

A nulla rilevano inoltre le precedenti ordinanze sindacali (del 1986 e del 1993), posto che il regolamento di cui sopra non assolve ad una finalità di controllo dei piccioni.

Non vi è contraddittorietà tra la gravata ordinanza e le ordinanze sindacali di cui sopra, atteso che l'art. 40, comma 2, del regolamento n. 320 risponde alla differente esigenza di regolamentare, per date zone sensibili, condotte che possano "compromettere la civile coesistenza uomo-animale" e così determinare l'insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari conseguenti a una provocata innaturale concentrazione di volatili.

Infondato è il quarto motivo di ricorso ed il motivo aggiunto.

Le argomentazioni di cui sopra assumono rilevanza pure in riferimento al quarto motivo di ricorso, con cui la gravata ordinanza viene censurata per illegittimità derivata rispetto alla relazione della ASL TO4 n. 5652/06.

Premesso, infatti, che non si riscontra contraddittorietà tra le disposizioni di cui al Regolamento impugnato e le precedenti ordinanze sindacali richiamate, il provvedimento impugnato con il ricorso non risponde al fine di rimuovere i piccioni dalle aree in questione, ma semplicemente mira ad assicurare l'osservanza dei regolamenti comunali, dando loro attuazione per il caso concreto. Quanto poi alla lamentata mancanza di prove circa i comportamenti dei sig.ri Rossotto e Sartor, la segnalazione, proveniente dalla relazione dell'ASL TO4, trova conferma nelle risultanze di altri sopralluoghi, disposti dalla Città in conseguenza del perdurare del disagio.

In particolare, come si evince da verbale di Polizia Municipale agli atti depositato, la sig.ra Sartor è stata colta sul fatto e perciò sanzionata.

Infondato è il sesto motivo di ricorso con il quale si censura l'ordinanza dirigenziale per carenza di presupposti, giacche non risulterebbe richiesto il parere dell'Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici prescritto dall'art. 239 del Regolamento Municipale di Igiene.

La censura è inammissibile per difetto di legittimazione ed interesse e comunque infondata.

Come sopra rilevato, l'ordinanza impugnata conteneva due prescrizioni: una diretta ai condominii e per essi agli Amministratori di diversi stabili (Via Tofane 41, C.so Monte Cucco 89, 91 e 101) e riguardava l'ordine di provvedere alla pulizia delle parti comuni (finestroni, facciate, cortili); l'altra diretta ai ricorrenti e riguardante le condotte da tenere nell'alimentazione dei piccioni.

La previsione dell'art. 239 comma 4 si riferisce all'ordine di pulizia diretto non già ai ricorrenti ma ai condominii, con conseguente difetto di legittimazione dei primi ed in ogni caso la previsione di un parere dell'Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici, contenuta nella seconda parte del disposto di cui al citato comma 4, riguarda i soli casi in casi in cui vi sia un "pericolo di rovina in una costruzione abitata o destinata a raccogliere persone, oppure vicina ad un luogo pubblico", risultando del tutto estranea alle ipotesi di pericolo per la salute di cui alla prima parte del comma.

Il ricorso ed i motivi aggiunti vanno, pertanto rigettati.

Spese ed onorari del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.

Condanna in solido le parti ricorrenti alla rifusione di spese ed onorari del giudizio in favore del Comune di Torino che liquida in € 6.000 (seimila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente, Estensore

Savio Picone, Primo Referendario

Ofelia Fratamico, Primo Referendario

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)