ORDINANZA DEL 9.3.2007
Est.POIULUCCI
COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL WWF ITALIA IN PROPRIO ED IN SOSTITUZIONE DEGLI ENTI LOCALI PER REATI
AMBIENTALI COMMESSI IN DATA ANTECEDENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.Legs. 152/06- AMMISSIBILITA'.
"Se la disciplina introdotta dal D.L.vo 152/06 con riguardo alla legittimazione ad agire ha senza dubbio carattere processuale, il principio del tempus regit actum risulta condizionato dal termine di entrata in vigore previsto dall’art. 303 let. f), per il quale l’applicabilità di tutta la parte VI del decreto legislativo è esclusa con riguardo agli eventi verificatisi anteriormente all’entrata in vigore di tale normativa.
Deve pertanto ammettersi la costituzione di parte civile, anche sotto il profilo della richiesta di risarcimento del danno in sostituzione del Comune di Tolmezzo e della Provincia di Udine"
Si ringrazia l'Avv. Maurizio Balletta per la segnalazione
N. 202/02 R.G.
Notizie di reato
N. 213/06 R.G. Trib.
TRIBUNALE DI TOLMEZZO
Il giudice,
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 18.1.2007,
con riguardo alla richiesta di espunzione dei documenti allegati alla costituzione di parte civile, si rileva che la documentazione risulta allegata esclusivamente per supportare l’atto di costituzione e che, sotto tale limitato profilo, assume piena rilevanza. L’eccezione deve pertanto essere respinta.
Con riguardo all’opposizione alla costituzione di parte civile.
Occorre premettere che l’azione civile da parte dell’associazione WWF è esercitata sotto diversi profili, da un lato in proprio, in relazione alla lesione dell’interesse collettivo alla salubrità dell’ambiente di cui detto ente è portatore, nonché per far valere il diritto al risarcimento della propria immagine e reputazione, pregiudicati dai reati per i quali si procede (in quanto contrastanti con le finalità statutarie dell’associazione), e, dall’altro lato, in sostituzione degli enti territoriali Comune di Tolmezzo, Provincia di Udine e Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’art. 9, co. 3° D.Lgs. 267/00 (testo unico sugli enti locali);
sotto il primo profilo occorre evidenziare comela
Giurisprudenza più
recente (cfr. Cass. 9.10.2006, n. 33887) abbia fatto propria
l’impostazione
dommatica che utilizza lo schema generale dell’azione
aquiliana di cui all’art.
2043 cod. civ., configurando in capo alle associazioni ambientaliste in
quanto
tali un interesse legittimo alla tutela dell’ambiente, idoneo
a essere leso dal
danno ambientale.
A tale scopo questa impostazione si avvale in modo più o meno articolato della sistemazione teorica elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza amministrativa in tema di interessi diffusi e di interessi collettivi.
Secondo questa elaborazione, gli interessi diffusi, che sono in genere comuni a tutti gli individui di una formazione sociale o addirittura della comunità nazionale o internazionale, sono privi di tutela giurisdizionale. Si tratta infatti di interessi che riguardano beni insuscettibili di appropriazione individuale e quindi anche di gestione processuale. Perciò sono stati opportunamente definiti come “adespoti”, cioè senza portatori, privi di titolari.
Da un processo di soggettivizzazione o corporativizzazione degli interessi diffusi nascono gli interessi collettivi, che sono comuni a più soggetti che si associano come categoria o gruppo omogeneo per realizzare i fini del gruppo stesso. A differenza degli interessi diffusi, gli interessi collettivi sono suscettibili di tutela giurisdizionale, perché trovano una titolarità in enti esponenziali capaci di agire, che si distinguono tanto dalla comunità generale quanto dai singoli associati nell’organizzazione. Si tratta perciò di interessi legittimi.
Secondo la dottrina amministrativistica, per consentire il passaggio da interessi diffusi nella comunità, privi di tutela, a interessi collettivi legittimi, dotati di tutela davanti al giudice amministrativo, occorre che i primi siano non solo differenziati ma anche qualificati.
Come ha precisato la giurisprudenza amministrativa, i fattori essenziali di tale qualificazione giuridica sono:
a) il collegamento territoriale, in forza del quale la legittimazione ad agire controla
Pubblica Amministrazione
deve essere riconosciuta esclusivamente ai soggetti e alle
organizzazioni degli
interessi diffusi che siano radicate nell’ambito territoriale
in cui ha effetto
il provvedimento amministrativo da impugnare (ed a tale riguardo assume
rilevanza la documentazione allegata alla costituzione di parte civile
dalla
quale si desume l’aderenza al territorio
dell’azione dell’associazione de
quo; analogo riconoscimento è
contenuto ad es. nella sentenza della Cassazione
penale, sez. III, 1.10.1996, n. 9837
in un procedimento penale per
violazione dell'art. 734 c.p. e dell'art. 1 sexies d.l. 27 giugno 1985
n. 312,
conv. con modificazioni in l. 8 agosto 1985 n. 431, in
relazione ad
attività di coltivazione di una cava).
b) la partecipazione procedimentale, in forza della quale la legittimazione ad agire davanti al giudice amministrativo spetta a tutte le organizzazioni che siano ammesse a partecipare al procedimento amministrativo finalizzato all’emanazione del provvedimento impugnando (v. Cons. Stato, Sez. VI, n. 407 del 27 agosto 1982, che ha riconosciuto la legittimazione dell’Associazione Italiana per il World Wildlife Fund a impugnare un provvedimento in materia venatoria, in considerazione del fatto che essa era chiamata a designare un proprio rappresentante in seno al Comitato tecnico venatorio nazionale). Questo criterio ha poi trovato una consacrazione legislativa nell’art. 9 della legge 7 agosto 1990 n.241
in materia di
procedimento amministrativo, secondo il quale “qualunque
soggetto, portatore di
interessi pubblici o privati, nonché i portatori di
interessi diffusi
costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un
pregiudizio dal
provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel
procedimento”.
Si deve quindi riconoscere che, per effetto di una lunga evoluzione giurisprudenziale e normativa, è stata estesa agli enti esponenziali di interessi collettivi la possibilità di accedere alla tutela giurisdizionale amministrativa, in quanto enti portatori di un interesse legittimo alla legalità dell’attività amministrativa. Unico requisito richiesto è che l’ente esponenziale sia titolare di interessi territorialmente determinati, tali da poter essere concretamente lesi dal provvedimento amministrativo.
Acquisito questo risultato, il passo successivo è consequenziale, perché la titolarità di un interesse legittimo in capo agli enti collettivi diventa il presupposto per la loro legittimazione all’azione di risarcimento in sede civile e in sede penale.
Infatti, la fondamentale pronuncia di Cass. SS.UU. Civ. n. 500 del 22 luglio 1999, Com. Fiesole c. Vitali, rv.530533, ha
statuito che
anche la lesione di un interesse legittimo può essere fonte
di responsabilità
aquiliana, giacché il danno ingiusto risarcibile ai sensi
dell’art. 2043 cod.
civ. è quello che si risolve nella lesione di un interesse
rilevante per
l’ordinamento, a prescindere dalla sua qualificazione
formale, e in particolare
senza che assuma rilievo la qualificazione dello stesso in termini di
diritto
soggettivo.
Ne deriva che gli enti esponenziali di interessi collettivi possono essere danneggiati (in senso proprio) da attività lesive degli interessi di cui sono portatori.
Risulta così dimostrata, in base allo schema aquiliano e agli approdi dommatici in tema di interessi collettivi, l’assoluta correttezza della tesi secondo la quale le associazioni ambientaliste sono legittimate in via autonoma e principale all’azione di risarcimento per danno ambientale, quando siano statutariamente portatrici di interessi ambientali territorialmente determinati, concretamente lesi da un’attività illecita.
Dall’altro lato, l’associazione, in quanto soggetto giuridico dell’ordinamento, è senza dubbio portatrice di un proprio autonomo diritto soggettivo all’immagine ed alla reputazione, che risulta astrattamente tutelabile anche in sede penale mediante costituzione di parte civile, qualora lo stesso risulti direttamente leso dalla condotta illecita. Anche sotto tale profilo deve quindi essere ammessa la costituzione di parte civile.
Con riguardo poi all’azione civile in sostituzione degli enti territoriali indicati dall’art. 9 del T.U: sugli Enti Locali, si deve evidenziare come l’interpretazione offerta dalla parte civile appaia l’unica costituzionalmente compatibile. Infatti qualsiasi diversa interpretazione del combinato disposto di cui agli artt. 303 let. f) e 318 let. b) D.L.vo 152/06 (laddove la prima norma esclude l’applicabilità della parte VI del D.L.vo 152/06, relativa alle norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente, ai danni causati da emissioni, eventi ed incidenti verificatisi prima dell’entrata in vigore della citata parte VI del decreto e la seconda dichiara abrogato l’art. 9 comma 3° D.L.vo 267/00) verrebbe a determinare una situazione di inammissibile vuoto di tutela risarcitoria con riguardo ai danni ambientali verificatisi prima dell’entrata in vigore del codice dell’ambiente del 2006, con l’impossibilità di applicare, da un lato, le complesse procedure di ripristino ambientale di cui agli artt. 305 e ss. del D.L.vo 152/06 e, dall’altro, il risarcimento del danno disciplinato dagli artt.18
L .
349/86 (con l’esclusione del solo comma 5° relativo
all’intervento in giudizio)
e 9 D.L.vo 267/00. Si deve quindi ritenere che la norma di cui alla
let. f)
dell’art. 303 D.L.vo 152/06 escluda
l’applicabilità della nuova disciplina di
cui alla parte VI del decreto legislativo anche con riferimento alla
disciplina
transitoria prevista dall’art. 318, che produrrà
pertanto i propri effetti
abrogatici esclusivamente con riguardo ai danni ambientali verificatisi
successivamente all’entrata in vigore del D.L.vo 152/06.
Se pertanto la disciplina introdotta dal D.L.vo 152/06 con riguardo alla legittimazione ad agire ha senza dubbio carattere processuale, il principio del tempus regit actum risulta nel caso in esame condizionato dal termine di entrata in vigore previsto dall’art. 303 let. f), per il quale, si ribadisce, l’applicabilità di tutta la parte VI del decreto legislativo è esclusa con riguardo agli eventi verificatisi anteriormente all’entrata in vigore di tale normativa.
Deve pertanto ammettersi la costituzione di parte civile, anche sotto il profilo della richiesta di risarcimento del danno in sostituzione del Comune di Tolmezzo e della Provincia di Udine.
L’azione di cui all’art. 9 T.U. Enti Locali, come tutte le ipotesi di legittimazione ad agire in via surrogatoria, è di carattere eccezionale ed è quindi in suscettibile di interpretazione estensiva o analogica al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge. Né appare condivisibile la tesi del difensore di parte civile, secondo la quale l’azione di cui all’art. 9 sarebbe esercitata non in sostituzione della Regione F.V.G. quale istituzione, ma della collettività che tale regione rappresenta. Si tratta, ad avviso dello scrivente, di due ipotesi differenti, in quanto, sotto il primo profilo, l’azione civile può essere esercitata iure proprio dall’associazione, quale ente rappresentativo di interessi collettivi, per le ragioni che si sono sopra sinteticamente evidenziate; la legittimazione processuale di cui all’art. 9 costituirebbe invece una legittimazione processuale sostitutiva delle facoltà di un’istituzione (peraltro dotata di autonomo statuto), che quindi in assenza di espressa previsione legislativa, non può essere riconosciuta.
P.Q.M.
Rigetta la richiesta di esclusione della documentazione allegata all’atto di costituzione di parte civile, ammettendone l’allegazione solo in riferimento alla legittimazione ad agire dell’associazione;
ammette la costituzione dell’Associazione Italiana per il World Wide Fund - Onlus, con la sola esclusione dell’azione esercitata in surrogazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
Tolmezzo, 9 marzo 2007
Il Giudice
Camillo Poillucci
N. 213/06 R.G. Trib.
TRIBUNALE DI TOLMEZZO
Il giudice,
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 18.1.2007,
con riguardo alla richiesta di espunzione dei documenti allegati alla costituzione di parte civile, si rileva che la documentazione risulta allegata esclusivamente per supportare l’atto di costituzione e che, sotto tale limitato profilo, assume piena rilevanza. L’eccezione deve pertanto essere respinta.
Con riguardo all’opposizione alla costituzione di parte civile.
Occorre premettere che l’azione civile da parte dell’associazione WWF è esercitata sotto diversi profili, da un lato in proprio, in relazione alla lesione dell’interesse collettivo alla salubrità dell’ambiente di cui detto ente è portatore, nonché per far valere il diritto al risarcimento della propria immagine e reputazione, pregiudicati dai reati per i quali si procede (in quanto contrastanti con le finalità statutarie dell’associazione), e, dall’altro lato, in sostituzione degli enti territoriali Comune di Tolmezzo, Provincia di Udine e Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’art. 9, co. 3° D.Lgs. 267/00 (testo unico sugli enti locali);
sotto il primo profilo occorre evidenziare come
A tale scopo questa impostazione si avvale in modo più o meno articolato della sistemazione teorica elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza amministrativa in tema di interessi diffusi e di interessi collettivi.
Secondo questa elaborazione, gli interessi diffusi, che sono in genere comuni a tutti gli individui di una formazione sociale o addirittura della comunità nazionale o internazionale, sono privi di tutela giurisdizionale. Si tratta infatti di interessi che riguardano beni insuscettibili di appropriazione individuale e quindi anche di gestione processuale. Perciò sono stati opportunamente definiti come “adespoti”, cioè senza portatori, privi di titolari.
Da un processo di soggettivizzazione o corporativizzazione degli interessi diffusi nascono gli interessi collettivi, che sono comuni a più soggetti che si associano come categoria o gruppo omogeneo per realizzare i fini del gruppo stesso. A differenza degli interessi diffusi, gli interessi collettivi sono suscettibili di tutela giurisdizionale, perché trovano una titolarità in enti esponenziali capaci di agire, che si distinguono tanto dalla comunità generale quanto dai singoli associati nell’organizzazione. Si tratta perciò di interessi legittimi.
Secondo la dottrina amministrativistica, per consentire il passaggio da interessi diffusi nella comunità, privi di tutela, a interessi collettivi legittimi, dotati di tutela davanti al giudice amministrativo, occorre che i primi siano non solo differenziati ma anche qualificati.
Come ha precisato la giurisprudenza amministrativa, i fattori essenziali di tale qualificazione giuridica sono:
a) il collegamento territoriale, in forza del quale la legittimazione ad agire contro
b) la partecipazione procedimentale, in forza della quale la legittimazione ad agire davanti al giudice amministrativo spetta a tutte le organizzazioni che siano ammesse a partecipare al procedimento amministrativo finalizzato all’emanazione del provvedimento impugnando (v. Cons. Stato, Sez. VI, n. 407 del 27 agosto 1982, che ha riconosciuto la legittimazione dell’Associazione Italiana per il World Wildlife Fund a impugnare un provvedimento in materia venatoria, in considerazione del fatto che essa era chiamata a designare un proprio rappresentante in seno al Comitato tecnico venatorio nazionale). Questo criterio ha poi trovato una consacrazione legislativa nell’art. 9 della legge 7 agosto 1990 n.
Si deve quindi riconoscere che, per effetto di una lunga evoluzione giurisprudenziale e normativa, è stata estesa agli enti esponenziali di interessi collettivi la possibilità di accedere alla tutela giurisdizionale amministrativa, in quanto enti portatori di un interesse legittimo alla legalità dell’attività amministrativa. Unico requisito richiesto è che l’ente esponenziale sia titolare di interessi territorialmente determinati, tali da poter essere concretamente lesi dal provvedimento amministrativo.
Acquisito questo risultato, il passo successivo è consequenziale, perché la titolarità di un interesse legittimo in capo agli enti collettivi diventa il presupposto per la loro legittimazione all’azione di risarcimento in sede civile e in sede penale.
Infatti, la fondamentale pronuncia di Cass. SS.UU. Civ. n. 500 del 22 luglio 1999, Com. Fiesole c. Vitali, rv.
Ne deriva che gli enti esponenziali di interessi collettivi possono essere danneggiati (in senso proprio) da attività lesive degli interessi di cui sono portatori.
Risulta così dimostrata, in base allo schema aquiliano e agli approdi dommatici in tema di interessi collettivi, l’assoluta correttezza della tesi secondo la quale le associazioni ambientaliste sono legittimate in via autonoma e principale all’azione di risarcimento per danno ambientale, quando siano statutariamente portatrici di interessi ambientali territorialmente determinati, concretamente lesi da un’attività illecita.
Dall’altro lato, l’associazione, in quanto soggetto giuridico dell’ordinamento, è senza dubbio portatrice di un proprio autonomo diritto soggettivo all’immagine ed alla reputazione, che risulta astrattamente tutelabile anche in sede penale mediante costituzione di parte civile, qualora lo stesso risulti direttamente leso dalla condotta illecita. Anche sotto tale profilo deve quindi essere ammessa la costituzione di parte civile.
Con riguardo poi all’azione civile in sostituzione degli enti territoriali indicati dall’art. 9 del T.U: sugli Enti Locali, si deve evidenziare come l’interpretazione offerta dalla parte civile appaia l’unica costituzionalmente compatibile. Infatti qualsiasi diversa interpretazione del combinato disposto di cui agli artt. 303 let. f) e 318 let. b) D.L.vo 152/06 (laddove la prima norma esclude l’applicabilità della parte VI del D.L.vo 152/06, relativa alle norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente, ai danni causati da emissioni, eventi ed incidenti verificatisi prima dell’entrata in vigore della citata parte VI del decreto e la seconda dichiara abrogato l’art. 9 comma 3° D.L.vo 267/00) verrebbe a determinare una situazione di inammissibile vuoto di tutela risarcitoria con riguardo ai danni ambientali verificatisi prima dell’entrata in vigore del codice dell’ambiente del 2006, con l’impossibilità di applicare, da un lato, le complesse procedure di ripristino ambientale di cui agli artt. 305 e ss. del D.L.vo 152/06 e, dall’altro, il risarcimento del danno disciplinato dagli artt.
Se pertanto la disciplina introdotta dal D.L.vo 152/06 con riguardo alla legittimazione ad agire ha senza dubbio carattere processuale, il principio del tempus regit actum risulta nel caso in esame condizionato dal termine di entrata in vigore previsto dall’art. 303 let. f), per il quale, si ribadisce, l’applicabilità di tutta la parte VI del decreto legislativo è esclusa con riguardo agli eventi verificatisi anteriormente all’entrata in vigore di tale normativa.
Deve pertanto ammettersi la costituzione di parte civile, anche sotto il profilo della richiesta di risarcimento del danno in sostituzione del Comune di Tolmezzo e della Provincia di Udine.
L’azione di cui all’art. 9 T.U. Enti Locali, come tutte le ipotesi di legittimazione ad agire in via surrogatoria, è di carattere eccezionale ed è quindi in suscettibile di interpretazione estensiva o analogica al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge. Né appare condivisibile la tesi del difensore di parte civile, secondo la quale l’azione di cui all’art. 9 sarebbe esercitata non in sostituzione della Regione F.V.G. quale istituzione, ma della collettività che tale regione rappresenta. Si tratta, ad avviso dello scrivente, di due ipotesi differenti, in quanto, sotto il primo profilo, l’azione civile può essere esercitata iure proprio dall’associazione, quale ente rappresentativo di interessi collettivi, per le ragioni che si sono sopra sinteticamente evidenziate; la legittimazione processuale di cui all’art. 9 costituirebbe invece una legittimazione processuale sostitutiva delle facoltà di un’istituzione (peraltro dotata di autonomo statuto), che quindi in assenza di espressa previsione legislativa, non può essere riconosciuta.
P.Q.M.
Rigetta la richiesta di esclusione della documentazione allegata all’atto di costituzione di parte civile, ammettendone l’allegazione solo in riferimento alla legittimazione ad agire dell’associazione;
ammette la costituzione dell’Associazione Italiana per il World Wide Fund - Onlus, con la sola esclusione dell’azione esercitata in surrogazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
Tolmezzo, 9 marzo 2007
Il Giudice
Camillo Poillucci