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LEGGE 12 luglio 2005, n.130
Adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 2003 alla Convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un Fondo complementare internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi, fatto a Londra il 16 maggio 2003, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Gazzetta Ufficiale N. 161 del 13 Luglio 2005

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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1.
Autorizzazione all'adesione

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire al
Protocollo del 2003 alla Convenzione internazionale del 1992
sull'istituzione di un Fondo complementare internazionale per il
risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi,
fatto a Londra il 16 maggio 2003.

 

Art. 2.
Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui
all'articolo 1, di seguito denominato «Protocollo», a decorrere dalla
data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto
dall'articolo 21, paragrafo 2, del Protocollo stesso.

 

Art. 3.
Adempimenti dei destinatari di idrocarburi
e del Ministero delle attivita' produttive
1. Ai fini dell'adempimento degli obblighi imposti dagli
articoli 12, paragrafo 1, e 13, paragrafo 1, del Protocollo, si
applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504.
2. Il Ministero delle attivita' produttive trasmette le
informazioni previste dall'articolo 10 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 504 del 1978 anche al direttore del
Fondo complementare di cui all'articolo 1.

 

Art. 4.
Competenze giurisdizionali

1. Le cause promosse per i danni derivanti dall'inquinamento da
idrocarburi nei confronti del Fondo complementare sono di competenza
del tribunale nella cui circoscrizione si e' verificato
l'inquinamento. Nell'ipotesi di inquinamento di acque territoriali o
di luoghi appartenenti alla circoscrizione di piu' tribunali e'
competente il tribunale preventivamente adito.

 

Art. 5.
Sanzioni pecuniarie

1. In caso di mancato pagamento del contributo dovuto al Fondo
complementare entro tre mesi dalla data di comunicazione dell'importo
da versare, come determinato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2,
del Protocollo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma pari all'importo insoluto, aumentabile fino al triplo
nei casi di particolare gravita'.
2. Alla violazione di cui al comma 1 si applicano le disposizioni
stabilite dall'articolo 12, commi dal quarto al nono, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504.

 

Art. 6.
Modifiche al decreto del Presidente

della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n.
504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «convenzione sulla responsabilita' civile» e:
«convenzione sul Fondo per l'indennizzo», ovunque ricorrono, sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Convenzione sulla
responsabilita' civile del 1992» e: «Convenzione sul Fondo per
l'indennizzo del 1992»;
b) il nono comma dell'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
«Per quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano gli
articoli 6, 7, 14, 16, 17, 18 e da 22 a 28 della legge 24 novembre
1981, n. 689».

 

Art. 7.
Disposizione finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Art. 8.
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 12 luglio 2005

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 5571):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Fini) il
31 gennaio 2005.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, l'8 febbraio 2005, con pareri delle commissioni
I, II, V, VIII, IX, X e XIV.
Esaminato dalla III commissione il 24 febbraio 2005, 9
marzo 2005 e 13 aprile 2005.
Esaminato in aula il 16 maggio 2005 e approvato il 17
maggio 2005.
Senato della Repubblica (atto n. 3425):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 24 maggio 2005, con pareri delle commissioni,
1ª, 2ª, 5ª, 8ª, 10ª, 13ª e 14ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 31 maggio 2005 ed il
28 giugno 2005.
Relazione scritta presentata il 1° luglio 2005 (atto n.
3425-A relatore sen. Provera).
Esaminato in aula e approvato il 6 luglio 2005.

 

Allegato

vedi GU cartacea