Consiglio di Stato Sez. IV n. 7038 del 7 agosto 2024
Elettrosmog.Fasce di rispetto per gli elettrodotti quale vincolo di inedificabilità assoluta

L’art. 4, comma 1, lett. h), della l. 36/2001, “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, prevede che lo Stato provvede alla determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, precisando in maniera perentoria che “all'interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore”. La normativa primaria introduce, dunque, nell’ordinamento, un vincolo di inedificabilità assoluta, inderogabile. La metodologia di calcolo delle citate fasce di rispetto è stata definita con Decreto del Ministero dell’Ambiente del 29 maggio 2008 che, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.P.C.M. dell’8 luglio 2003, ha previsto il procedimento da adottarsi per la determinazione delle fasce di rispetto pertinenti alle linee elettriche (aeree e interrate) e alle stazioni elettriche, sia esistenti che allo stato di progetto. Pertanto, il Comune che ha in gestione la pratica edilizia relativa a un edificio da realizzare a una distanza dall’elettrodotto inferiore a quella prevista dal corridoio individuato dalla DPA o dalle aree individuate dalle APA per i casi complessi, deve richiedere al Gestore il calcolo esatto della fascia di rispetto sul sito specifico di interesse. Una volta ricevuto tale calcolo, il Comune dovrà verificare che l’edificio in progetto non ricada all’interno del tracciato della linea. Se non vi ricade, il progetto potrà essere autorizzato.

Pubblicato il 07/08/2024

N. 07038/2024REG.PROV.COLL.

N. 02256/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2256 del 2022, proposto dai signori Maria Teresa Troiani e Dante Zigulich, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Rosario Luca Lioi e Renato Lioi, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;

contro

il Comune di Lanuvio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Gianluca Piccinni, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. G. Belli, n. 39;
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, l’Apat - Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici, non costituiti in giudizio;

nei confronti

la società Terna S.p.A. - Rete Elettrica Nazionale Spa, non costituita in giudizio;
la società Terna Rete Elettrica Nazionale Spa, rappresentata e difeso dagli avvocati Maurizio Carbone, Francesca Covone, Antonio Iacono, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione seconda, n. 11233 del 3 novembre 2021.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lanuvio e di Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 4 aprile 2024 il consigliere Emanuela Loria;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale.


FATTO e DIRITTO

1. L’oggetto del presente contenzioso è costituito:

a) dal provvedimento n. 2/2020 del 5 giugno 2020, con il quale il Comune di Lanuvio ha annullato in autotutela il permesso di costruire n. 7 del 31 maggio 2019 rilasciato ai ricorrenti per poter avviare un’attività commerciale di tipo Bar;

b) dall’avviso di avvio di procedimento di cui alla nota n. 30324 del 29 ottobre 2019;

c) dall’avviso di avvio di procedimento del 9 giugno 2020;

d) dall’ordinanza di sospensione lavori n. 18 del 10 giugno 2020;

e) dalla nota n. 15484 del 23 giugno 2020;

f) dal D.P.C.M. n. 11723 dell’8 luglio 2003 e del D.M. 29 maggio 2008 del Ministero dell’Ambiente ove ritenuti lesivi in parte qua;

g) dai verbali ed in particolare dal verbale di sopralluogo disposto dalla P.A. in data 9 luglio 2020;

h) dal provvedimento n. 3/2021 del 6 aprile 2021, con il quale il Comune di Lanuvio ha confermato l’annullamento del permesso di costruire a suo tempo adottato n. 7 del 31 maggio 2019;

i) della nota prot. n. 2353 del 27 gennaio 2021, e relativi elaborati grafici, adottati da Terna S.p.A.;

l) dagli atti adottati nell’ambito del procedimento di riesame avviato, ivi comprese le note prot. n. 15484 del 23 giugno 2020 e prot. n. 26095 del 21 ottobre 2020, le convocazioni di sopralluogo inoltrate dalla Pubblica Amministrazione, nonché i relativi verbali redatti dal Comune e da tutti i soggetti coinvolti.

2. Avverso i suindicati provvedimenti e atti le parti sono indicate hanno proposto ricorso al Tar per il Lazio, sede di Roma, con il quale hanno dedotto:

I. In relazione all’accertamento effettuato da ARPA Lazio: violazione e falsa applicazione della legge n. 36//2001, del D.P.C.M. n. 11723 dell'8/7/2003; del D.M. 29/05/2008. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, erroneità nei presupposti di fatto, illogicità e contraddittorietà manifesta.

L’Amministrazione ha adottato l'impugnato provvedimento di annullamento in autotutela, ritenendo sussistente l'interesse pubblico prescritto dall’art. 21 nonies della legge 241/90, nella “salvaguardia della salute e dell'incolumità pubblica”.

Invero, nella fattispecie in esame non sussisterebbero ipotetici problemi di salute ed incolumità pubblica, così come attestato incontrovertibilmente dalle misurazioni effettuate dall’Agenzia ARPA Lazio in data 11 dicembre 2019 su istanza dei ricorrenti.

II. Violazione e falsa applicazione dell'art. 21 nonies della legge 241 del 1990; Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, erroneità nei presupposti di fatto, illogicità e contraddittorietà manifesta.

Oltre alla tutela della salute e dell’incolumità pubblica l’altro motivo posto alla base dell’annullamento in autotutela, è sostanzialmente la mancata partecipazione al procedimento da parte di Terna S.p.A.

Tale presunto vizio procedimentale dedotto dall'amministrazione intimata sarebbe infondato poiché non sono stati superati limiti di legge in materia di elettromagnetismo né le diverse misurazioni risultanti dalla perizia di parte depositata in giudizio dalla società Terna, ed effettuate con un mero “programma di simulazione”, avrebbero mai potuto superare gli accertamenti in loco effettuati dall’Arpa.

In ogni caso l’Amministrazione non avrebbe preso in considerazione i rilevantissimi contrapposti interessi di cui sono portatori ricorrenti.

III. Violazione e falsa applicazione della legge n. 36 del 2001 e contestuale motivo subordinato di illegittimità delle norme di attuazione della stessa legge. Eccesso di potere per erroneità e falsità dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà manifesta.

Dall’accertamento tecnico effettuato dall'Agenzia ARPA deriverebbe l’inapplicabilità alla fattispecie delle disposizioni normative di cui alla legge n. 36 del 2001 e dei successivi decreti di attuazione e in particolare la inapplicabilità delle disposizioni sulle fasce di rispetto che devono essere previste solo nel caso in cui vi sia un superamento di tali limiti.

IV. Sulla mancata realizzazione da parte di TERNA s.p.a. dei piani di risanamento ex art. 9 della l. n. 36 del 2001.

La legge n. 36 del 2001, oltre a prevedere i predetti limiti di inquinamento elettromagnetico, imponeva, all’art. 9, l’avvio dei “piani di risanamento” - con oneri economici a carico dei gestori delle reti elettriche - per adeguare gli impianti radioelettrici ai limiti previsti dalla normativa vigente entro dieci anni dall'entrata in vigore della stessa legge.

La società TERNA S.p.A. non avrebbe mai avviato, nell’ambito del territorio del Comune di Lanuvio, i piani di risanamento imposti dalla legge.

Anche tale aspetto non sarebbe stato tenuto in considerazione dalla Pubblica amministrazione, la quale avrebbe potuto avviare il procedimento diretto a tale attività di risanamento, ovvero prendere in considerazione anche alternative ulteriori, quali, ad esempio, lo spostamento dei tralicci da parte di Terna in corrispondenza con la proprietà degli odierni ricorrenti, ovvero delle schermature o comunque altri accorgimenti tecnici idonei allo scopo.

V. Sul legittimo affidamento maturato dai contro interessati e sul grave danno economico da questi subito.

L’annullamento del permesso di costruire sarebbe foriero di gravissimi danni economici per i ricorrenti sia per ciò che riguarda le ingenti spese fino ad oggi sostenute sia per ciò che concerne il mancato avvio della prevista attività commerciale.

La parte ricorrente ha quindi impugnato per illegittimità derivata gli ulteriori atti e provvedimenti e ha fatto istanza subordinata di consulenza tecnica.

3. Il giudice di primo grado, con ordinanza del 23 dicembre 2020 n. 7850, ha ritenuto necessario che il Comune concludesse “il procedimento avviato per l’accertamento, oltre che della DPA (Distanza di Prima Approssimazione), anche dell’esatta estensione della fascia gravata dalla servitù di elettrodotto, non potendosi ritenere al riguardo ostativa la circostanza della mancata partecipazione dell’ARPA alla verifica de qua”; ha accolto l’istanza cautelare dei ricorrenti in relazione al periculum in mora e ha fissato l’udienza pubblica.

4. Con i motivi aggiunti di primo grado i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento n. 3/2021 del 6 aprile 2021, con il quale il Comune di Lanuvio ha confermato l’annullamento del permesso di costruire a suo tempo adottato n. 7 del 31 maggio 2019, oltre agli ulteriori atti specificamente indicati, deducendo:

I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies della legge 241 del 1990. Tardività del provvedimento adottato.

II. SUGLI ACCERTAMENTI TECNICI DI ARPA LAZIO E SUL TOTALE RISPETTO DEI LIMITI DI INDUZIONE MAGNETICA PREVISTI DALLA LEGGE N. 36/2001 E SUCCESSIVI DECRETI DI ATTUAZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 21 NONIES DELLA LEGGE 241/90. TOTALE INSUSSISTENZA DI QUALUNQUE INTERESSE PUBBLICO ALL'ANNULLAMENTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE ADOTTATO.

III. Violazione e falsa applicazione della legge n. 36/2001. Violazione e falsa applicazione del D.P.C.M. n. 11723 dell'8/7/2003 e del D.M. 29/05/2008, con contestuale motivo subordinato di illegittimità delle predette norme regolamentari. Eccesso di potere per erroneità e falsità dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità e contraddittorietà manifesta.

IV) Ulteriori profili di illegittimità dell'atto impugnato. Violazione e falsa applicazione dell'art. 21 nonies della legge 241/90; Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, erroneità e falsità nei presupposti di fatto, illogicità e contraddittorietà manifesta.

V. Mancata realizzazione da parte di TERNA s.p.a. dei piani di risanamento ex art. 9 della l. n. 36 del 2001.

VI. Sul legittimo affidamento maturato dai ricorrenti e sul grave danno economico subito dagli stessi.

5. Con la impugnata sentenza il T.a.r. per il Lazio, Roma, ha rigettato il ricorso per come integrato dai motivi aggiunti e ha compensato le spese del giudizio.

6. La sentenza è stata impugnata con il presente appello dalla parte soccombente in primo grado, con la deduzione delle seguenti censure:

I. Sul primo motivo dell'atto di motivi aggiunti proposto: violazione del termine di 18 mesi previsto dall'art. 21 nonies della legge 241/90. Tardività del secondo provvedimento di annullamento adottato.

Con il primo motivo d’appello i ricorrenti sostengono che il provvedimento del 6 aprile 2021 sarebbe illegittimo in quanto emanato in violazione dell’art. 21 nonies della l. n. 241 del 1990, dopo il termine di diciotto mesi rispetto al permesso di costruire annullato, che è stato adottato il 31 maggio 2019.

L’Amministrazione avrebbe sì confermato il precedente atto di annullamento, ma sulla base di una nuova attività istruttoria (finalizzata anche alla misurazione dei valori effettivi di induzione magnetica riscontrabili in loco) e di una motivazione, almeno in parte differente rispetto a quella oggetto del primo provvedimento.

Le motivazioni della sentenza impugnata sul punto non sarebbero condivisibili perché in contrasto sia con il contenuto sostanziale sia con il dato letterale del provvedimento adottato, sia ancora con il contegno anche processuale e con le stesse argomentazioni difensive svolte da entrambe le controparti nel giudizio di primo grado.

II. Sulle verifiche tecniche effettuate da ARPA Lazio e sulla presunta irrilevanza di tali verifiche.

La sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente valutato gli accertamenti effettuati dall’ARPA Lazio sul sito in questione giacché le misurazioni avrebbero accertato, in corrispondenza dell’edificio, emissioni inferiori all’obiettivo di qualità di 3 microtesla per cui la determinazione della fascia di rispetto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. h) della l. n. 36/2001, sarebbe superflua.

III. La sentenza appellata non avrebbe colto i profili di ricorso evidenziati che sono pertanto riproposti ivi compresa l’istanza di verificazione.

In particolare, in sintesi:

a) sarebbe insussistente l’interesse pubblico all’annullamento d’ufficio del permesso di costruire;

b) il Comune avrebbe dovuto considerare ulteriori soluzioni, quali lo spostamento della linea elettrica o la previsione di idonee schermature;

c) il Comune avrebbe occupato sine titulo una parte del fondo strada per la realizzazione di una rotatoria stradale sicché il posizionamento del fabbricato sarebbe stato reso necessario dall’illegittimo comportamento dell’Amministrazione;

d) non troverebbe applicazione la l. n. 36 del 2001 poiché l’ARPA Lazio ha misurato i livelli di campo elettrico ed elettromagnetico che rientrerebbero nei limiti delle previsioni del d.P,C,M, 8 luglio 2003 e del d.m. 29 maggio 2008, sicché sarebbe preclusa l’applicazione delle disposizioni della l. n. 26 del 2001;

e) vi sarebbe una violazione del legittimo affidamento degli appellanti, che avrebbero subito un grave danno dal comportamento dei soggetti intimati;

f) la sentenza impugnata ha ritenuto erroneamente che l’annullamento del permesso di costruire sia stato effettuato non soltanto perché il fabbricato ricadrebbe all’interno della fascia di rispetto ma anche perché in contrasto con il divieto di realizzare costruzioni nell’area gravata da servitù di elettrodotto, previsto con decreto del Prefetto di Roma n. 43334 div. n. 5 del 19 giugno 1935, registrato a Roma il 28 giugno 1935 al n. 13454 reg. part.: non vi sarebbe nel provvedimento impugnato tale motivazione.

7. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Lanuvio e la Società Terna s.p.a.

8. Con ordinanza n. 1646 del 2022 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare in considerazione della insussistenza dei concorrenti presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora atteso che:

a) sul fondo oggetto del gravato provvedimento è stata costituita una servitù di elettrodotto, perpetua e inamovibile, con decreto prefettizio del 19 giugno 1935 e che il decreto è stato regolarmente trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari il 7 settembre 1935 al n. 13454;

b) il danno allegato, oltre ad essere meramente economico, non è neanche presuntivamente quantificato, né sono forniti elementi di prova del medesimo;”

9. Tutte le parti hanno depositato memorie, documenti e memorie di replica con cui hanno ulteriormente argomentato le proprie rispettive difese.

9.1. In particolare, con la memoria del 14 marzo 2024, la società Terna ha sollevato: a) eccezione di tardività della memoria degli appellanti perché depositata dopo le ore 12 del 4 marzo 2024 (alle ore 22:25:11); b) eccezione di tardività del deposito dei documenti in data 23 febbraio 2024 per violazione dell’art. 104 c.p.a.; c) eccezione di inammissibilità delle censure dedotte con la memoria del 4 marzo 2024 avverso il decreto del Prefetto di Roma n. 43334 div. n. 5 del 19 giugno 1935 in quanto proposte per la prima volta in appello (e comunque l’infondatezza nel merito di dette censure).

9.1. Il Comune di Lanuvio, con la memoria depositata il 14 marzo 2024, ha sollevato eccezione di inammissibilità per violazione dell’art. 104, comma 2, c.p.a. e di tardività del deposito della nuova documentazione avvenuto in data 23 febbraio 2024; peraltro, gli appellanti non avrebbero dimostrato di non aver potuto esibire o produrre dinanzi al T.a.r. la citata documentazione e in relazione all’ispezione ipotecaria presso il catasto, l’amministrazione fa notare che nel 1935 non esisteva il catasto dei terreni sicché l’argomentazione sarebbe priva di consistenza giuridica.

10. Alla pubblica udienza del 4 aprile 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

11. Preliminarmente devono essere scrutinate le eccezioni sollevate da Terna e dal Comune di Lanuvio.

11.1. L’eccezione, sollevata da entrambe le parti, di tardività del deposito della documentazione e di violazione del divieto ex art. 104, comma 2, c.p.a. da parte degli appellanti è fondata.

Invero, la documentazione depositata dagli appellanti in data 23 febbraio 2024 avrebbe dovuto essere depositata fin dal primo grado del giudizio, giacché si tratta di una relazione tecnica che gli appellanti avrebbero potuto fare redigere fin dal primo grado di giudizio e di un’ispezione ipotecaria anch’essa producibile dinanzi al primo giudice.

In ogni caso, la parte appellante non ha dimostrato di non aver potuto produrre tali documenti nel giudizio di primo grado e di non averlo fatto per causa alla stessa non imputabile.

Pertanto, della suindicata documentazione il giudice d’appello non può tenere conto.

11.2. In relazione all’eccezione sollevata da Terna relativa alla tardività del deposito della memoria difensiva degli appellanti avvenuta oltre le ore 12,00 del 4 marzo 2024, e quindi oltre i 30 giorni liberi dall’udienza fissata per il giorno 4 aprile 2024, la stessa è fondata.

Il deposito è infatti avvenuto in violazione del combinato disposto degli artt. 73, comma 1, c.p.a. e 4, comma 4, disp. att. c.p.a., oltre le ore 12 dell’ultimo giorno utile (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 5767 del 2021; in precedenza, n. 1841 del 2021).

Da tali disposizioni si evince che il deposito con il processo amministrativo telematico (PAT) è possibile fino alle ore 24.00 ma, se effettuato l’ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti dal comma 1 dell’art. 73 c.p.a., ove avvenga oltre le ore 12 (id est, l’orario previsto per i depositi prima dell’entrata in vigore del PAT), si considera - ai fini della garanzia dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche - effettuato il giorno successivo, ed è quindi tardivo.

In sostanza, il termine ultimo di deposito alle ore 12 permane, anche all’indomani dell’entrata in vigore del PAT, come termine di garanzia del contraddittorio tra le parti e della corretta organizzazione del lavoro del collegio giudicante.

11.3. Conseguentemente risulta assorbita l’ulteriore eccezione di inammissibilità delle censure dedotte con la memoria del 4 marzo 2024 avverso il decreto del Prefetto di Roma n. 43334 div. n. 5 del 19 giugno 1935, essendo inutilizzabile la memoria in questione.

12. L’appello è infondato.

13. Con il primo motivo si sostiene che il provvedimento del 6 aprile 2021 sarebbe stato emanato in violazione del termine di 18 mesi previsto dall’art. 21 nonies della l. n. 241 del 1990, nel testo applicabile all’epoca dell’emanazione del provvedimento stesso.

L’Amministrazione avrebbe sì confermato il dispositivo di annullamento del permesso di costruire, ma avrebbe disposto ciò all’esito di una nuova attività istruttoria e di una motivazione, che è almeno in parte differente rispetto a quella oggetto del primo provvedimento di annullamento. Pertanto il termine di diciotto mesi ex art. 21 nonies l. n. 241 del 1990 s.m.i. sarebbe stato superato.

13.1. Il motivo è infondato perché l’annullamento è stato disposto al solo ed unico scopo di riattivare l’istruttoria sul procedimento di rilascio del titolo edilizio, onde consentire a TERNA di esprimere il parere di competenza in ordine alla compatibilità del manufatto in progetto con le esistenti linee elettriche.

Una volta annullato in autotutela il permesso di costruire il Comune ha riattivato l’istruttoria con la partecipazione di TERNA per verificare la sussistenza dei presupposti del rilascio del titolo edilizio chiesto dagli appellanti.

Si è pertanto trattato di un atto meramente confermativo sicché è sufficiente ai fini dell’illegittimità del provvedimento che il termine dei diciotto mesi sia stato rispettato dal primo provvedimento in autotutela, che, in effetti, è stato emanato il 5 giugno 2020.

14. Con il secondo motivo gli appellanti deducono che la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente valutato gli accertamenti effettuati dall’ARPA Lazio sul sito in questione giacché le misurazioni avrebbero accertato, in corrispondenza dell’edificio, emissioni inferiori all’obiettivo di qualità di 3 microtesla di cui alla l. 36 del 2001 e al d.P.C.M. 8 luglio 2003, per cui la determinazione della fascia di rispetto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. h), della l. n. 36/2001, sarebbe superflua.

In altre parole, sarebbero inesistenti i rischi per la salute e l’incolumità pubblica e privata.

14.1. Il motivo è infondato.

L’art. 4, comma 1, lett. h), della l. 36/2001, “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, prevede che lo Stato provvede alla determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, precisando in maniera perentoria che “all'interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore”.

La normativa primaria introduce, dunque, nell’ordinamento, un vincolo di inedificabilità assoluta, inderogabile (ex multis, sent. Consiglio di Stato, sez. IV n. 7019 del 19 ottobre 2021).

La metodologia di calcolo delle citate fasce di rispetto è stata definita con Decreto del Ministero dell’Ambiente del 29 maggio 2008 che, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.P.C.M. dell’8 luglio 2003, ha previsto il procedimento da adottarsi per la determinazione delle fasce di rispetto pertinenti alle linee elettriche (aeree e interrate) e alle stazioni elettriche, sia esistenti che allo stato di progetto.

In particolare, il vincolo si esplicita con due livelli di approfondimento: la Distanza di Prima Approssimazione (DPA) ed il calcolo esatto della fascia di rispetto.

La procedura segue la seguente scansione: una volta identificata la linea elettrica i soggetti interessati o il Comune devono richiedere al gestore della linea la DPA (Distanza di Prima Approssimazione) in formato numerico. Tale distanza, fornita dal gestore, individua un corridoio con al centro il tracciato della linea; tale corridoio rappresenta la fascia di rispetto di 1° livello dell’elettrodotto, che non deve interferire con l’edificio in progetto, destinato alla permanenza prolungata delle persone superiore alle 4 ore giornaliere.

Per i casi complessi (presenza di due o più linee parallele, presenza due o più linee che si incrociano), oltre alle singole DPA delle linee si devono richiedere al gestore le APA (Aree di Prima Approssimazione). Tali aree rappresentano la fascia di rispetto di 1° livello dell’elettrodotto, che non deve interferire con l’edificio in progetto, destinato alla permanenza prolungata delle persone superiore alle 4 ore giornaliere.

Una volta nota la DPA (e quando necessario l’APA), nel caso in cui l’edificio in progetto si trovi fuori dalla fascia di rispetto di 1° livello dell’elettrodotto, cioè non interferisce né con il corridoio individuato dalla DPA, né con le aree individuate dalle APA, il Comune può procedere direttamente ad autorizzarne la costruzione, senza ulteriori approfondimenti.

Nel caso in cui, invece, l’edificio ricada totalmente dentro la fascia di rispetto dell’elettrodotto, cioè interferisce in modo significativo con il corridoio individuato dalla DPA, o con le aree individuate dalle APA, il Comune non può procedere ad autorizzarne la costruzione.

Nel caso in cui, infine, l’edificio ricada solo in parte dentro la fascia di rispetto dell’elettrodotto, cioè interferisce per una porzione trascurabile con il corridoio individuato dalla DPA o con le aree individuate dalle APA, il Comune dovrà necessariamente richiedere al gestore/proprietario dell’elettrodotto il calcolo esatto della fascia di rispetto (2° livello di approfondimento) sul sito specifico di interesse.

Pertanto, il Comune che ha in gestione la pratica edilizia relativa a un edificio da realizzare a una distanza dall’elettrodotto inferiore a quella prevista dal corridoio individuato dalla DPA o dalle aree individuate dalle APA per i casi complessi, deve richiedere al Gestore il calcolo esatto della fascia di rispetto sul sito specifico di interesse.

Una volta ricevuto tale calcolo, il Comune dovrà verificare che l’edificio in progetto non ricada all’interno del tracciato della linea. Se non vi ricade, il progetto potrà essere autorizzato.

In sintesi, se l’edificio in progetto ha una destinazione a permanenza prolungata superiore alle 4 ore giornaliere (come nel caso di specie) occorre procedere alla identificazione della linea ad alta tensione; successivamente, se il caso è semplice (una sola linea in un tratto rettilineo), il proponente deve acquisire la D.P.A. dal Gestore, se è complesso dovrà acquisire anche l’A.P.A.; dopo di che, se la distanza dell’edificio in progetto dall’asse della linea è maggiore della D.P.A., il Comune può autorizzare la costruzione, altrimenti è necessario un approfondimento con il Gestore per il calcolo esatto della fascia di rispetto, nel qual caso se l’edificio non intersecherà la linea fornita dal Gestore allora la costruzione potrà essere autorizzata, altrimenti non potrà autorizzarla.

14.2. Nel caso in esame, il rilascio del permesso di costruire è avvenuto in violazione della fascia di rispetto di cui all’art. 4, comma 1, lett. h) della l. n. 36/2001, da calcolarsi ai sensi del d.m. 29 maggio 2008, sicché la misurazione effettuata dall’ARPA Lazio con i sopralluoghi del 11 dicembre 2019, 9 luglio 2020 e 21 gennaio 2021, da cui risulterebbe il non superamento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione dell’obiettivo di qualità non rileva poiché le misurazioni hanno riguardato un momento contingente e non hanno tenuto conto che sussiste comunque la fascia di rispetto all’interno della quale non può essere allocato l’esercizio commerciale originariamente assentito con il permesso di costruire poi annullato.

Ciò si desume anche da quanto ha affermato la stessa ARPA Lazio, nel corso del sopralluogo del 9 luglio 2020, laddove ha confermato “le misure eseguite in data 11/12/2019”, precisando “che esse non sono legate alla determinazione della fascia di rispetto degli elettrodotti, compito che spetta come da normativa vigente all’ente proprietario delle linee elettriche, in questo caso TERNA S.p.A. Il Dr. Ivano Guiducci inoltre ha spiegato che le misure eseguite in data 11/12/2019 sono misure puntuali volte a verificare che i livelli di induzione magnetica siano nei limiti previsti dalla Legge vigente in materia” (doc. 15 del fascicolo di primo grado).

Ciò è confermato dalla nota del 25 gennaio 2021, depositata dal Comune di Lanuvio nel giudizio di primo grado in data 6 aprile 2021, ove si indica espressamente che le misurazioni puntuali del campo elettrico e magnetico effettuate non sono utili ai fini del calcolo della fascia di rispetto dell’elettrodotto, che invece compete al gestore della linea elettrica.

Sul punto l’ARPA Lazio si era già espressa, nei medesimi termini, con nota del 28 ottobre 2020, pure in atti e con la nota di trasmissione del 20 gennaio 2021 prot. n. 3118 ARPA precisa che “le misure effettuate non sono utili ai fini del calcolo della fascia di rispetto degli elettrodotti che per legge è un compito spettante al Gestore/Proprietario degli stessi” (all. 3 primo grado dep. Comune di Lanuvio).

15. Ancora gli appellanti ritengono erronea la sentenza di primo grado nella parte in cui avrebbe ritenuto sussistente l’interesse pubblico all’annullamento d’ufficio del permesso di costruire nonostante le verifiche dell’ARPA Lazio avessero escluso, in fase di misurazione del campo magnetico, il superamento dell’obiettivo di qualità di 3 microtesla.

Inoltre, il vizio di carenza di partecipazione di TERNA sarebbe un vizio formale e l’amministrazione non avrebbe correttamente bilanciato l’interesse pubblico con quello dei privati.

15.1. Le censure sono infondate.

In primo luogo, è necessario rilevare come il provvedimento comunale risulti ad una piana lettura ben motivato con riferimento alla prevalenza dell’interesse pubblico alla salvaguardia della salute pubblica e della pubblica incolumità.

In relazione all’asserito non corretto bilanciamento degli interessi, appare altresì evidente la prevalenza dei richiamati interessi pubblici rispetto a quello privato di cui sono portatori gli appellanti, trattandosi di un fabbricato da adibirsi al pubblico e da realizzare nella fascia di risetto dell’elettrodotto.

L'Amministrazione ha fatto espresso riferimento all’esigenza di garantire il rispetto della disciplina urbanistica e alla pericolosità derivante dalla presenza di linee elettriche ad alta tensione, anche in relazione alla destinazione commerciale del manufatto in questione, con prevedibile elevato flusso di utenti sicché non si ravvisano i vizi rubricati: ha infatti ritenuto prevalente “il primario diritto alla salute e alla sicurezza pubblica” rispetto alla “natura commerciale dell’attività che i Sig.ri Troiani/Zigulich intendono svolgere all’interno dell’erigendo immobile”.

16. Con un ulteriore motivo viene dedotto il difetto di motivazione del diniego del permesso di costruire e la mancata considerazione di soluzioni alternative quali lo spostamento della linea elettrica o la previsione di idonee schermature.

16.1. Il motivo è infondato perché non rientra nella competenza del Comune di Lanuvio il potere di disporre lo spostamento di linee elettriche che afferiscono alla Rete di Trasmissione Nazionale, di competenza invece del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Parimenti dicasi per non meglio precisate schermature dai campi elettrici e magnetici, del tutto ineseguibili dal punto di vista tecnico e comunque non di competenza del Comune di Lanuvio o di TERNA S.p.A.

17. Con una ulteriore censura gli appellanti si dolgono per il fatto che il Comune avrebbe agito in modo illegittimo poiché non ha rilevato che il posizionamento del fabbricato sul lotto oggetto di intervento sarebbe stato reso necessario dall’agire illegittimo dello stesso Comune che avrebbe occupato sine titulo una porzione del fondo fronte strada per la realizzazione di una rotatoria stradale, così condizionando la localizzazione del manufatto. Inoltre, il Comune non avrebbe dato luogo alle opere di risanamento ambientale del territorio a cui lo stesso è obbligato.

17.1. La censura è infondata.

La circostanza dell’occupazione sine titulo, peraltro meramente affermata e non provata, non inficia la legittimità del provvedimento impugnato che si basa in primo luogo sulla sussistenza della fascia di rispetto.

In relazione al mancato adempimento degli obblighi di risanamento del territorio comunale, si tratta di censura generica non rilevante ai fini della decisione della presente controversia.

18. Con un ulteriore motivo gli appellanti sostengono che la sentenza di primo grado non avrebbe correttamente valutato il motivo di ricorso articolato per violazione e falsa applicazione della l. 36 del 2001 con contestuale motivo subordinato di illegittimità delle norme di attuazione della stessa legge (d.P.C.M. 8 luglio 2003 e d.m. 29 maggio 2008).

Poiché l’ARPA ha misurato i livelli di campo elettrico e magnetico nei limiti delle previsioni del d.P.C.M. 8 luglio 2003 non rileverebbero le disposizioni relative alle fasce di rispetto degli elettrodotti.

18.1. La censura è infondata.

In primo luogo, si osserva che l’ARPA Lazio ha chiarito la portata delle misure eseguite in data 11 dicembre 2019, precisando “che esse non sono legate alla determinazione della fascia di rispetto degli elettrodotti, compito che spetta come da normativa vigente all’ente proprietario delle linee elettriche, in questo caso TERNA S.p.A. Il Dr. Ivano Guiducci inoltre ha spiegato che le misure eseguite in data 11/12/2019 sono misure puntuali volte a verificare che i livelli di induzione magnetica siano nei limiti previsti dalla Legge vigente in materia” (cfr. nota ARPA Lazio del 9 luglio 2020, doc. 15).

Si osserva altresì che la competenza di TERNA ai fini del calcolo della fascia di rispetto è prevista dall’art. 6 del D.P.C.M. 8 luglio 2003 e dal 29 dal d.m. 29 maggio 2008.

Il punto 5.1.2 del d.m. 29 maggio 2008 prevede che il calcolo della fascia di rispetto avvenga tramite un software e, nel caso di specie, ciò è avvenuto tramite il programma “EMF Tools 4.2T” ver. Giugno 2008, sviluppato per TERNA S.p.A. dal CESI (Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano) come indicato a pag. 10 della relazione tecnica in atti (doc. 11 fascicolo di primo grado).

18.2. Anche la censura relativa alla violazione del principio di tutela dell’affidamento è infondata poiché le esigenze di tutela del medesimo non possono dirsi sussistenti qualora il contegno del privato abbia consapevolmente determinato una situazione di affidamento non legittimo (cfr. Cons. Stato, Ad.pl., 17 ottobre 2017, n. 8) e, nel caso in esame, l’istanza di permesso di costruire ed i relativi elaborati grafici presentati al Comune di Lanuvio dai appellanti non contenevano l’indicazione circa la presenza delle linee elettriche ad alta tensione nonostante le opere siano visibili.

19. Con l’ultimo motivo riproposto avverso la sentenza impugnata gli appellanti sostengono che la nota di TERNA, acquisita al protocollo comunale al n. 17341 del 15 luglio 2020 e richiamata nel provvedimento comunale del 6 aprile 2021, non conterrebbe alcun riferimento al divieto di costruire imposto dal Prefetto di Roma nel 1935.

19.1. Il motivo è inondato.

Il provvedimento comunale richiama le note di TERNA S.p.A. acquisite al protocollo comunale al n. 17341 del 15 luglio 2020 e n. 2353 del 27 gennaio 2021, nelle quali la società che gestisce le linee elettriche, oltre ad opporre la valenza ostativa della fascia di rispetto, ha chiarito come sul terreno di proprietà degli appellanti gravi una servitù di elettrodotto, perpetua ed inamovibile, apposta dal Prefetto di Roma in data 19 giugno 1935, che è peraltro regolarmente trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.

20. Gli appellanti si dolgono altresì della statuizione della sentenza di primo grado che ha respinto l’istanza di verificazione.

21. Il motivo è infondato - e unitamente ad esso va respinta l’istanza di verificazione /CTU reiterata in appello - poiché gli appellanti non hanno allegato circostanze idonee a far dubitare della correttezza dei calcoli effettuati da TERNA (la cui competenza, come sopra indicato, ai fini del calcolo della fascia di rispetto è prevista dall’art. 6 del D.P.C.M. 8 luglio 2003 e dal 29 dal D.M. 29 maggio 2008) così da indurre il Comune di Lanuvio a chiedere una verifica da parte di ARPA Lazio.

L’istanza di verificazione o C.T.U. deve, pertanto, essere respinta giacché gli appellanti non hanno allegato né provato l’erroneità nella perimetrazione della fascia di rispetto e ARPA non l’ha messa in discussione.

22. Conclusivamente, alla luce delle suindicate motivazioni, l’appello deve essere respinto.

23. Le spese del giudizio possono essere compensate in ragione della peculiarità della controversia.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2024 con l’intervento dei magistrati:

Vincenzo Lopilato, Presidente FF

Michele Conforti, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere, Estensore

Luigi Furno, Consigliere

Ofelia Fratamico, Consigliere