Cass. Sez. III n.23631 del 11 giugno 2008 (Cc 9 apr.2008)
Pres. De Maio Est. Lombardi Ric. Lovato
Polizia Giudiziaria. Guardie volontarie di associazione venatoria e guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile

Alle guardie volontarie dell\'associazione venatoria e di protezione ambientale non spetta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria per il solo fatto che alle stesse è affidata la vigilanza sull\'applicazione della L. n. 157del 1992. Parimenti, non può attribuirsi la qualifica di agente di polizia giudiziaria alla citate guardie volontarie per il fatto che le stesse, nell\'ambito dei poteri di vigilanza sopra elencati, possono prendere notizia dei reati attinenti all\'attività venatoria, non integrando tale attività la vasta gamma di funzioni elencate dall\'art. 55 c.p.p, ai fini del riconoscimento della qualifica di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria, secondo il disposto dell\'art. 57, terzo comma, c.p.p., che si riferisce alle attribuzioni di compiti propri della polizia giudiziaria contenuti nelle leggi speciali. Anche alla luce delle disposizioni contenute nell\'art. 6 delJa L. 20.7.2004 n. 189 non può pervenirsi a soluzione diversa in relazione alla vigilanza sull\'attività venatoria. L\'art. 6, comma secondo, della legge citata, attribuisce alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute compiti di vigilanza, ai sensi degli art. 55 e 57 c.p.p., sul rispetto della medesima legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, "con riguardo agli animali da affezione". Non appare dubbio, pertanto, considerato il chiaro tenore letterale anche di tale norma, che funzioni di polizia giudiziaria ex art. 55 e 57 c.p.p., possono essere attribuite alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, da un lato nei limiti delle finalità proprie della predetta legge, che contiene "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate" e delle altre norme relative alla protezione degli animali (es. D.Lgs 27.1.1992 n. 116); dall\'altro con esclusivo riferimento alla categoria degli "animali da affezione". Orbene, in detta categoria non possono farsi rientrare animali diversi da quelli che ne fanno parte secondo l\'accezione comune del termine e, cioè, i classici animali domestici o di compagnia. Va esclusa, quindi, per definizione da detta categoria la fauna selvatica, non potendo essere attribuito al dato normativo un significato rimesso a criteri di valutazione meramente soggettiva.
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